CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 14569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14569 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
FATTO DI CAUSA La Calabrese Enginnering spa- quale mandataria dell'ATI aggiudicataria dei lavori di costruzione del primo lotto della discarica controllata sita in Trani convenne innanzi al Tribunale di Trani l'A.M.I.U. di Trani chiedendo di dichiarare l'illegittimità della delibera n. 106/93 emessa da tale ente con la quale era stato disposto: di procedere all'esecuzione in danno dell'ATI; di risolvere il contratto per inadempimento della parte convenuta;
di condannare quest'ultima al pagamento della somma di lire 1.338.366.117 a titolo di risarcimento dei danni. Al riguardo, l'attrice esponeva che: con deliberazione del 7.8.92 si era aggiudicata i lavori suddetti per il corrispettivo di lire 3.081.410.759; il contratto d'appalto era stato stipulato il 20.8.92, fissando in gg. 90 l'esecuzione delle opere a partire dal verbale di consegna redatto il 26.8.92; nonostante fosse stato riscontrato uno stato dei luoghi difforme dalle risultanze degli elaborati progettuali, le assicurazioni fornite in ordine alla rimozione del materiale lapideo inducevano l'ATI a prendere in consegna i lavori senza formulare riserve;
il 2.10.92 era stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori, avendo il Tar Puglia sospeso gli atti d'occupazione dei suoli;
l'ATI aveva sollecitato, senza esito, una perizia di variante, stante la difformità tra gli elaborati progettuali e la situazione dei luoghi;
con nota del 3.5.93 2 Civile Sent. Sez. 1 Num. 14569 Anno 2023 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: CAIAZZO ROSARIO Data pubblicazione: 25/05/2023 l'ATI era stata invitata alla ripresa dei lavori per il 10.5.93; a seguito di contrasti tra le parti, era stata deliberata la citata esecuzione dei lavori in danno;
il lodo dell'8.9.94 aveva accertato la carenza dei presupposti per emanare la predetta deliberazione e, riconosciuta fondata la domanda di risoluzione contrattuale del contratto d'appalto proposta dall'ATI, aveva condannato l'A.M.I.U. al risarcimento dei danni nella misura di euro 792.172.419; tale lodo era stato annullato dalla Corte d'appello di Bari per la dichiarata incostituzionalità dell'art. 61 I.r. n. 27/85 in forza del quale era stato costituito il collegio arbitrale;
pertanto, era stato adito anche il giudice ordinario per le medesime questioni. Si costituiva l'ente convenuto;
nelle more, fallita la società attrice, si costituiva la curatela, non più quale mandataria, ma in proprio e per quanto di sua spettanza;
interveniva nel giudizio l'impresa IC, altra componente dell'ATI. Con sentenza del 29.1.08, il Tribunale, dichiarata l'illegittimità dell'impugnata deliberazione, pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'A.M.I.U., e acc a domanda risarcitoria, condannando la convenuta al pagamento, in favore della curatela fallimentare e del IC, titolare dell'omonima impresa individuale, della somma di euro 171.583,15 oltre svalutazione ed interessi. Al riguardo, il Tribunale rilevava che dalla ctu era emerso che: l'ATI, sin dall'inizio, non ebbe la piena disponibilità di tutte le aree sulle quali avrebbe dovuto essere allocata e utilizzata la discarica oggetto dell'appalto; l'appaltatrice aveva accettato la consegna dei lavori, avendo avuto dal direttore dei lavori formale assicurazione di tempestiva adozione dei provvedimenti occorrenti per far fronte alle evidenziate problematiche;
le opere realizzate erano conformi a quelle indicate nelle tavole progettuali di perizia di variante tecnica, 3 ma difformi da quelle indicate nel progetto esecutivo approvato dalla Provincia;
di conseguenza, le opere contenute nella perizia di variante non erano legittime perché prive delle necessarie autorizzazioni ex artt. 342, 343, I. n. 2248/1865, 34 e 37 I. regione Puglia n. 27/85;,il comportamento complessivo dell'appaltante costituiva grave inadempimento, mentre non emergeva l'inadempimento dell'appaltatrice in quanto non posta in condizione di poter eseguire i lavori appaltati in conformità del progetto originario o di una legittima perizia di variante. Pertanto, il Tribunale liquidò i danni dipendenti dai maggiori oneri sopportati dall'ATI per effetto della sospensione dei lavori per i 198 gg. in più rispetto al tempo di tolleranza legalmente riconosciuto. L'A.M.I.U. propose appello, chiedendo: che fosse dichiarata la carenza di legittimazione processuale della società attrice quale mandataria dell'ATI e dunque la nullità della sentenza impugnata;
che fosse dichiarato estinto il giudizio di primo grado per l'intervenuto fallimento della mandataria e pronunciata l'inammissibilità degli interventi spiegati e delle domande proposte dagli interventori;
di dichiarare inammissibili e rigettare le domande formulate in citazione, accertando la legittimità dell'impugnata deliberazione;
in subordine, di annullare la sentenza per violazione del principio del contraddittorio a causa della mancata partecipazione della mandante- la EL Ecologia spa- riducendo la somma oggetto di condanna. Si costituirono la curatela e l'impresa IC. Con sentenza depositata il 17.12.13, la Corte d'appello accolse parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condannò la convenuta al pagamento della minor somma di euro 116.723,24 a favore della curatela e dell'impresa IC, confermando per il resto la sentenza, osservando che: non era 4 fondata l'eccezione d'estinzione del giudizio, in quanto, a seguito del fallimento della mandataria, si erano costituite in giudizio la curatela fallimentare e l'impresa IC, a nulla rilevando la mancata costituzione dell'altra società mandante (Daneco-EL spa), non sussistendo una fattispecie di litisconsorzio necessario. L'A.M.I.U. ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria. La curatela fallimentare e gli eredi di EP IC resistono con controricorso, illustrato con memoria;
la ricorrente ha poi depositato atto di rinunzia al ricorso limitatamente alla curatela per avvenuta transazione della lite. Con ordinanza depositata il 19.12.2016 la cassazione dichiarò l'estinzione parziale del giudizio nei confronti del fallimento, rimettendo la causa nei confronti degli eredi di EP IC alla pubblica udienza, svoltasi in data 18 ottobre 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 I. n. 584/77, 23, c. 8,9,25, d.lgs. n. 406/91, in relazione all'art. 78 legge fall., nonché degli artt. 110,111, 299, cpc, in quanto la Corte territoriale- pur avendo correttamente affermato il principio secondo il quale in tema di Associazione temporanea di impresa per appalti di opere pubbliche, la dichiarazione di fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria delle altre ex art. 23 I. n. 406/91, determinava lo scioglimento del rapporto di mandato a norma dell'art. 78 I.f., con la conseguenza che ciascuna delle imprese mandanti era legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui esecuzione, in base all'accordo dell'ATI era di sua spettanza- aveva affermato la 5 legittimazione processuale di ciascuna società mandante a proseguire il giudizio proposto dalla capogruppo-mandataria. Al riguardo, la ricorrente assume che la normativa vigente, anche in attuazione della direttiva 39/440/CEE in materia di appalti di opere pubbliche, attribuiva alla mandataria dell'ATI la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti, sicché, nel caso di fallimento della stessa impresa mandataria, il mandato collettivo ad essa conferito era da intendere sciolto, venendo anche meno i poteri rappresentativi che alla medesima mandataria spettavano nei confronti delle imprese parti dell'ATI, ciò al fine di mantenere integro il contraddittorio instaurato con il giudizio intrapreso dalla mandataria nell'interesse e per conto di tutte le imprese mandanti. La ricorrente conclude nel senso che i diritti della curatela e dell'impresa IC avrebbero potuto dunque essere fatti valere in un diverso giudizio, anche considerando che nel giudizio in questione non tutte le parti mandanti si erano costituite (come la Daneco-EL spa). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della direttiva del consiglio delle comunità europee 26.7.71, della I. n. 584/71 e del d.lgs. n. 406/91, per aver la Corte territoriale escluso che la mancata partecipazione al giudizio della mandante Daneco- EL costituisse violazione del principio del contraddittorio, omettendo di dichiarare la nullità della sentenza impugnata. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 I.fall., 6 sicché l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza (Cass., n. 973/17; n. 23894/13). Ora, la doglianza secondo la quale la curatela e l'impresa IC non avrebbero potuto proseguire il giudizio promosso dalla società mandataria-capogruppo dell'ATI, poiché non subentrate nella medesima situazione giuridica, non trova alcun fondamento normativo, diretto o logico-sistematico. Invero, non è in discussione, da parte della stessa ricorrente, che la curatela e la suddetta impresa avrebbero potuto iniziare distinti giudizi per far valere i diritti sulle quote di rispettiva titolarità nell'ambito dell'ATI; né può dirsi che sia stato violato il contraddittorio in quanto non si configura alcuna fattispecie di litisconsorzio necessario, pur di natura processuale. La motivazione della Corte d'appello è dunque corretta, avendo in sostanza evidenziato che a seguito del fallimento della società mandataria l'interruzione del giudizio è stata evitata attraverso la costituzione in giudizio dei due suddetti soggetti, sicché è del tutto irrilevante che non si sia costituita anche l'altra mandante che ben avrebbe potuto promuovere distinto giudizio, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione direttiva del consiglio delle comunità europee 26.7.71, della I. n. 584/71, del d.lgs. n. 406/91, degli artt. 340,341, cpc, I. n. 2359/1865, all. F, nonché erronea interpretazione del capitolato speciale d'appalto ed 7 omesso esame dei fatti relativi al dedotto inadempimento dell'ATI, per aver la Corte d'appello ritenuto che la decisione dell'A.M.I.U. del 1993 di procedere all'esecuzione dei lavori di costruzione del primo lotto della discarica in danno dell'ATI fosse illegittima per il grave inadempimento contrattuale. La ricorrente si duole, in particolare, che: la Corte d'appello ha omesso di esaminare elementi di fatto dimostrativi dell'inadempimento dell'appaltatrice, come desumibili dalla ctu in ordine all'incompletezza o assenza dei registri contabili, del giornale dei lavori, del piano di sicurezza e del crono-programma dei lavori- previsto dal contratto a carico dell'ATI- che avevano creato incertezza nella gestione dell'appalto; la delibera del 1993 era legittima in quanto l'appaltatrice non aveva adempiuto all'ordine ingiunto con la precedente delibera del 2.6.93 di riprendere immediatamente i lavori;
dopo 47 gg. dalla consegna dei lavori l'ATI non aveva cantierizzato l'area, né avviato le opere preliminari necessarie per l'apposizione delle reti paramassi;
dalla ctu si evinceva che la realizzazione della discarica non aveva comportato alcun aggravio rispetto all'appalto iniziale;
la circostanza relativa alla mancata disponibilità immediata di tutte le p.11e interessate dal progetto appaltato non aveva inciso sul regolare inizio e sull'esecuzione dei lavori, peraltro limitata ad alcuni giorni, tanto che l'ATI, alla consegna dei lavori, non aveva sollevato alcuna eccezione o riserva circa l'estensione dell'area oggetto dei lavori;
pertanto, la Corte territoriale aveva omesso di valutare in maniera complessiva ed unitaria la condotta di entrambe le parti per verificarne l'incidenza sull'esito del rapporto d'appalto. Il motivo è inammissibile. La ricorrente si duole dell'omesso esame della parte della ctu afferente alle condotte inadempienti ascritte all'ATI, e della conseguente omessa valutazione della rilevanza e della 8 gravità di tali inadempienze riguardo alla domanda di risoluzione formulata dalla stessa ATI. Al riguardo, va osservato che nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass., n. 3455/20; n. 14648/13). La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 12182/2020; Cass. 6401/2015). Nella specie, la Corte, con adeguata motivazione, ha accertato l'illegittimità dell'esecuzione in danno dell'impresa appaltatrice e la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto proposta dalla medesima, per le grave inadempienze poste in essere dalla stazione appaltante, accertate sulla scorta della disposta c.t.u. La censura, sub specie del vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione tende poi ad una inammissibile rivisitazione delle risultanze probatorie;
giova al riguardo rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata 9 dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987). Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc, 1321,1685, cc, per aver la Corte d'appello riconosciuto i danni dipendenti dai maggiori oneri sostenuti dall'ATI per effetto della sospensione dei lavori per i 198 gg. in più rispetto al tempo di tolleranza, a norma dell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto (secondo il cui disposto, "qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato"), non avendo l'ente convenuto formulato l'eccezione nella comparsa di risposta o all'udienza di trattazione, lamentando che le deduzioni in questione non costituivano un'eccezione in senso nstreto, ,t5attandosi di questione rilevabile d'ufficio, -4-1/1/(:A2 - 't'7. In subordine, la ricorrente si duole: della mancata applicazione dell'art. 30 suddetto, c.1, intendendosi la sospensione dei lavori quale causa di forza maggiore, e del fatto che l'ATI non avesse provato che la sospensione dei lavori fosse diretta conseguenza della condotta dell'A.M.I.U., atteso che il provvedimento era stato emesso dal Comune di Trani;
del fatto che la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che solo se l'ATI avesse chiesto lo scioglimento del contratto sarebbe stato possibile riconoscere i maggiori oneri. Il quinto motivo deduce la violazione dei criteri di liquidazione dei danni da inadempimento e l'omessa pronuncia sull'eccezione 10 d'infondatezza del motivo d'appello afferente all'inosservanza dei suddetti criteri, per aver la Corte territoriale ritenuto di liquidare i danni per le maggiori spese generali, pari alla percentuale del 10%, e non invece a titolo di mancato utile dei lavori. Inoltre, la ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia statuito che la rivalutazione decorreva dal 5.6.93, e che gli interessi legali sulla somma rivalutata decorrevano dal 30.7.93 in cui fu notificato l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, quale atto di costituzione in mora, in quanto il lodo era stato impugnato innanzi alla stessa Corte di merito e annullato con sentenza del 1999, con la conseguenza che gli interessi sarebbero dovuti decorrere dalla domanda giudiziale. I motivi quarto e quinto, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. La conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, in relazione ai «danni dipendenti dai maggiori oneri sopportati dall'ATI per effetto della sospensione dei lavori per 198 giorni in più rispetto al tempo di tolleranza legalmente riconosciuto» è condivisibile, ma la motivazione va corretta ex art. 384, u.c., c.p.c. Non c'è dubbio, infatti, che l'accertare se, in base alla legge, spetta o meno un determinato risarcimento non è materia di eccezione in senso stretto, ma è compito specifico del giudice, che deve rilevare la questione di ufficio. Orbene, va rilevato che - come la stessa ricorrente evidenzia - il rapporto di appalto per cui è causa è regolato dall'art. 30 del capitolato speciale e dall'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, richiamato dall'art. 27 del medesimo capitolato. L'art. 30, comma i, del capitolato speciale fa carico alla «appaltante» di provvedere «ad ottemperare alle formalità previste dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità prima che l'appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate». Ora, è pacifico che appaltante, nel caso concreto, era la 11 A.M.I.U., odierna ricorrente, azienda municipale del Comune di Trani, la quale doveva quindi compiere tutto quanto fosse necessario per garantire all'impresa appaltatrice la disponibilità dei suoli, curando tutti gli adempimenti per la loro espropriazione e occupazione legittima da parte dell'appaltatrice ATI. L'art. 30, secondo comma del capitolato prosegue disponendo che, in caso di «difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni» emerse nel corso dei lavori, «che richiedessero un rallentamento o anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga, nel caso in cui l'impedimento sia tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato». La previsione è in linea con quanto stabilito dall'art. 30 d.P.R. 1063 del 1962, applicabile nella specie, in f rza d l richiamato operato Atti- Al4 dall'art. 27 del capitolato specialeja scrspensio e per cause di forza maggiore (comma 1) o per ragioni di pubblico interesse o necessità, che non superi i sei mesi complessivi (comma 2), ipotesi nelle quali non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. Può dunque affermarsi che, in tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante. In siffatta ipotesi, l'appaltatore - come è avvenuto nel caso di specie - ben può attivare i rimedi civilistici, chiedendo la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni, ex art. 1453 c.c. Nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia ab initio legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo 7/ / 12 massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (Cass. 15700/2018). Nel caso di specie, non si applica la norma del comma 2 dell'art. 30 del capitolato, che - come correttamente ritenuto dal Tribunale - si applica ai casi di «difficoltà tecniche» nell'occupazione dei suoli (ostacoli di varia natura, reperti archeologici o altro) «esulanti dal procedimento ablatorio del terreno». Ciò in quanto la risoluzione di tutti i problemi concernenti le espropriazioni ed occupazioni dei suoli costituiva oggetto di un'obbligazione specifica facente carico all'appaltante, a norma del comma 1 dello stesso art. 30. Ma non si applica neppure l'art. 30 del d.P.R. 1063 del 1962, che si riferisce - come detto - ai casi in cui la sospensione sia legittima ab origine. Entrambe le norme fanno, in definitiva, riferimento ad una sospensione legittima dei lavori, e ciò spiega il riferimento a «compensi» ed «indennizzi», notoriamente erogabili per i pregiudizi da attività lecita della p.a. Per converso, nel caso concreto si è in presenza di una sospensione ab origine illegittima, poiché in violazione di un'obbligazione specifica della committente, relativa all'acquisizione dei suoli (art. 30, comma 1 del capitolato speciale), facente carico sul soggetto appaltante, ossia sulla A.M.I.U. Le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori ex art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962 (inapplicabile, nella specie), vanno identificate - invero - in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, l 3 quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Cass. 25554/2018). Ne discende, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895 n. 257, che nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti - contrariamente a quanto sostenuto nel quinto motivo - all'appaltatore a titolo risarcitorio (non di compenso o indennizzo), ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato), le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali le voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere (Cass. 14779/2020). Infondato è anche il profilo concernente la decorrenza degli interessi, atteso che la domanda arbitrale, anche se nulla, può valere come atto di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219, primo comma cod. civ., qualora, per il suo contenuto e per il risultato cui è rivolta, possa essere considerata come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass. 6693/2000; cfr. pure Cass. 3768/2006). Le spese seguono la soccombenza nei confronti della sola parte controricorrente costituita dagli eredi IC;
nulla va statuito al riguardo nei confronti della curatela fallimentare in ragione della rinuncia accettata.
P.Q.M.
14 La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di UR, LA, ST e OS IC- quali eredi di EP IC- delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7400,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generale, ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti del fallimento. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022.
di condannare quest'ultima al pagamento della somma di lire 1.338.366.117 a titolo di risarcimento dei danni. Al riguardo, l'attrice esponeva che: con deliberazione del 7.8.92 si era aggiudicata i lavori suddetti per il corrispettivo di lire 3.081.410.759; il contratto d'appalto era stato stipulato il 20.8.92, fissando in gg. 90 l'esecuzione delle opere a partire dal verbale di consegna redatto il 26.8.92; nonostante fosse stato riscontrato uno stato dei luoghi difforme dalle risultanze degli elaborati progettuali, le assicurazioni fornite in ordine alla rimozione del materiale lapideo inducevano l'ATI a prendere in consegna i lavori senza formulare riserve;
il 2.10.92 era stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori, avendo il Tar Puglia sospeso gli atti d'occupazione dei suoli;
l'ATI aveva sollecitato, senza esito, una perizia di variante, stante la difformità tra gli elaborati progettuali e la situazione dei luoghi;
con nota del 3.5.93 2 Civile Sent. Sez. 1 Num. 14569 Anno 2023 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: CAIAZZO ROSARIO Data pubblicazione: 25/05/2023 l'ATI era stata invitata alla ripresa dei lavori per il 10.5.93; a seguito di contrasti tra le parti, era stata deliberata la citata esecuzione dei lavori in danno;
il lodo dell'8.9.94 aveva accertato la carenza dei presupposti per emanare la predetta deliberazione e, riconosciuta fondata la domanda di risoluzione contrattuale del contratto d'appalto proposta dall'ATI, aveva condannato l'A.M.I.U. al risarcimento dei danni nella misura di euro 792.172.419; tale lodo era stato annullato dalla Corte d'appello di Bari per la dichiarata incostituzionalità dell'art. 61 I.r. n. 27/85 in forza del quale era stato costituito il collegio arbitrale;
pertanto, era stato adito anche il giudice ordinario per le medesime questioni. Si costituiva l'ente convenuto;
nelle more, fallita la società attrice, si costituiva la curatela, non più quale mandataria, ma in proprio e per quanto di sua spettanza;
interveniva nel giudizio l'impresa IC, altra componente dell'ATI. Con sentenza del 29.1.08, il Tribunale, dichiarata l'illegittimità dell'impugnata deliberazione, pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'A.M.I.U., e acc a domanda risarcitoria, condannando la convenuta al pagamento, in favore della curatela fallimentare e del IC, titolare dell'omonima impresa individuale, della somma di euro 171.583,15 oltre svalutazione ed interessi. Al riguardo, il Tribunale rilevava che dalla ctu era emerso che: l'ATI, sin dall'inizio, non ebbe la piena disponibilità di tutte le aree sulle quali avrebbe dovuto essere allocata e utilizzata la discarica oggetto dell'appalto; l'appaltatrice aveva accettato la consegna dei lavori, avendo avuto dal direttore dei lavori formale assicurazione di tempestiva adozione dei provvedimenti occorrenti per far fronte alle evidenziate problematiche;
le opere realizzate erano conformi a quelle indicate nelle tavole progettuali di perizia di variante tecnica, 3 ma difformi da quelle indicate nel progetto esecutivo approvato dalla Provincia;
di conseguenza, le opere contenute nella perizia di variante non erano legittime perché prive delle necessarie autorizzazioni ex artt. 342, 343, I. n. 2248/1865, 34 e 37 I. regione Puglia n. 27/85;,il comportamento complessivo dell'appaltante costituiva grave inadempimento, mentre non emergeva l'inadempimento dell'appaltatrice in quanto non posta in condizione di poter eseguire i lavori appaltati in conformità del progetto originario o di una legittima perizia di variante. Pertanto, il Tribunale liquidò i danni dipendenti dai maggiori oneri sopportati dall'ATI per effetto della sospensione dei lavori per i 198 gg. in più rispetto al tempo di tolleranza legalmente riconosciuto. L'A.M.I.U. propose appello, chiedendo: che fosse dichiarata la carenza di legittimazione processuale della società attrice quale mandataria dell'ATI e dunque la nullità della sentenza impugnata;
che fosse dichiarato estinto il giudizio di primo grado per l'intervenuto fallimento della mandataria e pronunciata l'inammissibilità degli interventi spiegati e delle domande proposte dagli interventori;
di dichiarare inammissibili e rigettare le domande formulate in citazione, accertando la legittimità dell'impugnata deliberazione;
in subordine, di annullare la sentenza per violazione del principio del contraddittorio a causa della mancata partecipazione della mandante- la EL Ecologia spa- riducendo la somma oggetto di condanna. Si costituirono la curatela e l'impresa IC. Con sentenza depositata il 17.12.13, la Corte d'appello accolse parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condannò la convenuta al pagamento della minor somma di euro 116.723,24 a favore della curatela e dell'impresa IC, confermando per il resto la sentenza, osservando che: non era 4 fondata l'eccezione d'estinzione del giudizio, in quanto, a seguito del fallimento della mandataria, si erano costituite in giudizio la curatela fallimentare e l'impresa IC, a nulla rilevando la mancata costituzione dell'altra società mandante (Daneco-EL spa), non sussistendo una fattispecie di litisconsorzio necessario. L'A.M.I.U. ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria. La curatela fallimentare e gli eredi di EP IC resistono con controricorso, illustrato con memoria;
la ricorrente ha poi depositato atto di rinunzia al ricorso limitatamente alla curatela per avvenuta transazione della lite. Con ordinanza depositata il 19.12.2016 la cassazione dichiarò l'estinzione parziale del giudizio nei confronti del fallimento, rimettendo la causa nei confronti degli eredi di EP IC alla pubblica udienza, svoltasi in data 18 ottobre 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 I. n. 584/77, 23, c. 8,9,25, d.lgs. n. 406/91, in relazione all'art. 78 legge fall., nonché degli artt. 110,111, 299, cpc, in quanto la Corte territoriale- pur avendo correttamente affermato il principio secondo il quale in tema di Associazione temporanea di impresa per appalti di opere pubbliche, la dichiarazione di fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria delle altre ex art. 23 I. n. 406/91, determinava lo scioglimento del rapporto di mandato a norma dell'art. 78 I.f., con la conseguenza che ciascuna delle imprese mandanti era legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui esecuzione, in base all'accordo dell'ATI era di sua spettanza- aveva affermato la 5 legittimazione processuale di ciascuna società mandante a proseguire il giudizio proposto dalla capogruppo-mandataria. Al riguardo, la ricorrente assume che la normativa vigente, anche in attuazione della direttiva 39/440/CEE in materia di appalti di opere pubbliche, attribuiva alla mandataria dell'ATI la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti, sicché, nel caso di fallimento della stessa impresa mandataria, il mandato collettivo ad essa conferito era da intendere sciolto, venendo anche meno i poteri rappresentativi che alla medesima mandataria spettavano nei confronti delle imprese parti dell'ATI, ciò al fine di mantenere integro il contraddittorio instaurato con il giudizio intrapreso dalla mandataria nell'interesse e per conto di tutte le imprese mandanti. La ricorrente conclude nel senso che i diritti della curatela e dell'impresa IC avrebbero potuto dunque essere fatti valere in un diverso giudizio, anche considerando che nel giudizio in questione non tutte le parti mandanti si erano costituite (come la Daneco-EL spa). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della direttiva del consiglio delle comunità europee 26.7.71, della I. n. 584/71 e del d.lgs. n. 406/91, per aver la Corte territoriale escluso che la mancata partecipazione al giudizio della mandante Daneco- EL costituisse violazione del principio del contraddittorio, omettendo di dichiarare la nullità della sentenza impugnata. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 I.fall., 6 sicché l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza (Cass., n. 973/17; n. 23894/13). Ora, la doglianza secondo la quale la curatela e l'impresa IC non avrebbero potuto proseguire il giudizio promosso dalla società mandataria-capogruppo dell'ATI, poiché non subentrate nella medesima situazione giuridica, non trova alcun fondamento normativo, diretto o logico-sistematico. Invero, non è in discussione, da parte della stessa ricorrente, che la curatela e la suddetta impresa avrebbero potuto iniziare distinti giudizi per far valere i diritti sulle quote di rispettiva titolarità nell'ambito dell'ATI; né può dirsi che sia stato violato il contraddittorio in quanto non si configura alcuna fattispecie di litisconsorzio necessario, pur di natura processuale. La motivazione della Corte d'appello è dunque corretta, avendo in sostanza evidenziato che a seguito del fallimento della società mandataria l'interruzione del giudizio è stata evitata attraverso la costituzione in giudizio dei due suddetti soggetti, sicché è del tutto irrilevante che non si sia costituita anche l'altra mandante che ben avrebbe potuto promuovere distinto giudizio, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione direttiva del consiglio delle comunità europee 26.7.71, della I. n. 584/71, del d.lgs. n. 406/91, degli artt. 340,341, cpc, I. n. 2359/1865, all. F, nonché erronea interpretazione del capitolato speciale d'appalto ed 7 omesso esame dei fatti relativi al dedotto inadempimento dell'ATI, per aver la Corte d'appello ritenuto che la decisione dell'A.M.I.U. del 1993 di procedere all'esecuzione dei lavori di costruzione del primo lotto della discarica in danno dell'ATI fosse illegittima per il grave inadempimento contrattuale. La ricorrente si duole, in particolare, che: la Corte d'appello ha omesso di esaminare elementi di fatto dimostrativi dell'inadempimento dell'appaltatrice, come desumibili dalla ctu in ordine all'incompletezza o assenza dei registri contabili, del giornale dei lavori, del piano di sicurezza e del crono-programma dei lavori- previsto dal contratto a carico dell'ATI- che avevano creato incertezza nella gestione dell'appalto; la delibera del 1993 era legittima in quanto l'appaltatrice non aveva adempiuto all'ordine ingiunto con la precedente delibera del 2.6.93 di riprendere immediatamente i lavori;
dopo 47 gg. dalla consegna dei lavori l'ATI non aveva cantierizzato l'area, né avviato le opere preliminari necessarie per l'apposizione delle reti paramassi;
dalla ctu si evinceva che la realizzazione della discarica non aveva comportato alcun aggravio rispetto all'appalto iniziale;
la circostanza relativa alla mancata disponibilità immediata di tutte le p.11e interessate dal progetto appaltato non aveva inciso sul regolare inizio e sull'esecuzione dei lavori, peraltro limitata ad alcuni giorni, tanto che l'ATI, alla consegna dei lavori, non aveva sollevato alcuna eccezione o riserva circa l'estensione dell'area oggetto dei lavori;
pertanto, la Corte territoriale aveva omesso di valutare in maniera complessiva ed unitaria la condotta di entrambe le parti per verificarne l'incidenza sull'esito del rapporto d'appalto. Il motivo è inammissibile. La ricorrente si duole dell'omesso esame della parte della ctu afferente alle condotte inadempienti ascritte all'ATI, e della conseguente omessa valutazione della rilevanza e della 8 gravità di tali inadempienze riguardo alla domanda di risoluzione formulata dalla stessa ATI. Al riguardo, va osservato che nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass., n. 3455/20; n. 14648/13). La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 12182/2020; Cass. 6401/2015). Nella specie, la Corte, con adeguata motivazione, ha accertato l'illegittimità dell'esecuzione in danno dell'impresa appaltatrice e la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto proposta dalla medesima, per le grave inadempienze poste in essere dalla stazione appaltante, accertate sulla scorta della disposta c.t.u. La censura, sub specie del vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione tende poi ad una inammissibile rivisitazione delle risultanze probatorie;
giova al riguardo rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata 9 dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987). Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc, 1321,1685, cc, per aver la Corte d'appello riconosciuto i danni dipendenti dai maggiori oneri sostenuti dall'ATI per effetto della sospensione dei lavori per i 198 gg. in più rispetto al tempo di tolleranza, a norma dell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto (secondo il cui disposto, "qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato"), non avendo l'ente convenuto formulato l'eccezione nella comparsa di risposta o all'udienza di trattazione, lamentando che le deduzioni in questione non costituivano un'eccezione in senso nstreto, ,t5attandosi di questione rilevabile d'ufficio, -4-1/1/(:A2 - 't'7. In subordine, la ricorrente si duole: della mancata applicazione dell'art. 30 suddetto, c.1, intendendosi la sospensione dei lavori quale causa di forza maggiore, e del fatto che l'ATI non avesse provato che la sospensione dei lavori fosse diretta conseguenza della condotta dell'A.M.I.U., atteso che il provvedimento era stato emesso dal Comune di Trani;
del fatto che la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che solo se l'ATI avesse chiesto lo scioglimento del contratto sarebbe stato possibile riconoscere i maggiori oneri. Il quinto motivo deduce la violazione dei criteri di liquidazione dei danni da inadempimento e l'omessa pronuncia sull'eccezione 10 d'infondatezza del motivo d'appello afferente all'inosservanza dei suddetti criteri, per aver la Corte territoriale ritenuto di liquidare i danni per le maggiori spese generali, pari alla percentuale del 10%, e non invece a titolo di mancato utile dei lavori. Inoltre, la ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia statuito che la rivalutazione decorreva dal 5.6.93, e che gli interessi legali sulla somma rivalutata decorrevano dal 30.7.93 in cui fu notificato l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, quale atto di costituzione in mora, in quanto il lodo era stato impugnato innanzi alla stessa Corte di merito e annullato con sentenza del 1999, con la conseguenza che gli interessi sarebbero dovuti decorrere dalla domanda giudiziale. I motivi quarto e quinto, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. La conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, in relazione ai «danni dipendenti dai maggiori oneri sopportati dall'ATI per effetto della sospensione dei lavori per 198 giorni in più rispetto al tempo di tolleranza legalmente riconosciuto» è condivisibile, ma la motivazione va corretta ex art. 384, u.c., c.p.c. Non c'è dubbio, infatti, che l'accertare se, in base alla legge, spetta o meno un determinato risarcimento non è materia di eccezione in senso stretto, ma è compito specifico del giudice, che deve rilevare la questione di ufficio. Orbene, va rilevato che - come la stessa ricorrente evidenzia - il rapporto di appalto per cui è causa è regolato dall'art. 30 del capitolato speciale e dall'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, richiamato dall'art. 27 del medesimo capitolato. L'art. 30, comma i, del capitolato speciale fa carico alla «appaltante» di provvedere «ad ottemperare alle formalità previste dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità prima che l'appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate». Ora, è pacifico che appaltante, nel caso concreto, era la 11 A.M.I.U., odierna ricorrente, azienda municipale del Comune di Trani, la quale doveva quindi compiere tutto quanto fosse necessario per garantire all'impresa appaltatrice la disponibilità dei suoli, curando tutti gli adempimenti per la loro espropriazione e occupazione legittima da parte dell'appaltatrice ATI. L'art. 30, secondo comma del capitolato prosegue disponendo che, in caso di «difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni» emerse nel corso dei lavori, «che richiedessero un rallentamento o anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga, nel caso in cui l'impedimento sia tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato». La previsione è in linea con quanto stabilito dall'art. 30 d.P.R. 1063 del 1962, applicabile nella specie, in f rza d l richiamato operato Atti- Al4 dall'art. 27 del capitolato specialeja scrspensio e per cause di forza maggiore (comma 1) o per ragioni di pubblico interesse o necessità, che non superi i sei mesi complessivi (comma 2), ipotesi nelle quali non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. Può dunque affermarsi che, in tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante. In siffatta ipotesi, l'appaltatore - come è avvenuto nel caso di specie - ben può attivare i rimedi civilistici, chiedendo la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni, ex art. 1453 c.c. Nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia ab initio legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo 7/ / 12 massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (Cass. 15700/2018). Nel caso di specie, non si applica la norma del comma 2 dell'art. 30 del capitolato, che - come correttamente ritenuto dal Tribunale - si applica ai casi di «difficoltà tecniche» nell'occupazione dei suoli (ostacoli di varia natura, reperti archeologici o altro) «esulanti dal procedimento ablatorio del terreno». Ciò in quanto la risoluzione di tutti i problemi concernenti le espropriazioni ed occupazioni dei suoli costituiva oggetto di un'obbligazione specifica facente carico all'appaltante, a norma del comma 1 dello stesso art. 30. Ma non si applica neppure l'art. 30 del d.P.R. 1063 del 1962, che si riferisce - come detto - ai casi in cui la sospensione sia legittima ab origine. Entrambe le norme fanno, in definitiva, riferimento ad una sospensione legittima dei lavori, e ciò spiega il riferimento a «compensi» ed «indennizzi», notoriamente erogabili per i pregiudizi da attività lecita della p.a. Per converso, nel caso concreto si è in presenza di una sospensione ab origine illegittima, poiché in violazione di un'obbligazione specifica della committente, relativa all'acquisizione dei suoli (art. 30, comma 1 del capitolato speciale), facente carico sul soggetto appaltante, ossia sulla A.M.I.U. Le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori ex art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962 (inapplicabile, nella specie), vanno identificate - invero - in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, l 3 quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Cass. 25554/2018). Ne discende, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895 n. 257, che nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti - contrariamente a quanto sostenuto nel quinto motivo - all'appaltatore a titolo risarcitorio (non di compenso o indennizzo), ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato), le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali le voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere (Cass. 14779/2020). Infondato è anche il profilo concernente la decorrenza degli interessi, atteso che la domanda arbitrale, anche se nulla, può valere come atto di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219, primo comma cod. civ., qualora, per il suo contenuto e per il risultato cui è rivolta, possa essere considerata come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Cass. 6693/2000; cfr. pure Cass. 3768/2006). Le spese seguono la soccombenza nei confronti della sola parte controricorrente costituita dagli eredi IC;
nulla va statuito al riguardo nei confronti della curatela fallimentare in ragione della rinuncia accettata.
P.Q.M.
14 La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di UR, LA, ST e OS IC- quali eredi di EP IC- delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7400,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generale, ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti del fallimento. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022.