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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6324 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3812/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'11.06.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Pistritto
APPELLANTE
E
(già , in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 3812/2021 1 ” Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere integralmente il presente atto di appello, per i motivi sopra dedotti,
e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata:
1) Accogliere integralmente, sulla base della rinnovata valutazione dei motivi svolti in primo grado, qui integralmente richiamati, e previa valutazione delle prove espletate in primo grado, le domande formulate dall'Ing. . Con ogni conseguente statuizione di condanna nei Parte_1
confronti dell' già Parte_2 CP_2
2) Rigettare integralmente le domande spiegate in primo grado dall' ora Pt_3
in quanto del tutto inammissibili, infondate e non provate. Pt_4
Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre all' I.V.A. ed al C.N.A.P., come per legge, nonché al rimborso forfetario nella misura del 15%”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. L'Ing. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Parte_1
l' (poi divenuta Controparte_3 Controparte_4
per ottenere la condanna di detta Azienda al pagamento in suo
[...]
favore della somma di € 121.891,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'attività da lui prestata in esecuzione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.L.vo n. 494/1996 per la realizzazione di un reparto protetto presso l'Ospedale Sandro Pertini di in esecuzione della Delibera n. 115 del CP_1
29.01.2002 dell'indicata . Controparte_1
L'attore deduceva: (i) di avere in precedenza agito in sede monitoria per la medesima ragione e di avere conseguito decreto ingiuntivo dell'importo di €
121.891,00 oltre spese processuali;
(ii) che detto decreto era stato opposto dall' che aveva rilevato la mancanza della forma scritta del CP_2
contratto, richiesta ad substantiam;
(iii) che con sentenza n. 2099/2009 del
27.04.2009 il Tribunale aveva accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo;
(iv) di avere comunque reso la prestazione professionale e di avere r.g. n. 3812/2021 2 pertanto diritto a conseguire ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'indennizzo di entità pari alla remunerazione negata.
Nel giudizio di primo grado si costituiva l' che eccepiva CP_2
l'inammissibilità della domanda, avendo l'attore consumato il diritto di agire anche ex art. 2041 c.c. nell'ambito del giudizio conclusosi con la richiamata sentenza del Tribunale di Roma del 27.04.2009, ed eccepiva l'avvenuta formazione del giudicato in forza della sentenza de qua, in ordine alla decisiva circostanza secondo cui l'incarico conferito all'Ing. con la Delibera n. 115 Pt_1
del 29.01.2002 non era ulteriore e diverso rispetto a quello precedentemente conferitogli con la Delibera n. 1691 del 12.12.2001, che era stato regolarmente retribuito.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 17618/2020, pubblicata il 10.12.2020 e non notificata, ha respinto la domanda dell'Ing. condannandolo a Pt_1
rifondere le spese di lite anticipate dalla controparte vittoriosa, rilevando che: (i)
l'eccezione di inammissibilità della domanda è infondata, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento natura sussidiaria ed autonoma rispetto alle azioni fondate su un titolo negoziale e potendo quindi la stessa essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico giustificativo della pretesa creditoria;
(ii) è intervenuto il giudicato sul punto decisivo della controversia, relativo alla non diversità dell'incarico conferito all'Ing. con la delibera n. 115 del Pt_1
29.01.2002 rispetto a quello precedentemente conferitogli con la delibera n. 1691 del 12.12.2001 e regolarmente remunerato, avendo la sentenza del Tribunale di
Roma n. 2099/2009, divenuta definitiva, statuito che l'incarico di coordinatore per la sicurezza era stato attribuito senza prestazione di corrispettivo e che l'Ing. era già all'epoca in servizio nello staff del Direttore Generale Pt_1
dell' in forza di un contratto a tempo determinato della durata di CP_2
anni due a fronte di un corrispettivo annuo onnicomprensivo di € 51.645,69, che era stato interamente corrisposto;
(iii) l'accertamento, ormai irretrattabile, in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambi i giudizi preclude l'esame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio.
r.g. n. 3812/2021 3 3. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello l'Ing.
[...]
, che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha Parte_1
formulato i seguenti motivi di gravame.
I) Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del giudicato esterno in ordine alla ricomprensione dell'incarico conferito con la delibera n. 115 del 29.01.2002 nelle precedenti delibere nn. 544/01, 1302/01 e 1691/2001, in quanto queste ultime delibere, non esaminate dal Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sentenza n. 2099/2009, non potevano ricomprendere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, che peraltro doveva essere conferito a professionista esterno all'Azienda. Ad avviso dell'appellante, inoltre, il giudicato si forma sull'oggetto del precedente giudizio e non sulle questioni affrontate in via incidentale, senza considerare che non è stata prodotta la necessaria certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 2099/2009, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.
II) Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza per non aver fatto buon governo dei principi in materia di azione di ingiustificato arricchimento, che se proposta nei confronti di una P.A. richiede il riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'utilità dell'opera o della prestazione, che può essere anche implicito e risultare dall'utilizzazione dell'opera, come accaduto nel caso di specie, laddove il padiglione dell'Ospedale Sandro Pertini venne effettivamente realizzato ed il servizio è tuttora attivo e dispensato al pubblico.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, che deve essere effettuata nei limiti della diminuzione patrimoniale patita dal soggetto, ben può essere utilizzata la tariffa professionale.
III) Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza per avere il Giudice di prime cure omesso la valutazione della copiosa documentazione da lui prodotta, delle testimonianze assunte, che hanno confermato tra l'altro la diversità dell'incarico conferito con la delibera n. 115 del 29.01.2002 rispetto ai precedenti incarichi, e per non avere lo stesso apprezzato l'ingiustificata omessa risposta di controparte all'interrogatorio formale, in violazione dell'art. 115
c.p.c.
r.g. n. 3812/2021 4 IV) Con il quarto motivo l'appellante si duole della contraddittorietà e dell'illogicità della motivazione della sentenza gravata, per l'insufficienza della motivazione in fatto, il travisamento dei fatti di causa e la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie.
4. L'appello è infondato e deve essere respinto.
Nella sentenza n. 2099/2009 del 17.04.2009 il Tribunale di Roma, adito dall' in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed CP_2
ottenuto dall'Ing. per ottenere il pagamento del Parte_1
corrispettivo della prestazione eseguita quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.L.vo n. 494/1996 in relazione alla realizzazione del reparto protetto presso l'Ospedale Sandro Pertini, in esecuzione della delibera n. 115 del 29.01.2002 dell'azienda sanitaria, si era pronunciato sul principale argomento fondante l'opposizione al provvedimento monitorio, secondo cui l'incarico di coordinatore per la sicurezza conferitogli con la delibera appena richiamata doveva essere ricondotto nell'ambito Contr dell'incarico di consulenza generale che gli era stato attribuito dall' con la precedente delibera n. 1691 del 12.12.2001, ed aveva nel contempo confutato la contraria argomentazione difensiva del oggi reiterata nei quattro motivi Pt_1
di appello, secondo la quale l'incarico del gennaio 2002 era differente dai precedenti e avrebbe dovuto essere retribuito in base ai compensi stabiliti dalla vigente tariffa professionale dell'Ordine degli Ingegneri.
Nell'occasione, il Tribunale aveva così statuito:
“Il al riguardo assume che l'incarico in questione è ulteriore nonché diverso Pt_1
rispetto a quelli conferiti con le precedenti delibere ed andrebbe retribuito in base ai compensi stabiliti dalla vigente tariffa professionale dell'Ordine degli Ingegneri.
L'assunto è infondato dovendo al riguardo essere rilevato che l'incarico di coordinatore per la sicurezza di cui alla deliberazione n. 115 del 29.1.2002 risulta attribuito – senza la previsione di un corrispettivo – all'ing. il quale Parte_1
all'epoca era già in servizio presso lo staff del Direttore Generale dell in Pt_5
forza di un contratto a tempo determinato della durata di due anni a fronte di un corrispettivo annuo onnicomprensivo di euro 51.645,59 netti, che, come dichiarato dalla stessa parte opposta alla pg 2 della comparsa di risposta, risulta interamente corrisposto”.
r.g. n. 3812/2021 5 La sentenza n. 2099/2009 del Tribunale di Roma è passata in giudicato.
L'eccezione di giudicato esterno sollevata dall' nella comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta nel precedente grado del giudizio non è stata minimamente contrastata dal sotto il profilo della mancata dimostrazione Pt_1
dell'irrevocabilità della pronuncia, questione che l'appellante ha introdotto per la prima volta solo con l'atto di appello, lamentando la mancata allegazione della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza del 27.04.2009, incorrendo così nella violazione dell'art. 345 c.p.c. E' noto infatti che il divieto dei nova sancito dalla richiamata disposizione riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris instantiae a novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (v. Cass. n.
9211/2022, Cass. n. 2529/2018).
5. L'eccezione di giudicato esterno è fondata e il suo accoglimento, come ha ben colto il Tribunale, è decisivo ai fini della reiezione della domanda indennitaria dell'Ing. Pt_1
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, che questa Corte condivide e alla quale intende dare seguito, quando due giudizi abbiano ad oggetto lo stesso rapporto giuridico ed uno di questi sia definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto anche in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune alle due cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame di dette questioni nel successivo giudizio, anche se quest'ultimo abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del precedente (v. Cass. n. 7834/2024, Cass. n.
2387/2024, Cass. n. 27013/2022, Cass. n. 1165/2022, Cass. n. Cass. n. 13152/2019,
Cass. n. 11600/2018, Cass. n. 24433/2013, Cass. S.U. n. 13916/2006).
Nel caso di specie, l'efficacia preclusiva del decisum sopra riportato per esteso si dispiega per intero, posto che:
- il precedente giudizio, definito con la sentenza n. 2099/2009 del Tribunale di
Roma, pendeva tra le stesse parti e si riferiva al medesimo rapporto giuridico, quello che si sarebbe instaurato tra (ora e Pt_5 Parte_6
r.g. n. 3812/2021 6 l'Ing. in relazione all'incarico conferito con la deliberazione n. 115 del Pt_1
29.01.2002;
- la riconduzione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Reparto Protetto dell'Ospedale Pertini, per il quale peraltro non era stato pattuito un corrispettivo con l' , nell'ambito del più ampio rapporto di Controparte_1
consulenza, questo invece integralmente remunerato, relativo a tutti i cantieri in corso o da attivare presso il presidio ospedaliero, incardinatosi per effetto della deliberazione n. 1691 del 12.12.2001, rappresenta non già una questione meramente incidentale, come sostiene parte appellante, bensì una questione di fatto relativa ad un punto fondamentale comune dei due giudizi, promossi (il primo in sede monitoria) dall'Ing. per conseguire Pt_1
il pagamento del corrispettivo in via negoziale e ora in via indennitaria ai sensi dell'art. 2041 c.c. per la prestazione resa in esecuzione della deliberazione n. 115 del 29.01.2002.
Del resto, l'efficacia preclusiva del giudicato esterno è stata contestata dall'appellante con argomentazioni erronee o inconferenti, quali la natura meramente incidentale della questione già decisa, che invece ha, come detto, carattere dirimente, investendo il rapporto dal quale sarebbe scaturita la pretesa creditoria azionata prima e la pretesa indennitaria fatta valere in questo giudizio, o l'inidoneità a determinare un effetto preclusivo della prima sentenza, che non è affatto una pronuncia in rito, avendo essa statuito la reiezione della domanda di pagamento per ragioni di merito, quali la già avvenuta remunerazione delle prestazioni e la mancanza del requisito di forma richiesto ad substantiam.
Ribadita dunque la correttezza della sentenza impugnata laddove, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla convenuta, ha ritenuto irretrattabilmente accertata tra le parti la circostanza per cui l'incarico conferito il 29.01.2002 non aveva un oggetto ulteriore o diverso rispetto a quello precedente e doveva essere ricondotto nell'ambito del rapporto a tempo determinato costituito con le pregresse delibere, in particolare con quella del
12.12.2001, l'appello deve essere respinto.
r.g. n. 3812/2021 7 L'infondatezza del primo motivo ha infatti carattere assorbente rispetto all'esame degli altri motivi, che postulano tutti l'insussistenza del giudicato esterno.
6. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte risultata vittoriosa all'esito del procedimento.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello di Roma, il 30.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3812/2021 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'11.06.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Pistritto
APPELLANTE
E
(già , in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 3812/2021 1 ” Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere integralmente il presente atto di appello, per i motivi sopra dedotti,
e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata:
1) Accogliere integralmente, sulla base della rinnovata valutazione dei motivi svolti in primo grado, qui integralmente richiamati, e previa valutazione delle prove espletate in primo grado, le domande formulate dall'Ing. . Con ogni conseguente statuizione di condanna nei Parte_1
confronti dell' già Parte_2 CP_2
2) Rigettare integralmente le domande spiegate in primo grado dall' ora Pt_3
in quanto del tutto inammissibili, infondate e non provate. Pt_4
Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre all' I.V.A. ed al C.N.A.P., come per legge, nonché al rimborso forfetario nella misura del 15%”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. L'Ing. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Parte_1
l' (poi divenuta Controparte_3 Controparte_4
per ottenere la condanna di detta Azienda al pagamento in suo
[...]
favore della somma di € 121.891,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'attività da lui prestata in esecuzione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.L.vo n. 494/1996 per la realizzazione di un reparto protetto presso l'Ospedale Sandro Pertini di in esecuzione della Delibera n. 115 del CP_1
29.01.2002 dell'indicata . Controparte_1
L'attore deduceva: (i) di avere in precedenza agito in sede monitoria per la medesima ragione e di avere conseguito decreto ingiuntivo dell'importo di €
121.891,00 oltre spese processuali;
(ii) che detto decreto era stato opposto dall' che aveva rilevato la mancanza della forma scritta del CP_2
contratto, richiesta ad substantiam;
(iii) che con sentenza n. 2099/2009 del
27.04.2009 il Tribunale aveva accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo;
(iv) di avere comunque reso la prestazione professionale e di avere r.g. n. 3812/2021 2 pertanto diritto a conseguire ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'indennizzo di entità pari alla remunerazione negata.
Nel giudizio di primo grado si costituiva l' che eccepiva CP_2
l'inammissibilità della domanda, avendo l'attore consumato il diritto di agire anche ex art. 2041 c.c. nell'ambito del giudizio conclusosi con la richiamata sentenza del Tribunale di Roma del 27.04.2009, ed eccepiva l'avvenuta formazione del giudicato in forza della sentenza de qua, in ordine alla decisiva circostanza secondo cui l'incarico conferito all'Ing. con la Delibera n. 115 Pt_1
del 29.01.2002 non era ulteriore e diverso rispetto a quello precedentemente conferitogli con la Delibera n. 1691 del 12.12.2001, che era stato regolarmente retribuito.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 17618/2020, pubblicata il 10.12.2020 e non notificata, ha respinto la domanda dell'Ing. condannandolo a Pt_1
rifondere le spese di lite anticipate dalla controparte vittoriosa, rilevando che: (i)
l'eccezione di inammissibilità della domanda è infondata, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento natura sussidiaria ed autonoma rispetto alle azioni fondate su un titolo negoziale e potendo quindi la stessa essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico giustificativo della pretesa creditoria;
(ii) è intervenuto il giudicato sul punto decisivo della controversia, relativo alla non diversità dell'incarico conferito all'Ing. con la delibera n. 115 del Pt_1
29.01.2002 rispetto a quello precedentemente conferitogli con la delibera n. 1691 del 12.12.2001 e regolarmente remunerato, avendo la sentenza del Tribunale di
Roma n. 2099/2009, divenuta definitiva, statuito che l'incarico di coordinatore per la sicurezza era stato attribuito senza prestazione di corrispettivo e che l'Ing. era già all'epoca in servizio nello staff del Direttore Generale Pt_1
dell' in forza di un contratto a tempo determinato della durata di CP_2
anni due a fronte di un corrispettivo annuo onnicomprensivo di € 51.645,69, che era stato interamente corrisposto;
(iii) l'accertamento, ormai irretrattabile, in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambi i giudizi preclude l'esame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio.
r.g. n. 3812/2021 3 3. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello l'Ing.
[...]
, che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha Parte_1
formulato i seguenti motivi di gravame.
I) Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del giudicato esterno in ordine alla ricomprensione dell'incarico conferito con la delibera n. 115 del 29.01.2002 nelle precedenti delibere nn. 544/01, 1302/01 e 1691/2001, in quanto queste ultime delibere, non esaminate dal Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sentenza n. 2099/2009, non potevano ricomprendere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, che peraltro doveva essere conferito a professionista esterno all'Azienda. Ad avviso dell'appellante, inoltre, il giudicato si forma sull'oggetto del precedente giudizio e non sulle questioni affrontate in via incidentale, senza considerare che non è stata prodotta la necessaria certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 2099/2009, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.
II) Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza per non aver fatto buon governo dei principi in materia di azione di ingiustificato arricchimento, che se proposta nei confronti di una P.A. richiede il riconoscimento da parte dell'amministrazione dell'utilità dell'opera o della prestazione, che può essere anche implicito e risultare dall'utilizzazione dell'opera, come accaduto nel caso di specie, laddove il padiglione dell'Ospedale Sandro Pertini venne effettivamente realizzato ed il servizio è tuttora attivo e dispensato al pubblico.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, che deve essere effettuata nei limiti della diminuzione patrimoniale patita dal soggetto, ben può essere utilizzata la tariffa professionale.
III) Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza per avere il Giudice di prime cure omesso la valutazione della copiosa documentazione da lui prodotta, delle testimonianze assunte, che hanno confermato tra l'altro la diversità dell'incarico conferito con la delibera n. 115 del 29.01.2002 rispetto ai precedenti incarichi, e per non avere lo stesso apprezzato l'ingiustificata omessa risposta di controparte all'interrogatorio formale, in violazione dell'art. 115
c.p.c.
r.g. n. 3812/2021 4 IV) Con il quarto motivo l'appellante si duole della contraddittorietà e dell'illogicità della motivazione della sentenza gravata, per l'insufficienza della motivazione in fatto, il travisamento dei fatti di causa e la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie.
4. L'appello è infondato e deve essere respinto.
Nella sentenza n. 2099/2009 del 17.04.2009 il Tribunale di Roma, adito dall' in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed CP_2
ottenuto dall'Ing. per ottenere il pagamento del Parte_1
corrispettivo della prestazione eseguita quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.L.vo n. 494/1996 in relazione alla realizzazione del reparto protetto presso l'Ospedale Sandro Pertini, in esecuzione della delibera n. 115 del 29.01.2002 dell'azienda sanitaria, si era pronunciato sul principale argomento fondante l'opposizione al provvedimento monitorio, secondo cui l'incarico di coordinatore per la sicurezza conferitogli con la delibera appena richiamata doveva essere ricondotto nell'ambito Contr dell'incarico di consulenza generale che gli era stato attribuito dall' con la precedente delibera n. 1691 del 12.12.2001, ed aveva nel contempo confutato la contraria argomentazione difensiva del oggi reiterata nei quattro motivi Pt_1
di appello, secondo la quale l'incarico del gennaio 2002 era differente dai precedenti e avrebbe dovuto essere retribuito in base ai compensi stabiliti dalla vigente tariffa professionale dell'Ordine degli Ingegneri.
Nell'occasione, il Tribunale aveva così statuito:
“Il al riguardo assume che l'incarico in questione è ulteriore nonché diverso Pt_1
rispetto a quelli conferiti con le precedenti delibere ed andrebbe retribuito in base ai compensi stabiliti dalla vigente tariffa professionale dell'Ordine degli Ingegneri.
L'assunto è infondato dovendo al riguardo essere rilevato che l'incarico di coordinatore per la sicurezza di cui alla deliberazione n. 115 del 29.1.2002 risulta attribuito – senza la previsione di un corrispettivo – all'ing. il quale Parte_1
all'epoca era già in servizio presso lo staff del Direttore Generale dell in Pt_5
forza di un contratto a tempo determinato della durata di due anni a fronte di un corrispettivo annuo onnicomprensivo di euro 51.645,59 netti, che, come dichiarato dalla stessa parte opposta alla pg 2 della comparsa di risposta, risulta interamente corrisposto”.
r.g. n. 3812/2021 5 La sentenza n. 2099/2009 del Tribunale di Roma è passata in giudicato.
L'eccezione di giudicato esterno sollevata dall' nella comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta nel precedente grado del giudizio non è stata minimamente contrastata dal sotto il profilo della mancata dimostrazione Pt_1
dell'irrevocabilità della pronuncia, questione che l'appellante ha introdotto per la prima volta solo con l'atto di appello, lamentando la mancata allegazione della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza del 27.04.2009, incorrendo così nella violazione dell'art. 345 c.p.c. E' noto infatti che il divieto dei nova sancito dalla richiamata disposizione riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da revisio prioris instantiae a novum iudicium, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (v. Cass. n.
9211/2022, Cass. n. 2529/2018).
5. L'eccezione di giudicato esterno è fondata e il suo accoglimento, come ha ben colto il Tribunale, è decisivo ai fini della reiezione della domanda indennitaria dell'Ing. Pt_1
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, che questa Corte condivide e alla quale intende dare seguito, quando due giudizi abbiano ad oggetto lo stesso rapporto giuridico ed uno di questi sia definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto anche in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune alle due cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame di dette questioni nel successivo giudizio, anche se quest'ultimo abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del precedente (v. Cass. n. 7834/2024, Cass. n.
2387/2024, Cass. n. 27013/2022, Cass. n. 1165/2022, Cass. n. Cass. n. 13152/2019,
Cass. n. 11600/2018, Cass. n. 24433/2013, Cass. S.U. n. 13916/2006).
Nel caso di specie, l'efficacia preclusiva del decisum sopra riportato per esteso si dispiega per intero, posto che:
- il precedente giudizio, definito con la sentenza n. 2099/2009 del Tribunale di
Roma, pendeva tra le stesse parti e si riferiva al medesimo rapporto giuridico, quello che si sarebbe instaurato tra (ora e Pt_5 Parte_6
r.g. n. 3812/2021 6 l'Ing. in relazione all'incarico conferito con la deliberazione n. 115 del Pt_1
29.01.2002;
- la riconduzione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Reparto Protetto dell'Ospedale Pertini, per il quale peraltro non era stato pattuito un corrispettivo con l' , nell'ambito del più ampio rapporto di Controparte_1
consulenza, questo invece integralmente remunerato, relativo a tutti i cantieri in corso o da attivare presso il presidio ospedaliero, incardinatosi per effetto della deliberazione n. 1691 del 12.12.2001, rappresenta non già una questione meramente incidentale, come sostiene parte appellante, bensì una questione di fatto relativa ad un punto fondamentale comune dei due giudizi, promossi (il primo in sede monitoria) dall'Ing. per conseguire Pt_1
il pagamento del corrispettivo in via negoziale e ora in via indennitaria ai sensi dell'art. 2041 c.c. per la prestazione resa in esecuzione della deliberazione n. 115 del 29.01.2002.
Del resto, l'efficacia preclusiva del giudicato esterno è stata contestata dall'appellante con argomentazioni erronee o inconferenti, quali la natura meramente incidentale della questione già decisa, che invece ha, come detto, carattere dirimente, investendo il rapporto dal quale sarebbe scaturita la pretesa creditoria azionata prima e la pretesa indennitaria fatta valere in questo giudizio, o l'inidoneità a determinare un effetto preclusivo della prima sentenza, che non è affatto una pronuncia in rito, avendo essa statuito la reiezione della domanda di pagamento per ragioni di merito, quali la già avvenuta remunerazione delle prestazioni e la mancanza del requisito di forma richiesto ad substantiam.
Ribadita dunque la correttezza della sentenza impugnata laddove, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla convenuta, ha ritenuto irretrattabilmente accertata tra le parti la circostanza per cui l'incarico conferito il 29.01.2002 non aveva un oggetto ulteriore o diverso rispetto a quello precedente e doveva essere ricondotto nell'ambito del rapporto a tempo determinato costituito con le pregresse delibere, in particolare con quella del
12.12.2001, l'appello deve essere respinto.
r.g. n. 3812/2021 7 L'infondatezza del primo motivo ha infatti carattere assorbente rispetto all'esame degli altri motivi, che postulano tutti l'insussistenza del giudicato esterno.
6. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte risultata vittoriosa all'esito del procedimento.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello di Roma, il 30.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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