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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4167 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 13227/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13227/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Caterino, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
UC UZ, VI NO e NI FU, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso per accertamento negativo del credito avverso indebito prestazione indennità malattia e maternità.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto in data 21.09.2024, dall' sede di Aversa, comunicazione di intimazione di pagamento per l'importo CP_1 di € 3.005,76 per somme indebitamente percepite sulla prestazione indennità malattia e maternità, da restituire in n. 48 rate mensili, senza null'altro specificare;
che tale richiesta era illegittima, stante la CP_ carenza di motivazione dell'atto impugnato nonché la prescrizione del credito avanzato dall' e l'illegittima rateizzazione delle somme pretese. Pertanto, ha chiesto accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per i motivi suesposti e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste e per l'importo di €. 3.005,76, vinte le spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
L' , costituitosi in giudizio, rilevata l'infondatezza dell'indebito inoltrato, relativo a prestazioni CP_1 erogate per l'anno 2005 e, quindi, stante l'abbandono di ogni azione recuperatoria, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 29.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
In proposito va osservato che tale formula di conclusione del processo, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pertanto, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'abbandono da parte dell'Ente previdenziale delle procedure recuperatorie azionate con il provvedimento di indebito impugnato n. 25945 abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso in esame le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro CP_1
918,40 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Aversa, 30.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13227/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Caterino, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
UC UZ, VI NO e NI FU, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso per accertamento negativo del credito avverso indebito prestazione indennità malattia e maternità.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto in data 21.09.2024, dall' sede di Aversa, comunicazione di intimazione di pagamento per l'importo CP_1 di € 3.005,76 per somme indebitamente percepite sulla prestazione indennità malattia e maternità, da restituire in n. 48 rate mensili, senza null'altro specificare;
che tale richiesta era illegittima, stante la CP_ carenza di motivazione dell'atto impugnato nonché la prescrizione del credito avanzato dall' e l'illegittima rateizzazione delle somme pretese. Pertanto, ha chiesto accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per i motivi suesposti e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste e per l'importo di €. 3.005,76, vinte le spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
L' , costituitosi in giudizio, rilevata l'infondatezza dell'indebito inoltrato, relativo a prestazioni CP_1 erogate per l'anno 2005 e, quindi, stante l'abbandono di ogni azione recuperatoria, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 29.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
In proposito va osservato che tale formula di conclusione del processo, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pertanto, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'abbandono da parte dell'Ente previdenziale delle procedure recuperatorie azionate con il provvedimento di indebito impugnato n. 25945 abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso in esame le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro CP_1
918,40 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Aversa, 30.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano