Decreto cautelare 10 marzo 2026
Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00907/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2026, proposto da
LI EY, rappresentata e difesa dall’avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centro Interregionale per la Formazione degli Insegnati Secondari Cifis - Università di Torino, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Lombardo e Cristina Grua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Graduatoria Provvisoria – Classe di concorso A022A (Francese) – AOSTA – RISERVA del 18.02.2026 (doc. 1) pubblicata sul sito dell’Amministrazione resistente, ove l’Università degli studi di Torino, disponeva l’esclusione della ricorrente con la seguente nota “ escluso/a per mancanza requisiti di accesso ”, dal Percorso abilitante (30 CFU) di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, classe A022A – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e di II grado (francese), a.a. 2025/2026 – prematr. assegnata n. 5, con requisito accesso alla riserva posti del 45%.
- della Graduatoria Definitiva – Classe di concorso A022A (Francese) – AOSTA – RISERVA del 25.02.2026 (doc. 2) pubblicata sul sito dell’Amministrazione resistente, ove l’Università degli studi di Torino, disponeva l’esclusione della ricorrente con la seguente nota “ escluso/a per mancanza requisiti di accesso ”, dal Percorso abilitante (30 CFU) di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, classe A022A – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e di II grado (francese), a.a. 2025/2026 – prematr. assegnata n. 5, con requisito accesso alla riserva posti del 45%.
- nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa e di ogni modifica avvenuta in seguito all’adozione dei quivi impugnati provvedimenti; per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. AN DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto Rettorale n. 891 del 28 gennaio 2026, “ Bando per l’ammissione ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado, a.a. 2025/2026 ”, pubblicato all’Albo di Ateneo in data 29 gennaio 2026, l’Università degli Studi di Torino ha bandito una procedura a evidenza pubblica per l’attivazione di percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per l’anno accademico 2025/2026, per complessivi 892 posti - suddivisi in classi di concorso, tra cui 14 posti per la classe di concorso A022A - Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria (Francese), con riserva di posti del 45%.
La ricorrente ha presentato domanda di iscrizione alla suddetta procedura compilando gli appositi moduli all’interno dei quali ha dichiarato espressamente di avere già conseguito il titolo di accesso, ossia di essere laureata, nonché la mancanza alla data di scadenza del Bando dei requisiti di ammissione, affermando che “ I CFU mancanti saranno sostenuti presso l’Università UniMercatorum in data 09/02/26 per L-LIN/03 (Letteratura Francese; 12 CFU) e in data 16/02/26 per L-LIN/01 (Glottologia e linguistica; 6 CFU) ”.
In data 12 febbraio 2026 la Commissione esaminatrice ha escluso l’odierna ricorrente per mancanza dei requisiti di accesso, in quanto risultavano mancanti 12 CFU in L-LIN/03 e 6 CFU in L-LIN/01, conseguiti in data successiva alla chiusura delle iscrizioni ( id est , rispettivamente il 9 febbraio e il 3 marzo 2026).
È seguita la pubblicazione in data 18 febbraio 2026 della graduatoria provvisoria e in data 25 febbraio 2026 della graduatoria definitiva, dalle quali la ricorrente è risultata esclusa per mancanza dei requisiti di accesso.
Con atto notificato in data 9 marzo 2026, la ricorrente ha censurato gli atti sopra menzionati, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1) “ Violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione, carenza di motivazione, motivazione apparente ”;
2) “ Violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 del Bando per l’ammissione ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado, a.a. 2025/2026 dell’Università degli studi di Torino, Decreto rettorale n. 891/2026 e successive rettifiche; Violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ. Divieto di interpretazione delle clausole del Bando di concorso in funzione integrativa, con particolare riferimento al documento domande frequenti percorsi abilitanti (doc. 17 - FAQ), diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria (omessa carente e superficiale), motivazione illogica e contraddittoria, arbitrarietà e travisamento nella valutazione dei fatti, illogicità e irragionevolezza. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 Costituzione ”;
3) “ Violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 del Bando per l’ammissione ai Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado, a.a 2025/2026 dell’Università degli studi di Torino, Decreto rettorale n. 891/2026 e successive rettifiche; Violazione e/o erronea e falsa applicazione dei principi di interpretazione letterale della lex specialis e del favor partecipationis, violazione dell’art. 97 della costituzione con riferimento alle FAQ (doc. 17). Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria (omessa carente e superficiale, motivazione illogica e contraddittoria, arbitrarietà e travisamento nella valutazione dei fatti, illogicità e irragionevolezza. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 Costituzione ”;
4) “ Violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 del Bando per l’ammissione ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado, a.a. 2025/2026 dell’Università degli studi di Torino, Decreto rettorale n. 891/2026 e successive rettifiche; Violazione e/o erronea e falsa applicazione del principio della par conditio competitorum tra i candidati, violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione, con particolare riferimento al punto 1.4. del documento FAQ domande frequenti percorsi abilitanti (doc. 17). Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 Costituzione ”.
Con decreto n. 114 del 10 marzo 2026, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 56, comma 1, cod. proc. amm., ai fini della sospensione degli atti impugnati e dell’ammissione con riserva della ricorrente alla procedura abilitante oggetto di ricorso.
L’Università degli Studi di Torino si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza camerale del 15 aprile 2026 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Il ricorso si appalesa infondato per le ragioni appresso indicate.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la carenza di motivazione dei provvedimenti gravati, ritenendo insufficiente la laconica e generica dicitura “ escluso/a per mancanza requisiti di accesso ”, la quale tra l’altro non chiarisce quali, tra i molteplici requisiti previsti dal bando, non sarebbero stati soddisfatti dalla candidata.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
La motivazione, ancorché sintetica, non può considerarsi omessa né incomprensibile. L’indicazione della causa di esclusione “ per mancanza dei requisiti di accesso ” rinvia in modo univoco ai requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del Bando di concorso. Il candidato, quale partecipante diligente alla procedura selettiva, è in grado di conoscere tali requisiti e di confrontarli con la propria posizione, sì da individuare eventuali carenze che possano determinarne l’esclusione.
La motivazione sintetica in questione trova spiegazione nel carattere seriale e standardizzato della procedura concorsuale, agevolando una lettura chiara e schematica della graduatoria, sicché risulta idonea a rendere intelligibile la ragione del provvedimento in rapporto al Bando.
Inoltre, il provvedimento di esclusione per mancanza di un requisito di accesso si configura come atto dovuto, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso una volta rilevata la carenza; in caso di attività vincolata, l’onere motivazionale risulta attenuato poiché è generalmente assolto con la sintetica indicazione del dato accertato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 425).
Con il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione oggettiva, la ricorrente richiama innanzitutto l’art. 2 del Bando in base al quale ritiene che sarebbe stato possibile conseguire i crediti negli specifici settori scientifico disciplinari richiesti “ entro e non oltre il mese di maggio 2026 ”, come concretamente avvenuto. Infatti, la ricorrente ha sostenuto positivamente l’esame di Letteratura francese, per 12 CFU, corrispondente al SSD L-LIN/03 in data 9 febbraio 2026 e l’esame di Glottologia e Linguistica, per 6 CFU, corrispondente al SSD L-LIN/01 in data 3 marzo 2026. Ad avviso della ricorrente, la disposizione del Bando avrebbe consentito tanto a chi non aveva ancora conseguito la Laurea magistrale, tanto a chi aveva conseguito la Laurea magistrale, ma aveva necessità di integrare il titolo di studio con i relativi CFU nei SSD secondo la tabella A, di essere ammessi al Bando concorsuale abilitante, purché iscritti ai corsi, nonché a condizione del conseguimento del titolo e degli esami integrativi entro e non oltre maggio 2026. Non vi sarebbe alcuna ragione logica o giuridica per discriminare tra chi deve conseguire l’intero titolo e chi deve esclusivamente completarlo con l’acquisizione dei CFU mancanti, purché entrambe le categorie rispettino il termine finale stabilito dal Bando (maggio 2026). L’interpretazione restrittiva adottata dall’Amministrazione sulla base del documento FAQ punto 1.4. determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra i candidati che devono conseguire l’intero titolo di studio (Laurea Magistrale), ai quali viene consentito di completare il percorso entro maggio 2026 e i candidati che devono integrare solo alcuni crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari, ai quali invece verrebbe preclusa tale possibilità.
I motivi di gravame non possono essere favorevolmente apprezzati.
Occorre innanzitutto muovere dall’esame delle fonti normative legislative e regolamentari di settore, vale a dire l’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e il D.P.C.M. 4 agosto 2023, nonché dell’art. 2 del Bando quale lex specialis della procedura.
Il comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 così dispone: “ 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso ”.
L’art. 7, comma 4 e 5, D.P.C.M. 4 agosto 2023 stabilisce testualmente: “ 4. Possono accedere all’offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo. 5. Possono, altresì, accedere all’offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato al conseguimento di centottanta CFU. (…) ”.
L’art. 2 del Bando – da interpretarsi in termini strettamente letterali tali da vincolare rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata all’applicazione delle regole in esso contenute senza alcun margine di discrezionalità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; Cons. Stato, Sez. III, 18 giugno 2025, n. 5338) – dispone quanto segue: “ Possono presentare domanda di ammissione: coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, ovvero che sono in possesso della laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando. La coerenza del titolo di accesso alla classe di concorso di interesse può essere verificata sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, consultando il D.P.R. 19/2016, il D.M. 259/2017, integrato con il DM 20 novembre 2023 e con DM 22 dicembre 2024. Il titolo di studio coerente con la classe di concorso per la quale si concorre e i crediti negli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016, il D.M. 259/2017, integrato con il DM 20 novembre 2023 e con DM 22 dicembre 2024, eventualmente richiesti, devono essere posseduti entro la data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione al concorso (5 febbraio 2026); coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento dei medesimi titoli di cui al precedente punto (per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU). Gli iscritti ai corsi di studio, ai fini dell’ammissione all’esame finale dei percorsi dovranno conseguire la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico coerente con la relativa classe di concorso, attestando anche il possesso dei crediti negli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016, il D.M. 259/2017, integrato con il DM 20 novembre 2023 e con DM 22 dicembre 2024, eventualmente richiesti, entro e non oltre il mese di maggio 2026. (…) I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione ”.
Dunque, l’art. 2 del Bando prevede, per un verso, la possibilità di partecipare alla procedura per coloro che sono in possesso dei titoli e dei crediti richiesti, con previsione espressa che il titolo e i crediti richiesti devono essere posseduti entro la data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione al concorso coincidente con il 5 febbraio 2026, e, per altro verso, la possibilità di presentare domanda per chi è regolarmente iscritto a corsi di studio finalizzati al conseguimento dei medesimi titoli, con disciplina distinta quanto al momento entro cui conseguire il titolo e i relativi crediti negli specifici settori scientifico disciplinari, ai fini dell’ammissione all’esame finale dei percorsi (entro e non oltre il mese di maggio 2026).
In questo modo il Bando, coerentemente con l’art. 7, commi 4 e 5, D.P.C.M. 4 agosto 2023, distingue due categorie di partecipanti: da un lato, i partecipanti già in possesso del titolo e dunque laureati e, dall’altro, i partecipanti iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo e dunque studenti universitari non ancora laureati. I primi, per accedere al concorso, devono possedere il titolo e i crediti entro il 5 febbraio 2026; i secondi devono conseguire la laurea e i crediti entro e non oltre maggio 2026. Giova osservare che la ricorrente non ha impugnato nei termini di legge né il D.P.C.M. 4 agosto 2023, né il Bando.
Orbene, è di tutta evidenza che la ricorrente, avendo conseguito la Laurea Magistrale LM-37 in data 6 novembre 2025, rientra nel novero dei partecipanti già in possesso del titolo e, quindi, per accedere al concorso, avrebbe dovuto possedere i crediti negli specifici SSD entro la data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione al concorso ( id est , 5 febbraio 2026).
L’iscrizione a corsi singoli per recuperare i crediti non è in alcun modo assimilabile alla regolare iscrizione a un corso di studio per il conseguimento del titolo di cui all’art. 7, comma 5, del D.P.C.M. 4 agosto 2023. Quest’ultima norma si riferisce agli studenti che devono ancora conseguire la laurea, non a chi, già laureato, debba integrare ex post requisiti curriculari.
Pertanto, la pretesa attorea di poter conseguire successivamente i crediti formativi mancanti attraverso singoli esami, anche laddove il candidato sia già laureato, non è conforme al D.P.C.M. 4 agosto 2023, che collega l’accesso al possesso dei titoli di studio ex art. 5 d.lgs. n. 59/2017 e non contempla iscrizioni a corsi singoli, né tantomeno è conforme alla disciplina speciale del Bando che, per coloro che già dispongano della laurea, impone il possesso dei crediti negli specifici SSD espressamente entro la scadenza del bando stesso, vale a dire entro il 5 febbraio 2026.
Per quanto precede le censure attoree devono essere nel loro complesso disattese con conseguente infondatezza del ricorso, che deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’alterno andamento delle fasi processuali e della particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA TT, Presidente FF
AN DO, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DO | LA TT |
IL SEGRETARIO