TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 907
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Decreto cautelare 10 marzo 2026
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Sentenza breve 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La motivazione, seppur sintetica, è considerata idonea in quanto rinvia univocamente ai requisiti di ammissione previsti dal bando e la procedura ha carattere seriale e standardizzato. L'esclusione per mancanza di requisiti è un atto dovuto con motivazione attenuata.

  • Rigettato
    Interpretazione del Bando e violazione del favor partecipationis

    Il Tribunale distingue due categorie di partecipanti: chi è già in possesso del titolo (laurea) e deve possedere i crediti entro la scadenza del bando (5 febbraio 2026), e chi è iscritto a corsi di studio per il conseguimento del titolo e deve acquisire titolo e crediti entro maggio 2026. La ricorrente, già laureata, rientra nella prima categoria e non può beneficiare della proroga per l'acquisizione dei crediti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di par condicio competitorum

    Il Tribunale rigetta la censura basandosi sulla distinzione tra candidati già laureati e studenti non ancora laureati, come previsto dal bando e dalla normativa di riferimento, ritenendo legittima la differente applicazione dei termini per il possesso dei requisiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 907
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 907
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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