Sentenza 8 marzo 1999
Massime • 2
Nell'ipotesi in cui la Cassa per il Mezzogiorno abbia delegato ad un consorzio di imprese il compimento non solo dell'opera pubblica, ma anche quello di tutte le relative procedure inerenti l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione stessa, legittimati passivi nell'azione di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva sono sia il consorzio che la stessa Cassa, la quale conserva un potere di controllo e stimolo nello svolgimento delle menzionate procedure.
La statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi ed alla loro decorrenza costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativo all'ammontare del credito; sicché l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli interessi che non sia impugnata nei normali termini (la S.C. ha così cassato la sentenza d'appello che aveva modificato l'importo e la decorrenza degli interessi, come stabiliti dal primo giudice, benché l'appellante si fosse limitato a chiedere che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto della controparte, senza muovere alcuna censura in relazione agli interessi liquidati in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/1999, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO RO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO MAROTTA, GIORGIO SCALA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO ALFA, EN EL, MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 13888/96 proposto da:
EN EL, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO ACETO, MARIO ZARRELLI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO ALFA, MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, NO RO;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 14447/96 proposto da:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NO RO, CONSORZIO ALFA;
- intimati -
e sul 4° ricorso n° 10728/98 proposto da:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EN EL, CONSORZIO ALFA, NO RO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 265/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/11/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Marotta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso: per il ricorso principale ed incidentale di TI, accoglimento per quanto di ragione del primo motivo;
rigetto del secondo motivo ed accoglimento del terzo motivo;
rigetto dell'altro ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 15 marzo ed il 21 aprile 1984, EL TI e RO OT, quali cogestori del campeggio "'O sole mio", in Licola-Pozzuoli, e detentori dell'area da questo occupata, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il ON Alfa e la Cassa per il IO, chiedendo la condanna di questi ultimi a risarcire i danni a loro procurati con l'illecita occupazione di parte del suolo da loro detenuto, per la realizzazione del progetto speciale per il disinquinamento del golfo di Napoli, con conseguente impossibilità di proseguire sull'area l'attività di campeggio. Il Tribunale accolse la domanda e condannò entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, nella misura di complessive £ 603.802.193, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data del fatto illecito (novembre 1978). Nel giudizio d'appello, proposto dal ON, si costituirono sia il OT che il TI, i quali chiesero che il gravame fosse esteso all'Agenzia per il progresso e lo sviluppo del IO (nelle more subentrata alla Cassa per il IO). Il contraddittorio fu dunque esteso nei confronti del Ministero dei LL.PP., in persona del commissario ad acta. La Corte d'appello di Napoli respinse il gravame e, con l'ulteriore rivalutazione monetaria dal giorno della sentenza di primo grado, condannò sia il consorzio che il Ministero al pagamento, in solido tra loro, in favore delle controparti, della complessiva somma di £ 680.787.085, con gli interessi nella misura del 5% a decorrere dalla data della pronunzia;
condannò, altresì, il ON ed il Ministero al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio per complessive £ 4 milioni, di cui £ 2 milioni in favore del OT (ripartite in £ 1 milione per onorario e £ 800.000 per spese) e £ 2 milioni in favore del TI (ugualmente ripartite).
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli propone ora ricorso principale il OT, svolgendo tre motivi di ricorso. Risponde con controricorso il Ministero dei LL.PP., il quale spiega anche ricorso incidentale (notificato al solo OT), formulando un unico motivo. Propone ricorso incidentale anche il TI, svolgendo tre motivi di ricorso del tutto analoghi a quelli svolti dal OT.
Successivamente, il Ministero, ad integrazione del contraddittorio, ha notificato medesimo controricorso, con ricorso incidentale, anche nei confronti del TI e del ON.
Motivi della decisione
Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. i ricorsi vanno tutti riuniti. 1) - Il giudice di merito ha disposto che la somma liquidata dal Tribunale, rivalutata fino all'epoca della sentenza di primo grado, fosse ulteriormente rivalutata dalla data della sentenza di primo grado a quella della sentenza d'appello secondo gli indici ISTAT. Ha, poi, aggiunto che "su detta somma, di per sè ingente, in applicazione della sentenza delle sez. unite del 22.4.1994, appare equo far decorrere, sempre dalla data della pronuncia, gli interessi legali del 5%, al saldo effettivo".
Con il primo motivo del ricorso principale del OT ed il primo motivo di quello incidentale del TI, si sostiene che il giudice di primo grado aveva stabilito che gli interessi decorressero, al tasso legale, dalla data del fatto illecito, sicché il giudice d'appello non poteva far decorrere gli stessi, nella misura fissa del 5%, dalla data della pronuncia al saldo.
Infatti, ne' la decorrenza, ne' la misura degli interessi avevano costituito oggetto dell'impugnazione del ON, il quale s'era limitato ad impugnare esclusivamente l'ammontare del danno liquidato in primo grado;
peraltro, la decisione della Corte d'appello non poteva legittimamente adottare tale soluzione, ma, tutt'al più, procedere al calcolo degli interessi con riferimento ai singoli momenti di maturazione.
Con il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo di quello incidentale, il OT ed il TI lamentano che il giudice ha omesso di rilevare l'inammissibilità dell'intervento spiegato in appello dal Ministero dei LL.PP., il quale avrebbe dovuto, piuttosto, proporre un'autonoma impugnazione, in virtù del rapporto obbligatorio di natura solidale riconosciuto dal giudice di primo grado tra il ON ed il Ministero stesso. Pertanto, secondo i ricorrenti, in mancanza di un'autonoma impugnazione, la sentenza di primo grado era divenuta cosa giudicata nei confronti del Ministero e, comunque, anche a voler ritenere ammissibile l'intervento in appello di quest'ultimo, non si sarebbe potuto procedere ad una modifica della sentenza del Tribunale (nella parte relativa agli interessi sulla somma dovuta), posto che con tale intervento l'Amministrazione dei LL.PP. si riportava integralmente alle deduzioni del ON.
Sia il primo, sia il secondo motivo del ricorso principale del OT e di quello incidentale del TI, che sono del tutto identici tra loro e che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e vanno accolti.
Come s'è esposto in precedenza, infatti, il Tribunale emise la condanna dei convenuti al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno, stabilendo che su quella somma andassero computati gli interessi legali a decorrere dal momento del fatto illecito, ossia dall'occupazione verificatasi nel novembre del 1978. Il giudice d'appello ha respinto il gravame proposto dal ON, ha rivalutato la somma oggetto di condanna alla data della propria decisione ed ha poi stabilito la decorrenza degli interessi, nella misura del 5%, dalla data della pronuncia. Tale ultima statuizione (quella sulla misura e sulla decorrenza degli interessi) è stata emessa dal giudice del gravame in assenza di qualsiasi impugnazione a riguardo da parte dell'appellante ON e, dunque, in violazione dell'intervenuto giudicato sul punto.
È noto, infatti, che la statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi ed alla loro decorrenza costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente ed autonomo rispetto a quello relativo all'ammontare del credito, con la conseguenza che l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli interessi che non sia impugnata nei normali termini (Cass. 1° luglio 1998, n. 6420; 2 marzo 1984, n. 1474). Sicché, in assenza di una specifica impugnazione, resta del tutto irrilevante il fatto che il ON (del quale il Ministero ha fatto proprie le conclusioni nella comparsa di costituzione in appello) abbia impugnato la prima sentenza, chiedendo alla Corte territoriale di riformarla e dichiarare insussistente il diritto del OT e del TI alla percezione delle indennità liquidate nella sentenza stessa. La sentenza della Corte d'appello napoletana va, pertanto, cassata nel punto in cui, in violazione dell'intervenuto giudicato, ha stabilito la decorrenza degli interessi decorressero, nella misura del 5%, dalla data della pronunzia.
2) - Con il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo di quello incidentale (anch'essi del tutto identici tra loro), il OT ed il TI sostengono che, nel procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari di causa, il giudice ha violato la tariffa professionale, la cui corretta applicazione avrebbe portato alla liquidazione di somme ben maggiori di quelle liquidate.
È fermo in giurisprudenza il principio secondo cui la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato effettuata dal giudice di merito può essere oggetto di ricorso per cassazione, purché la parte che intende impugnarla, per pretesa violazione dei minimi tariffari, specifichi analiticamente le voci e gli importi considerati, così da consentirne il controllo in sede di legittimità (Cass. 18 novembre 1994, n. 9763). Nella specie, i ricorrenti hanno analiticamente indicato tali voci e dimostrato che il giudice ha liquidato somme di gran lunga inferiori ai minimi tariffari. Sicché, la sentenza va cassata sul punto, con rinvio alla Corte per la riliquidazione delle spese, diritti di procuratore ed onorari di avvocato nel giudizio d'appello. 3) - Nel respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero, la Corte partenopea ha affermato che "vertendosi in tema di risarcimento dei danni, la responsabilità dell'ente delegato è solidale con quella dell'ente delegante per il danno aquiliano derivante dall'eventuale trasformazione del bene conseguente alla progettazione dell'opera, che, in mancanza di altri elementi, deve attribuirsi alla Cassa per il IO e, per essa, al costituito Ministero per i LL.PP. in persona del commissario ad acta".
Con l'unico motivo di ricorso incidentale, il Ministero dei LL.PP. sostiene che la sentenza d'appello è errata in quel punto, per non avere tenuto conto che la Cassa, nell'approvare il progetto per il disinquinamento del golfo di Napoli, affidò al ON non solo la realizzazione dell'opera, ma anche tutte le procedure inerenti l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione stessa, sicché ogni conseguenza derivante dal mancato espletamento di dette procedure non poteva che gravare esclusivamente sul ON. Peraltro, aggiunge il ricorrente che il riferimento al progetto è del tutto inconferente, in quanto non risulta agli atti che esso fosse sbagliato.
Va preliminarmente chiarito che tale motivo non è inammissibile per la novità del tema introdotto nel giudizio di legittimità (come sostenuto in memoria dal OT), in quanto dagli atti del giudizio di merito risulta che la questione della carenza di legittimazione passiva (prima della Cassa per il IO, poi dell'Agensud e poi del Ministero dei LL.PP.) fu già proposta in quella sede. Il motivo, comunque, è infondato e va respinto.
Premesse, infatti, le pacifiche circostanze che il decreto d'occupazione fu emesso in favore della menzionata Cassa e che la stessa delegò il ON anche per l'espletamento della procedura espropriativa, è agevole rilevare (alla luce della giurisprudenza ormai consolidatasi sul tema: cfr., soprattutto, Cass. sez. un. 20 ottobre 1995, n. 10922) come la Cassa, con tale delega, non si sia spogliata della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma abbia conservato un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità con il ON stesso nella produzione del danno arrecato ai privati con l'illegittima occupazione.
Per questi motivi
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale del OT e quello incidentale del TI. Rigetta quello incidentale del Ministero dei LL.PP. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, l'11 novembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 MARZO 1999.