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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Laura Petitti Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2200/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BILARDELLO IGNAZIO MASSIMO E NI TA, PEC:
PEC: Email_1 Email_2 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AGUGLIARO ROSSANA ROSARIA, PEC: pec:
Email_3 appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1 La sentenza n. 768/2024, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in data 21/11/2024 e pubblicata il 28/11/24.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in totale riforma della sentenza impugnata per le parti come sopra indicate:
- Dichiarare la revoca dell'obbligo posto a carico del di corrispondere in favore Parte_1 dell'appellata la somma di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
Persona_1
- Dichiarare, altresì, la revoca dell'obbligo gravante sull'odierno appellante di corrispondere in favore della la somma di euro 800,00 a titolo di assegno divorzile, Controparte_1 disponendo quest'ultima dei mezzi necessari alla propria autosufficienza economica;
in subordine
- nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte, decidendo sull'odierno appello, dovesse riconoscere
a favore dell'odierna appellata ed a carico di una somma a titolo di assegno Parte_1 divorzile, fissarla quest'ultima in una misura notevolmente inferiore rispetto a quanto disposto
a titolo di assegno di divorzio dal Tribunale di Trapani nella sentenza oggetto della presente impugnazione, in ragione di quanto sopra argomentato.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. per l'appellato
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di alcun fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Signor
[...] avverso la sentenza n.768/2024 emessa dal Tribunale di Trapani in data 21.11.2024 Pt_1
e pubblicata in data 26.11.2024
2 ➢ Confermare in toto l'impugnata sentenza e per l'effetto mantenere l'obbligo a carico di di corrispondere € 800,00 mensili per la signora ed € Parte_1 Controparte_1
200,00 mensili per il mantenimento della propria figlia Per_1
➢ In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31/07/2023 – dopo aver Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
dalla cui unione erano nate, nel 1993, la figlia , e nel 1998 la figlia , e Per_2 Per_1 che il Tribunale di Trapani, con provvedimento depositato il giorno 22/11/2018 aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito e obbligo per il medesimo di versare mensilmente alla moglie 500,000 euro per il suo mantenimento ed ulteriori 500,00 per il mantenimento della figlia - Per_1
domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale. Segnatamente, chiedeva la revoca dell'obbligo posto a suo carico nella misura di euro 500,00 a titolo di mantenimento della moglie e del mantenimento della figlia nella misura di euro 500,00 od in subordine la sua Per_1 riduzione stante il raggiungimento della maggiore età e autosufficienza economica di quest'ultima.
2. Con provvedimento temporaneo ed urgente del 15/02/2024, il Tribunale poneva a carico del l'obbligo di versare alla ex moglie un assegno mensile di Pt_1
800,00 euro a titolo di concorso al mantenimento della stessa e disponeva che quest'ultimo versasse la somma di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia RE ma non ancora indipendente.
3. Nel corso del giudizio, si costituiva che si associava alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili e chiedeva la conferma dell'onere posto a carico del el versamento in favore della figlia di un contributo per il Pt_1 Per_1
mantenimento di euro 500,00 e che venisse disposto in proprio favore un assegno di
3 divorzio di importo non inferiore ad euro 1.000,00.
4. Istruita la causa con l'escussione della figlia e gli accertamenti Per_2
compiuti dalla Guardia di Finanza di Marsala, con sentenza n. 768/2024 del
21/11/2024 e pubblicata in data 26/11/24 il Tribunale di Trapani pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e disponeva:
a) l'obbligo di corrispondere la somma di € 800,00 mensili a titolo di assegno divorzile a carico del Pt_1
b) l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia , l'assegno mensile di 200,00 euro. Per_1
5. Con ricorso depositato in data 27/12/2024 il a impugnato la predetta Pt_1
sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, e sollecitando segnatamente la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della posto a suo carico nella misura di 800,00 euro, la revoca del CP_1
contributo posto a suo carico a titolo di mantenimento della figlia RE
e in via gradata, nell'ipotesi in cui venisse confermato l'assegno divorzile Per_1
disposto in favore della moglie, la riduzione della misura dell'assegno.
6. Si è costituita la che, domandando la conferma della sentenza CP_1
appellata, ha chiesto, nel merito, di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
8. Sostituita l'udienza del giorno 9 maggio 2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
9. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha confermato il mantenimento in favore della figlia RE , dal momento che la stessa, una volta terminati gli Per_1 studi, si è resa economicamente indipendente, ha lavorato stagionalmente presso la
“CEPPA S.R.L. Gestione Gallia Palace Hotel” e la ” dagli anni 2018 Parte_2
al 2021, e dal 2022 per lunghi periodi presso la“SARDEGNA RESORT SRL” come
4 capo cuoco, potendo in ogni caso contare sui sussidi di disoccupazione nei periodi di inattività.
10. Come noto, secondo il più recente, ma ormai consolidato, indirizzo di legittimità, “Il figlio divenuto RE ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20);
11. A ciò si aggiunga che il principio di autoresponsabilità postula il dovere del figlio RE di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023);
12. La Cassazione in proposito ha condivisibilmente affermato: “è opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto RE. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
5 13. Nel caso di specie, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta, non si rinvengono elementi che inducano a discostarsi dal provvedimento del Tribunale che ha correttamente applicato i principi sopra indicati.
14. Non è stato provato, infatti, il pieno raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia , considerato che lo svolgimento di un lavoro Per_1
stagionale ha carattere del tutto temporaneo e non può essere utilmente considerato ai fini dell'inserimento nel mondo lavorativo;
di tal che la determinazione della misura dell'assegno di mantenimento in € 200,00 disposta dal primo giudice appare del tutto condivisibile, considerato, da un lato, l'ammontare dei redditi percepiti dal le spese che questo sostiene tra cui quelle per i debiti contratti e, dall'altro, in Pt_1
riferimento alla , la sua età non più utilmente impiegabile. CP_1
15. Le superiori considerazioni unitamente all'impegno profuso dalla giovane nella ricerca di un impiego, presupposto ineludibile per la permanenza del diritto al mantenimento da parte del genitore (Cass. civ. 2259/24), impongono il rigetto del primo motivo di appello.
16. Con il secondo motivo di gravame, il ha chiesto la riforma della Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto di disporre in favore dell'appellata l'assegno divorzile nella misura di euro 800,00, osservando che la stessa, durante il matrimonio, non ha mai lavorato per una sua personalissima scelta di vita e, che anche successivamente alla data della separazione e ad oggi non ha cercato né trovato alcun impiego, non essendo stato presentato alcun accertamento medico specialistico comprovante la condizione di fragilità e difficoltà psicofisica asserita da controparte. Ha pertanto chiesto la revoca, o in subordine la riduzione, dell'assegno suddetto considerate le modeste condizioni economiche in cui lo stesso versa e per il cui mantenimento in esame è costretto a dover svolgere un secondo lavoro per far fronte al proprio fabbisogno economico. Ulteriormente, l'appellante ha rilevato che il Tribunale non ha tenuto in considerazione la reale condizione reddituale della ex moglie, proprietaria di tre veicoli, 4 fabbricati e 14 terreni potenzialmente redditizi ed il sostanziale squilibrio reddituale che ne deriva tra gli ex coniugi.
6 17. Sul punto la , insistendo nella richiesta di conferma dell'assegno CP_1
divorzile corrisposto in suo favore, rappresenta di non aver mai lavorato durante il matrimonio per potersi dedicare esclusivamente alla famiglia per volere del marito, di avere oggi ha 62 anni, di soffrire di diversi disturbi psicofisici che le provocano diverse difficoltà e di non trovarsi più in età lavorativa, tenuto conto che, come confermato dalle indagini condotte, può contare esclusivamente su delle piccole proprietà cointestate, non produttive di reddito, differentemente dall'ex marito che oltre alle proprietà possedute può invece contare sui cospicui introiti derivanti dall'attività lavorativa di chef che svolge per conto della compagna.
18. In relazione all'assegno divorzile, è utile ricordare che l'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987 (l. div.), stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
19. Al riguardo è noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
20. Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5 comma 6 l. div., costituisce una
7 nozione indeterminata e relativa, che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle
SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n.
11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa,
e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
21. L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 citato più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
22. In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5 comma 6 prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due),
“anche in relazione alle potenzialità future”.
23. In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5 comma
6 prima parte l. div.).
24. D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
25. Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione
8 economico-reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell'assegno.
26. Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non
è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole.
27. Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
28. Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6, l'entità dell'assegno non va rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
29. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Trapani ha rilevato che la resistente, aveva chiesto un assegno divorzile nella misura di 1000,00 euro mensili e, tenuto conto delle condizioni dell'odierno appellato emerse all'esito della istruttoria, ha ritenuto di disporre l'obbligo del IN di versare alla la somma CP_1
mensile di euro 800,00 considerata la capacità lavorativa del ricorrente, delle condizioni economiche complessive delle parti, del fatto che la donna ormai sessantenne, è allo stato fuori dal mercato del lavoro, non avendo, peraltro, mai svolto attività lavorativa sin dall'epoca di celebrazione del matrimonio.
30. La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi al
9 caso in esame, ed è pervenuta alla decisione di disporre l'assegno di divorzio con motivazione immune da censure.
31. Invero, deve ritenersi che il primo Giudice ha correttamente valorizzato le emergenze risultanti dalla testimonianza della figlia , dalla cui deposizione, Per_2
emerge, infatti, che la si è sempre dedicata alla gestione del ménage CP_1
familiare e alla cura della prole limitando le proprie aspettative di crescita professionale, consentendo al marito di realizzarsi pienamente e che, nonostante non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, come concordato con il marito, abbia continuato ad occuparsi della prole con il solo mantenimento corrispostole.
32. In aggiunta, occorre tenere conto che il Tribunale ha dato atto delle proprietà del ponendo tali dati in raffronto con quelli relativi alla Pt_1 CP_1 inoccupata. Invero, risulta dalla documentazione agli atti e da quanto confermato dalla figlia in sede di escussione, da una parte, che il oltre a percepire un Pt_1
reddito netto di circa 1.650,00 euro mensili, derivante dal lavoro svolto come assistente tecnico presso l'istituto alberghiero di Erice, per un reddito lordo di
31.723,00 euro nel 2023 come da dichiarazione del 2024, percepisce compensi aggiuntivi derivanti dall'attività secondaria svolta come chef presso i locali gestiti dalla compagna e, dall'altra, che la è disoccupata, ha oggi 62 anni e CP_1
oggettive difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, stante anche il mancato conseguimento di titoli. È quindi pervenuto alla permanenza della sproporzione reddituale tra le parti, tale da giustificare un assegno nella misura di € 800,00.
33. Sono rimaste a livello assertivo le deduzioni del irette a contestare tale Pt_1 evidente sperequazione, posto che dagli accertamenti di polizia tributaria effettuati sul patrimonio delle parti e segnatamente su quelli dell'appellata non emerge alcuna rendita derivante dagli immobili di sua comproprietà/proprietà.
34. Le considerazioni sopra espresse conducono al rigetto dell'appello e alla conferma integrale della sentenza di prime cure.
35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
36. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
10 D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 768/2024, pronunciata dal Tribunale di
Trapani in data 21.11.2024 proposto da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in € 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 13 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Laura Petitti Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2200/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BILARDELLO IGNAZIO MASSIMO E NI TA, PEC:
PEC: Email_1 Email_2 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AGUGLIARO ROSSANA ROSARIA, PEC: pec:
Email_3 appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1 La sentenza n. 768/2024, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in data 21/11/2024 e pubblicata il 28/11/24.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in totale riforma della sentenza impugnata per le parti come sopra indicate:
- Dichiarare la revoca dell'obbligo posto a carico del di corrispondere in favore Parte_1 dell'appellata la somma di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
Persona_1
- Dichiarare, altresì, la revoca dell'obbligo gravante sull'odierno appellante di corrispondere in favore della la somma di euro 800,00 a titolo di assegno divorzile, Controparte_1 disponendo quest'ultima dei mezzi necessari alla propria autosufficienza economica;
in subordine
- nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte, decidendo sull'odierno appello, dovesse riconoscere
a favore dell'odierna appellata ed a carico di una somma a titolo di assegno Parte_1 divorzile, fissarla quest'ultima in una misura notevolmente inferiore rispetto a quanto disposto
a titolo di assegno di divorzio dal Tribunale di Trapani nella sentenza oggetto della presente impugnazione, in ragione di quanto sopra argomentato.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. per l'appellato
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di alcun fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Signor
[...] avverso la sentenza n.768/2024 emessa dal Tribunale di Trapani in data 21.11.2024 Pt_1
e pubblicata in data 26.11.2024
2 ➢ Confermare in toto l'impugnata sentenza e per l'effetto mantenere l'obbligo a carico di di corrispondere € 800,00 mensili per la signora ed € Parte_1 Controparte_1
200,00 mensili per il mantenimento della propria figlia Per_1
➢ In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31/07/2023 – dopo aver Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
dalla cui unione erano nate, nel 1993, la figlia , e nel 1998 la figlia , e Per_2 Per_1 che il Tribunale di Trapani, con provvedimento depositato il giorno 22/11/2018 aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito e obbligo per il medesimo di versare mensilmente alla moglie 500,000 euro per il suo mantenimento ed ulteriori 500,00 per il mantenimento della figlia - Per_1
domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale. Segnatamente, chiedeva la revoca dell'obbligo posto a suo carico nella misura di euro 500,00 a titolo di mantenimento della moglie e del mantenimento della figlia nella misura di euro 500,00 od in subordine la sua Per_1 riduzione stante il raggiungimento della maggiore età e autosufficienza economica di quest'ultima.
2. Con provvedimento temporaneo ed urgente del 15/02/2024, il Tribunale poneva a carico del l'obbligo di versare alla ex moglie un assegno mensile di Pt_1
800,00 euro a titolo di concorso al mantenimento della stessa e disponeva che quest'ultimo versasse la somma di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia RE ma non ancora indipendente.
3. Nel corso del giudizio, si costituiva che si associava alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili e chiedeva la conferma dell'onere posto a carico del el versamento in favore della figlia di un contributo per il Pt_1 Per_1
mantenimento di euro 500,00 e che venisse disposto in proprio favore un assegno di
3 divorzio di importo non inferiore ad euro 1.000,00.
4. Istruita la causa con l'escussione della figlia e gli accertamenti Per_2
compiuti dalla Guardia di Finanza di Marsala, con sentenza n. 768/2024 del
21/11/2024 e pubblicata in data 26/11/24 il Tribunale di Trapani pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e disponeva:
a) l'obbligo di corrispondere la somma di € 800,00 mensili a titolo di assegno divorzile a carico del Pt_1
b) l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia , l'assegno mensile di 200,00 euro. Per_1
5. Con ricorso depositato in data 27/12/2024 il a impugnato la predetta Pt_1
sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, e sollecitando segnatamente la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della posto a suo carico nella misura di 800,00 euro, la revoca del CP_1
contributo posto a suo carico a titolo di mantenimento della figlia RE
e in via gradata, nell'ipotesi in cui venisse confermato l'assegno divorzile Per_1
disposto in favore della moglie, la riduzione della misura dell'assegno.
6. Si è costituita la che, domandando la conferma della sentenza CP_1
appellata, ha chiesto, nel merito, di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
8. Sostituita l'udienza del giorno 9 maggio 2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
9. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha confermato il mantenimento in favore della figlia RE , dal momento che la stessa, una volta terminati gli Per_1 studi, si è resa economicamente indipendente, ha lavorato stagionalmente presso la
“CEPPA S.R.L. Gestione Gallia Palace Hotel” e la ” dagli anni 2018 Parte_2
al 2021, e dal 2022 per lunghi periodi presso la“SARDEGNA RESORT SRL” come
4 capo cuoco, potendo in ogni caso contare sui sussidi di disoccupazione nei periodi di inattività.
10. Come noto, secondo il più recente, ma ormai consolidato, indirizzo di legittimità, “Il figlio divenuto RE ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20);
11. A ciò si aggiunga che il principio di autoresponsabilità postula il dovere del figlio RE di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023);
12. La Cassazione in proposito ha condivisibilmente affermato: “è opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto RE. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
5 13. Nel caso di specie, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta, non si rinvengono elementi che inducano a discostarsi dal provvedimento del Tribunale che ha correttamente applicato i principi sopra indicati.
14. Non è stato provato, infatti, il pieno raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia , considerato che lo svolgimento di un lavoro Per_1
stagionale ha carattere del tutto temporaneo e non può essere utilmente considerato ai fini dell'inserimento nel mondo lavorativo;
di tal che la determinazione della misura dell'assegno di mantenimento in € 200,00 disposta dal primo giudice appare del tutto condivisibile, considerato, da un lato, l'ammontare dei redditi percepiti dal le spese che questo sostiene tra cui quelle per i debiti contratti e, dall'altro, in Pt_1
riferimento alla , la sua età non più utilmente impiegabile. CP_1
15. Le superiori considerazioni unitamente all'impegno profuso dalla giovane nella ricerca di un impiego, presupposto ineludibile per la permanenza del diritto al mantenimento da parte del genitore (Cass. civ. 2259/24), impongono il rigetto del primo motivo di appello.
16. Con il secondo motivo di gravame, il ha chiesto la riforma della Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto di disporre in favore dell'appellata l'assegno divorzile nella misura di euro 800,00, osservando che la stessa, durante il matrimonio, non ha mai lavorato per una sua personalissima scelta di vita e, che anche successivamente alla data della separazione e ad oggi non ha cercato né trovato alcun impiego, non essendo stato presentato alcun accertamento medico specialistico comprovante la condizione di fragilità e difficoltà psicofisica asserita da controparte. Ha pertanto chiesto la revoca, o in subordine la riduzione, dell'assegno suddetto considerate le modeste condizioni economiche in cui lo stesso versa e per il cui mantenimento in esame è costretto a dover svolgere un secondo lavoro per far fronte al proprio fabbisogno economico. Ulteriormente, l'appellante ha rilevato che il Tribunale non ha tenuto in considerazione la reale condizione reddituale della ex moglie, proprietaria di tre veicoli, 4 fabbricati e 14 terreni potenzialmente redditizi ed il sostanziale squilibrio reddituale che ne deriva tra gli ex coniugi.
6 17. Sul punto la , insistendo nella richiesta di conferma dell'assegno CP_1
divorzile corrisposto in suo favore, rappresenta di non aver mai lavorato durante il matrimonio per potersi dedicare esclusivamente alla famiglia per volere del marito, di avere oggi ha 62 anni, di soffrire di diversi disturbi psicofisici che le provocano diverse difficoltà e di non trovarsi più in età lavorativa, tenuto conto che, come confermato dalle indagini condotte, può contare esclusivamente su delle piccole proprietà cointestate, non produttive di reddito, differentemente dall'ex marito che oltre alle proprietà possedute può invece contare sui cospicui introiti derivanti dall'attività lavorativa di chef che svolge per conto della compagna.
18. In relazione all'assegno divorzile, è utile ricordare che l'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987 (l. div.), stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
19. Al riguardo è noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
20. Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5 comma 6 l. div., costituisce una
7 nozione indeterminata e relativa, che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle
SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n.
11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa,
e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
21. L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 citato più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
22. In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5 comma 6 prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due),
“anche in relazione alle potenzialità future”.
23. In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5 comma
6 prima parte l. div.).
24. D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
25. Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione
8 economico-reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell'assegno.
26. Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non
è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole.
27. Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
28. Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6, l'entità dell'assegno non va rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
29. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Trapani ha rilevato che la resistente, aveva chiesto un assegno divorzile nella misura di 1000,00 euro mensili e, tenuto conto delle condizioni dell'odierno appellato emerse all'esito della istruttoria, ha ritenuto di disporre l'obbligo del IN di versare alla la somma CP_1
mensile di euro 800,00 considerata la capacità lavorativa del ricorrente, delle condizioni economiche complessive delle parti, del fatto che la donna ormai sessantenne, è allo stato fuori dal mercato del lavoro, non avendo, peraltro, mai svolto attività lavorativa sin dall'epoca di celebrazione del matrimonio.
30. La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi al
9 caso in esame, ed è pervenuta alla decisione di disporre l'assegno di divorzio con motivazione immune da censure.
31. Invero, deve ritenersi che il primo Giudice ha correttamente valorizzato le emergenze risultanti dalla testimonianza della figlia , dalla cui deposizione, Per_2
emerge, infatti, che la si è sempre dedicata alla gestione del ménage CP_1
familiare e alla cura della prole limitando le proprie aspettative di crescita professionale, consentendo al marito di realizzarsi pienamente e che, nonostante non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, come concordato con il marito, abbia continuato ad occuparsi della prole con il solo mantenimento corrispostole.
32. In aggiunta, occorre tenere conto che il Tribunale ha dato atto delle proprietà del ponendo tali dati in raffronto con quelli relativi alla Pt_1 CP_1 inoccupata. Invero, risulta dalla documentazione agli atti e da quanto confermato dalla figlia in sede di escussione, da una parte, che il oltre a percepire un Pt_1
reddito netto di circa 1.650,00 euro mensili, derivante dal lavoro svolto come assistente tecnico presso l'istituto alberghiero di Erice, per un reddito lordo di
31.723,00 euro nel 2023 come da dichiarazione del 2024, percepisce compensi aggiuntivi derivanti dall'attività secondaria svolta come chef presso i locali gestiti dalla compagna e, dall'altra, che la è disoccupata, ha oggi 62 anni e CP_1
oggettive difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, stante anche il mancato conseguimento di titoli. È quindi pervenuto alla permanenza della sproporzione reddituale tra le parti, tale da giustificare un assegno nella misura di € 800,00.
33. Sono rimaste a livello assertivo le deduzioni del irette a contestare tale Pt_1 evidente sperequazione, posto che dagli accertamenti di polizia tributaria effettuati sul patrimonio delle parti e segnatamente su quelli dell'appellata non emerge alcuna rendita derivante dagli immobili di sua comproprietà/proprietà.
34. Le considerazioni sopra espresse conducono al rigetto dell'appello e alla conferma integrale della sentenza di prime cure.
35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
36. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
10 D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 768/2024, pronunciata dal Tribunale di
Trapani in data 21.11.2024 proposto da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in € 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 13 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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