Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 1515/2019 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 14.3.2 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, hanno depositato note scritte;
preso atto che nessuna delle controparti si è costituita entro la data fissata per l'odierna udienza;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che sono già state depositate note conclusive autorizzate;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.1515/19 fra le parti:
e , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
dall'avv.G. Cofano ricorrenti
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Curigliano CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Va ancora premesso che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"-desumibile dagli artt. 24e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della Sentenza n. 1591/2018 pubbl. il 31/10/2018 RG n. 118/2010 coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cod. proc, civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall' alt. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre, (tra le altre, cfr. da ultimo Cass. civ. n. 11458/2018).
Tanto premesso, va detto che la causa crea origine da un actio negatoria servitutis e, in particolare ha ad oggetto la servitù di parcheggio sul piazzale scoperto in agro di Fasano, località Laureto alla contrada Vermicelli, in Catasto Fabbricati al foglio 73
p.lla 170 sub4.
In via generale e in punto di diritto, giova precisare che, secondo la maggioritaria e preferibile giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di “actio negatoria servitutis” (art. 949 c.c.), la titolarità del bene non è l'oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza di una servitù sul fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo servente, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva (Cass. n. 803/2022; Cass. n. 472/2017), di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto (Cass. n.
18028/2018).
Di contro, a fronte della prova positiva di cui sopra, grava sul convenuto in
“negatoria servitutis” l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (cfr. Cass. n. 1905/2023; conf. Cass. n. 18028/2019; Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 1409/2007; Cass. n. 24028/2004; Cass. n. 4120/2001), ovvero di chiedere, attraverso la formulazione di apposita domanda riconvenzionale, la costituzione dell'analogo diritto.
Interessa qui porre in evidenza che il piazzale scoperto per cui è causa è adiacente alle unità immobiliari delle parti in causa che in origine costituivano un unico bene in capo a e pervenuto per successione mortis causa alla convenuta CP_2
e al di lei fratello dante causa delle attrici per donazione. CP_1 Per_1
A questo punto occorre chiarire che il piazzale anzidetto, per quanto emerge dall'istruttoria svolta, consente il transito pedonale e veicolare di accesso alle abitazioni di ciascuna delle parti in causa.
Ciò chiarito, nel ricorso introduttivo si lamentano limitazioni alla fruibilità dell'area ed impedimento alla fermata e alla sosta dei veicoli, per cui occorre precisare che non esiste nel nostro ordinamento istituto analogo alla "servitù di parcheggio".
La giurisprudenza costantemente ritiene non solo che il tipo di servitù in oggetto non sia usucapibile ma anche che essa non possa essere costituita per mancanza del requisito della realità in quanto "la pretesa utilizzazione per parcheggio non potrebbe rientrare nello schema di alcun diritto di servitù, né di altro diritto reale, difettando il carattere di realità e cioè l'inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso" (Cass. sent. n. 10858/14; conf. n. 8137/04; n. 190/99; n. 20409/09).
Invero, il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la realità (inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come un'utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari;
sul punto e nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che proprio la comprovata assenza della suddetta inerenza al fondo dominante costituisse il principale ostacolo alla qualificazione del diritto in termini di servitù, ben potendo l'utilità ritratta dal parcheggiare l'auto essere a favore anche di soggetti non titolari di un diritto di proprietà…" (Cass. Civ., 24 gennaio 2013).
Del resto il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà, per i privati, di costituire servitù meramente personali (cosiddette "servitù irregolari"), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo, bensì del singolo proprietario di quest'ultimo.
Per tutto quanto sopra la domanda va rigettata.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre le spese di ctu si pongono definitivamente in capo ai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede: - Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Spese di ctu definitivamente a carico degli attori.
Brindisi,14/03/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi