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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15771 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa AR UA
US, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, alla via Terenzio, n. 21, presso lo studio dell'Avv.
AN LE, che lo rappresenta e lo difende;
- ricorrente -
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, viale Spartaco, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Anna Lisi, che la rappresenta e difende;
- resistente -
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ha evocato in giudizio Parte_1 al fine di sentirla condannare alla Controparte_1 restituzione/rilascio dell'immobile, da esso occupato senza titolo, sito in Roma, alla Circonvallazione ne Gianicolense, n. 14, piano 1, interno 1, distinto in catasto, al foglio 460, particella 89, sub. Z.C. 3, di proprietà del ricorrente e condannarla, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 al risarcimento del
1 danno da ritardata riconsegna nella misura di euro 600 mensili e fino all'effettivo rilascio, equivalenti al costo di affitto di una stanza, con bagno, con condivisione degli spazi comuni e servizi accessori, cucina, frigo, congelatore e/o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia, secondo equità.
2. Si è costituita in giudizio impugnando e Controparte_1 contestando le avverse deduzioni, sostenendo l'assenza dei presupposti di un'occupazione sine titulo, stante il rapporto sentimentale ed affettivo che ha legato le parti tra di loro, da cui è nato il figlio e della loro Persona_1 stabile convivenza di fatto nello stesso immobile per oltre 30 anni, che costituisce il titolo per la permanenza dell'immobile di cui trattasi da parte dell'odierna resistente. In via principale e nel merito, ha chiesto di rigettare integralmente l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non meritevole di essere accolta, non ricorrendo i presupposti delle domande formulate dal ricorrente;
nel merito, ed in ogni caso, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di convivenza di fatto more uxorio per 30 anni tra il ricorrente e la resistente, e della circostanza che l'immobile di cui è causa ha sempre rappresentato per la coppia la casa familiare, conseguentemente rigettare la domanda di rilascio dello stesso immobile per occupazione sine titulo a carico della resistente, nonché la domanda di risarcimento dei danni, in quanto infondata in fatto e in diritto, non provata e non accoglibile;
in via subordinata, di concedere alla resistente un congruo termine per il rilascio dell'immobile di cui è causa, non inferiore a due anni, stante la sua situazione economica come sopra descritta.
3. Alla prima udienza il giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c..
3.1. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e, preso atto della non accettazione della stessa dalla parte convenuta, e rigettate la richiesta di ctu formulata dal ricorrente in quanto superflua e di prova per testi formulata dalla parte resistente in quanto irrilevante e superflua, la causa è stata decisa ex art. 429 c.p.c..
4. La domanda di rilascio proposta dal ricorrente deve essere accolta.
2 Invero, è pacifico in atti che la relazione affittiva tra le parti sia cessata da diversi anni, essendo al riguardo irrilevanti le criticità familiari intercorse e le cause che hanno portato alla rottura de rapporto. Le deduzioni della resistente in ordine agli asseriti danni provocatile dal ricorrente, non possono essere fatti valere nell'odierno giudizio, il cui oggetto è il rilascio dell'immobile occupato sine titulo e la relativa indennità di occupazione, ma potranno eventualmente essere riproposte in altra sede.
non ha provato alcun titolo legittimo per permanere Controparte_1 nell'immobile di proprietà del ricorrente, non essendo sufficiente un pregresso rapporto affettivo ed una convivenza more uxorio prolungata negli anni;
cosicché la resistente occupa l'immobile illegittimamente e deve essere condannata a rilasciarlo.
In ragione delle particolari vicende che hanno legato le parti in causa per un lungo periodo, si ritiene equo fissare per il rilascio la data del 30.6.2026.
5.
Considerato che
con raccomandata dell'11.9.2024, il ricorrente diffidava la resistente a restituire l'immobile, privo di cose e beni con termine per il reperimento di nuovo alloggio di 90 giorni, preavvertendo che in difetto avrebbe avviato azione di rilascio, , deve altresì essere la Controparte_1 condannata a risarcimento del danno da indennità da occupazione sine titulo, dal dicembre 2024 (ovverosia decorso il tempo di preavviso di tre mesi per rilasciare l'immobile) fino alla data odierna, ovverosia per 11 mensilità.
5.1. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno dalla sentenza sino al rilascio dell'immobile, trattandosi di pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale che, in quanto tale, richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del danno;
non possono, pertanto, essere liquidati, alla data della decisione, i danni futuri asseritamente derivanti dalla permanenza della resistente nell'immobile, non essendo certa la loro effettiva verificazione, atteso che l'occupante potrebbe rilasciare il bene anche prima della data fissata per l'esecuzione.
Ritendo di poter quantificare in via equitativa l'indennità di occupazione per una stanza, con bagno, con condivisione degli spazi comuni e servizi accessori,
3 nel quartiere gianicolense, secondo equità, in euro 300 mensili, la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 3.300
(euro 300 x 11 mensilità).
6. La notevole peculiarità della fattispecie concreta e il suo inserimento nel quadro di una più ampia complessa vicenda tra le parti in causa e il corretto comportamento processuale di queste costituiscono eccezionali motivi per compensare le spese di lite della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta lo stato di illegittima occupazione dell'unità immobiliare ubicata in
Roma, circonvallazione Gianicolense, n. 14, piano 1, interno 1, distinto in catasto, al foglio 460, particella 89, subalerno Z.C. 3, da parte di
[...]
; Controparte_1
2) condanna alla restituzione del su descritto Controparte_1 immobile, libero da persone e cose, in favore di fissandosi Parte_1 per l'esecuzione del rilascio la data del 30.6.2026;
3) condanna a corrispondere, in favore di Controparte_1
a titolo di indennità di occupazione senza titolo, l'importo Parte_1 di euro 3.300;
4) respinge ogni altra domanda;
5) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Roma, 6.11.2025
Il giudice
Dott.ssa AR
UA US
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