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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6148 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2953 dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Davide Zucchero (C.F.: ), C.F._2
unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandra Salerno (C.F.:
), ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla C.F._3
via Biscardi n. 13
- APPELLANTE / APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F.: ; già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
per effetto dell'Atto di fusione della CP_2 [...]
nella - per atto Repertorio n. CP_2 Controparte_1
7.660, Raccolta n.
3.703 a rogito Notaio del 18 Persona_1 ottobre 2018, e con effetti a decorrere dal 26.11.2018), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
NN LO (C.F.: ), presso il cui studio sito in C.F._4
Napoli, alla via Ponte di Tappia n. 47, elettivamente domicilia
- APPELLATA
1 NONCHE'
(C.F.: ; già Controparte_3 P.IVA_2 [...]
giusta delibera di modifica Controparte_4
della denominazione sociale del 21.11.2016), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
LL (C.F.: ), presso il cui studio sito in C.F._5
Napoli, alla via Andrea d'Isernia n.8, elettivamente domicilia
-APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), in Controparte_5 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pisani Massamormile (C.F.:
), presso cui elettivamente domicilia in Napoli, C.F._6
alla via Mergellina n. 32
-APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: titoli di credito
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 11-13-17 ottobre 2014,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Pt_1
(già , in qualità di Controparte_1 Controparte_2 banca trattaria, nonché la (già Controparte_3 [...]
e la Controparte_4 Controparte_5
in qualità di banche negoziatrici, deducendo:
[...]
- di essere titolare del c/c n. 272814 presso;
Controparte_1
- di aver emesso: in data 31 maggio 2011, l'assegno bancario n.
1026076278-06, per l'importo di euro 3.900,00, in favore di Per_2
2 ; in data 9 giugno 2011, l'assegno bancario n. 1026076279- Per_3
07, per l'importo di euro 650,00, in favore di;
Persona_4
- di essere stato successivamente contattato dalla propria filiale presso , apprendendo che l'assegno n. Controparte_1
1026076278-06 era risultato clonato con un importo di euro
10.500,00 e data di emissione 9 giugno 2011, in favore di tal
, e che detto assegno non veniva pagato per Persona_5 sospetta clonazione;
- di aver rilevato, dopo aver visionato il proprio c/c, che
[...]
gli aveva precedentemente addebitato gli importi di altri CP_1
due assegni clonati dopo che questi erano stati rimessi in stanza di compensazione e, in particolare: l'assegno bancario n. 1026076279-
07, clonato per un importo di euro 15.000,00 e data di emissione 6 giugno 2011, in favore di , negoziato presso la Persona_5
in data 8 giugno 2011; l'assegno bancario n. Controparte_3
1026076280-08, mai emesso da esso attore, e clonato per un importo di euro 12.850,00 e data di emissione 25 maggio 2011, in favore di tal , negoziato presso il Banco Popolare Persona_6
di Bari in data 27 maggio 2011;
- di aver sporto querela contro ignoti presso la Questura di Napoli in data 17 giugno 2011;
- di aver riscontrato dall'esame dei titoli in parola la palese clonazione/contraffazione degli stessi, nonché l'alterazione dell'importo, della data di emissione e del nome dei prenditori;
- di aver inutilmente chiesto alla banca trattaria e alle banche negoziatrici il rimborso delle somme illegittimamente addebitate sul c/c.
Tanto premesso, chiedeva all'adito giudice di:
“In via preliminare accertare e dichiarare l'evidente clonazione degli assegni bancari n. 1026076279 – 07 (per l'importo di €. 15.000,00) e
n. 102607628008 (per l'importo di €. 12.850,00).
3 Accertare e dichiarare la solidale responsabilità della banca trattaria
– e delle banche negoziatrici e Controparte_2 CP_6
Banco Popolare di Bari del pagamento degli assegni clonati come indicati al punto 1) e precisamente per l'assegno n. 10260776279 –
07 dichiararsi la responsabilità del in solido con Controparte_2
e per l'assegno n. 10260776280 -08 dichiararsi la CP_6
responsabilità del in solido con la Controparte_2 Controparte_5 per l'effetto condannare in via solidale o secondo il diverso
[...]
grado di responsabilità eventualmente accertato in giudizio, le convenute e alla restituzione della Controparte_2 CP_6
somma di €. 15.000,00 illegittimamente addebitata dalla banca, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria così come richiesti dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo;
nonché condannare in via solidale o secondo il diverso grado di responsabilità eventualmente accertato in giudizio, le convenute e Controparte_2
la alla restituzione della somma di €, Controparte_5
12.850,00 illegittimamente addebitate all'istante, oltre gli interessi moratori e rivalutazione monetaria così come richiesti dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo.- Ancora, per l'effetto, condannare i convenuti tutti al risarcimento dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
- condannare i convenuti al pagamento di tutte le spese, le competenze e gli onorari di causa, con attribuzione.
In via istruttoria, se del caso, disporsi CTU onde procedere ad una adeguata indagine, anche grafologica, sui titoli in questione”.
Si costituivano le banche convenute, sostenendo l'assenza di ogni responsabilità in relazione ai fatti per cui è causa.
Espletata l'istruttoria del caso, con sentenza n. 9763/2018, pubblicata il 12 novembre 2018 e notificata in data 21 novembre
2018, l'adìto tribunale così provvedeva:
“1) rigetta le domande proposte dall'attore;
4 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio”.
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 20 dicembre 2018, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio per l'udienza del 10 aprile 2019 la
[...]
, la e la e CP_1 Controparte_3 Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, ed in riforma dell'impugnata sentenza nei sensi innanzi indicati agli effetti dell'art 342 c.p.c. come modificato dalla legge 7/8/2012 n. 134, così provvedere:
1) riformare in toto la sentenza di primo grado impugnata n. 9763/18, con l'accoglimento integrale delle conclusioni di parte attrice già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, qui di seguito trascritte:
2) accertare e dichiarare l'evidente clonazione degli assegni bancari:
n. 1026076279-07 (€ 15.000,00) e n. 1026076280-08 (12.850,00);
3) accertare e dichiarare, pertanto, la solidale responsabilità della banca trattaria – in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., presso la sede legale in Via Toledo, 177/178, 80132
Napoli – e delle banche negoziatrici – , in persona del suo CP_6
legale rappresentante pro tempore, dom.to presso la sede in Piazza
Medaglie D'Oro in Napoli, in persona del Controparte_5
suo legale rappresentante pro tempore, dom.to presso la sede legale in Corso Cavour, 19, 70122 – del pagamento degli CP_5 assegni clonati come indicati al punto 1) e precisamente: per
l'assegno n. 1026076279-07, dichiararsi la responsabilità del
[...] in solido con la;
per l'assegno n. Controparte_2 CP_6
1026076280-08, dichiararsi la responsabilità del Controparte_2
in solido con la o, in subordine
[...] Controparte_5
5 accertarne e individuarne il diverso grado di responsabilità e colpa nell'incidenza dell'evento;
4) e, per l'effetto, condannare, in via solidale o secondo il diverso grado di responsabilità eventualmente accertato in giudizio, le convenute e alla restituzione della Controparte_2 CP_6
somma di € 15.000,00, illegittimamente addebitata all'istante, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria così come richiesti, dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo;
5) nonché condannare, in via solidale o secondo il diverso grado di responsabilità eventualmente accertato in giudizio, le convenute
e la alla restituzione Controparte_2 Controparte_5
della somma di € 12.850,00, illegittimamente addebitata all'istante, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria così come richiesti, dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo.
6) Ancora, per l'effetto, condannare i convenuti tutti al risarcimento dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
7) condannare le convenute alla refusione delle spese di lite e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si chiede, se del caso, ammettersi CTU, già richiesta in primo grado
e non disposta, onde procedere ad una indagine sui titoli, anche al fine di saggiare effettivamente ed in concreto il grado di difficoltà di rilevamento delle denunciate difformità o, comunque, l'evidenza delle anomalie/clonazione/contraffazione riscontrabili da un accorto banchiere”.
Nonostante l'atto di appello sia stato notificato in data 20 dicembre
2018, il presente procedimento veniva iscritto a ruolo soltanto in data
20 giugno 2019. Contestualmente, parte appellante ha depositato istanza ex art. 153, co. 2, c.p.c., rappresentando di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile (riconducibile, in
6 estrema sintesi, ad un malfunzionamento del sistema dei depositi telematici), e chiedendo di essere rimessa in termini per l'iscrizione a ruolo della citazione in appello.
Con provvedimento emesso in data 9 luglio 2019, il Presidente, impregiudicata ogni questione, ha fissato l'udienza del 24 ottobre
2019.
In data 1° ottobre 2019 si è costituito il Banco Popolare di Bari, chiedendo il rigetto dell'impugnazione principale, proponendo, a sua volta, appello incidentale, e formulando a questa Corte le seguenti istanze:
“1) in via principale, accertare e dichiarare – per le ragioni dedotte in narrativa – l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, confermare (fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2) la sentenza n. 25708 resa, il 12 novembre 2018, dal Tribunale di
Napoli;
2) sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale formulato dalla E, per l'effetto, condannare il Controparte_5
sig. al pagamento delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
In data 21 ottobre 2019 si è costituita la , formulando Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“L'istituto di credito, così come rappresentato e difeso, nel richiamare il contenuto di tutti gli scritti difensivi del giudizio di primo grado, eccezioni, difese e richieste istruttorie, conclude perché l'Ecc.ma
Corte voglia rigettare integralmente l'atto di appello, inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione si reitera in questa sede la richiesta formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado di condanna delle banche negoziatrici per la eventuale mancata diligenza nella negoziazione
7 del titolo, a rivalere l'istituto di credito di tutte le somme al cui pagamento dovesse essere condannato nei confronti dell'appellante.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
In data 23 ottobre 2019 si è costituita la , così Controparte_3
concludendo:
“
1. Preliminarmente rigettarsi l'istanza di rimessione in termini con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello;
2. rigettare nel merito l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto;
3. in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello ritenga fondate le doglianze dell'appellante, ascrivere la responsabilità in via esclusiva a carico della CP_5
trattaria;
4. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.A. come per legge”.
Con ordinanza del 22 maggio 2020, la Corte ha accolto l'istanza avanzata da ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c., Parte_1
“dichiarando valido ed efficace il deposito della nota di iscrizione a ruolo effettuato in data 20 giugno 2019”.
All'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
3. I motivi di appello
L'appellante censura l'impugnata sentenza deducendo l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'esclusione della responsabilità delle banche convenute.
Il giudice di prime cure, infatti, pur avendo correttamente richiamato la giurisprudenza in materia di responsabilità degli istituti di credito per pagamento di assegni falsificati, non avrebbe adeguatamente motivato con riguardo all'affermata insussistenza, in relazione al caso di specie, di alterazioni riscontrabili “ictu oculi, attraverso un
8 attento esame diretto, visivo o tattile [...] da parte dell'impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento” (Cass. n. 1377/2016).
Secondo tale ricostruzione, il tribunale avrebbe erroneamente esaminato e valutato i titoli per cui è causa, non riscontrando una serie di alterazioni in realtà rilevabili ad un attento esame visivo, e in particolare:
- la difformità della sottoscrizione apposta rispetto allo specimen depositato presso la banca trattaria;
- la diversità dei caratteri, specie la grandezza dei numeri riportati in alto a sinistra;
- la non corrispondenza tra tali numeri e gli ultimi numeri della riga
MICR, stampata in calce all'assegno;
- la stampa di un ulteriore gruppo di numeri in basso a destra, non presente negli assegni originali.
Una corretta disamina dei detti assegni, alla luce delle difformità evidenziate, avrebbe dovuto pertanto condurre il tribunale a condannare in solido le banche convenute alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati ad esso appellante, oltre ad interessi moratori e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
In via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle banche in relazione alle allegazioni introdotte dal in grado di appello. Secondo la tesi sostenuta Pt_1
dagli istituti di credito, dette allegazioni, concernenti specifici aspetti da cui sarebbe possibile evincere la falsificazione – e, segnatamente, la diversa grandezza dei numeri stampati in alto a sinistra rispetto agli assegni originali e la non corrispondenza tra tali
9 numeri e quelli riportati nella c.d. riga MICR –, sarebbero tardive in quanto non dedotte in primo grado e, dunque, inammissibili.
Tale ricostruzione non coglie nel segno.
Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ha Pt_1
dedotto a sostegno della propria domanda la clonazione/falsificazione tout court degli assegni indicati, devolvendo al giudice la cognizione in ordine alla veridicità dei titoli nella loro interezza e, nello specifico, alla riscontrabilità ictu oculi di eventuali anomalie di qualsiasi genere, al di là delle singole alterazioni rappresentate a titolo esemplificativo (ad es. la difformità della sottoscrizione dallo specimen).
Ciò posto, nell'atto di appello non può ravvisarsi alcun inammissibile elemento di novità, in quanto la domanda risarcitoria è rimasta invariata, essendo state introdotte solo nuove argomentazioni a sostegno della sussistenza della responsabilità in capo alle banche coinvolte, attraverso l'esplicitazione di ulteriori possibili profili di contraffazione, pur sempre rilevabili in base all'esame materiale dei titoli agli atti (cfr. Cass. n. 8394/2015).
Tanto premesso, venendo allo scrutinio nel merito dei motivi di impugnazione, ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e che debba pertanto essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Con pronuncia a Sezioni Unite n. 12477/2018, la Suprema Corte, componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici sull'interpretazione dell'art. 43, comma 2, l.a., ha ricondotto la responsabilità della banca per illegittima negoziazione di assegni nell'alveo della responsabilità contrattuale, avendo la banca negoziatrice (o la banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di compensazione) un obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione. In particolare, la Corte ha anche chiarito che “ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. legge assegni), la
10 banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario,
è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2”.
La Suprema Corte ha anche rilevato che (cfr. sentenza n.
34107/2019), al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma “elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.
Nello specifico, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la diligenza qualificata richiesta al banchiere nell'adempimento della propria obbligazione di protezione implica che “ [...] l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass.
16178/2018; Cass. 20292/2011, n, 2666/2019).
Nella sostanza, la Suprema Corte riconosce la necessità di una diligenza qualificata in capo al cassiere di banca cui viene presentato il titolo e tuttavia, correttamente, rileva come la stessa non possa spingersi fino al punto di esigere che lo stesso abbia la competenza di un grafologo.
11 Nel caso di specie, con riferimento all'assegno 1026076280-08, nessun diverso e ulteriore onere di diligenza può essere addossato né alla , la quale non aveva altro obbligo oltre a Controparte_1
quello di verificare, in qualità di banca trattaria, la regolarità formale del titolo e la corrispondenza della firma di traenza con lo specimen depositato in banca, né alla presso cui Controparte_5
l'assegno è stato incassato. Dall'esame della copia depositata in atti non emergono invero alterazioni rilevabili ictu oculi in base alle conoscenze del banchiere medio, né nella compilazione dell'assegno (i campi inerenti al nome del prenditore, alla data di emissione e all'importo risultano riempiti mediante l'impiego di una medesima grafia) o nella firma di traenza (che non si discosta dallo specimen), né nei caratteri stampati, ivi compresi quelli della c.d. riga
MICR, i cui numeri coincidono con quelli riportati nella parte alta del titolo.
Ciò posto, alla luce dei suddetti principi, appare del tutto corretta la decisione del giudice di primo grado, laddove ha escluso che “una responsabilità, tanto della banca negoziatrice, quanto della trattaria, per avere consentito il pagamento dell'assegno, possa trarsi da un omesso rilievo di intervenuta falsificazione del titolo, non essendo la stessa in alcun modo evincibile a occhio nudo”.
A diverse conclusioni si deve giungere invece nell'analisi dell'assegno n. 1026076279-07. Se infatti è vero che anche con riferimento a tale titolo non sono rilevabili difformità apprezzabili in relazione alla compilazione e alla sottoscrizione, assume d'altra parte rilievo la discrasia tra la serie centrale di numeri della riga
MICR e i primi numeri stampati in alto a sinistra, i quali dovrebbero invece coincidere, posto che entrambi dovrebbero indicare le coordinate di c/c del traente.
Ebbene, tale divergenza, presente solo in quest'ultimo assegno, non sarebbe dovuta sfuggire al banchiere a cui il titolo è stato presentato
12 per il pagamento, atteso che si tratta di un'anomalia il cui riscontro non richiede particolari competenze grafologiche né l'impiego di specifici strumenti tecnici, risultando a tal fine sufficienti soltanto un attento esame visivo, oltre alla conoscenza del significato delle serie numeriche stampate sugli assegni, conoscenza senz'altro esigibile in base alla misura della diligenza professionale richiesta ex art. 1176, co. 2, c.c.
Non può dunque esservi alcun dubbio sulla sussistenza della responsabilità della , quale banca negoziatrice Controparte_3
presso cui l'assegno in questione è stato presentato per l'incasso.
Tale banca per prima avrebbe infatti dovuto bloccare il pagamento individuando l'anomalia in parola, senz'altro rilevabile ictu oculi.
D'altro canto, va altresì riconosciuta la responsabilità della
[...]
, quale banca trattaria alla quale l'assegno è stato rimesso CP_1 in stanza di compensazione, in quanto in tale sede anch'essa avrebbe dovuto controllare la regolarità formale del titolo in ogni suo aspetto e riscontrare la suddetta difformità. Ne consegue il rigetto della domanda di rivalsa reiterata in via subordinata dalla
[...]
, la quale ha chiesto la condanna della banca negoziatrice CP_1
“per la eventuale mancata diligenza nella negoziazione del titolo, a rivalere l'istituto di credito di tutte le somme al cui pagamento dovesse essere condannato nei confronti dell'appellante”, atteso che, per i motivi suesposti, la negligenza nel pagamento del titolo contraffatto va imputata in egual misura ad entrambe le banche.
In conclusione, deve affermarsi la concorrente responsabilità della e della per Controparte_1 Controparte_3
l'illegittimo pagamento dell'assegno n. 1026076279-07, con conseguente condanna in solido degli istituti di credito appellati al pagamento, in favore di , della somma portata dal Parte_1
suddetto assegno contraffatto e addebitata ad esso appellante, per complessivi euro 15.000,00, somma che rivalutata all'attualità, in
13 base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dall'8 giugno 2011 (data dell'addebito sul c/c del
: v. sul punto Cass. n. 37798/2022, secondo cui “in tema di Pt_1
inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti)”) ad oggi ammonta ad euro 19.050,00.
Competono, altresì, gli interessi legali, a partire da tale data, da calcolarsi, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, segnante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta (cfr. Cass. n. 3996/01 e Cass. n. 1256/95), non sull'importo liquidato all'attualità ma sul controvalore originario, annualmente rivalutato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e sulla somma finale rivalutata, da tale ultima data sino al soddisfo (cfr. Cass. n.
13508/91).
Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “rigettata” (rectius: assorbita) in primo grado e riproposta dal nell'odierno giudizio. Pt_1
14 Nel caso di specie, l'impugnante si è limitato a chiedere il risarcimento dei danni subiti, “da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa”, senza indicare precisamente in cosa tali pregiudizi consisterebbero e in che modo sarebbero ricollegati all'addebito delle somme oggetto dell'assegno falsificato. Trattasi, invero, di danni-conseguenza che, in quanto tali, per consolidata giurisprudenza non possono ritenersi sussistenti in re ipsa, dovendo essere allegati e provati da chi ne domanda il ristoro (E plurimis:
Cass. n. 27262/2023; Cass. Sez. Un. n. 33645/2022).
4. L'appello incidentale e il regime delle spese
Con l'appello incidentale, la censura il capo Controparte_5
della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali, lamentando l'erronea compensazione delle stesse, disposta in ragione del “verosimile compimento, in danno dell'attore, di un fatto penalmente rilevante, ad opera di soggetti rimasti ignoti”. Si tratterebbe, infatti, di una motivazione generica, non supportata da alcun riscontro probatorio e, pertanto, inidonea a costituire il presupposto delle “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., come integrato per effetto della sent. n. 77/2018 della
Corte costituzionale. Tale capo andrebbe dunque riformato, con conseguente condanna del a rifondere ad essa banca le Pt_1 spese del primo grado di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza.
L'appello incidentale è infondato.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte sul punto, la locuzione
“gravi ed eccezionali ragioni” riporta a una nozione elastica, quale clausola generale “che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso” (Cass. n. 16844/2025; Cass. n.
26847/2023; Cass. n. 21157/2019).
Ebbene, nel caso di specie si rinvengono molteplici elementi di incertezza in fatto emergenti dallo svolgimento della vicenda oggetto
15 dell'odierno giudizio, tali da incidere sulla conoscibilità a priori della fondatezza delle domande proposte.
In particolare, la circostanza che la banca trattaria abbia bloccato il pagamento dell'assegno n. 1026076278-06 per sospetta clonazione avvalora la ricostruzione secondo cui il sarebbe stato vittima Pt_1
di un illecito perpetrato da ignoti che, peraltro, essendo indicati come prenditori degli assegni, avrebbero dovuto essere correttamente identificati dalla banca negoziatrice al momento della presentazione per l'incasso. D'altra parte, le problematiche tecniche sottese al riconoscimento di una contraffazione realizzata comunque in maniera meticolosa, oltre alla mancanza in atti dell'originale di uno degli assegni clonati (e, cioè, l'assegno n. 1026076280-08, Tes_1
presso la , rappresentano componenti di Controparte_5
incertezza che hanno contribuito ad accrescere la complessità della vicenda oggetto di giudizio e a rendere tutt'altro che agevole l'accertamento dei fatti, giustificando in tal modo l'integrale compensazione delle spese di lite, anche per il presente grado di giudizio.
Quanto ai rapporti tra le altre parti, la cui posizione viene ad essere incisa dalla presente pronuncia, la parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, co. 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Ciò posto, per quanto riguarda i rapporti tra il e la Pt_1 [...]
devono invocarsi le medesime “gravi ed Controparte_3 eccezionali ragioni” appena evidenziate, con conseguente compensazione delle spese del doppio grado di giudizio anche tra tali parti.
16 Quanto invece ai rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio si giustifica altresì in ragione dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza tra le parti (stante, all'esito della riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento soltanto parziale della domanda articolata in più capi nei confronti della banca trattaria: cfr.,
E plurimis, Cass. n. 23967/2025; Cass. n. 6486/2025; Cass. n.
33147/2024).
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 9763/2018 del Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento n. 2953 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, pubblicata il 12 novembre 2018, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
e la in solido, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento nei confronti di della somma di euro Parte_1
15.000,00, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
2) compensa tra le dette parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza quanto alla statuizione in punto di spese nei rapporti tra e la Parte_1 Controparte_5
4) compensa tra tali parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, addì
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott.ssa Lucia Minauro) (dott.ssa Aurelia D'Ambrosio)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2953 dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Davide Zucchero (C.F.: ), C.F._2
unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandra Salerno (C.F.:
), ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla C.F._3
via Biscardi n. 13
- APPELLANTE / APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F.: ; già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
per effetto dell'Atto di fusione della CP_2 [...]
nella - per atto Repertorio n. CP_2 Controparte_1
7.660, Raccolta n.
3.703 a rogito Notaio del 18 Persona_1 ottobre 2018, e con effetti a decorrere dal 26.11.2018), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
NN LO (C.F.: ), presso il cui studio sito in C.F._4
Napoli, alla via Ponte di Tappia n. 47, elettivamente domicilia
- APPELLATA
1 NONCHE'
(C.F.: ; già Controparte_3 P.IVA_2 [...]
giusta delibera di modifica Controparte_4
della denominazione sociale del 21.11.2016), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
LL (C.F.: ), presso il cui studio sito in C.F._5
Napoli, alla via Andrea d'Isernia n.8, elettivamente domicilia
-APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), in Controparte_5 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pisani Massamormile (C.F.:
), presso cui elettivamente domicilia in Napoli, C.F._6
alla via Mergellina n. 32
-APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: titoli di credito
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 11-13-17 ottobre 2014,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Pt_1
(già , in qualità di Controparte_1 Controparte_2 banca trattaria, nonché la (già Controparte_3 [...]
e la Controparte_4 Controparte_5
in qualità di banche negoziatrici, deducendo:
[...]
- di essere titolare del c/c n. 272814 presso;
Controparte_1
- di aver emesso: in data 31 maggio 2011, l'assegno bancario n.
1026076278-06, per l'importo di euro 3.900,00, in favore di Per_2
2 ; in data 9 giugno 2011, l'assegno bancario n. 1026076279- Per_3
07, per l'importo di euro 650,00, in favore di;
Persona_4
- di essere stato successivamente contattato dalla propria filiale presso , apprendendo che l'assegno n. Controparte_1
1026076278-06 era risultato clonato con un importo di euro
10.500,00 e data di emissione 9 giugno 2011, in favore di tal
, e che detto assegno non veniva pagato per Persona_5 sospetta clonazione;
- di aver rilevato, dopo aver visionato il proprio c/c, che
[...]
gli aveva precedentemente addebitato gli importi di altri CP_1
due assegni clonati dopo che questi erano stati rimessi in stanza di compensazione e, in particolare: l'assegno bancario n. 1026076279-
07, clonato per un importo di euro 15.000,00 e data di emissione 6 giugno 2011, in favore di , negoziato presso la Persona_5
in data 8 giugno 2011; l'assegno bancario n. Controparte_3
1026076280-08, mai emesso da esso attore, e clonato per un importo di euro 12.850,00 e data di emissione 25 maggio 2011, in favore di tal , negoziato presso il Banco Popolare Persona_6
di Bari in data 27 maggio 2011;
- di aver sporto querela contro ignoti presso la Questura di Napoli in data 17 giugno 2011;
- di aver riscontrato dall'esame dei titoli in parola la palese clonazione/contraffazione degli stessi, nonché l'alterazione dell'importo, della data di emissione e del nome dei prenditori;
- di aver inutilmente chiesto alla banca trattaria e alle banche negoziatrici il rimborso delle somme illegittimamente addebitate sul c/c.
Tanto premesso, chiedeva all'adito giudice di:
“In via preliminare accertare e dichiarare l'evidente clonazione degli assegni bancari n. 1026076279 – 07 (per l'importo di €. 15.000,00) e
n. 102607628008 (per l'importo di €. 12.850,00).
3 Accertare e dichiarare la solidale responsabilità della banca trattaria
– e delle banche negoziatrici e Controparte_2 CP_6
Banco Popolare di Bari del pagamento degli assegni clonati come indicati al punto 1) e precisamente per l'assegno n. 10260776279 –
07 dichiararsi la responsabilità del in solido con Controparte_2
e per l'assegno n. 10260776280 -08 dichiararsi la CP_6
responsabilità del in solido con la Controparte_2 Controparte_5 per l'effetto condannare in via solidale o secondo il diverso
[...]
grado di responsabilità eventualmente accertato in giudizio, le convenute e alla restituzione della Controparte_2 CP_6
somma di €. 15.000,00 illegittimamente addebitata dalla banca, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria così come richiesti dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo;
nonché condannare in via solidale o secondo il diverso grado di responsabilità eventualmente accertato in giudizio, le convenute e Controparte_2
la alla restituzione della somma di €, Controparte_5
12.850,00 illegittimamente addebitate all'istante, oltre gli interessi moratori e rivalutazione monetaria così come richiesti dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo.- Ancora, per l'effetto, condannare i convenuti tutti al risarcimento dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
- condannare i convenuti al pagamento di tutte le spese, le competenze e gli onorari di causa, con attribuzione.
In via istruttoria, se del caso, disporsi CTU onde procedere ad una adeguata indagine, anche grafologica, sui titoli in questione”.
Si costituivano le banche convenute, sostenendo l'assenza di ogni responsabilità in relazione ai fatti per cui è causa.
Espletata l'istruttoria del caso, con sentenza n. 9763/2018, pubblicata il 12 novembre 2018 e notificata in data 21 novembre
2018, l'adìto tribunale così provvedeva:
“1) rigetta le domande proposte dall'attore;
4 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio”.
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 20 dicembre 2018, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio per l'udienza del 10 aprile 2019 la
[...]
, la e la e CP_1 Controparte_3 Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, ed in riforma dell'impugnata sentenza nei sensi innanzi indicati agli effetti dell'art 342 c.p.c. come modificato dalla legge 7/8/2012 n. 134, così provvedere:
1) riformare in toto la sentenza di primo grado impugnata n. 9763/18, con l'accoglimento integrale delle conclusioni di parte attrice già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, qui di seguito trascritte:
2) accertare e dichiarare l'evidente clonazione degli assegni bancari:
n. 1026076279-07 (€ 15.000,00) e n. 1026076280-08 (12.850,00);
3) accertare e dichiarare, pertanto, la solidale responsabilità della banca trattaria – in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., presso la sede legale in Via Toledo, 177/178, 80132
Napoli – e delle banche negoziatrici – , in persona del suo CP_6
legale rappresentante pro tempore, dom.to presso la sede in Piazza
Medaglie D'Oro in Napoli, in persona del Controparte_5
suo legale rappresentante pro tempore, dom.to presso la sede legale in Corso Cavour, 19, 70122 – del pagamento degli CP_5 assegni clonati come indicati al punto 1) e precisamente: per
l'assegno n. 1026076279-07, dichiararsi la responsabilità del
[...] in solido con la;
per l'assegno n. Controparte_2 CP_6
1026076280-08, dichiararsi la responsabilità del Controparte_2
in solido con la o, in subordine
[...] Controparte_5
5 accertarne e individuarne il diverso grado di responsabilità e colpa nell'incidenza dell'evento;
4) e, per l'effetto, condannare, in via solidale o secondo il diverso grado di responsabilità eventualmente accertato in giudizio, le convenute e alla restituzione della Controparte_2 CP_6
somma di € 15.000,00, illegittimamente addebitata all'istante, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria così come richiesti, dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo;
5) nonché condannare, in via solidale o secondo il diverso grado di responsabilità eventualmente accertato in giudizio, le convenute
e la alla restituzione Controparte_2 Controparte_5
della somma di € 12.850,00, illegittimamente addebitata all'istante, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria così come richiesti, dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo.
6) Ancora, per l'effetto, condannare i convenuti tutti al risarcimento dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa;
7) condannare le convenute alla refusione delle spese di lite e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si chiede, se del caso, ammettersi CTU, già richiesta in primo grado
e non disposta, onde procedere ad una indagine sui titoli, anche al fine di saggiare effettivamente ed in concreto il grado di difficoltà di rilevamento delle denunciate difformità o, comunque, l'evidenza delle anomalie/clonazione/contraffazione riscontrabili da un accorto banchiere”.
Nonostante l'atto di appello sia stato notificato in data 20 dicembre
2018, il presente procedimento veniva iscritto a ruolo soltanto in data
20 giugno 2019. Contestualmente, parte appellante ha depositato istanza ex art. 153, co. 2, c.p.c., rappresentando di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile (riconducibile, in
6 estrema sintesi, ad un malfunzionamento del sistema dei depositi telematici), e chiedendo di essere rimessa in termini per l'iscrizione a ruolo della citazione in appello.
Con provvedimento emesso in data 9 luglio 2019, il Presidente, impregiudicata ogni questione, ha fissato l'udienza del 24 ottobre
2019.
In data 1° ottobre 2019 si è costituito il Banco Popolare di Bari, chiedendo il rigetto dell'impugnazione principale, proponendo, a sua volta, appello incidentale, e formulando a questa Corte le seguenti istanze:
“1) in via principale, accertare e dichiarare – per le ragioni dedotte in narrativa – l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, confermare (fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2) la sentenza n. 25708 resa, il 12 novembre 2018, dal Tribunale di
Napoli;
2) sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale formulato dalla E, per l'effetto, condannare il Controparte_5
sig. al pagamento delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
In data 21 ottobre 2019 si è costituita la , formulando Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“L'istituto di credito, così come rappresentato e difeso, nel richiamare il contenuto di tutti gli scritti difensivi del giudizio di primo grado, eccezioni, difese e richieste istruttorie, conclude perché l'Ecc.ma
Corte voglia rigettare integralmente l'atto di appello, inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione si reitera in questa sede la richiesta formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado di condanna delle banche negoziatrici per la eventuale mancata diligenza nella negoziazione
7 del titolo, a rivalere l'istituto di credito di tutte le somme al cui pagamento dovesse essere condannato nei confronti dell'appellante.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
In data 23 ottobre 2019 si è costituita la , così Controparte_3
concludendo:
“
1. Preliminarmente rigettarsi l'istanza di rimessione in termini con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello;
2. rigettare nel merito l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto;
3. in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello ritenga fondate le doglianze dell'appellante, ascrivere la responsabilità in via esclusiva a carico della CP_5
trattaria;
4. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.A. come per legge”.
Con ordinanza del 22 maggio 2020, la Corte ha accolto l'istanza avanzata da ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c., Parte_1
“dichiarando valido ed efficace il deposito della nota di iscrizione a ruolo effettuato in data 20 giugno 2019”.
All'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
3. I motivi di appello
L'appellante censura l'impugnata sentenza deducendo l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'esclusione della responsabilità delle banche convenute.
Il giudice di prime cure, infatti, pur avendo correttamente richiamato la giurisprudenza in materia di responsabilità degli istituti di credito per pagamento di assegni falsificati, non avrebbe adeguatamente motivato con riguardo all'affermata insussistenza, in relazione al caso di specie, di alterazioni riscontrabili “ictu oculi, attraverso un
8 attento esame diretto, visivo o tattile [...] da parte dell'impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento” (Cass. n. 1377/2016).
Secondo tale ricostruzione, il tribunale avrebbe erroneamente esaminato e valutato i titoli per cui è causa, non riscontrando una serie di alterazioni in realtà rilevabili ad un attento esame visivo, e in particolare:
- la difformità della sottoscrizione apposta rispetto allo specimen depositato presso la banca trattaria;
- la diversità dei caratteri, specie la grandezza dei numeri riportati in alto a sinistra;
- la non corrispondenza tra tali numeri e gli ultimi numeri della riga
MICR, stampata in calce all'assegno;
- la stampa di un ulteriore gruppo di numeri in basso a destra, non presente negli assegni originali.
Una corretta disamina dei detti assegni, alla luce delle difformità evidenziate, avrebbe dovuto pertanto condurre il tribunale a condannare in solido le banche convenute alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati ad esso appellante, oltre ad interessi moratori e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
In via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle banche in relazione alle allegazioni introdotte dal in grado di appello. Secondo la tesi sostenuta Pt_1
dagli istituti di credito, dette allegazioni, concernenti specifici aspetti da cui sarebbe possibile evincere la falsificazione – e, segnatamente, la diversa grandezza dei numeri stampati in alto a sinistra rispetto agli assegni originali e la non corrispondenza tra tali
9 numeri e quelli riportati nella c.d. riga MICR –, sarebbero tardive in quanto non dedotte in primo grado e, dunque, inammissibili.
Tale ricostruzione non coglie nel segno.
Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ha Pt_1
dedotto a sostegno della propria domanda la clonazione/falsificazione tout court degli assegni indicati, devolvendo al giudice la cognizione in ordine alla veridicità dei titoli nella loro interezza e, nello specifico, alla riscontrabilità ictu oculi di eventuali anomalie di qualsiasi genere, al di là delle singole alterazioni rappresentate a titolo esemplificativo (ad es. la difformità della sottoscrizione dallo specimen).
Ciò posto, nell'atto di appello non può ravvisarsi alcun inammissibile elemento di novità, in quanto la domanda risarcitoria è rimasta invariata, essendo state introdotte solo nuove argomentazioni a sostegno della sussistenza della responsabilità in capo alle banche coinvolte, attraverso l'esplicitazione di ulteriori possibili profili di contraffazione, pur sempre rilevabili in base all'esame materiale dei titoli agli atti (cfr. Cass. n. 8394/2015).
Tanto premesso, venendo allo scrutinio nel merito dei motivi di impugnazione, ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e che debba pertanto essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Con pronuncia a Sezioni Unite n. 12477/2018, la Suprema Corte, componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici sull'interpretazione dell'art. 43, comma 2, l.a., ha ricondotto la responsabilità della banca per illegittima negoziazione di assegni nell'alveo della responsabilità contrattuale, avendo la banca negoziatrice (o la banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di compensazione) un obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione. In particolare, la Corte ha anche chiarito che “ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. legge assegni), la
10 banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario,
è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2”.
La Suprema Corte ha anche rilevato che (cfr. sentenza n.
34107/2019), al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma “elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.
Nello specifico, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la diligenza qualificata richiesta al banchiere nell'adempimento della propria obbligazione di protezione implica che “ [...] l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass.
16178/2018; Cass. 20292/2011, n, 2666/2019).
Nella sostanza, la Suprema Corte riconosce la necessità di una diligenza qualificata in capo al cassiere di banca cui viene presentato il titolo e tuttavia, correttamente, rileva come la stessa non possa spingersi fino al punto di esigere che lo stesso abbia la competenza di un grafologo.
11 Nel caso di specie, con riferimento all'assegno 1026076280-08, nessun diverso e ulteriore onere di diligenza può essere addossato né alla , la quale non aveva altro obbligo oltre a Controparte_1
quello di verificare, in qualità di banca trattaria, la regolarità formale del titolo e la corrispondenza della firma di traenza con lo specimen depositato in banca, né alla presso cui Controparte_5
l'assegno è stato incassato. Dall'esame della copia depositata in atti non emergono invero alterazioni rilevabili ictu oculi in base alle conoscenze del banchiere medio, né nella compilazione dell'assegno (i campi inerenti al nome del prenditore, alla data di emissione e all'importo risultano riempiti mediante l'impiego di una medesima grafia) o nella firma di traenza (che non si discosta dallo specimen), né nei caratteri stampati, ivi compresi quelli della c.d. riga
MICR, i cui numeri coincidono con quelli riportati nella parte alta del titolo.
Ciò posto, alla luce dei suddetti principi, appare del tutto corretta la decisione del giudice di primo grado, laddove ha escluso che “una responsabilità, tanto della banca negoziatrice, quanto della trattaria, per avere consentito il pagamento dell'assegno, possa trarsi da un omesso rilievo di intervenuta falsificazione del titolo, non essendo la stessa in alcun modo evincibile a occhio nudo”.
A diverse conclusioni si deve giungere invece nell'analisi dell'assegno n. 1026076279-07. Se infatti è vero che anche con riferimento a tale titolo non sono rilevabili difformità apprezzabili in relazione alla compilazione e alla sottoscrizione, assume d'altra parte rilievo la discrasia tra la serie centrale di numeri della riga
MICR e i primi numeri stampati in alto a sinistra, i quali dovrebbero invece coincidere, posto che entrambi dovrebbero indicare le coordinate di c/c del traente.
Ebbene, tale divergenza, presente solo in quest'ultimo assegno, non sarebbe dovuta sfuggire al banchiere a cui il titolo è stato presentato
12 per il pagamento, atteso che si tratta di un'anomalia il cui riscontro non richiede particolari competenze grafologiche né l'impiego di specifici strumenti tecnici, risultando a tal fine sufficienti soltanto un attento esame visivo, oltre alla conoscenza del significato delle serie numeriche stampate sugli assegni, conoscenza senz'altro esigibile in base alla misura della diligenza professionale richiesta ex art. 1176, co. 2, c.c.
Non può dunque esservi alcun dubbio sulla sussistenza della responsabilità della , quale banca negoziatrice Controparte_3
presso cui l'assegno in questione è stato presentato per l'incasso.
Tale banca per prima avrebbe infatti dovuto bloccare il pagamento individuando l'anomalia in parola, senz'altro rilevabile ictu oculi.
D'altro canto, va altresì riconosciuta la responsabilità della
[...]
, quale banca trattaria alla quale l'assegno è stato rimesso CP_1 in stanza di compensazione, in quanto in tale sede anch'essa avrebbe dovuto controllare la regolarità formale del titolo in ogni suo aspetto e riscontrare la suddetta difformità. Ne consegue il rigetto della domanda di rivalsa reiterata in via subordinata dalla
[...]
, la quale ha chiesto la condanna della banca negoziatrice CP_1
“per la eventuale mancata diligenza nella negoziazione del titolo, a rivalere l'istituto di credito di tutte le somme al cui pagamento dovesse essere condannato nei confronti dell'appellante”, atteso che, per i motivi suesposti, la negligenza nel pagamento del titolo contraffatto va imputata in egual misura ad entrambe le banche.
In conclusione, deve affermarsi la concorrente responsabilità della e della per Controparte_1 Controparte_3
l'illegittimo pagamento dell'assegno n. 1026076279-07, con conseguente condanna in solido degli istituti di credito appellati al pagamento, in favore di , della somma portata dal Parte_1
suddetto assegno contraffatto e addebitata ad esso appellante, per complessivi euro 15.000,00, somma che rivalutata all'attualità, in
13 base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dall'8 giugno 2011 (data dell'addebito sul c/c del
: v. sul punto Cass. n. 37798/2022, secondo cui “in tema di Pt_1
inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti)”) ad oggi ammonta ad euro 19.050,00.
Competono, altresì, gli interessi legali, a partire da tale data, da calcolarsi, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, segnante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta (cfr. Cass. n. 3996/01 e Cass. n. 1256/95), non sull'importo liquidato all'attualità ma sul controvalore originario, annualmente rivalutato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e sulla somma finale rivalutata, da tale ultima data sino al soddisfo (cfr. Cass. n.
13508/91).
Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “rigettata” (rectius: assorbita) in primo grado e riproposta dal nell'odierno giudizio. Pt_1
14 Nel caso di specie, l'impugnante si è limitato a chiedere il risarcimento dei danni subiti, “da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa”, senza indicare precisamente in cosa tali pregiudizi consisterebbero e in che modo sarebbero ricollegati all'addebito delle somme oggetto dell'assegno falsificato. Trattasi, invero, di danni-conseguenza che, in quanto tali, per consolidata giurisprudenza non possono ritenersi sussistenti in re ipsa, dovendo essere allegati e provati da chi ne domanda il ristoro (E plurimis:
Cass. n. 27262/2023; Cass. Sez. Un. n. 33645/2022).
4. L'appello incidentale e il regime delle spese
Con l'appello incidentale, la censura il capo Controparte_5
della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali, lamentando l'erronea compensazione delle stesse, disposta in ragione del “verosimile compimento, in danno dell'attore, di un fatto penalmente rilevante, ad opera di soggetti rimasti ignoti”. Si tratterebbe, infatti, di una motivazione generica, non supportata da alcun riscontro probatorio e, pertanto, inidonea a costituire il presupposto delle “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., come integrato per effetto della sent. n. 77/2018 della
Corte costituzionale. Tale capo andrebbe dunque riformato, con conseguente condanna del a rifondere ad essa banca le Pt_1 spese del primo grado di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza.
L'appello incidentale è infondato.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte sul punto, la locuzione
“gravi ed eccezionali ragioni” riporta a una nozione elastica, quale clausola generale “che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso” (Cass. n. 16844/2025; Cass. n.
26847/2023; Cass. n. 21157/2019).
Ebbene, nel caso di specie si rinvengono molteplici elementi di incertezza in fatto emergenti dallo svolgimento della vicenda oggetto
15 dell'odierno giudizio, tali da incidere sulla conoscibilità a priori della fondatezza delle domande proposte.
In particolare, la circostanza che la banca trattaria abbia bloccato il pagamento dell'assegno n. 1026076278-06 per sospetta clonazione avvalora la ricostruzione secondo cui il sarebbe stato vittima Pt_1
di un illecito perpetrato da ignoti che, peraltro, essendo indicati come prenditori degli assegni, avrebbero dovuto essere correttamente identificati dalla banca negoziatrice al momento della presentazione per l'incasso. D'altra parte, le problematiche tecniche sottese al riconoscimento di una contraffazione realizzata comunque in maniera meticolosa, oltre alla mancanza in atti dell'originale di uno degli assegni clonati (e, cioè, l'assegno n. 1026076280-08, Tes_1
presso la , rappresentano componenti di Controparte_5
incertezza che hanno contribuito ad accrescere la complessità della vicenda oggetto di giudizio e a rendere tutt'altro che agevole l'accertamento dei fatti, giustificando in tal modo l'integrale compensazione delle spese di lite, anche per il presente grado di giudizio.
Quanto ai rapporti tra le altre parti, la cui posizione viene ad essere incisa dalla presente pronuncia, la parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, co. 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Ciò posto, per quanto riguarda i rapporti tra il e la Pt_1 [...]
devono invocarsi le medesime “gravi ed Controparte_3 eccezionali ragioni” appena evidenziate, con conseguente compensazione delle spese del doppio grado di giudizio anche tra tali parti.
16 Quanto invece ai rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio si giustifica altresì in ragione dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza tra le parti (stante, all'esito della riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento soltanto parziale della domanda articolata in più capi nei confronti della banca trattaria: cfr.,
E plurimis, Cass. n. 23967/2025; Cass. n. 6486/2025; Cass. n.
33147/2024).
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 9763/2018 del Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento n. 2953 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, pubblicata il 12 novembre 2018, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
e la in solido, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento nei confronti di della somma di euro Parte_1
15.000,00, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
2) compensa tra le dette parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza quanto alla statuizione in punto di spese nei rapporti tra e la Parte_1 Controparte_5
4) compensa tra tali parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, addì
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott.ssa Lucia Minauro) (dott.ssa Aurelia D'Ambrosio)
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