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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 411/2023
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 20/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliato presso l'
[...]
CP_
, sito in alla Via G. Pascoli, n. 8 Controparte_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. Benedetto Ronchi, presso il cui studio sito in Trani alla via S. Gervasio, 61, elettivamente domicilia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15/2023
Conclusioni: come da discussione svolta nell'udienza del 14.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.3.2023, il , in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15/23, con il quale questo Tribunale lo aveva condannato al pagamento in favore di della somma di euro 920,22 Controparte_2
a titolo di attività svolta quale “responsabile delle attività amministrativo-contabili nell'ambito dei Fondi strutturali FSE”.
A sostegno dell'opposizione dedusse che:
Pag. 1 di 4 a) agli atti della scuola risultavano due nomine di quale Controparte_2 responsabile dell'attività amministrativo contabile del progetto PON FSE codice
10.2.1A-FSEPON-TO-2017-130 e del progetto PON FSE codice 10.2.2A-
FDRPOC-TO-2018-55 prot. N. 3812 del 14/06/2019 e prot. n. 4390 del
10/8/2019;
b) la medesima parte opposta aveva già ricevuto la liquidazione dei compensi per gli incarichi sopra citati, ma per un numero di ore inferiore rispetto a quanto dalla stessa richiesto in sede di rendicontazione dell'attività svolta, avvenuta mediante la presentazione delle c.d. “time card”;
c) i pagamenti erano stati inferiori a quanto richiesto, dal momento che non tutte le attività originariamente autorizzate dall'Unione Europea erano state effettivamente svolte dall'istituzione scolastica;
d) più in particolare, solo tre degli originari moduli previsti erano stati effettivamente svolti e “ciò ha, quindi, comportato una proporzionale riduzione dell'importo originariamente programmato e destinato alle spese gestionali, tra le quali risulta annoverato il pagamento del compenso al responsabile delle attività amministrativo contabili. Tanto risulta, chiaramente, dai decreti di radiazione dei residui attivi e passivi insistenti sull'esercizio finanziario 2020 che di seguito si riportano: - Decreto radiazione residui prot. 3716 del
30.04.2020 del DS pro tempore (doc. 8); - Decreto radiazione Parte_2 residui 10419 del 01.12.2020 del DS ”. Persona_1
1.1. Con memoria depositata in data 2.2.2024 si è costituita la parte resistente la quale si è opposta all'accoglimento della domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. L'opposizione è fondata.
2.1. In via preliminare, deve rilevarsi come ai sensi dei decreti di incarico prot. N. 3812 del
14/06/2019 e prot. n. 4390 del 10/8/2019 la misura del compenso sia stata prevista in una misura “massima” con l'attribuzione alla parte opposta dell'incarico di gestione di tutti gli incombenti afferenti alla gestione dei PON. Inoltre, gli stessi decreti avevano previsto ipotesi di decurtazione del compenso in caso di assenza dei corsisti, più in particolare per euro 3,70 per ogni singola ora di assenza.
Come risulta, dalla relazione dell'Istituto scolastico PROTOCOLLO - 0005829 -
Pag. 2 di 4 29/05/2024, allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.2024, che in tale sede deve acquisirsi anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., “detta decisione di riconoscere solo una quota parte, deriva dal fatto che alla conclusione del contratto di cui al punto 1), solo alcuni degli adempimenti dell'incarico erano stati svolti. Infatti su entrambi i decreti di nomina del punto 2) è riportato che “il Direttore amministrativo avrà un compenso massimo di….”. E' nelle funzioni del Dirigente scolastico….
Verificare la congruenza tra le ore effettivamente prestate ed il lavoro eseguito. Quindi le somme impegnate sono state liquidate nella quota parte riconosciuta dal Dirigente scolastico pro tempore, sino all'a.s. 2019/2020. 6) Negli anni scolastici a seguire sono stati portati a termine gli adempimenti dei progetti di cui al punto 3) da latre figure
DSGA che si sono susseguite, congiuntamente al DS pro tempore per Persona_1
l'a.s. 2020/2021. La chiusura contabile da parte dell'autorità di gestione… è avvenuta nell'a.s. 2020/2021 quindi ben tre anni dopo la presenza della DSGA”.
2.2. In sostanza, l'operato dell'Amministrazione risulta essere stato volto alla liquidazione non di tutte le ore dichiarate, ma soltanto di quelle che siano state utili, secondo un criterio proporzionale, rispetto al complesso delle attività da compiere in relazione a ciascun progetto PON. Risulta non contestato, al riguardo, come gli adempimenti afferenti ai medesimi progetti siano stati portati a termine negli anni scolastici successivi alla conclusione delle attività da parte di Controparte_2 avvenuta il 31.8.2019.
2.3. Inoltre, la circostanza per cui solo tre degli originari moduli previsti erano stati effettivamente svolti con proporzionale riduzione dell'importo originariamente destinato alle spese gestionali, tra le quali quelle relative al compenso al responsabile delle attività amministrativo contabili, appare rilevante proprio alla luce del richiamo contenuto nei decreti di incarico per cui è causa alla subordinazione dei pagamenti alla
“previa effettiva disponibilità de parte dell' degli appositi fondi comunitari o CP_3 nazionali”.
3. Le spese di lite possono essere compensate alla luce delle modalità di pagamento delle attività legate ai progetti PON, non correlate ad un criterio meramente quantitativo e corrispondente alle ore lavorative dichiarate dalla parte resistente
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15/2023 emesso da questo Tribunale;
compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 411/2023
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 20/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliato presso l'
[...]
CP_
, sito in alla Via G. Pascoli, n. 8 Controparte_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. Benedetto Ronchi, presso il cui studio sito in Trani alla via S. Gervasio, 61, elettivamente domicilia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15/2023
Conclusioni: come da discussione svolta nell'udienza del 14.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.3.2023, il , in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15/23, con il quale questo Tribunale lo aveva condannato al pagamento in favore di della somma di euro 920,22 Controparte_2
a titolo di attività svolta quale “responsabile delle attività amministrativo-contabili nell'ambito dei Fondi strutturali FSE”.
A sostegno dell'opposizione dedusse che:
Pag. 1 di 4 a) agli atti della scuola risultavano due nomine di quale Controparte_2 responsabile dell'attività amministrativo contabile del progetto PON FSE codice
10.2.1A-FSEPON-TO-2017-130 e del progetto PON FSE codice 10.2.2A-
FDRPOC-TO-2018-55 prot. N. 3812 del 14/06/2019 e prot. n. 4390 del
10/8/2019;
b) la medesima parte opposta aveva già ricevuto la liquidazione dei compensi per gli incarichi sopra citati, ma per un numero di ore inferiore rispetto a quanto dalla stessa richiesto in sede di rendicontazione dell'attività svolta, avvenuta mediante la presentazione delle c.d. “time card”;
c) i pagamenti erano stati inferiori a quanto richiesto, dal momento che non tutte le attività originariamente autorizzate dall'Unione Europea erano state effettivamente svolte dall'istituzione scolastica;
d) più in particolare, solo tre degli originari moduli previsti erano stati effettivamente svolti e “ciò ha, quindi, comportato una proporzionale riduzione dell'importo originariamente programmato e destinato alle spese gestionali, tra le quali risulta annoverato il pagamento del compenso al responsabile delle attività amministrativo contabili. Tanto risulta, chiaramente, dai decreti di radiazione dei residui attivi e passivi insistenti sull'esercizio finanziario 2020 che di seguito si riportano: - Decreto radiazione residui prot. 3716 del
30.04.2020 del DS pro tempore (doc. 8); - Decreto radiazione Parte_2 residui 10419 del 01.12.2020 del DS ”. Persona_1
1.1. Con memoria depositata in data 2.2.2024 si è costituita la parte resistente la quale si è opposta all'accoglimento della domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. L'opposizione è fondata.
2.1. In via preliminare, deve rilevarsi come ai sensi dei decreti di incarico prot. N. 3812 del
14/06/2019 e prot. n. 4390 del 10/8/2019 la misura del compenso sia stata prevista in una misura “massima” con l'attribuzione alla parte opposta dell'incarico di gestione di tutti gli incombenti afferenti alla gestione dei PON. Inoltre, gli stessi decreti avevano previsto ipotesi di decurtazione del compenso in caso di assenza dei corsisti, più in particolare per euro 3,70 per ogni singola ora di assenza.
Come risulta, dalla relazione dell'Istituto scolastico PROTOCOLLO - 0005829 -
Pag. 2 di 4 29/05/2024, allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del 11.6.2024, che in tale sede deve acquisirsi anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., “detta decisione di riconoscere solo una quota parte, deriva dal fatto che alla conclusione del contratto di cui al punto 1), solo alcuni degli adempimenti dell'incarico erano stati svolti. Infatti su entrambi i decreti di nomina del punto 2) è riportato che “il Direttore amministrativo avrà un compenso massimo di….”. E' nelle funzioni del Dirigente scolastico….
Verificare la congruenza tra le ore effettivamente prestate ed il lavoro eseguito. Quindi le somme impegnate sono state liquidate nella quota parte riconosciuta dal Dirigente scolastico pro tempore, sino all'a.s. 2019/2020. 6) Negli anni scolastici a seguire sono stati portati a termine gli adempimenti dei progetti di cui al punto 3) da latre figure
DSGA che si sono susseguite, congiuntamente al DS pro tempore per Persona_1
l'a.s. 2020/2021. La chiusura contabile da parte dell'autorità di gestione… è avvenuta nell'a.s. 2020/2021 quindi ben tre anni dopo la presenza della DSGA”.
2.2. In sostanza, l'operato dell'Amministrazione risulta essere stato volto alla liquidazione non di tutte le ore dichiarate, ma soltanto di quelle che siano state utili, secondo un criterio proporzionale, rispetto al complesso delle attività da compiere in relazione a ciascun progetto PON. Risulta non contestato, al riguardo, come gli adempimenti afferenti ai medesimi progetti siano stati portati a termine negli anni scolastici successivi alla conclusione delle attività da parte di Controparte_2 avvenuta il 31.8.2019.
2.3. Inoltre, la circostanza per cui solo tre degli originari moduli previsti erano stati effettivamente svolti con proporzionale riduzione dell'importo originariamente destinato alle spese gestionali, tra le quali quelle relative al compenso al responsabile delle attività amministrativo contabili, appare rilevante proprio alla luce del richiamo contenuto nei decreti di incarico per cui è causa alla subordinazione dei pagamenti alla
“previa effettiva disponibilità de parte dell' degli appositi fondi comunitari o CP_3 nazionali”.
3. Le spese di lite possono essere compensate alla luce delle modalità di pagamento delle attività legate ai progetti PON, non correlate ad un criterio meramente quantitativo e corrispondente alle ore lavorative dichiarate dalla parte resistente
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15/2023 emesso da questo Tribunale;
compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4