Sentenza 9 aprile 2026
Decreto collegiale 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2026, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cosma Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla resistente amministrazione sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 19 novembre 2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241, fin qui rimasta priva di riscontro, e per la condanna della Amministrazione intimata a provvedere sull'istanza di cui al precedente punto tramite l’ostensione della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso nel termine designato ex art. 116, co. 4 c.p.a., anche ai fini dell’eventuale proposizione di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. nel connesso ricorso rubricato al n. R.G.-OMISSIS-, pendente dinanzi al T.A.R. Liguria, e per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l'adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 il dott. NI IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 10 gennaio 2026, il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Il ricorrente è docente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado ed è in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso -OMISSIS-. Mediante supplenze annuali, per diversi anni ha prestato servizio presso il liceo -OMISSIS-.
Nel novembre 2025 ha chiesto al Dirigente dell’Istituto l’istituzione di una cattedra nell’area fiati. Con atto del 17 novembre 2025, il Dirigente ha rigettato la richiesta; tale provvedimento è stato gravato in separato ricorso.
In data 17 novembre 2025 il ricorrente ha formulato un’istanza di accesso difensivo chiedendo una serie di atti relativi all’organizzazione didattica, nello specifico per ciò che concerne l’area fiati. L’Amministrazione non ha riscontrato l’istanza nei termini di legge.
3. L’interessato agisce in questa sede ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’esibizione della documentazione richiesta per esigenze difensive.
Ha resistito in giudizio il Ministero, instando per il rigetto del gravame: in particolare, ha rappresentato l’inesistenza dei documenti richiesti dal ricorrente.
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
4.1. In merito all’indisponibilità di documenti rientranti nelle categorie richieste dal ricorrente, la giurisprudenza ha affermato che, « una volta indicati puntualmente, per categoria, i documenti rispetto ai quali è formulata la domanda ostensiva e aver dimostrato che detti documenti, in virtù di obiettive ragioni collegate alle competenze dell'amministrazione, costituiscono ordinariamente patrimonio dell'archivio dell'ente (anche con riferimento ad uno specifico procedimento), l'onere della prova può dirsi assolto dalla parte interessata, incombendo in capo all'amministrazione il dovere (in ragione del principio di leale collaborazione tra l'amministrazione e il privato ora previsto nell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost.) di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti (onde evitare che la richiesta di accesso sia formulata inutilmente e “al buio” da parte dell'accedente, non potendo quest'ultimo, per espresso divieto recato dall'art. 24, comma 3, l. 241/1990, formulare una richiesta meramente perlustrativa e di controllo). Per l’effetto, specificati i documenti richiesti e la loro correlazione con le competenze istituzionali dell’ente intimato, […] spetta alla parte resistente assumersi la formale responsabilità di dichiarare e così comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le categorie di atti richiesti, ivi compresi documenti ad essi assimilabili, siano presenti o meno nei propri archivi cartacei o digitali nonché se, parimenti, siano detenuti documenti di tipologia diversa ma recanti i dati di interesse della richiedente » (Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896).
4.2. Ebbene, osserva il Collegio che nel caso di specie l’istanza di accesso, ancorché tesa verso un numero considerevole di categorie di documenti, sovente indicate con definizioni in tutto o in parte sovrapponibili, risulta connotata da una sufficiente specificità, la quale deve essere rapportata al patrimonio di conoscenze dell’interessato; quest’ultimo, in sostanza, ha chiesto richiesto atti prevalentemente interni, riguardanti profili organizzativi della cattedra, dei quali non può fisiologicamente conoscere l’esistenza e men che meno ulteriori estremi (es. data, numero di protocollo ecc.).
4.3. Premesso che l’istanza di accesso supera la soglia dell’ammissibilità, l’Amministrazione, in caso di indisponibilità materiale dei documenti, avrebbe dovuto evaderla con una determinazione esplicita, secondo le cadenze argomentative sviluppate dalla giurisprudenza sopra citata. Ovviamente, in tal senso nessuna efficacia può assumere quanto affermato nelle difese dell’Avvocatura, posto che una siffatta dichiarazione avrebbe dovuto essere sottoscritta personalmente dal rappresentante dell’Ente (Cons. Stato, n. 7896 del 2022, cit.; T.A.R. Lombardia-Milano, ord. 20 gennaio 2026, n. 259).
5. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con condanna dell’Amministrazione convenuta all’esibizione dei documenti richiesti, ove dalla stessa comunque detenuti (cfr. art. 22, co. 1, lett. d della l. 7 agosto 1990, n. 241), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. In caso contrario, nello stesso termine l’Amministrazione dovrà rendere una dichiarazione sottoscritta che attesti quali dei documenti richiesti non sono detenuti.
In accoglimento dell’esplicita richiesta del ricorrente, per l’eventualità di inottemperanza della presente sentenza, il Tribunale, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e, nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, con facoltà di delega a un dirigente o a un funzionario della medesima struttura, il quale si sostituirà all’Amministrazione inadempiente, adottando tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza, entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per l’eventualità di inottemperanza della presente sentenza, nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, con facoltà di delega a un dirigente o a un funzionario della medesima struttura, il quale si sostituirà all’Amministrazione inadempiente, nelle modalità e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione convenuta alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE SO, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
NI IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IS | SE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.