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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 245/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 80/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data
01.03.2021
PROPOSTO DA
in persona del suo Sindaco p.t., corrente in Parte_1
Piazza Vittorio Emanuele n. 1 (c.f. ), rappresentato Pt_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Emanuele Maganuco, presso il cui studio, in Gela, Piazza
Umberto I°, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] [...] ed ivi residente in [...] Pt_1
Samperi n. 132, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Aurelio
Barbagallo presso il cui studio, in via Roma n. 9, è elettivamente Pt_1 domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 corrente in Maletto (CT) nella via Calì n. 18/20, rappresentata e difesa
1 dall'Avv. Michele Bartoli, presso il cui studio, in Catania, via Alcide De
Gasperi n. 93, è elettivamente domiciliata;
Appellata ed appellante incidentale
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta: 1) in via pregiudiziale e cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, inaudita dalla parte, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. 2) In via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
80/2021 emessa dal Tribunale di Gela, sezione civile, giudice Dott.
PP RC nell'ambito del giudizio NRG n. 951/16 depositata in
Cancelleria in data 03.03.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3) Sempre nel merito, e senza recesso, in ogni caso accertare e dichiarare non dovuto il riconoscimento del danno morale poiché tale statuizione è stata resa in assoluta assenza assertiva e probatoria in merito alle circostanze specifiche ed eccezionali che potrebbero giustificare l'incremento della posta risarcitoria a titolo di personalizzazione del danno. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relative ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello ricorrendone i presupposti, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal a norma degli articoli 348 bis Parte_1
e 348 ter c.p.c., dichiarare la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva di e condannare le controparti al Controparte_2 pagamento delle spese processuali a norma dell'articolo 91 c.p.c.. In subordine dire con sentenza l'appello principale e quello (in ipotesi) incidentale tardivo inammissibili e, comunque, erronei ed infondati per le
2 ragioni esposte (come pure le difese di pronunciando CP_2
l'integrale rigetto degli stessi e confermando, in tutte le ipotesi, il dispositivo della sentenza impugnata. Condannare le controparti alla refusione dell'appellata delle spese e dei compensi del presente grado”. CP_1
Conclusioni dell'appellata Controparte_2
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare nulla la sentenza n. 80/2021 resa dal Tribunale civile di Gela perché viziata da ultrapetizione. In tutti i casi, nel merito, in riforma della sentenza n. 80/2021 accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado. Con vittoria di spese e compensi difensivi di primo e secondo grado, oltre IVA, CPA e 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.06.2016, CP_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, il
[...] Parte_1
la al fine di chiederne, in solido, la condanna
[...] Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali non, da lei subiti in dipendenza di un sinistro occorsole in data 18.06.2013 alle ore 11,45 circa.
A sostegno della domanda esponeva che quel giorno, mentre percorreva a piedi in Viale Mario Gori di a causa del manto stradale reso Pt_1 sdrucciolevole in conseguenza di un cantiere aperto per il rifacimento del marciapiede non delimitato da recinzione né dotato di opportuna passerella, cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni personali quali la “frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero destro”.
Si costituiva il giudizio il che contestava la pretesa Parte_1 risarcitoria chiedendone l'integrale rigetto ed evidenziando come l'evento lesivo fosse imputabile alla imprudenza della stessa attrice.
Eccepiva, ancora, che in caso di accertata responsabilità, la stessa dovesse interamente addebitarsi alla convenuta Controparte_2
3 atteso che i luoghi teatro dell'evento erano nel possesso della società per avere la stessa, avuto appaltati i lavori di rifacimento dei marciapiedi di
Viale Gori.
Chiedeva, in ogni caso ed in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia di assicurazione Lloyd al fine di essere garantito in caso di condanna.
Si costituiva altresì la che contestava la domanda attorea CP_2 addebitando, a sua volta, la responsabilità dell'evento a colpa esclusiva dell'attrice per inosservanza delle norme di prudenza e di diligenza.
Restava contumace la Compagnia Lloyd e il Pt_1 Parte_1 all'udienza del 21 marzo 2017, rinunciava all'azione nei confronti di quest'ultima.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova per testi e c.t.u. medico legale disposta per la qualificazione e quantificazione del danno subito dall'attrice e, conclusa la fase istruttoria e rassegnate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha accolto la domanda attorea condannando il la in Parte_1 Controparte_2 solido, al risarcimento del danno non patrimoniale subito da CP_1 quantificato in €. 30.448,68 oltre interessi legali;
Ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento, in favore della , della somma di CP_1
€. 350,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche documentate;
Ha condannato i convenuti soccombenti, in solido, alla refusione delle spese di lite e di c.t.u. liquidate come in dispositivo
Il Giudice di prime cure è pervenuto alle richiamate conclusioni rilevando come, dalla computer istruttoria - ed in particolare dall'esame dei testi e , sulla cui attendibilità non vi era Testimone_1 Tes_2 ragione di dubitare - era stato dimostrato che la caduta dell'attrice era avvenuta nel luogo e nell'ora indicata nell'atto introduttivo del giudizio e che la stessa fosse causalmente riconducibile alla conformazione della
4 sede stradale che si presentava sconnessa per la presenza di calcinacci e pietrisco in dipendenza dei lavori compiuti per il rifacimento dei marciapiedi di Viale Mario Gori di Pt_1
Il primo Giudice ha poi ritenuto che nessuna responsabilità potesse addebitarsi all'attrice la cui condotta non era stata né imprudente né imperita non essendo comunque emersa prova contraria che potesse far ritenere che il comportamento tenuto dalla , nell'attraversare la CP_1 strada, potesse assumere i connotati dell'imprudenza e della negligenza tali da elidere il nesso causale tra l'evento il danno.
Con riferimento alla quantificazione dei danni il Tribunale, richiamate le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato, Dott. , - il Persona_1 quale aveva accertato una I.T.T. di giorni 15, una I.T.P. al 75% di giorni
30, una I.T.P. al 50% di giorni 30, una I.T.P. al 25% di giorni 15 ed un danno biologico residuato pari al 10%, - ha ritenuto equo liquidare, in applicazione dei parametri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, la somma come indicata in dispositivo.
Il Tribunale ha poi riconosciuto alla attrice un incremento del ristoro, liquidato in €. 5000,00, sulla scorta del dato peritale che l'attrice avesse patito, nell'immediatezza oltre che ex post, una sofferenza soggettiva in termini di durata e di intensità del dolore particolarmente grave e comunque meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello che le doveva essere riconosciuto per il solo danno biologico.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame il per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, il Tribunale, ha accertato e dichiarato il diritto al risarcimento del danno in favore di . CP_1
Si argomenta, in proposito, come il Giudice di prime cure, sbagliando, aveva accertato e ritenuto provato il fatto dedotto in giudizio sulla scorta delle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi e ingiustamente ritenuti attendibili.
In verità vi è da rilevare, secondo l'appellante come, per stessa ammissione dei testi, nessuno dei due aveva assistito alla caduta della essendo entrambi intervenuti in un secondo momento quando cioè CP_1 la stessa si trovava già per terra.
Più in particolare il teste nel corso dell'esame era Testimone_3 incorso in una serie di contraddizioni avendo affermato di avere visto la IG che attraversava il cantiere al fine di raggiungere il CP_1 marciapiede dove poi è caduta circostanza questa del tutto impossibile avendo egli, prima dichiarato di non avere assistito alla caduta.
A sua volta la teste , sentita all'udienza del 13.12.2018, Tes_2 dopo aver riferito di non avere visto cadere la IG, precisa che i luoghi dove la stessa era scivolata erano interessati da lavori di rifacimento del predetto marciapiede, circostanza questa che conferma come lo stato dei luoghi fosse chiaramente visibile ed il presunto pericolo evidente e prevedibile, sicché l'attrice, utilizzando una normale prudenza, avrebbe potuto evitare il danno.
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Con il secondo motivo di gravame si deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha dichiarato il e la Parte_1 corresponsabili, in solido della causazione del Controparte_2 sinistro.
Si osserva come, nonostante fosse stato allegato che i lavori del rifacimento del marciapiede erano stati appaltati alla Società Gresy, ha
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ritenuto che
il Comune non si era spogliato completamente del “dominio sulla res”.
In realtà, evidenzia l'appellante, il Tribunale valutando quanto emerso dalla fase istruttoria - ovvero l'appalto dei lavori alla - avrebbe CP_2 dovuto graduare la responsabilità tra l' Ente e la Società appaltatrice.
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Con il terzo motivo di gravame, strettamente connesso al precedente, il educe la mancata applicazione dell'articolo 1227 c.c. Parte_1
Si evidenzia come il Giudice di prime cure non avesse adeguatamente valutato la responsabilità della danneggiata nella cauzione dell'evento lesivo che l'aveva vista coinvolta.
Si ricorda, in proposito, come il sinistro era avvenuto in pieno giorno (alle ore 11,45) per cui la visibilità del pericolo statico era immanente rispetto all'incedere del pedone e, sebbene i testimoni avessero dichiarato che non vi erano segnali o transenne volte ad inibire il transito pedonale, era comunque vero che il pericolo specifico era circoscritto ed evidente.
Ove il Tribunale avesse valutato l'imprudenza e/o la negligenza dell'attrice avrebbe senz'altro graduato la responsabilità limitandola, poiché, quanto più la situazione di possibile danno suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia causale del comportamento della vittima nel dinamismo causale del danno fino a rendere possibile che la condotta interrompa il nesso eziologico tra evento e danno.
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Con il quarto motivo di gravame appellante deduce l'erroneità della sentenza della parte in cui, il Tribunale, ha riconosciuto il ristoro del danno morale in aggiunta al danno biologico già liquidato.
Si osserva come la intervenuta personalizzazione del danno della misura di €. 5.000,00 rappresenti una evidente forzatura atteso che nulla era
7 stato allegato in giudizio in merito a circostanze specifiche ed eccezionali che potevano giustificare l'incremento della posta risarcitoria.
Giove ricordare, precisa l'appellante, che la liquidazione del danno biologico deve essere onnicomprensiva secondo i principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza sicché il ristoro del danno biologico - inteso come compromissione della complessiva indennità psicologia dell'individuo suscettibile di essere accertata sotto il profilo medico legale
- ricomprende nel suo ambito di danno non patrimoniale anche il c.d. danno morale determinato dalla sofferenza transuente patita a seguito di un reato o di un altro illecito.
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Con il quinto e ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale ha disposto in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Si rileva come la decisione del Giudice di prime cure meriti censura atteso che, alla luce di quanto esposto con i motivi di gravame, le spese di lite dovevano interamente porsi a carco della o della Controparte_2
. CP_1
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2022.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
8 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza – resa nell'ambito del sub procedimento 245 -1/2021 ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata “per gli importi maggiori alla metà di quanto forma oggetto di condanna provvisoriamente esecutiva a favore dell'appellata ”. CP_1
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Nel merito l'appello è parzialmente fondato secondo quanto si dirà.
Essi, stante la loro evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente.
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la più accreditata giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di
9 fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando,
a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano
a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere
10 la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227,
1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227,
2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
11 Sotto tale ultimo profilo, infine, è bene ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio 2017 n. 11225)
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Così richiamati i principi in materia occorre rilevare che emerge dall'istruttoria come la caduta della sia stata eziologicamente legata CP_1 alla presenza, lungo l'asse viario di Viale Mario Gori di di un Pt_1 manto stradale reso sdrucciolevole e non uniforme, per la presenza di buche e detriti non adeguatamente rimossi in seguito ai lavori di rifacimento del marciapiede e che i luoghi stessi erano privi di recinzione e/o di adeguata segnalazione.
Giova brevemente richiamare, in proposito, le dichiarazioni rese sul punto dal teste di parte attrice (escusso all'udienza Testimone_3 del 16.10.2018) – sulle cui dichiarazioni asseritamente contraddittorie si sono concentrati i motivi di censura - il quale ha riferito: “ il giorno dell'incidente mi trovavo fuori dal adiacente alla macelleria Parte_2 ed al cantiere … sul luogo vi erano dei calcinacci per terra, … a terra era sporco e non era pulito (art. n. 7)… ero presente quando sono arrivati i soccorsi e la Polizia (art. 8) … ricordo che la IG era distesa sulla lettiga ed aveva dolore”.
Occorre rilevare che, conformemente a quanto dedotto nel motivo di appello in esame, il teste “a precisazione” ha successivamente dichiarato
“di non avere notato il percorso effettuato dalla GN …. non ricordo se
l'ho vista nel preciso istante in cui cadeva.”
Queste ultime dichiarazioni, sebbene sembrino porsi in contraddizione con quanto poco prima dichiarato (articolato. n. 6 “vero o no la IG.ra
ha attraversato il detto cantiere al fine di raggiungere il marciapiede CP_1 ove si affaccia la macelleria denominata Verdura?), quando aveva confermato l'articolato che gli veniva sottoposto, non inficiano il valore della deposizione testimoniale del avendo egli, in ogni caso, Tes_3 descritto l'evento dichiarando di essere stato comunque presente sui
12 luoghi anche al momento in cui era sopraggiunta l'ambulanza del 118 e
“di avere visto la a terra” ed avere atteso sino all'arrivo dei sanitari. CP_1
Le dichiarazioni del teste , - sulle quali, in ogni caso, in assenza Tes_3 di elementi che possano indurre ad una diversa valutazione non vi è motivo di dubitare – sono state corroborate da quanto riferito dall'altro teste escusso su istanza dell'attrice, ovvero (sentita in data Tes_2
13.12.2018) che, pur precisando di non avere assistito alla caduta ma “di avere sentito delle voci ed uscita dal bar gestito dal figlio” ha Pt_2 dichiarato: “…ho visto la IG per terra e l'ho soccorsa… sono rientrata nel bar ho preso dell'acqua e l'ho data alla GN…. Ricordo che non si poteva muovere…. ricordo che è intervenuta il 118 e la Polizia”.
Quest'ultima, poi, a specifica domanda del Giudice ha poi confermato: “la IG è caduta nel tratto di strada interessato dai lavori tra la macelleria
e il ricordo che il marciapiede era già realizzato… ricordo che la Pt_3 strada era con delle buche e delle pietre;
“confermo, per la precisione, che il marciapiede era già realizzato”.
Per mera completezza va poi ricordato che la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'evento lesivo è stata confermata dal c.t.u. nominato, Dott. , che ha ritenuto (pag. 10 della Persona_1 relazione in atti) “che sussistesse un nesso di causalità tra i fatti riferiti in citazione e la lesione subita in seguito alla caduta del 18 giugno 2013.”
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Valutate tali testimonianze, nonché gli esiti della c.t.u., appare indubbio che la caduta della non sarebbe avvenuta ove il fondo stradale fosse CP_1 stato regolare cosicché non è dato affermare che la condotta della attrice sia stata la causa esclusiva dell'evento.
Da ciò discende il rigetto del primo motivo di censura per come sollevato dall'appellante Parte_1
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Quanto al secondo e terzo motivo di censura che investono, rispettivamente la posizione della e la omessa Controparte_2
13 valutazione della responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento si osserva:
Risulta dall'istruttoria (per come riferito dai testi e per come sopra riportato) nonché dalla stessa ricostruzione dell'evento per come narrato in citazione, che, al momento della caduta della , i lavori di CP_1 ricostruzione del marciapiede di Viale Gori erano terminati, che non vi erano operai in cantiere e che nessuna segnalazione di pericolo era stato adeguatamente predisposto.
Risulta, comunque, che la strada interessata era caratterizzata da anomalie e resa sdrucciolevole dalla presenza di buche e di materiale sicuramente riferibile ai lavori effettuati dalla CP_2
Ciò detto, se è vero che il convenuto ha allegato la sussistenza Pt_1 dell'appalto è anche vero, per come bene statuito in sentenza (pag. 5), che l'Ente proprietario non si era spogliato del dominio sulla res essendo, perciò, onerato dall'obbligo di esercitare l'opportuna vigilanza e gli opportuni controlli – a maggior ragione se i lavori appaltati erano stati conclusi – sul tratto di strada interessato.
Del resto, sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito il proprio granitico insegnamento secondo cui nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito.
Secondo i Giudici di legittimità, invero, la stipula di un contratto d'appalto non comporta alcun trasferimento della custodia del bene dal committente all'appaltatore in quanto “il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare
14 di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode”. (Cass. Civ.
Ord. 28 dicembre 2021, n. 41709).
I motivi di censura in esame, anche con riferimento alla dedotta corresponsabilità della – da escludersi per quanto sopra CP_1 argomentato – non possono, pertanto, trovare accoglimento.
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Fondato appare essere, invece, il quarto motivo di gravame con il quale,
l'Ente appellante, deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il
Tribunale, ha riconosciuto un maggiore ristoro a titolo di danno morale.
La più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n.
23469; 4/02/2020, n. 2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n.
6444), in tema di risarcimento del danno alla persona ha ormai chiarito che sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina
(soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).
Ne discende l'obbligo, per il Giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi li fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
Nella valutazione del danno alla salute, in particolare, il Giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita, che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con
15 la realtà esterna, sicché, astrattamente, non costituisce, duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.).
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole previsione che le conseguenze limitate di un danno biologico di moderata gravità siano assorbite e ricomprese (e sempre salva la prova contraria), nel ristoro astrattamente determinato per il ristoro del danno biologico (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
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In definitiva la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale e del tutto peculiari diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati.
In tal caso “grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari
e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
(Cass. Civ. Ord. 31 maggio 2019 n. 15084)
Nel caso in esame, conformemente a quanto dedotto nei motivi di appello, non risultano allegati elementi tali da cui poter desumere che la danneggiata, in conseguenza del sinistro che la interessò e dalle lesioni
16 che a lei derivarono, ebbe a subire conseguenze, anche sul piano morale, diverse e più gravi rispetto a quelle ordinariamente liquidate secondo i canoni e i parametri elaborate dalle c.d. tabelle Milanesi utilizzate dal primo Giudice.
Nulla, in proposito, è dato ricavare, inoltre, dalla c.t.u. a firma del Dott.
che anzi, a conclusione del suo elaborato (pag. 12) scrive: “che gli Per_1 esiti riportati dalla periziata si sono stabilizzati… e che non hanno riflessi negativi sulla futura capacità lavorativa né generica né specifica.
In conclusione, il motivo di gravame deve accogliersi e alla deve CP_1 riconoscersi, esclusivamente il ristoro, per come liquidato in sentenza, limitatamente al danno biologico residuato, pari ad €. 24.218,50, il tutto, ovviamente, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria per come indicato dal Giudice di prime cure.
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Il quinto motivo di censura, che riguarda la condanna alle spese di lite, resta assorbito atteso che, la riforma, anche parziale della sentenza, comporta una revisione globale delle spese che tenga conto del'esito finale della lite.
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Con appello incidentale ha dedotto la erroneità della Controparte_2 sentenza perché viziata da ultrapetizione.
Si osserva, in proposito, come il Giudice di prime cure avesse disposto una condanna risarcitoria, quantificandola in €. 30.000,00 a fronte di una richiesta formulata nell'atto introduttivo limitata alla somma di €.
26.000,00 così incorrendo nel vizio denunciato.
Il motivo non può apprezzarsi.
Si osservi, in proposito che parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio aveva richiesto il ristoro del danno non patrimoniale (indicandolo in €.
26.000,00) “oltre al risarcimento del danno morale o di quella maggiore o minore somma che il Decidente, all'esito della necessaria istruttoria riterrà opportuna e congrua”. (vedasi conclusioni dell'atto di citazione)
17 Ciò implica, a prescindere dal valore da attribuire alla clausola di stile, che il primo Giudice, nel disporre la liquidazione del danno non patrimoniale ha, in ogni caso, mantenuto gli importi nei limiti del richiesto e che la liquidazione originaria della somma di €. 30.000,00 era da ricercarsi nel riconoscimento del danno morale, comunque anch'esso invocato.
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Con altro motivo di appello incidentale la lamenta la Controparte_2 erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha omesso di riconoscere la propria estraneità ai fatti omettendo pertanto, di escludere la sua corresponsabilità nella causazione dell'evento lesivo.
Anche tale motivo non può apprezzarsi.
Valgano, in proposito, le argomentazioni utilizzate per il rigetto del corrispondente motivo di appello principale sollevato dal Parte_1 che possono integralmente qui richiamarsi.
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La sentenza deve, pertanto, parzialmente riformarsi. la riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
18 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 80/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 1 marzo
2021 ed appellata in via principale dal ed in via Parte_1 incidentale da Controparte_2
Ridetermina l'importo risarcitorio liquidato in favore di in €. CP_1
24.218,50, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria per come indicato in sentenza;
Compensa, per 2/3 le spese del primo grado del giudizio e condanna, i convenuti, in solido, a corrispondere alla attrice (oggi appellata)
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2/3 che liquida in 2.800,00 oltre spese generali 15% iva e Controparte_3 cpa se dovute;
Compensa, per 2/3 le spese del presente grado del giudizio e condanna gli appellanti, in solido, a corrispondere all'appellata i CP_1 rimanenti 2/3 che si liquidano in complessive €. 2.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute;
Conferma nel resto.
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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