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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 466/2015 promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MACRI' GRAZIA, giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in VIA GESU' 5 89842 SAN CALOGERO
Attrice
CONTRO
), più altri Controparte_1 C.F._2
Convenuti contumaciali.
Nonché
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore ,domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ,con l'avv Silvio Colloca
Convenuto estromesso
OGGETTO: CP_3
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice IG.ra Parte_1 conveniva in giudizio il IG. e altre cinque parti convenute, al fine di Controparte_1 vedersi riconoscere la proprietà, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel comune di San Nicola da Crissa individuati nel corpo e nelle conclusioni dell'atto introduttivo p, tenuto conto della “variazione per modifica identificativo” avvenuta in data 20/05/2015, come da visure depositate in giudizio con la nota del 23/01/2016, in cui si evince che il Foglio identificativo dell'immobile per cui è causa è il numero 23. Si costituiva solo il successivamente Controparte_2 estromesso con dichiarazione resa in giudizio dal Giudicante, mentre le altre parti venivano dichiarati contumaci La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi,
All'udienza del 15 gennaio 2025, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda va accolta per le ragioni che seguono. Anzitutto, , occorre premettere che le condizioni ed i presupposti stabiliti dalla normativa per il perfezionamento dell'acquisto della proprietà di un bene per usucapione sono il possesso ininterrotto per la durata prevista dalla legge e la pacificata e pubblicità del godimento del bene uti dominus.
Orbene, la istante ha dichiarato di averlo posseduto, pacificamente ed in modo incontrastato per ben oltre vent'anni il possesso in maniera incontestata, pubblica e ininterrotta dell'immobile per cui è causa, di averlo manutenuto, di averne assunto i relativi diritti, facoltà ed i corrispondenti obblighi ed oneri mediante il pagamento dei tributi erariali, così da perfezionare “l'animus rem sibi habendi”,e cio' ha trovato ampio riscontro nell'attività istruttoria, dalla quale è emersa la totale disponibilità del bene, sorretto dalla volontà di tenere la res esclusivamente per sé, per il tempo previsto dalla legge. Ed infatti, alla luce degli esiti processuali: le dichiarazioni dai testi e Tes_1 Tes_2 hanno confermato che la OR la hanno esercitato per oltre vent'anni Tes_3 Pt_1 il possesso esclusivo, ininterrotto ed incontestato dell'immobile de quo, che si se' sempre occupata del bene in via esclusiva, senza alcuna interferenza che, si è sempre interessata di ogni spesa, manutenzione e utilizzo del predetto bene. Tali esiti istruttori, la condotta processuale tenuta dai convenuti che con la propria scelta contumaciale hanno manifestato il loro completo disinteresse alla procedura, costituiscono elementi di prova sufficienti e idonei a ritenere definitivamente fondata la domanda attorea.
PQM
ll Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al. R.G. 466/2015 ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: - dichiara la IG.ra , per effetto dell'intervenuta usucapione,e' Parte_1 unica proprietaria dell'immobile, suddiviso in tre piani, sito in San Nicola da Crissa, censito nel N.C.E.U. del medesimo Comune, il Piano T alla Via San Nicola, 19, al Foglio 23, Particella 1013 sub 1, categoria C/6, classe 1, consistenza 10 m², il PT-1 alla Via San Nicola n. 15/17, al foglio 23 particella 1013 sub 3 Categoria A/6, classe 1, consistenza 1,5 vani, il Piano 1 alla Via San Nicola n. 21, al foglio 23 particella 1013 sub 4 Categoria A/6, classe 1, consistenza vani 1,
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vibo Valentia la relativa trascrizione della sentenza ed all'Ufficio Tecnico Erariale di Vibo Valentia di eseguire la conseguente voltura catastale, per quanto necessario, senza alcuna responsabilità al riguardo Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Vibo Valentia, in data 8/4 /2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annamaria
Fortuna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 466/2015 promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MACRI' GRAZIA, giusta procura in atti, e domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in VIA GESU' 5 89842 SAN CALOGERO
Attrice
CONTRO
), più altri Controparte_1 C.F._2
Convenuti contumaciali.
Nonché
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore ,domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ,con l'avv Silvio Colloca
Convenuto estromesso
OGGETTO: CP_3
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice IG.ra Parte_1 conveniva in giudizio il IG. e altre cinque parti convenute, al fine di Controparte_1 vedersi riconoscere la proprietà, per intervenuta usucapione, degli immobili siti nel comune di San Nicola da Crissa individuati nel corpo e nelle conclusioni dell'atto introduttivo p, tenuto conto della “variazione per modifica identificativo” avvenuta in data 20/05/2015, come da visure depositate in giudizio con la nota del 23/01/2016, in cui si evince che il Foglio identificativo dell'immobile per cui è causa è il numero 23. Si costituiva solo il successivamente Controparte_2 estromesso con dichiarazione resa in giudizio dal Giudicante, mentre le altre parti venivano dichiarati contumaci La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi,
All'udienza del 15 gennaio 2025, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda va accolta per le ragioni che seguono. Anzitutto, , occorre premettere che le condizioni ed i presupposti stabiliti dalla normativa per il perfezionamento dell'acquisto della proprietà di un bene per usucapione sono il possesso ininterrotto per la durata prevista dalla legge e la pacificata e pubblicità del godimento del bene uti dominus.
Orbene, la istante ha dichiarato di averlo posseduto, pacificamente ed in modo incontrastato per ben oltre vent'anni il possesso in maniera incontestata, pubblica e ininterrotta dell'immobile per cui è causa, di averlo manutenuto, di averne assunto i relativi diritti, facoltà ed i corrispondenti obblighi ed oneri mediante il pagamento dei tributi erariali, così da perfezionare “l'animus rem sibi habendi”,e cio' ha trovato ampio riscontro nell'attività istruttoria, dalla quale è emersa la totale disponibilità del bene, sorretto dalla volontà di tenere la res esclusivamente per sé, per il tempo previsto dalla legge. Ed infatti, alla luce degli esiti processuali: le dichiarazioni dai testi e Tes_1 Tes_2 hanno confermato che la OR la hanno esercitato per oltre vent'anni Tes_3 Pt_1 il possesso esclusivo, ininterrotto ed incontestato dell'immobile de quo, che si se' sempre occupata del bene in via esclusiva, senza alcuna interferenza che, si è sempre interessata di ogni spesa, manutenzione e utilizzo del predetto bene. Tali esiti istruttori, la condotta processuale tenuta dai convenuti che con la propria scelta contumaciale hanno manifestato il loro completo disinteresse alla procedura, costituiscono elementi di prova sufficienti e idonei a ritenere definitivamente fondata la domanda attorea.
PQM
ll Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al. R.G. 466/2015 ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: - dichiara la IG.ra , per effetto dell'intervenuta usucapione,e' Parte_1 unica proprietaria dell'immobile, suddiviso in tre piani, sito in San Nicola da Crissa, censito nel N.C.E.U. del medesimo Comune, il Piano T alla Via San Nicola, 19, al Foglio 23, Particella 1013 sub 1, categoria C/6, classe 1, consistenza 10 m², il PT-1 alla Via San Nicola n. 15/17, al foglio 23 particella 1013 sub 3 Categoria A/6, classe 1, consistenza 1,5 vani, il Piano 1 alla Via San Nicola n. 21, al foglio 23 particella 1013 sub 4 Categoria A/6, classe 1, consistenza vani 1,
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vibo Valentia la relativa trascrizione della sentenza ed all'Ufficio Tecnico Erariale di Vibo Valentia di eseguire la conseguente voltura catastale, per quanto necessario, senza alcuna responsabilità al riguardo Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Vibo Valentia, in data 8/4 /2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Annamaria Fortuna