Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2114 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Michele Malavenda e dal dott. Francesco Gabriele Maria
Misitano, con i quali è elettivamente domiciliata in Gioiosa Ionica (RC) Via
Madama Lena n. 37
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Angelo Labrini, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC)
Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia CP_1
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Grazioli, con la quale è elettivamente domiciliata in Messina, Via F. Todaro n.11
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.06.2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000545090000, notificata in data 12.04.2022, limitatamente alle pretese creditorie di cui all'avviso di addebito n.
39420150000889019000, relativo a contributi I.V.S. fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive anno 2014, ente creditore . CP_1
A tal fine, ha esposto:
-che l'avviso di addebito non è mai stato notificato;
- che è maturata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, in mancanza di validi atti interruttivi, anche successivamente alla data della presunta notifica dell'avviso di addebito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto:
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima
l'intimazione di pagamento n. 09420229000545090000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare l'avviso di addebito n.
39420150000889019000, per prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.” 3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, il consolidamento del credito e la rituale notifica dell'avviso di addebito impugnato e concludendo per il rigetto della domanda.
Con memoria depositata in data 8/03/2023, si è costituita Controparte_2
, eccependo la tardività dell'opposizione, il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva e la rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Osserva preliminarmente il giudicante che sussiste la legittimazione passiva sia dell' che di , in quanto CP_1 Controparte_3
rispettivamente, ente titolare del credito e ente che ha emesso l'atto impugnato.
Va evidenziato, inoltre, che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di 4
sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, maturata anche successivamente alla eventuale data di notifica. 5
Invero, né l' né , nel costituirsi in CP_1 Controparte_2
giudizio, hanno fornito la prova del perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Infatti, l'ente previdenziale, nel costituirsi in giudizio, al fine di provare la rituale notifica dell'avviso di addebito allegato, ha prodotto un file in formato
“xml” illeggibile e non contenente elementi dai quali possa ricavarsi la prova della notifica.
Con provvedimento del 18/01/2024, questo giudicante ha disposto che l' provvedesse al deposito di una copia leggibile del file in formato CP_5
“xml”, denominato “a.r. A.v.A. n. 394 2015 00008890 19 000” entro il termine di 45 giorni: tuttavia, l'ente previdenziale non ha provveduto ad ottemperare in tal senso, né ha interloquito sul punto nelle prime difese utili.
Pertanto, non può considerarsi provato il perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito n. 394 2015 00008890 19 000, dal momento che l' CP_1
non ha provveduto al deposito di una copia leggibile della cartolina di ricevimento.
Tuttavia, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma, disciplinando l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che concerne la prestazione (non debenza dei contributi, prescrizione del contributo in assenza di una valida notifica, ecc).
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare 6
validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella
(quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pertanto, anche la censura di inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario possono trovare applicazione in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. 7
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto,
l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione.
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420150000889019000 concerne contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2014.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie.
L'ente di riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha allegato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: intimazione di pagamento n.
09420199002599944/000, notificata in data 12/03/2019 e intimazione di pagamento n. 094 2020 90035810 73/000, notificato in data 20/02/2020.
Tali atti (allegati dall'ente di riscossione unitamente alla prova della rituale notifica), che richiamano l'avviso di addebito impugnato, hanno validamente interrotto la prescrizione quinquennale che, dunque, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229000545090000
(perfezionatasi in data 12.04.2022), non era ancora maturata.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente, in favore dell' e di . CP_1 Controparte_3
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, con un aumento del 30% in ragione della presenza di due parti nella medesima posizione, tenuto conto 8
della natura seriale del contenzioso, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2114/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 1705,60, oltre accessori, come per legge, di cui € 852,80 in favore dell' e € 852,80 in favore di CP_1 Controparte_3
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Locri, 13/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci