TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13.01.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero 7344/2022 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1
Pietro Attilio Galati e Ettore Marzano, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- Resistente contumace –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/01/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2022 chiedeva di accertarsi Parte_1
l'illegittimità e la non ripetibilità delle somme richieste a titolo di indebito dall' per CP_1 complessivi € 16.478, 85 con riferimento alla pensione cat. Inciv n. 07751488 di cui era titolare e per l'effetto chiedeva di ordinare al resistente l'immediata sospensione delle trattenute operate con conseguente condanna dello stesso alla restituzione della somma trattenuta.
CP_ A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva: che in data 12.03.2021 riceveva dall' missiva con la quale gli veniva comunicato un debito di € 16.478,85 per il periodo 01.01.2017 al
31.12.2021 sulla sua pensione cat INVCIV n. 07751488; che avverso tale provvedimento in data
10.05.2022 proponeva ricorso al Comitato Provinciale chiedendone l'annullamento, ma CP_1
CP_ invano;
che il provvedimento assunto dall' è ingiusto, illegittimo e fonte di grave danno per la sua assoluta genericità violando palesemente l'art. 3 della l.241/1990; che in base all'orientamento
1
statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, è illegittima la pretesa dell' di recuperare le CP_1
somma erogate per errore se non viene dimostrata la malafede del beneficiario o anche una condotta fraudolenta tale da indurre in errore;
che nel caso di specie dunque l' non può Controparte_2 chiedere la restituzione delle somme erogate, poiché l'errore non è a lui imputabile avendo sempre serbato una condotta onesta e corretta dalla quale non emergono profili di dolo;
che per quanto concerne l'indebito assistenziale non si applica la disciplina dettata dall'art. 2033 c.c.
In conseguenza di tanto ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari la illegittimità ed irripetibilità
CP_ del recupero della complessiva somma di € 16.478, 85, di cui l' ne ha prospettato l'indebita percezione in riferimento al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021 con conseguente condanna dello stesso alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. CP_ L' rimaneva contumace.
*****
In primo luogo va dichiarata la contumacia dell' , che non si è costituito in giudizio nonostante CP_1
la ritualità della notifica del ricorso.
Ciò premesso, la domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie il ricorrente si duole del provvedimento di recupero dell'indebito previdenziale emesso dall' con missiva del 12.03.2021 perché genericamente motivato, determinato da CP_1 errore dell' , oltre che infondato, potendosi escludere, tra l'altro, che abbia percepito dette CP_1
somme nella consapevolezza di non averne diritto.
Tanto premesso, occorre partire dal presupposto che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili nell'alveo di cui all'art. 38, comma 1, Cost. laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
Inoltre, per l'art. 128 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
L'indebito assistenziale deriva dalla ingiustificata percezione di prestazioni assistenziali, quali, ad esempio, l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ai sensi della Legge n. 118/1971, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo.
La giurisprudenza formatasi con riguardo alla disciplina del suddetto indebito si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
2
In termini generali, la Corte di Cassazione ha sempre precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare nel medesimo affidamento.
Secondo il principio generale individuato, con una serie di statuizioni chiarificatrici, dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, deve escludersi la ripetizione dell'indebito assistenziale ove l'erogazione non sia addebitabile al percettore, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che dette prestazioni, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass. 06 ottobre 2022, n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n.
431/1993).
Trattasi di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene nella sentenza n. 1446/2008
(est. , riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 Per_1
del 21.05.2015), secondo cui le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Sulla esistenza di questo principio generale di settore si è appoggiata anche la giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito
è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Al riguardo, il Giudice delle leggi ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito assistenziale presenta, pertanto, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la
3
prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
La giurisprudenza di legittimità, esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta, dunque, ad affermare che:
1) l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme;
in particolare, mentre in tema d'indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1.10.2015, n. 19638; Cass. 17.04.2014, n. 8970; Cass. 23.01.2008, n. 1446;
Cass. 28.03.2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito nella L. n. 29 del 1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte») (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre2018,n. 28771). Ne deriva che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 CP_1 dell'art. 13, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass. n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle stesse, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011;Cass. nn. 15550 e
15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018);
2) può esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un
4
caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
3) in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato CP_1 emesso il provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
4) il dolo dell'accipiens - che, come visto, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale - non
è configurabile nel caso in cui il medesimo sia in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali - modello 730 o modello Unico -, sicché in detta situazione, non potendosi escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta, l' non potrà richiedere la CP_1
restituzione delle somme erogate al beneficiario.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, in base a quanto emerso sulla scorta degli atti di causa, non ha taciuto alcunchè all' previdenziale, avendo sempre serbato una condotta onesta e corretta, CP_1
dalla quale non emergono profili di dolo, necessari, invece, in base ai principi sopraesposti, ai fini della ripetibilità delle somme erogate.
Inoltre, come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario l'indebito assistenziale sarebbe ripetibile solamente per delle somme versate dall' dopo il momento in cui viene emesso il provvedimento che ha accertato CP_1
l'esistenza dell'indebito, restando esclusa, invece, la ripetizione di somme precedentemente corrisposte, a meno che appunto non si versi in stato di dolo. In virtù di ciò, trattandosi nel caso di specie di somme riferibili al periodo 01.01.2017/31.12.2021, ed essendo invece la missiva dell' successiva a tale arco temporale, nessuna richiesta di ripetizione poteva essere avanzata CP_1 dall' . CP_1
CP_ Tra l'altro, l' essendo rimasto contumace, non ha potuto fornire nessun tipo di prova circa il carattere indebito delle somme percepite dalla ricorrente, dovendosi aggiungere a ciò l'assoluta CP_ genericità della richiesta proveniente dall' (con missiva del 12.03.2021) che non consente di comprendere le effettive ragioni poste a fondamento della richiesta di ripetizione avanzata;
inoltre la contumacia dell' non consente l'accertamento del dolo del ricorrente che legittimi la CP_1
ripetizione delle somme.
Ne deriva quindi che le somme richieste dall' oggetto del presente giudizio non sono ripetibili. CP_1
In conclusione, la domanda deve essere accolta e deve essere annullato il recupero dell'indebito previdenziale di € 16.478,85 per il periodo dall'01.01.2017 al 31.12.2021, annunciato dall' CP_1
con missiva del 12.03.2021, con conseguente restituzione delle eventuali somme trattenute dall' , oltre accessori di legge. CP_1
5
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nella misura liquidata in CP_1
dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
24.11.2022 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara insussistente e comunque non ripetibile l'indebito di € 16.478,85 calcolato per il periodo dall'01.01.2017 al 31.12.2021, richiesto dall' con CP_1
missiva del 12.03.2021;
3) condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
CP_1
4) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore dei CP_1 procuratori dichiaratisi antistatari € 1.865,00 per compensi (nulla per esborsi), oltre RSG CAP e
IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
6