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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 884 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
, nato in [...] in data [...] (C.F. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(RM) alla Via del Fosso di Centocelle n. 66, interno 5, domiciliato, ai fini del presente procedimento, ad
NA in Via della Loggia n.40 presso lo studio dell'Avv. Daniele Valeri del foro di NA (c.f.
[...]
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, che chiede di ricevere le comunicazioni a C.F._2 mezzo fax 0719256379 o a mezzo pec: Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
di Controparte_1
NA, in persona del sig. pro-tempore, rappresentato, assistito e domiciliato ex lege presso CP_2
l'Ufficio Distrettuale di NA dell'Avvocatura dello Stato (c.f. ), corrente in NA C.so P.IVA_1
Mazzini n. 55 – pec: Email_2
Convenuto in Riassunzione
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NA Oggetto: ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.c. A seguito della intervenuta cassazione della sentenza della Corte d'Appello di NA n. 1606/2019 pubblicata il 13.11.2019 nel procedimento R.G. n. 519/2019
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' attore riferiva di aver lasciato il suo paese (Gambia) il 31.12.2013 per arrivare in Italia in data 11.4.2014 dove presentava domanda di riconoscimento della protezione internazionale e otteneva un permesso per motivi umanitari in quanto “dalla relazione del consulente legale del centro che appalesa uno stato di Pt_2 oppressione, paura, di confusione e fragilità emotiva nonché dello psicologo dr. Persona_1 che riferisce di disturbi alla memoria, di insonnia riferibili ad un quadro di “disturbo post traumatico da stress” tanto da consigliare un trattamento psicoterapeutico almeno per un anno”.
Trascorsi due anni dal rilascio del suddetto permesso di soggiorno, era presentava domanda di rinnovo del suddetto titolo di soggiorno.
In data 27/04/2018 la per il riconoscimento della protezione internazionale di Controparte_1
NA decideva di non rinnovare la protezione umanitaria ma invitava la Questura a valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art., 36, comma 3 del T.U. sull'immigrazione in quanto “nel certificato di carichi pendenti risulta una condanna ad anni uno e mesi due di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... la condanna anche con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'art. 380 co. 1 e 2 cpp costituisce motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno”.
L'impugnazione di primo grado era rigettata dal giudice che riteneva non si potesse prescindere da quanto riportato con riferimento al supposto miglioramento delle condizioni complessive del paese di provenienza dove non sussistevano le condizione di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio.
.
Inoltre, non si ravvisavano condizioni individuali di elevata vulnerabilità in quanto il mancato rinnovo era giustificato dall'avere il richiedente commesso un reato sul territorio nazionale. Inoltre la problematica di salute non giustificava per il Tribunale, per ciò solo, il rilascio in rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La decisione del secondo grado si concentrava unicamente sul fatto che il richiedente aveva subito una condanna non definitiva ad anni uno e mesi due di reclusione per il reato dicui all'art. 73 DPR n. 390/1990 commesso sul territorio italiano.
A tale ragione ostativa si aggiungeva che la situazione socio-politica del Gambia era profondamente cambiata rispetto a quando l'appellante è entrato in Italia nel 2013, come confermato dal report COI dell'EASO del dicembre 2017, dal report sui diritti umani del Dipartimento di Stato Americano, dai report di
Amnesty International.
La Corte di Cassazione enunciava il seguente principio di diritto: «In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l.n. 113/2018, conv. in I.
n.132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art.4, comma 3, d. lgs.n.286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e a/l'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (tra le altre, da ultimo Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cast. n.88/2023”
riassumeva la causa insistendo per l'accoglimento della domanda;
vi resisteva il Parte_1
. Controparte_1
In ordine alla sentenza di condanna si deve osservare che, esclusa la presunzione assoluta di pericolosità in ossequio al principio dettato dalla Cassazione, la decisione in parola - ancora sub judice - è risalente nel tempo e non risulta accompagnata da successive ipotesi di reato;
peraltro, lo svolgimento di attività lavorativa avvalora la natura episodica del precedente quindi esclude la pericolosità del soggetto
Con riguardo alla questione relativa alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari – che, in assenza dei requisiti di ordinaria concessione del permesso di soggiorno, poteva essere riconosciuto ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 qualora “ricorrano seri motivi, di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – va osservato che, intervenuto il d.l. n. 113/18 - occorre interpretare l'art. 1, comma 9, l'art. 1, comma 9, d.l. cit. nel senso di ritenere che, ai giudizi pendenti al 5.10.2018 o a quelli relativi alle “impugnazioni” di provvedimenti assunti dalle commissioni territoriali ai sensi del comma 9, devono applicarsi i precedenti criteri di valutazione della protezione umanitaria.
Deve altresì precisarci che in caso di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla scorta dei presupposti di cui alla disciplina previgente il d.l. 113/2018 convertito nella L. 132/2018 farà seguito il rilascio di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, del D.L. (Cass. 4890/2019).
Sul punto si osserva che questa è una misura residuale con requisiti non coincidenti con quelli riguardanti le altre misure. Per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è necessario il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014);
Nel caso di specie, lo svolgimento di attività lavorativa e la risalenza del soggiorno in Italia, lasciano intendere una piena integrazione e quindi il cristallizzarsi di una situazione socio-economica favorevole per il richiedente che interromperebbe bruscamente tale percorso anche a fronte delle situazioni di salute come sopra riscontrate.
Ed invero si rileva che il richiedente, residente in Italia da oltre dieci anni, ha fornito prova di aver intrapreso un'attività lavorativa (a tempo determinato dal maggio del 2023 al gennaio del 2024) e di essere affetto sintomi dissociativi inquadrabili in una diagnosi di disturbo da stress post traumatico cronico caratterizzato da insonnia, incubi notturni inerenti traumi passati, difficoltà di concentrazione e memoria e depressione (cfr certificazione medica del 2.4.2019.) Il succedersi di arresti giurisprudenziali prevalentemente durante il periodo di soggiorno in Italia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di NA, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta a favore di i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per Parte_1 motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018; farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
Compensa integralmente le spese di lite dei gradi giudizio.
NA li 13.05.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 884 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
, nato in [...] in data [...] (C.F. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(RM) alla Via del Fosso di Centocelle n. 66, interno 5, domiciliato, ai fini del presente procedimento, ad
NA in Via della Loggia n.40 presso lo studio dell'Avv. Daniele Valeri del foro di NA (c.f.
[...]
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, che chiede di ricevere le comunicazioni a C.F._2 mezzo fax 0719256379 o a mezzo pec: Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
di Controparte_1
NA, in persona del sig. pro-tempore, rappresentato, assistito e domiciliato ex lege presso CP_2
l'Ufficio Distrettuale di NA dell'Avvocatura dello Stato (c.f. ), corrente in NA C.so P.IVA_1
Mazzini n. 55 – pec: Email_2
Convenuto in Riassunzione
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NA Oggetto: ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.c. A seguito della intervenuta cassazione della sentenza della Corte d'Appello di NA n. 1606/2019 pubblicata il 13.11.2019 nel procedimento R.G. n. 519/2019
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' attore riferiva di aver lasciato il suo paese (Gambia) il 31.12.2013 per arrivare in Italia in data 11.4.2014 dove presentava domanda di riconoscimento della protezione internazionale e otteneva un permesso per motivi umanitari in quanto “dalla relazione del consulente legale del centro che appalesa uno stato di Pt_2 oppressione, paura, di confusione e fragilità emotiva nonché dello psicologo dr. Persona_1 che riferisce di disturbi alla memoria, di insonnia riferibili ad un quadro di “disturbo post traumatico da stress” tanto da consigliare un trattamento psicoterapeutico almeno per un anno”.
Trascorsi due anni dal rilascio del suddetto permesso di soggiorno, era presentava domanda di rinnovo del suddetto titolo di soggiorno.
In data 27/04/2018 la per il riconoscimento della protezione internazionale di Controparte_1
NA decideva di non rinnovare la protezione umanitaria ma invitava la Questura a valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art., 36, comma 3 del T.U. sull'immigrazione in quanto “nel certificato di carichi pendenti risulta una condanna ad anni uno e mesi due di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... la condanna anche con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'art. 380 co. 1 e 2 cpp costituisce motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno”.
L'impugnazione di primo grado era rigettata dal giudice che riteneva non si potesse prescindere da quanto riportato con riferimento al supposto miglioramento delle condizioni complessive del paese di provenienza dove non sussistevano le condizione di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio.
.
Inoltre, non si ravvisavano condizioni individuali di elevata vulnerabilità in quanto il mancato rinnovo era giustificato dall'avere il richiedente commesso un reato sul territorio nazionale. Inoltre la problematica di salute non giustificava per il Tribunale, per ciò solo, il rilascio in rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La decisione del secondo grado si concentrava unicamente sul fatto che il richiedente aveva subito una condanna non definitiva ad anni uno e mesi due di reclusione per il reato dicui all'art. 73 DPR n. 390/1990 commesso sul territorio italiano.
A tale ragione ostativa si aggiungeva che la situazione socio-politica del Gambia era profondamente cambiata rispetto a quando l'appellante è entrato in Italia nel 2013, come confermato dal report COI dell'EASO del dicembre 2017, dal report sui diritti umani del Dipartimento di Stato Americano, dai report di
Amnesty International.
La Corte di Cassazione enunciava il seguente principio di diritto: «In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l.n. 113/2018, conv. in I.
n.132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art.4, comma 3, d. lgs.n.286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e a/l'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (tra le altre, da ultimo Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cast. n.88/2023”
riassumeva la causa insistendo per l'accoglimento della domanda;
vi resisteva il Parte_1
. Controparte_1
In ordine alla sentenza di condanna si deve osservare che, esclusa la presunzione assoluta di pericolosità in ossequio al principio dettato dalla Cassazione, la decisione in parola - ancora sub judice - è risalente nel tempo e non risulta accompagnata da successive ipotesi di reato;
peraltro, lo svolgimento di attività lavorativa avvalora la natura episodica del precedente quindi esclude la pericolosità del soggetto
Con riguardo alla questione relativa alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari – che, in assenza dei requisiti di ordinaria concessione del permesso di soggiorno, poteva essere riconosciuto ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 qualora “ricorrano seri motivi, di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – va osservato che, intervenuto il d.l. n. 113/18 - occorre interpretare l'art. 1, comma 9, l'art. 1, comma 9, d.l. cit. nel senso di ritenere che, ai giudizi pendenti al 5.10.2018 o a quelli relativi alle “impugnazioni” di provvedimenti assunti dalle commissioni territoriali ai sensi del comma 9, devono applicarsi i precedenti criteri di valutazione della protezione umanitaria.
Deve altresì precisarci che in caso di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla scorta dei presupposti di cui alla disciplina previgente il d.l. 113/2018 convertito nella L. 132/2018 farà seguito il rilascio di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, del D.L. (Cass. 4890/2019).
Sul punto si osserva che questa è una misura residuale con requisiti non coincidenti con quelli riguardanti le altre misure. Per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è necessario il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014);
Nel caso di specie, lo svolgimento di attività lavorativa e la risalenza del soggiorno in Italia, lasciano intendere una piena integrazione e quindi il cristallizzarsi di una situazione socio-economica favorevole per il richiedente che interromperebbe bruscamente tale percorso anche a fronte delle situazioni di salute come sopra riscontrate.
Ed invero si rileva che il richiedente, residente in Italia da oltre dieci anni, ha fornito prova di aver intrapreso un'attività lavorativa (a tempo determinato dal maggio del 2023 al gennaio del 2024) e di essere affetto sintomi dissociativi inquadrabili in una diagnosi di disturbo da stress post traumatico cronico caratterizzato da insonnia, incubi notturni inerenti traumi passati, difficoltà di concentrazione e memoria e depressione (cfr certificazione medica del 2.4.2019.) Il succedersi di arresti giurisprudenziali prevalentemente durante il periodo di soggiorno in Italia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di NA, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta a favore di i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per Parte_1 motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018; farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
Compensa integralmente le spese di lite dei gradi giudizio.
NA li 13.05.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli