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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. BOCCELLA MARCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento unione civile
Conclusioni:
1 per , come da conclusioni precisate all'udienza del 25 marzo 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che, in data 26 settembre 2020, dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1
Comune di Camaiore costituiva un'unione civile unitamente ad (Registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Camaiore, al numero 2, parte 1, anno 2020) e che, in data 28 marzo 2023, parimenti dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camaiore, la medesima dichiarava Parte_1 la volontà di scioglimento dell'unione civile, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare lo scioglimento dell'unione civile.
on si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 25 marzo 2025, compariva personalmente , insieme al Parte_1 difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
e procedeva a sentire che confermava di volere ottenere lo scioglimento CP_1 Parte_1 dell'unione civile e di non sentire al 2022. Controparte_1
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di scioglimento dell'unione civile deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e in data 26 settembre 2020, hanno Parte_1 Parte_2 costituito un'unione civile dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camaiore (Registri dello
Stato Civile del Comune di Camaiore, al numero 2, parte 1, anno 2020).
Dagli atti di causa risulta altresì che, in data 28 marzo 2023, dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camaiore, ha dichiarato la volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone dello Parte_1 stesso sesso.
Essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 1, comma 24, legge 20 maggio 2016, n. 76, deve essere dichiarato lo scioglimento dell'unione civile contratta tra le parti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta da e in data Parte_1 Controparte_1
26 settembre 2020, dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camaiore (Registri dello Stato Civile del Comune di Camaiore, al numero 2, parte 1, anno 2020);
dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CAMAIORE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. BOCCELLA MARCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento unione civile
Conclusioni:
1 per , come da conclusioni precisate all'udienza del 25 marzo 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che, in data 26 settembre 2020, dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1
Comune di Camaiore costituiva un'unione civile unitamente ad (Registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Camaiore, al numero 2, parte 1, anno 2020) e che, in data 28 marzo 2023, parimenti dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camaiore, la medesima dichiarava Parte_1 la volontà di scioglimento dell'unione civile, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare lo scioglimento dell'unione civile.
on si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 25 marzo 2025, compariva personalmente , insieme al Parte_1 difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
e procedeva a sentire che confermava di volere ottenere lo scioglimento CP_1 Parte_1 dell'unione civile e di non sentire al 2022. Controparte_1
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di scioglimento dell'unione civile deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e in data 26 settembre 2020, hanno Parte_1 Parte_2 costituito un'unione civile dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camaiore (Registri dello
Stato Civile del Comune di Camaiore, al numero 2, parte 1, anno 2020).
Dagli atti di causa risulta altresì che, in data 28 marzo 2023, dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camaiore, ha dichiarato la volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone dello Parte_1 stesso sesso.
Essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 1, comma 24, legge 20 maggio 2016, n. 76, deve essere dichiarato lo scioglimento dell'unione civile contratta tra le parti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta da e in data Parte_1 Controparte_1
26 settembre 2020, dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camaiore (Registri dello Stato Civile del Comune di Camaiore, al numero 2, parte 1, anno 2020);
dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CAMAIORE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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