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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dalla ricorrente il 12 Giugno 2025 in sostituzione dell'udienza del 13 Giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3028 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
la NOa , nata il [...] a [...] e ivi residente, Parte_1
in via Galvani n. 1, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1
presente giudizio, a San Giovanni Gemini, nella via Sacramento n. 53, presso lo studio dell'Avv. Danilo Giracello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo della lite, depositato il 3/10/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l RT
, in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti a Palermo, nella via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege,
- resistente -
Oggetto: Opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 3 Ottobre 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec inviata il 28 Ottobre 2024, la
1 NOa in qualità di erede del NO , proponeva opposizione Parte_1 Persona_1
avanti l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 95/24 ex art. 2 R.D. 14/04/1910 n. 639, Prot. n. 33003 dell'8 Aprile 2024,
notificata il 4 Settembre 2024. Specificando che con tale provvedimento l'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento
Regionale e dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 9 - Servizio per il Territorio di
Agrigento, aveva ingiunto al defunto marito, NO , il pagamento dell'importo Persona_1 di € 857,92 a titolo di mancata restituzione delle somme corrispostegli alla stregua di arretrati contrattuali C.C.N.L. 2006/2009, quale suo dipendente con la qualifica di operaio per 151
giornate annuali, oltre le spese di notifica. All'uopo la ricorrente eccepiva sia la prescrizione del credito in parola;
sia la nullità della citata ingiunzione di pagamento per mancanza dei suoi elementi essenziali. Obiettando, altresì, l'insussistenza della suddetta posizione creditoria.
Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, previa sospensione dell'efficacia dell'atto opposto, di dichiarare l'intervenuta prescrizione di quest'ultima. In subordine, la decadenza, l'illegittimità, la nullità e l'annullabilità dell'ingiunzione di pagamento in questione.
L RT
, in persona dell'assessore pro tempore, si
[...]
costituiva nel presente giudizio depositando il 3 Giugno 2025 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto deduceva di avere proceduto al ritiro in autotutela dell'atto impugnato. Sulla base di tale fatto domandava al Tribunale di Agrigento di dichiarare cessata la materia del contendere.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dalla opponente il 12
Giugno 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall RT
, in persona dell'assessore pro tempore, in
[...]
seno alla memoria difensiva depositata il 3 Giugno 2025, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, il prefato ente ha provveduto a ritirare in autotutela l'ingiunzione di pagamento n. 95/24 ex art. 2 R.D. 14/04/1910 n. 639, Prot. n. 33003 dell'8
2 Aprile 2024, notificata il 4 Settembre 2024. Tale decisione discende dall'avere appurato, a seguito di alcune verifiche, l'intervenuta prescrizione del credito azionato con tale atto,
conseguente alla non validità della notifica degli atti interruttivi della stessa nei confronti degli eredi del NO , marito dell'odierna opponente. Il che è stato disposto dal Persona_1
dirigente del Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento, del prefato ente pubblico con provvedimento Prot. n. 46327 del 7 Maggio 2025. In conseguenza di quanto testé rilevato viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, da un lato, il resistente nell'ambito della menzionata memoria difensiva ha chiesto all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
dall'altro, con le note scritte depositate il 12 Giugno
2025 il legale della NOa ne ha preso atto, associandosi alla enunciata Parte_1
richiesta. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Or dunque,
nel caso di specie la circostanza che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata ex art. 127ter c.p.c. per il 13 Giugno 2025,
l RT
, mediante il nominato provvedimento, ha ritirato in
[...] autotutela l'ingiunzione di pagamento in contestazione determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti in causa a ottenere la normale definizione della controversia. Peraltro, come sopra evidenziato, il fatto che nell'ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere, oltre che essere debitamente dedotto dal resistente, è stato riconosciuto anche dalla opponente. Sicché, a fronte di tale innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che l'ente pubblico opposto ha avuto conoscenza del decesso del prefato solamente a Persona_1
3 seguito della notifica dell'atto impugnato, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in contesa le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 13 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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