Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 18/12/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74727 – pag. 4
SENTENZA 385 - 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
EL HI Presidente LA CA Consigliere (relatore)
EL Minichini Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 74727 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di ZZ ND, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] (C.F.: [...]) in proprio ed in qualità di rappresentante legale (nel 2020) della società AR FASHION GROUP Srls (C.F. e P. IVA 08904231217) con sede legale e luogo d’esercizio in via Passeggiata Archeologica 2 - Castellammare Di Stabia (NA) (P.E.C: 08904231217@impresa.italia.it);
VISTO l’atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 28 maggio 2025;
VISTI gli altri atti del giudizio;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 27 novembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore cons. LA CA e il rappresentante del pubblico ministero in persona del V.P.G. Licia Centro;
Ritenuto in
FATTO
Il giudizio è stato instaurato dalla Procura Regionale con atto di citazione depositato in data 28/5/2025, con cui ZZ ND è stato evocato in giudizio per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della complessiva somma di € 39.513,00 a titolo di danno erariale diretto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia. La richiesta risarcitoria è correlata alla indebita percezione di un contributo a fondo perduto, erogato nel predetto importo dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34/2020 (cd. “decreto rilancio”) e ss.mm.ii., avendo il ZZ, secondo le risultanze dell’apposita segnalazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli e dell’attività istruttoria conseguentemente eseguita dal requirente erariale, falsamente attestato un calo di fatturato da aprile 2019 ad aprile 2020 di almeno il 33% (e le altre condizioni previste per l'accesso al beneficio), con conseguente insorgenza a carico del percettore, dell’obbligo di restituire, nel suo intero importo, il contributo ricevuto.
Nell’atto introduttivo del giudizio si descrivono l’attività istruttoria eseguita dall’Ufficio di Procura a seguito della predetta segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, la finalizzazione pubblicistica della provvidenza, la procedura prescritta per la sua elargizione, gli elementi che ne hanno fatto desumere l’illecita percezione da parte del ZZ, nonché le ragioni della ritenuta sussistenza del danno patrimoniale diretto, con prospettazione di responsabilità erariale a titolo di dolo contrattuale a carico del predetto illecito percettore. Nell’atto di citazione ci si sofferma, in particolare, nell’argomentare sulle ragioni per le quali dovrebbe reputarsi sussistente il rapporto di servizio, con conseguente radicarsi della giurisdizione contabile sulla fattispecie dedotta in giudizio, richiamando sul punto le sentenze n. 23/2024 e n. 107/2024 della Sezione Giurisdizionale Toscana, n. 29/2024 della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna e n. 200/2024 della Sez. II d’Appello; si precisa, altresì, che nonostante la regolare notifica dell’invito a dedurre, l’odierno convenuto non ha fatto pervenire deduzioni difensive.
Alla pubblica udienza odierna il PM ha confermato l’atto di citazione.
La causa è stata, all’esito dell’odierno dibattimento, trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
A. In via preliminare, ai sensi dell’art. 93 C.G.C., va dichiarata la contumacia del convenuto ZZ ND, che non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta in data 11/6/2025 mediante consegna di copia conforme dei ridetti atti a mani della moglie dello stesso ZZ, ad opera del Funzionario UNEP del Tribunale di Torre Annunziata, nonché in data 3/6/2025 mediante consegna via p.e.c. ad AR FASHION GROUP Srls.
B. La questione oggetto di causa è rappresentata dalla percezione, illecita secondo la prospettazione attorea, di un contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. n. 34/2020 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020), previsto a favore di soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, nonché di soggetti produttori di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986) che abbiano registrato un significativo calo di fatturato tra l’aprile del 2020 e l’aprile del 2019 per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
L’attività istruttoria svolta dall’Ufficio di Procura a seguito della segnalazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla specifica vicenda oggetto di causa, ha consentito la ricostruzione dei vari passaggi procedurali intesi, in fattispecie, alla concessione della suindicata provvidenza, nonché l’insussistenza in capo all’istante, odierno convenuto ND ZZ, di titolo ad ottenere il contributo, avendo egli posto in essere artifici e/o raggiri volti a far credere di essere in possesso del medesimo titolo. L’attività istruttoria in parola ha permesso, infatti, di appurare che l’odierno convenuto, all’epoca dei fatti rappresentante legale della società AR Fashion Group Srls, ditta avente ad oggetto il commercio al dettaglio di confezioni per adulti, aveva presentato, al fine di conseguire il contributo a fondo perduto previsto dalla sopra citata normativa, istanza in data 24/6/2020 riportando quali elementi al fine della determinazione del contributo spettante i seguenti dati: fatturato nel mese di aprile del 2019 pari a € 199.133,00 e fatturato nello stesso mese del 2020 pari a € 1.566,00. Dati che, facendo risultare apparentemente esaudito il requisito del calo reddituale nel confronto tra 2020 e 2019 nella misura richiesta dalla normativa di riferimento, hanno consentito alla società richiedente di ottenere già in data 3/7/2020 l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, del contributo a fondo perduto in modalità automatizzata -come espressamente previsto dal comma 11 dell’art. 25 sopra richiamato- nel complessivo ammontare di € 39.513,00. Tuttavia, attivati i controlli previsti dal comma 12 del medesimo art. 25 sopra citato, l’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale Napoli II dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati autodichiarati con quelli del sistema informatico dell’Anagrafe (fatture elettroniche e corrispettivi telematici, liquidazioni periodiche IVA, dichiarazioni dei redditi, etc.), riscontrava la non coincidenza dei dati, risultando per la predetta società, un fatturato 2019 pari a zero, a fronte di un fatturato 2020 pari ad € 10.566. Pertanto, la società percettrice del contributo veniva invitata a presentare la documentazione fiscale di supporto o, in mancanza dei requisiti, a restituire spontaneamente quanto indebitamente riscosso, mediante l’istituto del ravvedimento operoso; essendo tale richiesta rimasta inevasa, veniva emesso dall’Agenzia procedente e debitamente notificato all’attuale citato, in data 2/5/2022, apposito atto di recupero della somma erogata (€ 39.513,00). Non essendo pervenuto alcun pagamento, l’Agenzia procedeva, infine, all’iscrizione a ruolo dell’importo da recuperare, con interessi e sanzioni. La fattispecie di indebita percezione di provvidenze non spettanti sulla base di dichiarazioni non veritiere formava anche oggetto di comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata per la fattispecie delittuosa di cui all’art. 316 ter c.p. La Procura erariale ha altresì accertato, in vista del deposito dell’odierno atto di citazione, che è tuttora confermata la mancata restituzione dell’importo dovuto all’Agenzia delle entrate.
C. In via pregiudiziale, la Procura attrice ha segnalato la sussistenza della giurisdizione contabile al riguardo, evidenziando mediante richiamo di alcune recenti pronunce sia di Sezioni Territoriali (Toscana, Liguria ed Emilia Romagna) che della Sez. II d’Appello (sent. n. 200/2024), come “tutte le succitate decisioni abbiano inteso valorizzare la presenza, nei provvedimenti legislativi di sostegno finanziario sia a persone che ad imprese, di finalità che, pur avendo connotazioni (anche) solidaristiche, risultano funzionalmente collegate alla realizzazione di ben più pregnanti obiettivi, quali l’incremento occupazionale e la stabilizzazione della relativa curva, determinante, com’è noto, ai fini della crescita del prodotto interno lordo, principale oggetto delle politiche pubbliche di sviluppo e di sostegno dell’economia nazionale. Tanto risulta evidente soprattutto nelle diverse tipologie di interventi e agevolazioni concepiti dal Legislatore all’indomani dell’emergenza pandemica e che, a prescindere dal modus del sostegno concesso (prestito assistito da garanzia statale, integrazione del fatturato rispetto all’accertato 2019 etc.), costituiscono <una forma di intervento pubblico nell'economia vincolato alla realizzazione dello scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia>.
Ne consegue che<“il danno attinge, in certo qual modo, alla sfera delle politiche economiche perseguite dalla pubblica amministrazione> (Sez. Liguria sent. n. 67/2023 cit. e, da ultimo, nel medesimo solco, sentenza n. 97/2024)”.
Il Collegio, pur reputando apprezzabile lo sforzo ermeneutico compiuto dal requirente per attrarre la fattispecie in esame nell’alveo della giurisdizione contabile, reputa di confermare l’orientamento già espresso da questa Sezione Giurisdizionale con le sentenze nn. 422 e 426 del 2024 nonché 141/2025 e dalla Sezione giurisdizionale Umbria con la sentenza n. 4/2023, non ritenendo di conseguenza, di poter aderire all’interpretazione attorea, incentrata sulla finalità pubblicistica del contributo in questione e, dunque, sulla sussistenza nel caso di specie, del rapporto di servizio tra soggetto privato percettore della provvidenza e P.A. erogante.
La sopra citata decisione (sentenza n. 422/2024) contiene motivazione che di seguito si riproduce, laddove si osserva, in particolare, che “viene in rilievo, [in fattispecie], la questione, oggetto di ampio e prolungato dibattito giurisprudenziale, della sussistenza della giurisdizione di questa Corte in materia di finanziamenti pubblici indebitamente erogati a soggetti privati o, comunque, da questi ultimi utilizzati male o distratti; questione in linea generale risolta attraverso l’individuazione di un criterio di collegamento, idoneo a radicare la giurisdizione contabile ai sensi degli artt. 13 e 52 R.D. 1214/1934, laddove il soggetto privato, pur non stabilmente inserito nell’apparato della P.A. erogante, partecipi ad un'attività volta al perseguimento di fini pubblici non latamente intesi, ma istituzionali, alla cui realizzazione essi concorrano con la predetta P.A. Si è così affermata la giurisdizione contabile quando la non spettanza, la distrazione o la cattiva utilizzazione dei fondi pubblici destinati ad un determinato scopo arrechino un evidente danno patrimoniale all'ente pubblico erogatore, che si veda privato delle utilità che sarebbero derivate da un corretto uso dei fondi stessi (cfr. Cass., SS.UU., n. 18991/2017).
In generale, il contributo (al pari di ogni altra forma di pubblica sovvenzione) viene concesso a favore di chi, al momento dell'adozione del provvedimento, risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l'incentivazione finanziaria. Occorre, però, distinguere i contributi pubblici aventi mere finalità solidaristiche, come quelli erogati a privati in occasione di eventi emergenziali -quale, ad avviso del Collegio, è quello in esame, che è stato previsto a titolo di riparazione del danno patito a causa dell’emergenza covid in relazione all’attività d’impresa- da altri contributi, rispondenti comunque a ragioni di pubblica utilità. Tra questi ultimi rientrano quei finanziamenti che, per la connotazione spiccatamente pubblicistica del danaro investito, sono di regola volti a realizzare finalità di interesse pubblico, sulla base di un programma specifico, fissato dall’ente finanziatore e accettato dal privato percettore, con un accordo che vale ad instaurare un rapporto di servizio di fatto tra il soggetto privato e la P.A., che vale a radicare la giurisdizione contabile in ragione dell’obbligo, per il soggetto esterno inserito nell’iter procedimentale dell’attività amministrativa, di svolgerla secondo i fini pubblici cui il finanziamento è preordinato. In tal caso, essendo il privato beneficiario vincolato alla realizzazione dell'obiettivo proposto, approvato e finanziato, secondo un determinato e specifico programma, nell'ambito di un rapporto di servizio non organico, bensì funzionale, egli assume il ruolo di
compartecipe dell’attività del soggetto pubblico erogatore del contributo finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse (C. Cass., SS.UU., n. 21297/2017). E, dunque, qualora il privato a cui siano erogati fondi pubblici di tale tipologia, adotti poi scelte che compromettano la realizzazione del programma imposto dalla P.A. cui egli è chiamato a partecipare come esecutore, in virtù dell'atto di concessione del contributo, determinando uno sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità perseguite, allora sicuramente sussiste un danno per l'ente pubblico che radica la giurisdizione della Corte dei conti. <Nella fattispecie in esame, invece, trattasi di contributi riconosciuti a titolo di riparazione del danno patito a causa dell’emergenza covid in relazione all’attività d’impresa. Vengono, dunque, in rilievo contributi connotati da finalità spiccatamente solidaristiche, riconosciuti singulatim agli imprenditori privati ritenuti meritevoli di tutela in quanto in possesso di requisiti specifici, ma non vincolati alla realizzazione di un dettagliato programma di recupero di più ampio respiro […] Nei contributi quale quello in esame, il controllo avviene a campione e dunque non sussistono, per tutto quanto esplicitato, i presupposti della giurisdizione contabile, considerata la mancanza, a monte, di un programma specificato dall’ente di cui il privato si renda esecutore, con conseguente insussistenza, nella specie, di un rapporto di servizio di fatto> (Sez. Giur. Umbria, sent. n. 4/2023)”.
Con ciò la Sezione consolida la sua posizione rispetto alle differenti pronunce richiamate dalla Procura tra cui quelle delle Sezioni Emilia Romagna (n. 29/2024), Liguria (n. 97/2024) e (n. 107/2024), che pongono particolare risalto alla finalità del rilancio economico del Paese sottesa al provvedimento normativo in esame, con conseguente giurisdizione contabile. Infatti, il Collegio non reputa di poter condividere l’orientamento delle predette Sezioni territoriali, nonostante l’apprezzabile sforzo ermeneutico di cui è certamente frutto. Invero, è in primo luogo, lo stesso oggetto del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), in cui si collocano le disposizioni di riferimento della fattispecie oggetto di causa, che chiarisce come esso contenga, tra l’altro, “politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, già in tal modo evocando le caratteristiche del contributo a fondo perduto -qui in rilievo- destinato a soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, in crisi economica e di liquidità, identificabile cioè, quale vero e proprio bonus (o indennizzo) a fondo perduto, privo di obbligo di restituzione, riconosciuto a imprese, artigiani e commercianti che hanno registrato un calo del fatturato nel mese di aprile 2020 a seguito della diffusione del rischio pandemico da Covid-19. Se la finalità della norma è, chiaramente, quella di sostenere imprese, artigiani e commercianti, inficiati gravemente dal momento economico e sanitario correlato all’emergenza pandemica, lo scopo puramente solidaristico della misura si rivela evidente.
Già con la sentenza n. 422/2024 di questa Sezione si è, infatti, posto in risalto che “è lo stesso primo comma dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 che, nel prevedere quale fine del contributo a fondo perduto oggetto dell’odierno giudizio, quello di<“sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica <Covid-19>>, ne indica la finalità meramente solidaristica di utilità sociale, in quanto tale insuscettibile di ricomprendere obiettivi di più ampio carattere pubblicistico, per nulla desumibili dalle disposizioni normative di riferimento, bensì frutto di una rappresentazione, suggestiva sì ma irrealistica, del requirente. Tanto ciò è vero, che il comma 12 del surrichiamato art. 25 stabilisce che <Per le controversie relative all'atto di recupero [regolarmente adottato nel caso di specie, come in precedenza ricordato] si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31dicembre1992, n. 546>, disciplinante il processo tributario; chiaramente, trattandosi in fattispecie di credito di natura non fiscale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (C. Cass., SS.UU., sent. n. 1864/2011, intervenuta in ordine ai limiti della giurisdizione tributaria, a confermare l’indirizzo secondo il quale il comma 1 dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992, nella parte in cui prevede che <Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto … le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari>,va interpretato nel senso che, laddove si sia in presenza di pretese sanzionatorie non aventi carattere tributario, sussiste non la giurisdizione delle commissioni tributarie ma quella del giudice ordinario)”.
Nemmeno possono considerarsi di rilievo le statuizioni contenute nella sentenza n. 200/2024 della Sez. II d’Appello -richiamata dal requirente a sostegno della propria prospettazione in punto di giurisdizione- che ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile in riferimento alle provvidenze pubbliche previste dall’art. 13 del D.L. n. 23/2020 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”), convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, con il quale lo Stato, attraverso l’intervento della SACE (Sezione Speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione) S.p.a. (artt. 2 e 3) per le grandi imprese, e del Fondo centrale di garanzia (art. 13) per le piccole e medie imprese, ha adottato una politica di sostegno alle imprese in crisi di liquidità per effetto del blocco delle attività determinato dalla pandemia, mediante la concessione di garanzia del credito; tale norma, infatti, riguarda attribuzioni patrimoniali pubbliche con specifiche peculiarità che chiaramente non possono formare oggetto di analisi in questa sede, in quanto prive di punti di contatto rispetto alla tipologia di contributo pubblico oggetto di causa.
Tanto considerato conduce, quindi, a ritenere che nel caso in esame non possa essere ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti, e pertanto il Collegio declina la giurisdizione in favore del Giudice ordinario innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 C.G.C.
D. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania
definitivamente pronunciando:
1- DICHIARA ai sensi dell’art. 93 C.G.C. la CONTUMACIA del convenuto ZZ ND;
2- DICHIARA INAMMISSIBILE l’atto di citazione per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 C.G.C.
Nulla per le spese.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(LA CA) (EL HI)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale 18/12/2025
PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(RI NZ)
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)