Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 5779
CASS
Sentenza 20 novembre 1998

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Massime1

In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, poiché la trasmissione degli atti indicata nel comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto tutti gli atti già presentati al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 291, comma primo, stesso codice, l'omessa trasmissione di parte di essi vale a configurare quell'inottemperanza all'obbligo di integrale trasmissione di tali atti alla quale il decimo comma del citato art. 309 ricollega la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.

Commentario1

  • 1L’art. 40 cpv c.p. e la sua compatibilità con alcune figure criminose
    https://www.iusinitinere.it/

    L'articolo 40 del codice penale al 2 comma detta la particolare disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, per cui “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” . L'utilizzo del termine “equivale”, presente nel dettato normativo, non ha valenza causale difatti la voluntas legis è chiara, equiparare la condotta omissiva a quella commissiva, (si parla a tal proposito di “clausola di equivalenza”). Detta disposizione, di carattere estensivo, ha “aperto le porte” a nuove fattispecie commissive, concentrate sul mancato impedimento dell'evento dannoso, generando come necessaria conseguenza problemi di incompatibilità con i principi costituzionali, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 5779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5779
Data del deposito : 20 novembre 1998

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