Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, poiché la trasmissione degli atti indicata nel comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto tutti gli atti già presentati al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 291, comma primo, stesso codice, l'omessa trasmissione di parte di essi vale a configurare quell'inottemperanza all'obbligo di integrale trasmissione di tali atti alla quale il decimo comma del citato art. 309 ricollega la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.
Commentario • 1
- 1. L’art. 40 cpv c.p. e la sua compatibilità con alcune figure criminosehttps://www.iusinitinere.it/
L'articolo 40 del codice penale al 2 comma detta la particolare disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, per cui “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” . L'utilizzo del termine “equivale”, presente nel dettato normativo, non ha valenza causale difatti la voluntas legis è chiara, equiparare la condotta omissiva a quella commissiva, (si parla a tal proposito di “clausola di equivalenza”). Detta disposizione, di carattere estensivo, ha “aperto le porte” a nuove fattispecie commissive, concentrate sul mancato impedimento dell'evento dannoso, generando come necessaria conseguenza problemi di incompatibilità con i principi costituzionali, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 20.11.1998
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
Dott. CHIEFFI SEVERO " N.5779
Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
Dott. MABELLINI ANNA " N.25500/1998
pronunciato la seguente
SENTENZA
1 ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. di ROMAnei confronti di:
RT TO NI N. IL 17.01.1947
NG NR MA N. IL 04.03.1969
AR AR N. IL 02.02.1954
AR IO N. IL 22.03.1960
avverso ordinanza del 07.04.1998 TRIB. LIBERTÀ di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Viglietta, che chiede il rigetto del ricorso.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 7.4.98 il Tribunale di Roma in sede di riesame dichiarava la perdita d'efficacia dell'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale di data 23.4.98 con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di DA SE, DA RC, IN IE e GO QU OM, indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Rilevava che al G.i.p. a norma dell'art. 291 c.p.p. con la richiesta delle misure il P.M. aveva presentato "tutto il fascicolo" degli atti delle indagini preliminari", mentre al Tribunale aveva inviato solo parte del contenuto dello stesso, ed in particolare i verbali di fermo e di arresto e di attività di P.g. svoltesi in concomitanza del provvedimenti predetti, la richiesta di convalida degli arresti e di fermo, i verbali delle udienze relative, i decreti di autorizzazione e proroga intercettazioni telefoniche, alcune pagine sparse, riferibile al verbale di fermo, la consulenza chimico-tossicologica relativa al materiale sequestrato. La parzialità della trasmissione emergeva dalla stessa ordinanza oggetto della richiesta di riesame, che menzionava alcuni snodi investigativi anteriori al primo arresto verificatosi, nonché le intercettazioni svolte, apprezzate direttamente dal G.i.p. Ravvisava nella situazione predetta l'inottemperanza dell'art. 309 c.5 c.p.p., cui conseguiva l'inefficacia della misura cautelare in relazione a quanto disposto dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.
II- Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che deduce violazione dell'art. 309 cc. 9 e 19 c.p.p. osserva che il procedimento "de quo" rappresenta lo sviluppo di altra indagine culminata con il sequestro di sostanza stupefacente, di strumenti idonei alla raffinazione della stessa e di armi, e con i conseguenti verbali di fermo e di arresto, che menzionavano gli elementi di prova acquisiti.
Considera come in base alla documentazione il Tribunale era perfettamente in grado di conoscere gli stessi elementi di cui disponeva il G.i.p., e che se non lo riteneva avrebbe dovuto richiedere gli atti mancanti.
Sostiene che la situazione predetta non determina nullità, trattandosi di atti già conosciuti dalla difesa, la quale non aveva menzionato alcun elemento a discarico che in essi potesse ravvisarsi Esclude quindi la essenzialità, degli atti mancanti, e l'esistenza dei presupposti per una dichiarazione d'inefficacia della misura. III- Il ricorso è infondato.
L'art. 309 è chiaro nel prescrivere, al quinto comma, l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere al Tribunale "gli atti presentati a norma dell'art. 291 c.1", e nel ricollegare, al decimo comma, la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva alla mancata ottemperanza di tale obbligo. L'inottemperanza si verifica evidentemente anche in caso di parziale trasmissione degli atti, poiché solo con l'esame di tutti gli elementi esaminati dal g.i.p. che ha disposto la misura coercitiva può essere attuato quel "riesame" che è disciplinato dalla norma. L'art. 100 Disp. di att. al c.p.p., nel disciplinare la trasmissione al giudice competente degli "atti necessari per decidere sull'impugnazione", si limita a regolamentare l'attività di cancelleria relativa ad ogni impugnazione di provvedimenti concernenti la libertà personale, senza modificare, in caso di riesame, l'indicazione degli atti da trasmettersi indicati dall'art.1 309 c. 5, al quale soltanto va fatto riferimento per determinare quali siano gli atti necessari per decidere l'impugnazione proposta a norma dell'art. 309.
La tesi del Pubblico Ministero relativa alla sufficienza ai fini della decisione degli atti trasmessi, presuppone la possibilità per la pubblica accusa di individuare, tra gli atti già, trasmessi al g.i.p. ex art. 291 c. 1, quali siano quelli necessari a decidere sulla richiesta di riesame. Una tale possibilità, oltre a non trovare alcun appiglio in norme processuali, deve essere esclusa, in quanto:
- è in contrasto con la scelta degli atti già ritenuti rilevanti attuata al momento della richiesta della misura, la cui rilevanza non si vede come possa venir meno dopo che la misura stessa è stata disposta;
- non tiene conto del fatto che tale cernita non potrebbe essere attuata sulla scorta del tenore della richiesta di riesame, presentata nella cancelleria del tribunale competente a deciderla e della quale, in questa brevissima fase disciplina dall'art. 309 c. 5 e caratterizzata dalla immediatezza, il pubblico ministero riceve solo "avviso" della richiesta stessa, e non copia;
- non considera che, pur ipotizzandosi la conoscenza del contenuto della richiesta di riesame da parte del pubblico ministero, l'art. 309 c. 9 prevede la possibilità che la decisione del tribunale sia emessa "per motivi diversi da quelli enunciati" (e solo eventualmente enunciati, e comunque integrabili, ex art. 309 c.6), in conformità agli effetti devolutivi globali della impugnazione in questione, incompatibili con una scelta di atti ancorata al tenore della istanza proposta;
- è in contrasto con il principio della parità tra accusa e difesa in ognì stato e grado del. procedimento al quale il codice di procedura esplicitamente si ispira (art. 2 n. 3 l.
2.8.1987 n. 81 legge delega), che rende inconcepibile che le possibilità di difesa di una parte processuale dipendano da scelte della parte avversa circa gli atti da rendere disponibili al giudice in una fase che si svolga in contraddittorio.
La conseguenza della parziale trasmissione degli atti da parte del Pubblico ministero è quella della inefficacia disposta dall'ultimo comma dell'art. 309. Una volta stabilito che "la trasmissione degli atti" ivi indicata deve avere per oggetto tutti gli atti già presentati al g.i.p. a norma dell'art. 291, la omessa trasmissione di parte di essi vale a configurare quella inottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 309 c. 5 al quale il decimo comma dello stesso articolo ricollega la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva (sulla necessità inderogabile di trasmissione ex 309 C. 5 c.p.p. di tutti gli atti indicati dell'art. 291 c.1, Cass. Sez.I, 28.1.95, Alessandrello ed altri, RV. 200040; sulla inefficacia della misura quale conseguenza della trasmissione solo parziale degli atti presentati a norma dell'art. 291 c. 1 c.p.p., Cass. Sez. IV, 21.6.96, Taccucci ed altro, RV. 205141; Sez. V, 23.10.97, Vescovo, RV. 208710; Sez. I, 6.11.97, De Luca, RV.208725).
Il ricorso proposto deve essere quindi respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999