Sentenza 19 settembre 2011
Massime • 1
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, è legittimamente adottato sole se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell'attività illecita, di cui pure sia certa l'esistenza, non siano rinvenuti nella sfera giuridico-patrimoniale dell'indagato. (Fattispecie in tema di usura).
Commentario • 1
- 1. Rapporto tra i reati tributari e vincolo cautelare: confisca diretta o per equivalente?Francesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2011, n. 46500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46500 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea Presidente del 19/09/2011
Dott. BEVERE Antonio rel. Consigliere SENTENZA
Dott. SCALERA Vito Consigliere N. 1225
Dott. LAPALORCIA Grazia Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 12148/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA UC N. IL 19/10/1955;
avverso l'ordinanza n. 433/2010 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 29/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito:
inammissibilità;
udito il difensore avv. Pensa Iacopo.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 29.12.10, il tribunale del riesame di Milano ha annullato il decreto di sequestro preventivo 7.12.2010 del Gip del tribunale di Milano, limitatamente alla somma di Euro 2.246.145,39 e ne ha disposto la restituzione e PU AN, in quanto ritenuta non riconducibile ad illecite attività del medesimo;
ha confermato il suddetto decreto, in riferimento alla somma complessiva di Euro 1.967.146,88.
Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, art. 321 c.p.p., comma 2, art. 240 c.p., D.Lgs. n. 306 del 1992, art. 644, comma 4 e art. 12 sexies.
Secondo il ricorrente vi è una carenza nella parte motiva del provvedimento, che si dilunga in una premessa generale, ma non fa concreto e specifico riferimento ai fatti in esame.
Quanto al sequestro disposto in riferimento al reato di cui all'art. 132 TUB, il pm ha individuato la somma come costituita dai proventi del reato, pari al totale delle somme versate in favore di alcuni soggetti. Secondo il ricorrente questa condotta non ha generato alcun profitto, ma anzi un importante perdita di denaro. Il sequestro è stato disposto perché la somma è stata ritenuta cosa destinata alla commissione del reato e quindi suscettibile di confisca ex art. 240 c.p., seppur non obbligatoria, ex art. 321 c.p.p., comma 2.
Secondo il ricorrente l'art. 132 citato sanziona, quale esercizio abusivo di attività finanziaria, l'offerta al pubblico del servizio di finanziamento che assuma forma professionale organizzata, su scala imprenditoriale (in tal senso e sez. 5, n. 46074 dell'1.2.2009);
nella fattispecie in esame nulla di tutto questo si è verificato. Manca inoltre un rapporto funzionale della somma sequestrata con il suddetto reato, trattandosi solo di un rapporto occasionale. La considerazione che denaro è cosa fungibile riguarda la confisca del profitto-prezzo del reato, ma tale argomentazione non riguarda la confisca a norma dell'art. 240 c.p., comma 1: la cosa destinata al reato deve essere proprio quella cosa.
II sequestro effettuato per equivalente al NI ancor più non riguarda una cosa destinata alla commissione del reato, ove si tenga conto che il sequestro ha colpito titoli e fondi obbligazionari. Trattandosi di confisca non obbligatoria, il Gip avrebbe dovuto dare congrua motivazione, che manca nel provvedimento e il tribunale non ha dato alcuna giustificazione sulle ragioni che conducono a ritenere il denaro, ex art. 240 c.p., comma 1, destinato al reato.
Il tribunale si è dilungato sulla tematica del profitto, che nel caso in esame è fuori tema, perché profitto non vi è stato;
ha dato quindi rilievo al profilo della pertinenza, ex art. 321 c.p.p., comma 1 in riferimento al periculm in mora, ma in tal modo ha disatteso lo stesso decreto che motiva in altro modo, ed si è contraddetto, in quanto, in riferimento alla somma dissequestrata, ha dato atto che lo stato di carcerazione ha calmierato le esigenze cautelari reali.
Quanto alla somma indicata come profitto dell'usura, manca l'indicazione dei criteri in base ai quali è stata determinata, in quanto si afferma che sono state utilizzate le dichiarazioni delle persone offese, ma non si fa alcun riferimento specifico agli episodi.
Lo stesso dicasi per il sequestro di cui al D.Lgs. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, non dandosi alcun rilievo alla possibilità della liceità del denaro, quale provento dell'attività di avvocato, svolta da trent'anni dal NI.
Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso per cassazione in tema di sequestro probatorio o preventivo, è ammesso solo per violazione di legge, ricomprendendo in questa nozione sia gli errores in indicando sia in procedendo, sia quei vizi di motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (S.U. n 25932 del 29.5.08, rv 239692). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non presenta alcuna violazioni di legge o alcun vizio di motivazione, ritenendo la piena legittimità del sequestro della somma di Euro 1.967.146,88, in quanto conforme alla disciplina del sequestro ordinario e del sequestro funzionale alla confisca.
Preliminarmente va considerato che la somma sottoposta al sequestro preventivo è risultata così costituita:
Euro 94.000,00 sequestrati,quale profitto di reati di usura, somma che deriva dalle affermazioni delle persone offese (capi 32, 33, 34 del decreto di giudizio immediato 24.11.2010, con data di comparizione 26.1.2011);
Euro 1.048.456,00, quale provento del reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 (capo 35 del decreto di giudizio immediato);
Euro 824.690,88 con riferimento al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Quanto a quest'ultima somma, il tribunale non si è pronunciato, a seguito della mancanza dei istanza di restituzione, da parte della difesa.
In ordine ai presupposti del provvedimento coercitivo, va rilevato che nel caso di specie il fumus commissi delicti, risulta contraddistinto da uno spessore di particolare consistenza, tenuto conto del già avvenuto esercizio dell'azione penale e attesa la precisa formulazione dei capi di imputazione sui reati di usura e di esercizio abusivo di attività finanziaria, contenuta nel decreto di giudizio immediato 24.11.2010 (che reca in sè una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, che è più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura cautelare, per l'appunto, il fumus commissi delicti (sez. 5, n. 30596 del 17.4.09 rv 244476).
La sussistenza della pertinenzialità delle somme di denaro, rispetto ai reati contestati, emerge in maniera netta dalla descrizione dei fatti penalmente qualificati, rendendo del tutto ingiustificate le doglianze del ricorrente.
Risulta inoltre che dal verbale di interrogatorio 16.10.2010 emerge che il NI è sostanzialmente confesso in ordine alle imputazioni relative ai predetti reati. Le esigenze cautelari, preliminarmente scandite dal tribunale in via di premessa, acquistano grazie al titolo del sequestro del denaro (in qualità di provento e profitto delle condotte illecite) una concreta rilevanza, sotto il profilo del pericolo immanente che esso, tornato nella disponibilità del NI e nel contesto consolidato della gestione illecita delle risorse finanziarie, possa essere investito in ulteriori attività di esercizio abusivo di attività finanziaria. Pienamente corretta è quindi la conferma della legittimità, sul punto, delle argomentazioni contenute nel decreto di sequestro del p.m.. Quanto al sequestro della somma relativa al reato di usura, decisiva rilevanza assume il carattere funzionale della misura cautelare reale, oggetto della richiesta del riesame, a quella speciale ipotesi di confisca cd. per equivalente prevista dall'art. 644 c.p., u.c. secondo cui "nel caso di condanna,... per uno dei delitti di cui al citato articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".
Tale particolare confisca è prevista, infatti, per i casi in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, a cagione del mancato loro reperimento, e consente di apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente, di cui il reo abbia la disponibilità. Specularmente, il sequestro preventivo, strumentale alla confisca anzidetta, può riguardare attività per equivalente, e dunque beni di cui l'indagato abbia la disponibilità, anche in modo legittimo e, comunque, indipendentemente dalla commissione dell'illecito penale a lui contestato. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. 1, n. 28999 dell'1.4.2010, Rv. 248474, Sez. 5, Sentenza n. 15445 del 16/1/2004, Rv. 228750, nonché S. U., n. 41936 del 25/10/2005, Rv. 232164) presupposti imprenscindibili per la legittima applicazione della misura sono i seguenti: la persona raggiunta dalla misura cautelare reale deve essere indagata per uno dei reati per i quali sia poi consentita la confisca per equivalente o confisca di valore;
nella relativa sfera giuridico-patrimoniale non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l'esistenza; i beni da sequestrare non devono appartenere a persona estranea al reato, condizione questa comune a tutte le ipotesi di confisca di cui al menzionato art. 322 ter c.p.. La indiscutibile sussistenza di questi presupposti è sufficiente a dimostrare la piena legittimità della ordinanza impugnata e l'irrilevanza dei rilievi difensivi. Attesa la diversità della tipologia delle somme in sequestro, rispetto a quella della somma dissequestrata, non è rinvenibile alcuna logica contraddizione tra le relative decisioni, contenute nell'ordinanza.
Il ricorso va quindi ricettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011