Sentenza 21 novembre 2008
Massime • 1
In tema di confisca per equivalente disposta in sede di patteggiamento, l'ordine di confisca di beni diversi da quelli originariamente sequestrati, sostituiti con altri di valore corrispondente al profitto od al prezzo del reato, non legittima il recesso unilaterale dall'accordo sull'applicazione della pena, in quanto la sostituzione dei beni è evenienza prevedibile al momento dell'accordo. (Fattispecie nella quale, in fase d'indagini preliminari, erano stati sequestrati al ricorrente beni parzialmente appartenenti a soggetti estranei al reato ed agli stessi restituiti, cui era seguito, dopo l'accordo sull'applicazione della pena, il sequestro d'ulteriori beni di valore corrispondente al profitto del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2008, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 21/11/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1301
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30361/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di OT NI, nato a [...] il 1 settembre del 1947;
avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Cosenza del 9 maggio del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. Giuseppe Frebbraro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Cosenza applicava nei confronti di SC NI, imputato dei reati di cui all'art. 640 bis c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, artt. 316 e 483 c.p., la pena concordata nella misura di mesi dieci di reclusione. Con la medesima sentenza ordinava la confisca dei macchinari e dei beni immobili sequestrati.
Con riferimento ai beni sequestrati, che è l'unica questione sulla quale questa corte è chiamata a pronunciarsi, dalla sentenza impugnata risulta che nel corso delle indagini preliminari erano stati sequestrati ai fini della confisca in danno dello SC alcuni macchinari del suo opificio industriale per un valore pari ad Euro 477.681,26.
Formulata richiesta di rinvio a giudizio e fissata l'udienza, lo SC avanzava richiesta di patteggiamento alla quale il pubblico ministero aderiva. Nelle more dell'udienza si accertava che i beni sequestrati appartenevano in parte a soggetti estranei al reato. Pertanto era disposta la loro restituzione in favore dell'avente diritto. A seguito di tanto il pubblico ministero chiedeva ed otteneva sequestro preventivo di alcuni immobili del prevenuto fino alla concorrenza della somma di Euro 351994,34, che, unitamente al valore dei macchinari ancora in sequestro, corrispondeva in sostanza al profitto del reato, il tutto a norma dell'art. 322 ter c.p.. Dopo tale sequestro il prevenuto revocava la richiesta di patteggiamento. Il pubblico ministero si opponeva ed il giudice respingeva l'istanza.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore denunciando l'inosservanza della legge penale e contraddittorietà della motivazione, sia con riferimento alla sentenza che all'ordinanza con cui era stata respinta l'istanza di revoca della richiesta di patteggiamento. Assume in definitiva che al momento della richiesta di patteggiamento la situazione relativamente ai beni sequestrati era diversa da quella verificatasi al momento della sentenza.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Secondo l'opinione prevalente presso questa corte, una volta che si è perfezionato l'accordo mediante l'incontro delle due volontà, non è possibile un recesso unilaterale, rimanendo aperta solo la possibilità di un concorde mutamento del patto peraltro sino a quando il giudice non si sia espresso sull'ammissibilità del rito (Cass. 7 gennaio 2000, Lazzoni). La situazione esistente al momento della decisione, contrariamente all'assunto dell'imputato, non era diversa da quella presa in esame al momento dell'accordo con riferimento ai beni sequestrati, posto che la confisca ha riguardato beni del prevenuto di valore pari a quelli sequestrati e suscettibili di confisca.
Invero, a norma dell'art. 322 ter c.p., in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli artt. 314 a 320 c.p., è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile per una qualsiasi ragione la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, va disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore equivalente al prezzo del reato. La norma anzidetta, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 640 quater c.p. è applicabile anche nei casi di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1; artt. 640 bis e 640 ter cod pen.. La confisca per equivalente è subordinata all'esistenza di un prezzo o di un profitto del reato ed alla loro non confiscabilità per qualsiasi ragione, circostanze queste che nella fattispecie non risultano contestate dal ricorrente, il quale si limita a rilevare che i beni confiscati sono diversi da quelli originariamente sequestrati. Trattasi però di diversità che non impediva la confisca poiché era possibile la sostituzione dei beni sequestrati con altri di pari valore ove per qualsiasi causa non fosse stata possibile la confisca di quelli originariamente sequestrati. L'imputato, il quale sapeva che alcuni beni sequestrati non gli appartenevano, al momento dell'accordo avrebbe dovuto prevedere la loro sostituzione con altri di importo equivalente. D'altra parte, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente, non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art.322 ter cod. pen. (Cass. Sez. un. N. 4196 del 2005).
In definitiva la sostituzione, a norma dell'art. 322 ter cod. pen., dei beni originariamente sequestrati ai fini della confisca con altri di importo pari a quelli sequestrati e corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ancorché effettuata dopo l'accordo sull'applicazione della pena, non giustifica il recesso unilaterale dal patto, trattandosi di sostituzione prevedibile al momento dell'accordo.
Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna la pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma che si reputa equo fissare in Euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2009