Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 3
Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto. (Nel caso di specie la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva l'incompatibilità fra sentenza di patteggiamento ed applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).
Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente.
In tema di sanzioni amministrative accessorie connesse alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, il periodo della sospensione provvisoria della patente, disposta con provvedimento prefettizio, non può essere computato nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice penale all'esito dell'accertamento o dallo stesso prefetto nel caso di estinzione del reato.
Commentari • 12
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Massima È ammissibile la revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., anche nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché, dopo la riforma del 2003 dell'art. 629 c.p.p., essa rientra tra i provvedimenti suscettibili di revisione anche per contrasto tra giudicati. Ai fini dell'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, il “fatto” non coincide con il mero accadimento storico-naturalistico, ma comprende anche gli elementi costitutivi della fattispecie penale: ne consegue che l'esclusione definitiva della condotta costrittiva nella concussione o del pactum sceleris nella corruzione può determinare un contrasto rilevante con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/05/1998, n. 8488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8488 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio La Torre Presidente Ud. pubbl.
Dott. Francesco Sacchetti Componente del 27.5.98
Dott. Nicola Marvulli Componente
Dott. Umberto Papadia Componente SENTENZA
Dott. Carmelo Sciuto Componente N. 5
Dott. Bruno Foscarini Componente
Dott. Renato Fulgenzi Componente R.G. n.
Dott. Giovanni Silvestri Componente 19603/97
Dott. Adalberto Albamonte Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da SI AL;
avverso la sentenza del Pretore di Cremona di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pronunciata in data 6 marzo 1997;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Filippo Fiore che ha concluso per il rigetto;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1 . Con sentenza pronunciata in data 6 marzo 1997, il Pretore di Cremona, nel giudizio instaurato nei confronti di SI AL, in ordine al reato di cui all'art. 176, commi 1 lett. "a" e 19, Cod. strad. ("inversione del senso di marcia in autostrada"), applicava la pena richiesta, nonché disponeva, di ufficio, la sospensione della patente di guida per un periodo di mesi sei.
Il SI ha proposto ricorso per cassazione, con i seguenti motivi:
a) erronea applicazione dell'art. 176, comma 2, cit. in rel. all'art. 444 c.p.p., poiché il Pretore aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in assenza dell'"accertamento del reato", giacché nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 manca tale accertamento (secondo la giurisprudenza della Cassazione), nonché il giudizio di colpevolezza;
b) erronea applicazione della normativa in materia di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di giuda, disposta nel caso in specie per la durata di mesi sei, senza tener conto cioé del periodo di sospensione disposto in via cautelativa dal prefetto.
La quarta sezione penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, avendo rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla questione: se il giudice con la sentenza di patteggiamento possa applicare o no sanzioni amministrative accessorie, soprattutto quando la misura delle stesse -come nel caso di sospensione della patente di guida- sia fissata dalla legge tra un minimo e massimo.
Il Primo Presidente Aggiunto disponeva l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, e fissava la presente udienza per la decisione. 2 . Osserva questo Collegio che il contrasto non solo sussiste, ma, in dipendenza del ragionamento, di volta in volta, seguito nel risolvere positivamente o negativamente la questione di diritto, ciascuno dei due orientamenti motiva il proprio assunto con ragioni non sempre uniformi.
Così, l'orientamento positivo viene basato o sulla pretesa sussistenza nella sentenza di "patteggiamento" di un accertamento di responsabilità, sia pure sui generis, o sulla considerazione che "salve diverse disposizioni di legge, la sentenza (di "patteggiamento") è equiparata ad una pronuncia di condanna" (art. 445 c.p.p.). Quanto al primo approccio, si sostiene che la sospensione della patente di guida discende dall'accertamento del reato e consegue di pieno diritto anche alla sentenza di "patteggiamento". Questa, ancorché priva di un giudizio di colpevolezza e, quindi, di responsabilità dell'imputato, conclude una fase processuale in cui l'accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegata alla volontà dello stesso imputato, che, lungi dal contrastare tale contestazione, ne accetta le conseguenze sul piano penale (per tutte : sez. 4, 18 luglio 1996, P.G. in proc. Colò, Rv.205362; Id., 28 gennaio 1997, P.G. in proc. Splaor, Rv. 206648). Ed ancora, in modo più esplicito sul punto, è stato affermato che trattasi di un accertamento sui generis fondato sulla descrizione del fatto reato nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo di imputazione e non contestata dalle parti nel momento della formulazione della richiesta. Il giudice, così, fa proprio tale accertamento della fondatezza della notitia criminis, o meglio della non esclusione di questa, che proviene dalle parti, e la ratifica quando ritiene che gli atti non siano tali da imporre, nonostante la richiesta, il proscioglimento nel merito del prevenuto (sez. 4, 13 settembre 1996, P.G. in proc. Frassini, Rv. 207146). L'altro approccio (sempre nell'ambito dell'orientamento positivo), basandosi sul teorema patteggiamento=condanna ("salve diverse disposizioni di legge"), ed escludendo che le sanzioni amministrative accessorie possano essere assimilate alle "pene accessorie" (per tutte: sez. 6, 4 giugno 1996, p.m. in proc. Infante), non applicabili con la sentenza di patteggiamento (art. 445, comma 1), si occupa maggiormente della problematica concernente la determinazione della sanzione in concreto. Si afferma cioè che è attribuita al potere discrezionale del giudice la determinazione della durata di detta sanzione, con il solo vincolo del rispetto dei limiti, minimo e massimo, fissati dal legislatore, a prescindere, quindi, dall'entità della pena concordata dalle parti per il reato (sez. 6, 4 giugno 1996, P.G. in proc. Mezzadri, Rv. 204881). E ciò viene affermato senza ulteriori approfondimenti sul tema. Va osservato, peraltro, in tema di determinazione della misura della sanzione, che anche le pronunce, basate sul preteso "accertamento del reato" contenuto nella sentenza di patteggiamento, concludono in modo analogo sul punto (per tutte: sez. 4, 13 settembre 1996, P.G. in proc. Frassini, cit.).
3 . L'orientamento giurisprudenziale contrario alla possibilità di applicare le sanzioni amministrative con la sentenza di patteggiamento è fondato -anch'esso- su argomentazioni non del tutto uniformi.
Si sostiene, così, che non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di patteggiamento, dal momento che il codice della strada ne subordina l'applicazione "all'accertamento del reato", come espressamente previsto dalla norma, mentre tale accertamento fa difetto nella sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (sez. 5, 20 dicembre 1996, p.m. in proc. Manegaldo, Rv. 206557). Ed in termini più netti viene affermato (sez. 6, 9 luglio 1997, p.m. in proc. Fonzari, Rv. 209728) che l'applicazione della predetta sanzione amministrativa richiede un accertamento approfondito e completo quanto alla commissione del reato e alla colpevolezza dell'imputato, conseguibile solo mediante una sentenza che sia pronunciata all'esito di un giudizio con plena cognitio, e quindi non con la sentenza di patteggiamento, la quale non presuppone l'accertamento pieno e incondizionato dei fatti, sulla base di specifiche prove, e non si fonda su un giudizio di colpevolezza dell'imputato. Perciò, -come fa notare anche l'ordinanza rimettente-, essa non consentirebbe neppure di effettuare la prevista graduazione della sanzione amministrativa, - graduazione, per giunta, sulla base del criterio stabilito dalle stesse Sezioni Unite (sempre in materia di sospensione della patente di guida), nel senso che la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato (sent. 29 gennaio 1996, Clarke, Rv. 203429). Impossibilità di applicazione, peraltro, - secondo la suddetta tesi- che non verrebbe meno neppure nei casi in cui la legge preveda una sanzione "rigidamente" predeterminata nel suo contenuto (ad esempio, nel caso della demolizione di costruzione senza concessione;
contrariamente a quanto ritenuto da Sez. un., 4 giugno 1996, De Leo), la cui portata afflittiva cioé non venga riservata alla determinazione discrezionale del giudice. Perché, - si sostiene- mancherebbe pur sempre l'accertamento del reato nella sentenza ex art. 444.
Non resta, pertanto, -secondo la sezione rimettente- che riconoscere al giudice del "patteggiamento", almeno quando applica la sanzione amministrativa (sospensione della patente), una plena cognitio, in vista anche della determinazione della sanzione in concreto. Perché, altrimenti, -avverte l'ordinanza- al giudice del "patteggiamento" non sarebbe consentito di applicare, contestualmente alla pena, la sanzione amministrativa, con la conseguente elusione del dovere al riguardo imposto dalla legge.
Difatti, "ove si escludesse la contestualità in sede giurisdizionale dell'applicazione della pena principale e della sanzione accessoria ... (non rimarrebbe che attenderne l'applicazione da parte) dell'autorità amministrativa", ma ciò invano, perché tale potere è di sua spettanza -secondo il codice stradale- solamente "in via provvisoria", ovvero cautelare, in caso di connessione della violazione con un reato (vedi: ordinanza di rimessione). In altre parole, stando all'ordinanza della quarta sezione, l'unica soluzione, per non compromettere l'imperatività della legge (di applicazione contestuale di sanzioni amministrative), rimane quella di un'interpretazione che, almeno in parte, riveda il principio enunciato dalle Sezioni Unite (fin dalla sentenza "ric. De Leo" del 4 giugno 1996, e ribadito da altre cinque pronunce delle stesse Sezioni Unite nell'arco degli ultimi due anni). Si deve riconoscere, cioè, che, quantomeno con riguardo all'applicazione delle sanzioni amministrative, il giudice non possa prescindere dalla "completezza cognitiva del fatto", in termini del tutto equivalenti a quella conoscenza piena del fatto che costituisce il presupposto del giudizio di colpevolezza nella "normale" sentenza di condanna. 5 . Dunque, lo "specialissimo procedimento di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. ..." (come definito nella sentenza "ric. De Leo") viene ancora sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite. La sua natura, questa volta, non viene posta in discussione con riguardo: alla possibilità o no di revoca, con la sentenza di patteggiamento, della precedente sospensione condizionale (in senso negativo: Sez. un., 4 giugno 1996, De Leo, e 18 aprile 1997, Bahrouni); od alla possibilità o no che dalla ratifica da parte del giudice dell'accordo delle parti possa scaturire la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ove il minor termine derivi dallo stesso accordo (in senso negativo: Sez. un., 20 giugno 1997, Lisuzzo); od all'ammissibilità o no del giudizio di revisione della sentenza ex art. 444 (in senso negativo, tre sentenze: Sez. un., 25 marzo 1998, ricorrenti Giangrasso, Borretti, Palazzo). Questa volta, -si domanda-, visto che la norma concernente la sanzione amministrativa accessoria rinvia all'accertamento del reato, e che la misura applicabile è prevista secondo limiti minimi e massimi, come è possibile sostenere che la sentenza penale di patteggiamento, almeno con riguardo a tale capo, possa prescindere da siffatto accertamento.
Ed allora, non rimane a questo Collegio che ripercorrere i passaggi logici e giuridici attraverso i quali si è pervenuti all'affermazione del noto principio, per verificarne, nuovamente, la fondatezza, e per definirne la portata, con riguardo alla questione proposta.
6 . Nelle sentenze citate, si è detto più volte che di
"equiparazione" ad una pronuncia di condanna l'art. 445 c.p.p. non può che parlare con riferimento alla componente "punitiva" della sentenza, chiaro essendo che, anche dal processo definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato esce non già prosciolto, ma assoggettato a pena. Ed è proprio per questo - come pure si è precisato - che gli incentivi premiali previsti dal cit. art. 445 (come l'esonero dal pagamento delle spese processuali, l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, etc.) sono soltanto quelli ricollegabili alla componente punitiva e che, altrimenti, deriverebbero come naturali effetti penali della condanna, tale sostanzialmente essendo anche una pena applicata, ma pur sempre applicata, su richiesta di parte. Il raffronto, quindi, fra questo modello processuale con l'ordinaria sentenza di condanna - ossia quella irrogata previa declaratoria di responsabilità del reo - si pone su due piani nettamente distinti e conduce ad esiti non confondibili. Infatti, la divergenza è evidente ed ineliminabile nella componente relativa alla proclamazione giudiziale della responsabilità, essendo questo un elemento che è essenziale nella sentenza ordinaria ed è per contro inesistente in quella di patteggiamento (che non a caso il giudice è tenuto a differenziare "enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti": art. 444, comma 2); l'affinità, viceversa, è altrettanto evidente nella componente punitiva - l'uno e l'altro modello processuale concludendosi con una pena - così da potersi naturaliter parlare di "equiparazione" dato che di pena si tratta, appunto, in ambo i casi.
Ciò significa che, mentre la sentenza di patteggiamento è incapace di produrre effetti nella sfera riservata o dipendente dalla prima componente (affermazione di responsabilità), in essa mancante, con riguardo invece alla seconda componente (punitiva) costituisce valido titolo affinché dalla pronuncia di condanna (alla quale può essere ed è equiparata) scaturiscano tutti gli effetti che a questa sono ricollegati dall'ordinamento: tranne, naturalmente quelli, e solo quelli, che in un'ottica premiale la legge ha ritenuto di escludere (art. 445). E sotto questo profilo, limitatamente appunto agli effetti penali della condanna, la norma che ne prevede l'esclusione, largendo così un beneficio altrimenti non spettante, ha natura eccezionale e, come tale, è di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel.).
E sulla base del suddetto assunto, è stato affermato dalle Sezioni Unite (ric. "De Leo"), che : "non appare (però) controvertibile che, contestualmente alla sentenza di applicazione della pena ... il giudice sia tenuto all'applicazione di quelle sanzioni di carattere specifico previste dalle leggi speciali, le quali, stante peraltro la loro natura amministrativa non postulano un giudizio di responsa- bilità, ma conseguono di diritto alla sentenza (di patteggiamento), stante la sua equiparazione, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna".
E ciò con riguardo alle sanzioni specifiche, siccome proprio tale ipotesi era stata sollevata, a sostegno della tesi contraria, dal Procuratore Generale requirente, come si legge nella sentenza. In conclusione, la sentenza di patteggiamento non contiene un accertamento del "reato" ed un "giudizio di colpevolezza"; resta una pronuncia sulla base degli atti, e di applicazione della pena sulla base dell'accordo delle parti, sottoposto al vaglio del giudice, dotato di autonomi e consistenti poteri di controllo, dei quali, per giunta, deve dare adeguata ragione (Corte Cost. n. 313 del 1990; Id. n. 251 del 1991; vedi anche: Cass. sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto). È sì manifestazione della funzione giurisdizionale, ma non presuppone né da essa consegue quel giudizio di colpevolezza basato sull'accoglimento dell'ipotesi di accusa, "... stante il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituisce nel giudizio ordinario la premessa necessaria per l'applicazione della pena" (Corte Cost. 11 dicembre 1995 n. 499). 7 . L'Avvocato Generale, di udienza, nelle conclusioni ha sostenuto, invece, che la sentenza di applicazione della pena, di cui all'art. 444, proprio in quanto tale, presupponga pur sempre un giudizio di responsabilità. Anche perché una diversa interpretazione, nel senso della giurisprudenza delle Sezioni Unite, finirebbe per essere in contrasto con l'art. 27 Cost., che riconnette la pena al giudizio di colpevolezza.
Va però opposto, a tale rilievo, che la normativa in esame ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (da ultimo: Corte Cost. (ord.) 6-13 maggio 1998 n. 172), proprio alla stregua dell'interpretazione data dalle Sezioni Unite, consolidata ormai nella giurisprudenza di legittimità, peraltro elaborata tenendo nel dovuto conto le pronunce del giudice delle leggi.
La Corte Costituzionale, nella citata ultima ordinanza, dovendo decidere se l'art. 444 cit., -nella parte in cui non prevede che la sentenza, con la quale il giudice nell'applicare la pena concordata fra le parti, contenga l'accertamento di colpevolezza dell'imputato-, non sia in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., (nella specie con riguardo alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena), ha negato siffatta aporia, confermando al riguardo la precedente ordinanza n. 339 del 1997. L'attribuzione di una diversa natura alla sentenza di applicazione della pena, rispetto a quella di condanna "... non potrebbe non riflettersi sui controlli e sugli accertamenti giurisdizionali che il giudice è chiamato ad effettuare ..." nel rito del
"patteggiamento", "... nonché sugli effetti della sentenza medesima" venendo così, la Corte Costituzionale, ad invadere la sfera del legislatore. Senza contare, poi, che "la scelta discrezionale operata in questo caso dal legislatore non può ritenersi espressione di mero arbitrio, poiché la disposizione censurata è coerente con il carattere premiale del "patteggiamento", ... (il quale) è suscettibile di controllo giurisdizionale nel momento in cui al giudice, chiamato a pronunciare sentenza ex art. 444 c.p.p., è imposta la valutazione della "congruità" del trattamento complessivo negoziato tra le parti". Sicché -ha concluso la Corte Costituzionale- "una sentenza additiva, volta a stabilire che il giudice, nel pronunciare sentenza di applicazione della pena, debba accertare la colpevolezza dell'imputato, comporterebbe una completa revisione dell'istituto in esame".
Il giudice delle leggi, cioè, ha sottolineato non solo le peculiarità del rito in esame e la sua complessiva ratio -dalle Sezioni Unite più volte ribadite-, ma l'aderenza dell'istituto processuale alle norme costituzionali, tanto che qualsiasi intervento della Corte si tradurrebbe in una non consentita interferenza nella sfera di esclusiva spettanza del legislatore. 8 . Ora rimane da esaminare se la ritenuta assenza di giudizio di colpevolezza ovvero di accertamento del reato, nella sentenza ex art. 444, sia ostativa all'applicazione (contestualmente alla pena) delle sanzioni amministrative automaticamente ricollegate al reato. Ovvero se, quantomeno con riguardo a detta applicazione, sia indispensabile riferire al giudice, nel rito del patteggiamento, una plena cognitio.
La pretesa inconciliabilità della natura della sentenza ex art. 444, siccome privata dell'imprescindibile accertamento di responsabilità, rispetto all'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo devoluto dalla legge alla giurisdizione penale, risulterebbe poi avvalorata dall'impossibilità giuridica, e - sembra di capire- prima ancora logica, per il giudice del "patteggiamento" di provvedere alla "dosimetria" della sanzione amministrativa, determinazione della misura che non potrebbe fare a meno dell'accertamento pieno "in tutti i suoi elementi del fatto-reato". Con la conseguenza, -come si è detto-, che non resterebbe che ammettere il carattere "schizofrenico" del ruolo del giudice, cioè di mero controllore dell'accordo delle parti nell'applicare la pena "patteggiata", e con poteri cognitivi e valutativi pieni nell'applicare la sospensione della patente.
9 . Sembra a questo Collegio che l'impostazione del rapporto tra accertamento del fatto-reato ed applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sia stato proposto in termini alquanto impropri.
Argomentazioni anche suggestive -si deve riconoscere- che non tengono nel debito conto, però, la natura delle sanzioni amministrative, in generale, e di quelle stradali in particolare, ma soprattutto la natura della potestà in forza della quale esse vengono applicate, che va a caratterizzare l'an, il quid ed il quomodom del provvedimento autoritativo. Caratteristiche che, tutte, possono essere colte nella normativa amministrativa che tali sanzioni disciplina.
10 . Ora, le sanzioni amministrative accessorie, -a differenza di quelle definite dalla dottrina sanzioni "in senso stretto" (che assumono con primarietà la "punizione" del contravventore, come quelle pecuniarie)-, assolvono direttamente o indirettamente una funzione "riparatoria" dell'interesse pubblico violato, e sono definite, perciò, "specifiche", ovvero ripristinatorie, o, come nel caso in esame, interdittive.
Queste sanzioni si affiancano alle pene criminali, quando il fatto considerato comporti offesa, ad un tempo, del valore tutelato dalla norma penale e dell'interesse pubblico a tale valore correlato. Tale sistema binario di deterrenza è volto a dare una risposta efficace, contemporaneamente repressiva e preventiva, rispetto a fatti poli-offensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici.
E, proprio, in ragione della suddetta strategia, il legislatore nella normativa del codice della strada (d. lg. 30 aprile 1992 n. 285) ha previsto le sanzioni amministrative interdittive della sospensione e della revoca della patente di guida accessorie a reati in danno di persone e di lesione personale (art. 222), e ad alcuni reati previsti dal codice (come quello in specie).
Ora, mentre le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle ad esse accessorie sono applicate sempre dal prefetto (art. 210), salvi i casi di connessione obiettiva con reato (art. 221), le sanzioni amministrative accessorie a reati sono applicate dal giudice con la sentenza penale, sempreché il reato non sia estinto per causa diversa dalla morte dell'imputato, essendo in tale ipotesi attribuito il potere sanzionatorio al prefetto (art. 224, comma 3). Alla luce del suddetto quadro sistematico è possibile già affermare, -riservando al prosieguo un'esegesi normativa-, che la natura amministrativa della sanzione non muta quando il potere di applicare la sanzione venga attribuito al giudice;
e, nello stesso tempo, ritenere che la disciplina delle sanzioni amministrative trova unitaria previsione nella normativa generale che definisce il nesso tra fatto illecito e sanzione, e tra fatto illecito e misura della sanzione. E ciò non solo per il carattere generale ed organico che la relativa normativa contraddistingue, ma anche perché la sanzione, quando viene applicata dal giudice, non può non conservare i connotati che contraddistinguono la sua peculiare essenza, incentrata tutta sulla tutela di un interesse di spettanza della pubblica amministrazione.
E che la natura della sanzione non muta a secondo dell'autorità legittimata all'applicazione è dimostrato dal fatto che, quando la vis attractiva della competenza del giudice penale viene meno per estinzione del reato, la competenza rimane radicata in capo al prefetto. Viene cioè restituita all'amministrazione la legittimazione all'applicazione della sanzione.
Non possono, quindi, che essere unitari i parametri ed i criteri per la determinazione della misura della sanzione;
criteri e parametri previsti in via generale a prescindere dall'autorità, di volta in volta, legittimata ad applicare la sanzione (criterio indicato nell'art. 218, comma 2).
11 . Passando all'esame esegetico delle norme del d. lg. n. 285 del 1992 che disciplinano le sanzioni in questione, va rilevato quanto ad impostazione unitaria, che l'art. 210 (comma 2) ricomprende nella categoria delle sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie, il cui carattere indefettibile è costituito dall'automaticità applicativa (comma 1), fra le altre misure, le "sanzioni concernenti ... la patente di guida". Tali sanzioni consistono nella sospensione e nella revoca della patente di guida (artt.218-219), oltre al ritiro nell'immediatezza della violazione (art. 218, comma 1). Il potere di disporre -in caso di reato- la sospensione (o la revoca) della patente di guida è attribuito, in via provvisoria- al prefetto (art. 223), il quale lo esercita entro quindici giorni successivi alla notizia dell'avvenuto ritiro (cautelare immediato) da parte dell'organo accertatore della violazione. Quando, invece, dalla violazione delle norme del codice stradale derivino danni alla persona, o una lesione personale colposa, o in caso di omicidio colposo, oppure, ancora, quando le violazioni stradali siano configurate come contravvenzioni, il giudice, unitamente alla pena prevista per il reato, è tenuto a disporre la sospensione della patente di guida, e nei casi previsti la revoca della medesima (art. 222). Si versa cioè in quei casi nei quali è operativa la vis attractiva, pur rimanendo, però, natura e tecnica applicativa delle sanzioni accessorie estranee al sistema penale. E tale estraneità è desumibile, anche, dallo stesso art. 224, comma 3, laddove è previsto che, venendo meno il presupposto stesso della contestuale applicazione in quanto il reato è estinto per causa diversa dalla morte dell'imputato, la legittimazione ad applicare la sospensione della patente è attribuita al prefetto. La sottolineatura della natura amministrativa della sanzione in parola è ancora contenuta nello stesso art. 224, laddove viene riservata all'autorità amministrativa (prefetto) l'esecuzione della misura applicata dal giudice. Sicché il giudice è tenuto a richiedere al prefetto di emettere i necessari provvedimenti (comma 1). E ciò contrariamente ad altre materie, il cui sistema sanzionatorio è pur sempre "binario", ma, nelle quali nulla contemplando, al riguardo, la normativa speciale, l'esecuzione delle sanzioni amministrative rimane "ancorata" alla regola della vis attractiva del giudice penale (es. in materia urbanistica Cass. sez. un. 24 luglio 1996, p.m. in proc. Monterisi). 12 . La stessa Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare (ord. n. 184 del 1997) non solo l'estraneità delle sanzioni amministrative accessorie al sistema penale -tanto che non é di ostacolo alla loro applicazione il disposto dell'art. 445, in base al quale non è consentita invece l'applicazione delle pene accessorie-, ma la compatibilità di tale applicazione con le sentenze di "patteggiamento", seppure prive dell'accertamento del reato.
13 . Ma, se quanto sopra appare all'evidenza dalla normativa stessa, dalla quale è facile desumere la ratio complessiva ed il sistema in cui va a calarsi il potere del giudice quando applica la sospensione della patente di guida, si deve concludere che il parametro dell'accertamento da cui consegue l'applicazione e la determinazione della misura della sanzione, in concreto, non possono che essere quelli previsti in generale per l'autorità amministrativa. Quanto al contenuto dell'accertamento, -premesso che in generale è estraneo all'applicazione delle sanzioni amministrative qualsiasi giudizio di responsabilità o di colpevolezza-, esso va ricondotto allo scopo per il quale l'accertamento è strumentale, cioè quello di costituire presupposto legittimante l'applicazione della sanzione stessa.
L'accertamento, quindi, concerne, come previsto dallo stesso art. 224 comma 3, la "sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ...", cioè, stante l'automaticità di detta applicazione, la violazione commessa, la sua qualificazione secondo le tipologie legali, e la constatazione che relativamente ad essa deve applicarsi "di diritto" la sanzione amministrativa accessoria;
tutti, questi, requisiti di legittimità del provvedimento sanzionatorio.
Quanto poi alla lettera dell'art. 176, comma 22, (per rimanere al caso in specie), che fa derivare l'applicazione della sanzione "dall'accertamento del reato per la violazione ...", appare davvero azzardato ritenere che tale accertamento abbia un ambito gnoseologico e valutativo diverso rispetto a quello tipico delle sanzioni amministrative accessorie, e proprio dei poteri spettanti alla pubblica amministrazione.
Ciò è da escludersi, peraltro, sulla base dell'interpretazione letterale e logica della norma in esame.
Difatti, come peraltro osservato da alcuni autori, nella normativa, proprio in tema di applicazione di sanzioni amministrative accessorie in conseguenza di un reato, viene fatto uso di una serie di formule letterali, aventi però un identico valore giuridico. Così nell'art. 116 commi 13 e 18 (guida senza patente), nell'art. 189 comma 6 (fuga in caso di incidente), nell'art. 176 comma 22, e via dicendo;
in tutti i casi, il legislatore ha inteso soprattutto richiamare l'attenzione sul carattere di automaticità della sanzione quale conseguenza della violazione stradale, correlata ad un reato. Il significato della locuzione "accertamento del reato" attiene, perciò, al dato ontologico e gnoseologico, presupposto il primo e ricognitivo il secondo della situazione normativamente richiesta per applicare la sanzione amministrativa;
cioè si fa riferimento al rapporto fatto-lesione dell'interesse pubblico, prescindendo da qualsiasi giudizio di colpevolezza e di responsabilità, del tutto estraneo alla sfera sanzionatoria amministrativa. La normativa, in conclusione, rinvia l'effetto automatico dell'applicazione della sanzione accessoria ad un esito del procedimento penale, che presuppone un fatto al quale accede la sanzione amministrativa. In caso diverso, in assenza cioè di tale epilogo, la competenza del giudice, peraltro, cessa, e viene meno anche il vincolo attrattivo. E ciò proprio perché tale competenza trae origine dalla connessione obiettiva con un reato conseguente ad una violazione (art. 222), o dal fatto che la violazione costituisce nello stesso tempo illecito penale (previsto dal codice della strada) ed illecito amministrativo (art. 220). Tanto è vero che il giudice, ove ne accerti la sola natura amministrativa, deve rimettere gli atti all'ufficio competente, al fine di procedere contro il trasgressore (art. 220 comma 4).
14. Ora il suddetto tipo di accertamento, concernente la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, di certo non può essere escluso nel rito speciale dell'art. 444. Basti considerare che il giudice è tenuto a controllare la legalità dell'accordo delle parti sulla base dei criteri indicati nel comma 2 della citata norma, e, nella verifica della corrispondenza tra il fatto e la fattispecie legale, non può non apprezzarne aspetti che la norma speciale tiene in considerazione ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa (nel caso in specie prevista dall'art. 176), e ciò contestualmente alla pena richiesta.
Né va trascurato, al riguardo, che il giudice deve accertare che non ricorrano le condizioni per un "proscioglimento a norma dell'art. 129 ...", canale, anche questo, che consente l'accesso alla conoscenza del fatto. Senza contare, poi, che questa delibazione, ove sbocchi nel proscioglimento, comporta il trasferimento del procedimento sanzionatorio contro il trasgressore all'autorità amministrativa, alla quale devono perciò essere rimessi gli atti (artt. 220 comma 4, 221 comma 2, 224 comma 3).
14 . A questo punto va risolto anche l'altro dilemma sollevato dall'ordinanza di rimessione, riguardante la pretesa aporia tra poteri cognitivi del giudice del "patteggiamento" e determinazione della misura della sanzione nel caso concreto. Ma, se quanto sopra appare incontrovertibile, è conseguente affermare che il giudice, quando determina la durata della sospensione della patente, deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto), cioè in via generale dall'art. 218 comma 2. Il periodo di sospensione va determinato, cioè, "... in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare" (art. 218 comma 2, alla cui norma rinvia non casualmente l'art. 224 comma 3, quando a seguito dell'estinzione del reato il prefetto è investito della competenza a procedere contro il trasgressore). Criterio appunto di indubbia valenza generale, così come è stato ritenuto anche, in precedenza, dalle Sezioni Unite (sent. 29 gennaio 1996, Clarke) con riferimento alla sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale.
15 . In conclusione, le Sezioni Unite, coerentemente ai principi già affermati in tema di natura e di contenuto della sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, ritengono di affermare che con detta sentenza debbano essere applicate le sanzioni amministrative accessorie, che da quella conseguono di diritto, come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada.
16. Infondato è anche l'altro motivo del ricorso, con il quale viene censurata l'impugnata sentenza per violazione di legge, in quanto il giudice, nel determinare la durata in mesi sei della sospensione della patente di guida, non ha computato il periodo di sospensione disposto con provvedimento prefettizio separato.
Come è stato recentemente confermato dalla Corte Costituzionale (in tre ordinanze nella stessa data 6-13 maggio 1998, nn. 167, 168, 169), la sospensione provvisoria della patente di guida, disposta dal prefetto, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto in caso di estinzione del reato o di improcedibilità per il reato connesso a violazione stradale. Cioè, tale misura cautelare -preceduta dal ritiro della patente da parte dell'organo che contesta la violazione stradale nell'immediatezza del fatto- è "strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericolo", e quindi si pone, rispetto all'altra, su un piano diverso, (come già affermato dalla stessa Corte, con ord. n. 184 del 1997, e nello stesso senso, peraltro, è la consolidata giurisprudenza dei giudici amministrativi).
La differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale (od in caso di estinzione del reato dal prefetto), ad esito dell'accertamento della violazione del codice stradale, rendono impossibile, perciò, computare il periodo della sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata.
Per le ragioni innanzi esposte il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 maggio 1998.