Sentenza 30 gennaio 2013
Massime • 1
In presenza di una attività continuativa di traffico di stupefacenti protrattasi per un lungo periodo, riferita da un coimputato o da un imputato in procedimento connesso, una volta riscontrati alcuni singoli episodi di cessione, può ritenersi raggiunta la prova della complessiva e continuata attività criminosa, anche senza necessità di riscontrare tutti i singoli episodi riferiti, specie allorché si tratti di fatti della stessa natura, verificatisi tra le medesime persone con identiche modalità esecutive e con prossimità e continuità cronologica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2013, n. 8129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8129 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 30/01/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 275
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 42466/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF RO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in data 1.8.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio limitatamente all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7;
rigetto nel resto;
Udito il difensore, Avv. IA Sferrazzo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10.7.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dispose la custodia cautelare in carcere di AF RO, indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aggravato ai sensi del D.P.R. citato, art. 80, comma 2.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 1.8.2012, confermò il provvedimento impugnato.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato a lui ascritto;
le conversazioni intercettate non raggiungerebbero la soglia di gravità indiziaria, anche alla luce degli accertamenti negativi;
il Tribunale si sarebbe fondato su deduzioni logiche e sul silenzio del ricorrente;
non avrebbero rilievo rispetto al fatto contestato le dichiarazioni dei collaboratori AR IA e EL FI;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, comma 2, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 24.5.2012); i parametri indicati dalla giurisprudenza non sarebbero integrati ne' dalle risultanze ne' dal sequestro di 26 Kg di marijuana in capo a IN RC;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7, pur in assenza di riscontri esterni alle chiamate in correità; se AR interruppe i rapporti nel 2006 le frequentazioni successive fra gli indagati non sarebbero riscontro in quanto non si riferiscono allo specifico fatto reato;
non sarebbe indicato l'uso del metodo mafioso, mentre non potrebbe dedursi la finalità di agevolare un'associazione mafiosa dalla sola presenza delle stessa associazione sul territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
Il Tribunale ha desunto dalle conversazioni intercettate indicate nell'ordinanza che il ricorrente avesse partecipato al trasporto di stupefacente ed all'attività di osservazione della polizia giudiziaria.
In tale motivazione non vi è alcuna violazione di legge ne' manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede, mentre nel ricorso si deducono ipotesi alternative, che si risolvono in censure di merito.
D'altro canto è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994). Non è stato utilizzato indebitamente il silenzio dell'indagato, ma solo rilevato che l'assenza di diverse allegazioni difensive non inducevano a valutare diverse ipotesi.
La circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, è stata motivata in ragione della ritenuta appartenenza del ricorrente al gruppo di PO NT, operante per conto del clan AR. Il Tribunale non ha quindi argomentato in ordine alla mera presenza di tale clan sul territorio, ma in ordine al fatto che i trafficanti operavano per conto di tale clan e perciò ne agevolavano l'attività.
Stante il carattere prolungato nel tempo dei traffici hanno rilievo sul punto sia le dichiarazioni di AR che quelle di EL FI.
È infatti necessario ricordare, in ordine alla natura ed alle caratteristiche degli "altri elementi di prova" di cui all'art. 192 cod. proc. pen., comma 3 che il giudice deve valutare unitariamente alle dichiarazioni del coimputato, questi non debbono necessariamente insistere sul tema di prova (Cass. Sez. 2^ sent. 3902 del 7.2.1991, dep.
6.4.1991 rv 187187) e non è necessario che provino il fatto reato e la responsabilità dell'imputato altrimenti il valore della dichiarazione risulterebbe svuotato.
In tema di chiamata in correità gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatone, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al "thema decidendum" non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice. (Cass. Sez. 6^ sent. n. 0 5649 del 22.1.1997 dep. 13.06.1997 rv 208898). Stante il principio del libero convincimento del giudice i riscontri possono essere di qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, possono consistere in prove o indizi, purché tali da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato. (Cass. Sez. 6^ sent. 4108 del 17.2.1996 dep. 19.4.1996 rv 204439). I riscontri devono peraltro caratterizzarsi per la loro convergenza rispetto al fatto materiale oggetto della narrazione, per la loro indipendenza, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente, suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare la concordanza, per la loro specificità, nel senso che la convergenza del molteplice deve essere individualizzante sia soggettivamente rispetto ai chiamati in correità o in reità che oggettivamente in relazione alle imputazioni (Cass. Sez. 2^ sent. n. 12838 del 16.12.2002 dep. 19.3.2003 rv 224879). Infatti, quando ci si trovi in presenza di episodi che presentino stretti profili di connessione, unicità di disegno criminoso o identità di contesto (con riferimento a spazio, tempo, persone e natura degli illeciti), ben può l'elemento di riscontro su alcuni soltanto di essi dispiegare effetto nel far ritenere attendibile la chiamata anche sugli altri episodi. Ciò da un lato è una conseguenza della inscindibilità storica e logica dei singoli episodi dal contesto complessivo e dall'altro dalla necessità di evitare di confondere il concetto di fatto con quello di imputazione (lo stesso fatto storico, frequentemente è descritto in più imputazioni per comodità di esposizione o di redazione). È evidente ad esempio che il racconto di una rapina commessa con vere armi postuli l'esistenza di tali armi: una volta individuato il riscontro sulla rapina che conferma l'attendibilità della chiamata in ordine alla stessa ed abbia caratteristiche individualizzanti, sarebbe irragionevole pretendere l'esistenza di altro specifico riscontro sull'arma indicata dal chiamante. Le imputazioni, formalmente diverse per comodità espositiva (ma che si sarebbero potute redigere in modo unitario), descrivono infatti, in tale caso, un unico fatto storico. Altrettanto deve dirsi per la reiterata cessione di stupefacenti in un determinato contesto locale, temporale e personale. Pertanto quando più chiamate in correità o in reità convergano sullo stesso soggetto in ordine a imputazioni diverse ma connesse, ovvero quando delineino un contesto criminale caratterizzato dalla costante reiterazione di episodi similari, si deve ritenere che le stesse possano assumere valore di reciproco riscontro. Infatti la diretta convergenza di più chiamate in correità sullo stesso singolo episodio è possibile solo nell'ipotesi in cui tutti i chiamanti siano concorrenti nello stesso singolo reato. Tale ipotesi, se pur non rarissima, è comunque marginale. In ogni altro caso si avranno chiamate in correità nei confronti della stessa persona su episodi diversi: così ad esempio più acquirenti di sostanze stupefacenti potranno indicare lo stesso venditore, ma ciascuno fornirà tale indicazione in relazione a consegne diverse. Ancora:
più corruttori potranno chiamare in correità lo stesso corrotto, ma ciascuno indicherà distinti ed autonomi episodi di corruzione. In questi casi la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che la convergenza del molteplice giustifichi, ricorrendo le altre condizioni, la affermazione di responsabilità in ordine a distinti episodi, specie se riconducibili ad un medesimo disegno criminoso, ma anche solo collegati, dal momento che ciascuna chiamata è riscontrata e riscontra le altre sul fatto complessivo. Tali chiamate convergenti, anche se relative a imputazioni diverse, ma collegate, finiscono per attingere lo stesso fatto unitariamente considerato, attraverso aspetti particolari di questo, come l'essere dedito l'autore, in quel momento, in quel luogo, eventualmente con gli stessi correi, a quelle specifiche attività illecite. Ovviamente questo approccio è valido solo per reati della stessa specie o caratterizzati dalla appartenenza del loro autore all'unico contesto in cui sono maturati, o dalla unicità del disegno criminoso. Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che:
- In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti- reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatone, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. Infatti, gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192 cod. proc. pen., comma 3, possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni. (Cass. Sez. 6 sent. n. 1472 del 2.11.1998 dep.
4.2.1999 rv 213446);
- In presenza di una attività continuativa di traffico di stupefacenti protrattasi per un lungo periodo, riferita da un coimputato o da un imputato in procedimento connes-so, una volta riscontrati alcuni singoli episodi di cessione, può ritenersi raggiunta la prova della complessiva e continuata attività criminosa, anche senza necessità di riscontrare tutti i singoli episodi riferiti, specie allorché si tratti di fatti della stessa natura, vendicatisi tra le medesime persone con identiche modalità esecutive e con prossimità e continuità cronologica. (Cass. Sez. 4 sent. n. 7430 del 24.5.2000 dep. 24.6.2000 rv 216760);
- In tema di valutazione della prova a norma dell'art. 192 cod. proc. pen.,, comma 3, accertata la convergenza di plurime chiamate in correità, l'esistenza concretamente storicizzata di modalità di comportamenti che, di necessità, non avrebbero potuto essere diversi da quelli ampiamente descritti in relazione ai singoli ripetuti episodi, giustifica che per lo specifico fatto addebitato la dichiarazione accusatoria possa essere (quantunque solo in apparenza) una sola, posto che il riscontro individualizzante è nello stesso ripetersi uniforme e necessitato delle con-dotte. (Cass. Sez. 6 sent. n. 3945 del 15.2.1999 dep. 25.3.1999 rv 213883. Fattispecie in tema di reiterati fatti di corruzione consumati da militari della Guardia di Finanza). Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nell'ordinanza impugnata manca la motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, comma 2, ma non consta che la questione dell'insussistenza della circostanza aggravante sia stata dedotta nell'istanza di riesame o con memorie o fatta constare a verbale, sicché nessuna motivazione specifica era dovuta. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013