Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 2
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, sia pure transitoriamente, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragione.
L'obbligo di informare l'ordinario diocesano dell'esistenza di un procedimento penale nei confronti di un ecclesiastico sorge solo in caso di esercizio dell'azione penale ovvero quando l'ecclesiastico sia fermato od arrestato o si trovi in stato di custodia cautelare.
Commentario • 1
- 1. Reato tributario, legale rappresentante, beni societari, sequestro preventivoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 30930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30930 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 680
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 42621/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE GE, AR OM e ZO NC;
avverso l'ordinanza emessa il 24.9.2008 dal tribunale del riesame di Salerno;
udita nella udienza in camera di consiglio del 5 maggio 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. LENTINI Lorenzo e CARBONE Paolo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ordinanza impugnata è stata emessa nel corso di un procedimento penale in cui sono indagati tra gli altri AR OM per i reati di cui: capo A) all'art. 323 c.p., commi 1 e 2, e art. 479 c.p.; capo B) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c);
capo C) all'art. 483 c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 48 e 477 c.p. (in concorso anche con ZO NC, per avere presentato istanza di accatastamento nella quale avevano falsamente dichiarato che l'immobile aveva la destinazione d'uso di collegio); capo D) agli artt. 483, 48 e 323 c.p.; capo E) all'art. 323 c.p. (in relazione al provvedimento amministrativo con cui si consentiva la realizzazione di uno stabilimento balneare); capi F) e G), commessi in concorso con l'arcivescovo IE GE, all'art. 640 bis c.p., in relazione alla erogazione sul conto corrente della curia di Salerno della somma di Euro 1.971.723,47 per finanziamenti ottenuti ed all'ulteriore finanziamento erogato per Euro 475.000,00); capi H) ed I), commessi in concorso con l'arcivescovo IE, agli artt. 56 e 640 bis c.p., in relazione ad ulteriori finanziamenti. Con provvedimento del 18.7.2008 il gip di Salerno dispose il sequestro preventivo: 1) di un complesso edilizio denominato "Angellara Home - Villaggio San US", unitamente all'area esterna, al parcheggio ed alla spiaggia pertinenziale;
2) delle rate a saldo giacenti sui capitoli di bilancio degli anni 2001, 2005, 2006, 2007 presso la regione Campania, potendo essere portati a termine i lavori abusivi intrapresi sulla struttura;
3) della somma di Euro 192.517,06 giacente sul conto corrente BNL di Salerno n. 35025, parzialmente equivalente all'importo illecitamente percepito sotto forma di finanziamenti regionali di cui ai capi F) e G). Con successivo provvedimento del 4.8.2008 il gip dispose, in relazione ai reati di truffa, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. sull'ulteriore importo di Euro 1.127.513,76, giacente sul conto corrente intestato all'Arcidiocesi di Salerno.
Infine, con provvedimento del 21.8.2008 - oggetto dell'ordinanza impugnata e del presente ricorso - il gip dispose il sequestro preventivo dell'importo di Euro 449.104,99 (parte della somma accreditata sul c.c. della diocesi di Salerno dalla Conferenza Episcopale Italiana, con causale "edilizia per il culto") e dell'importo di Euro 60.000,00 sul c.c. dell'indagato ZO accreditato in virtù di un assegno dell'arcivescovo IE e prelevato dall'accredito della CEI). Anche questo sequestro preventivo era disposto per equivalente del profitto dei reati di truffa di cui ai capi F) e G), ossia per equivalente dell'importo del finanziamento ottenuto con artifici e raggiri per un importo complessivo di Euro 2.446.000,00.
Avverso quest'ultimo provvedimento di sequestro per equivalente del 21.8.2008, gli indagati proposero istanza di riesame. Con l'ordinanza impugnata il tribunale del riesame rigettò l'istanza, osservando tra l'altro:
- che l'obbligo di comunicare all'autorità ecclesiastica i procedimenti penali a carico sorge solo quando è iniziata l'azione penale o quanto l'ecclesiastico è destinatario di una misura precautelare o cautelare personale custodiale.
- che l'originaria Colonia San US svolgeva le precipue finalità delle strutture denominate colonie, ovvero finalità assistenziali, caritatevoli, sociali e quindi anche di ricettività a basso costo, prevalentemente per minori.
- che la L. reg. Campania n. 15 del 1984 definisce le strutture ricettive alberghiere, mentre la L. reg. n. 17 del 2001 disciplina le strutture extralberghiere, nelle quali si fanno rientrare anche le case per ferie, alle quali sono assimilate le colonie e le case per vacanza per minori. Tali strutture hanno l'elemento comune della gestione al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da parte, tra l'altro, di enti pubblici, associazioni o enti morali operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. La successiva L. reg. n. 8 del 2003, che definisce due diverse tipologie di strutture assistenziali, non esclude la finalità assistenziale per le case per ferie, essendo relativa ai soli soggetti anziani o disabili.
- che quindi l'originaria Colonia, essendo assimilabile ad una casa per ferie, doveva rispettare le finalità indicate dalla L. reg. n. 17 del 2001, sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive e doveva essere gestita al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali. Nella specie invece non sono rinvenibili tali finalità e tali modalità di gestione, di modo che deve ritenersi che la struttura abbia una vocazione alberghiera, anche se la detta L. reg. n. 17 del 2001 prevede solo i requisiti ed i servizi minimi per le case per ferie e non quelli massimi, i quali quindi devono essere determinati dall'interprete al fine di distinguerle dalla categoria alberghiera.
- che la struttura del Villaggio San US ha certamente natura alberghiera, sicché vi è stato nel tempo un mutamento di destinazione d'uso, con violazione delle norme urbanistiche, con l'integrazione dei reati di falso e con gli artifici e raggiri della truffa, nel momento in cui sono state fatte alla pubblica amministrazione dichiarazioni sulla natura e funzionalità della struttura e sui finanziamenti da erogarsi, non corrispondenti al vero.
- che infatti la natura di albergo emerge dalle foto degli arredi e suppellettili;
dalla pubblicità; dai prezzi;
dall'elenco dei prenotati fruitori della spiaggia;
dalle sommarie informazioni assunte;
dalla tipologia dei clienti;
dalla assenza di iscrizione al Centro turistico giovanile (CTG); dal documento in cui lo stesso don AR parla di struttura alberghiera;
dai chiarimenti dei tecnici regionali;
dalle dichiarazioni di SS AN secondo cui il finanziamento era stato concesso in quanto l'opera sarebbe rimasta una colonia marina, al servizio sociale ed assistenziale;
dal nulla osta della Asl;
dal certificato prevenzione incendi;
dalla relazione del RUP;
dalla conformazione della struttura;
dall'utenza della struttura stessa.
- che la natura alberghiera della struttura e della attività esercitata non era esclusa dalla natura di associazione senza fine di lucro dell'Associazione Villaggio San US, titolare della gestione in forza di contratto di comodato con la curia, che ne è proprietaria.
- che la struttura era nata come colonia;
nel 1997 i lavori di recupero erano stati assentiti per una struttura per ricettività a basso costo;
nel 2001 era stata presentata una istanza di variante all'autorizzazione del 1997 e un progetto di ristrutturazione di alcuni edifici sempre senza operare una sostanziale modifica di destinazione d'uso; l'istanza era sfociata nella concessione edilizia del 2002, cui era seguita una istanza di variante nel 2004; nella relazione tecnico integrativa del 2005 il complesso era qualificato come casa religiosa di ospitalità; con il permesso di costruire del 2007 furono autorizzate la ristrutturazione della dependance e la realizzazione del parcheggio;
nel 2008 è stata autorizzata la realizzazione di uno stabilimento balneare.
- che pertanto i finanziamenti chiesti ed ottenuti avevano beneficiato una attività non di interesse pubblico, dato che il progetto approvato e finanziato operava in sostanza la trasformazione della destinazione della ex colonia in struttura alberghiera;
- che quindi sussiste il fumus dei reati ipotizzati a causa delle istanze volte ad ottenere titoli edilizi e finanziamenti pubblici finalizzati ad una struttura alberghiera, effettivamente realizzata in luogo di quella dichiarata di colonia marina e casa religiosa di ospitalità, casa per ferie, e comunque extralberghiera:
- che infatti con la falsa attestazione che l'intervento non era in contrasto con il PUC fu rilasciato il permesso di costruire in variante n. 131 per la ristrutturazione senza modifica di destinazione d'uso del complesso, che era trasformato in struttura alberghiera in zona che prevedeva solo pubblici servizi e con violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); era falsamente dichiarato nell'istanza di accatastamento che l'immobile aveva destinazione d'uso di collegio;
erano stati indotti in errore i funzionali comunali per ottenere la licenza per l'esercizio di casa per ferie;
era stata consentita la realizzazione di uno stabilimento balneare senza la previa redazione di un piano particolareggiato (configurando il reato di abuso d'ufficio); erano state commesse le truffe di cui ai capi F) e G) che avevano portato all'emanazione del decreto n. 216 che aveva assegnato alla diocesi il finanziamento di Euro 2.075.498,5, materialmente erogato dalla regione Campania per complessivi Euro 1.197.723,47, nonché del decreto n. 245 che aveva assegnato alla diocesi la somma di Euro 475.000,00; erano state commesse le ipotesi di tentata truffa di cui ai capi H) ed I) per ottenere ulteriori finanziamenti pubblici e che avevano portato all'induzione in errore del CTR che aveva rilasciato parere favorevole agli interventi rappresentati alla P.A.. - che quanto al sequestro oggetto del presente processo sull'importo di Euro 449.104,99, quale parte del fondo CEI accreditato sul c.c. dell'arcidiocesi di Salerno per il 2008 per complessivi Euro 988.937,63 ed all'importo di Euro 60.000,00 sul c.c. di ZO NC, il primo importo costituisce la quota dell'8 per mille che la CEI aveva destinato alla diocesi di Salerno per la causale edilizia di culto per l'anno 2008, distinta dalla somma ulteriore accreditata per opere caritatevoli.
- che le somme dell'8 per mille concretamente erogate dalla CEI alle singole diocesi passano nella loro titolarità e sono suscettibili di apposizione di vincoli reali;
- che nella specie è consentita la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto del reato, senza necessità di un nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare. - che i precedenti provvedimenti di sequestro preventivo funzionali alla confisca non avevano consentito di raggiungere l'importo del finanziamento pubblico illecitamente erogato e riscosso, ammontante ad Euro 2.550.498,25.
- che l'importo sequestrato sul c.c. di ZO NC doveva ritenersi accreditato al fine di sottrarre le disponibilità economiche all'arcidiocesi per il pericolo di ulteriori vincoli reali.
Gli indagati IE GE, AR OM e ZO NC propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 2, lett. a), del Protocollo Addizionale del 18.2.1984, anche in relazione all'art. 4 del Concordato;
violazione dell'art. 127 c.p.p.; violazione del diritto di difesa. Osservano che erroneamente il tribunale del riesame ha richiamato il D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 129, che riguarda una fase diversa, ossia quella di chiusura delle indagini preliminari, che l'ordinanza impugnata riferisce al processo penale e non al procedimento. Sennonché l'art. 2 del Protocollo, in relazione all'art. 4 del Concordato, dispone che l'autorità giudiziaria deve dare comunicazione alla autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici, e non dei processi. Si tratta di una norma speciale, con diverse finalità di garanzia, rispetto a quella generale prevista per una fase successiva dalla disposizione generale di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p.. Del resto, anche l'art. 127 c.p.p. impone di dare avviso alle persone interessate, sicché doveva essere informato l'ordinario della diocesi (rispetto ai chierici indagati), il Cardinale Segretario di Stato (per le contestazioni mosse all'arcivescovo) e la Conferenza Episcopale Italiana, che mantiene la sua disponibilità sulle somme da lei erogate ed oggetto del presente sequestro.
2) violazione degli artt. 321, 322 ter e 640 quater c.p.;
indiscriminatezza e genericità dei sequestri, eccedenti quantitativamente la misura del presunto profitto. Lamentano che il sequestro ha paralizzato l'intera diocesi, senza che intercorra alcun nesso tra le contestate violazioni urbanistiche e la stessa legittimità delle erogazioni regionali di cui ha beneficiato il Villaggio San US e tutte le attività di economato relative alle esigenza vitali della Curia. Il sequestro non poteva eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura del profitto a lui attribuibile. Le erogazioni regionali non rappresentano nemmeno una ventesima parte del valore che lo stesso pubblico ministero ha attribuito alla struttura San US. La confisca per equivalente richiede l'esistenza di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile. Il giudice doveva dunque compiere un rigoroso accertamento sull'esistenza del profitto e del prezzo del reato e determinare le somme di denaro e individuare i beni assoggettati a confisca.
Inoltre il tribunale, con motivazione solo apparente, ha affermato che il trasferimento dei fondi dalla CEI alla curia comporta il trasferimento della titolarità dei fondi stessi, mentre dalla L. n.222 del 1985, artt. 4 e seg. emerge il contrario, ossia che la CEI
distribuisce discrezionalmente alla varie diocesi le somme derivate dalle donazioni dei contribuenti attraverso l'8 per mille, vincolandole a rigidi parametri di utilizzo. Le diocesi debbono rendere conto alla CEI dell'utilizzo dei fondi e restituire le somme non utilizzate. Non vi è quindi un passaggio in proprietà o nella libera disponibilità delle diocesi stesse delle somme in questione, che restano di proprietà della CEI.
3) violazione delle L. penale per aver ritenuto applicabile l'art.640 bis c.p. e la confisca per equivalente. Osservano che non sono configurabili i reati contestati e soprattutto la truffa aggravata, perché sulla natura e sulla funzionalità della struttura San US non sono state rivolte alla pubblica amministrazione dichiarazioni non conformi al vero. Nella specie poi la contestazione consiste nell'utilizzo e nella presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere. Si versa perciò nella fattispecie dell'art. 316 ter c.p.. Quindi non solo il supposto reato di falso è assorbito in quello di cui all'art. 316 ter c.p., ma non è ravvisabile l'art. 640 bis c.p., per mancanza di ogni artificio o raggiro, ed il rapporto di sussidiarietà tra i due reati non consente un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di cui agli artt. 322 ter e 640 bis c.p.. 4) violazione delle norme che regolano il finanziamento;
violazione dell'art. 4 L. reg. Campania n. 12 del 2001 e della L. reg. n. 15 del 1984. Osservano che con la L. reg. n. 17 del 2001 le strutture di assistenza, le colonie e le case per ferie sono state assorbite nelle strutture di accoglienza, e sono state tutte qualificate come strutture ricettive. Ora, tutte le richieste di finanziamento hanno avuto ad oggetto la trasformazione del complesso San US in una struttura ricettiva, che corrisponde in pieno alle finalità del finanziamento. Non vi è stato dunque nessun artificio o raggiro nella presentazione del progetto, nella domanda di finanziamento e nelle opere di trasformazione, perché si è parlato sempre di una struttura ricettiva senza ulteriore qualificazione, ed il complesso ha appunto una chiara natura e funzione ricettiva.
5) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 L. reg. Campania n. 12 del 2001 e della L. reg. n. 15 del 1984; contraddittorietà di giudizio. Lamentano che erroneamente l'ordinanza impugnata ha qualificato la struttura ricettiva in esame tra quelle alberghiere e non extralberghiere. Per quest'ultime infatti la L. reg. n. 17 del 2001 ha fissato solo i requisiti strutturali minimi, e non anche quelli massimi. Pertanto non può ravvisarsi una trasformazione del precedente complesso in una struttura alberghiera sulla base di criteri di qualificazione di natura urbanistica, rilevanti sul piano dello jus aedificandi. Lo stesso tribunale ha poi riconosciuto l'inesistenza di prescrizioni la cui violazione possa configurare una variazione essenziale rilevante sul piano urbanistico, che integri una trasformazione edilizia da struttura extralberghiera in alberghiera. Gli stessi elementi tipologici richiamati sono infatti neutri e coerenti con il regime delle case per ferie. D'altra parte non era nel potere del giudice creare i criteri di differenziazione tra le diverse categorie edilizie, in mancanza di un intervento del legislatore.
6) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nella parte in cui il tribunale è ricorso ad un giudizio presuntivo per individuare la categoria alberghiera, peraltro sulla base di elementi relativi alla modalità di gestione della attività. Ed infatti il tribunale, per desumere il regime giuridico del bene, non poteva ricorrere alle distinte norme che regolano l'attività di gestione. Invero, in assenza di norme regolatrici, la distinzione tra strutture alberghiere ed extralberghiere non rileva sul piano tipologico strutturale (edilizio) ma solo funzionale, e ha quindi ricadute solo gestionali. Eventuali deviazioni dalla gestione non possono quindi riflettersi sul titolo edilizio.
7) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 L. reg. Campania n. 12 del 2001 e della L. reg. n. 15 del 1984, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto indifferente la natura no profit dell'ente gestore. Infatti, in mancanza di norme specifiche, gli unici elementi che distinguono il genere alberghiero da quello extralberghiero sono la natura del soggetto gestore e il vincolo di finalità. Ora, la curia ha demandato la gestione alla Associazione Villaggio San US che è una associazione senza fini di lucro.
8) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 L. reg. Campania n. 12 del 2001 e della L. reg. n. 15 del 1984, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto il preteso contrasto dei titoli edilizi con gli strumenti urbanistici. Invero, il permesso di costruire 114/02 non contrasta con il PRG, perché il vincolo strumentale di previa approvazione di un piano particolareggiato era decaduto nel 1999. Il permesso di costruire in variante n. 131/07 è conforme al PUC di Salerno, che ha salvaguardato il complesso edilizio in questione.
9) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 L. reg. Campania n. 12 del 2001 e della L. reg. n. 15 del 1984, nella parte in cui ha ritenuto il fumus della truffa aggravata in relazione ai finanziamenti regionali conseguiti per la trasformazione del complesso. Il finanziamento invero ha ad oggetto esclusivamente la realizzazione dell'opera, senza imporre al beneficiario un obbligo circa la successiva fase di gestione. Il finanziamento esaurisce la sua funzione causale con la sola realizzazione dell'opera, in conformità del progetto approvato, con irrilevanza della successiva gestione. Inoltre, la legge quadro sul turismo n. 213 del 1983 sul piano oggettivo ha riconosciuto agli interventi turistici il carattere di opere di interesse pubblico. L'ammissione al finanziamento di una struttura ricettiva di accoglienza non è stata mai schermata dalla curia, ma espressamente dichiarata, perché le richieste di finanziamento riguardavano appunto la trasformazione del complesso San US in una struttura ricettiva, corrispondente in pieno al progetto approvato dalla regione ed alle finalità del finanziamento.
In data 18.4.2009 i ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale deducono:
1) violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 31 e 32, con riferimento all'art. 640 bis c.p.. Osservano che, come ammesso anche dalla ordinanza impugnata, non esistono distinzioni tipologiche - strutturali tra strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dal che deriva che il legislatore regionale ha ritenuto le due strutture perfettamente assimilabili dal punto di vista urbanistico e, di conseguenza, anche che non è configurabile alcuna variazione essenziale, collegata a interventi di trasformazione edilizia, e che pertanto è inconfigurabile la truffa aggravata. Erroneamente il tribunale ha utilizzato gli elementi tipici della gestione, che regolano la licenza di esercizio, per assumere l'astratta configurabilità dei reati urbanistici, e dunque della truffa. 2) violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 31 e 32, con riferimento all'art. 640 bis c.p.. Osservano che la struttura in questione rientra tra quelle ricettive extralberghiere e nella tipologia edilizia della case per ferie, sicché la trasformazione operata, in una struttura ricettiva, corrisponde in pieno al progetto approvato dalla regione ed alle finalità del finanziamento, per la ricezione del quale non vi è stato alcun artificio o raggiro. Inoltre i decreti di finanziamento sono diretti esclusivamente alla realizzazione dell'opus e non proiettano alcun vincolo sul successivo momento della gestione, mentre anche i soggetti privati potevano beneficiare del finanziamento. Gli interventi turistici hanno poi carattere di opere di interesse pubblico, sicché sono ammissibili al finanziamento sia le strutture alberghiere sia quelle extralberghiere.
3) violazione della L. n. 222 del 1985, artt. 44, 47, 48, perché i fondi sequestrati provenienti dall'otto per mille dell'Irpef sono gravati da un vincolo di destinazione ex lege per effetto del quale non possono essere distratti dalle finalità di carattere religioso cui sono devoluti dalla Chiesa Cattolica. Lamentano poi che mancano le esigenze cautelari perché il patrimonio immobiliare sequestrato garantisce eventuali future pretese risarcitorie. Inoltre l'erogazione dei finanziamenti è garantita da polizze fideiussorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato perché esattamente il tribunale del riesame ha ritenuto inesistente la dedotta nullità. È vero che l'art. 2, lett. b), del Protocollo addizionale all'Accordo 18 febbraio 1984 fra l'Italia e la Santa Sede, le cui norme sono state recepite nell'ordinamento italiano attraverso l'ordine di esecuzione contenuto nella L. 25 marzo 1985, n. 121, dispone che "La Repubblica italiana assicura che l'autorità
giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici". Tale previsione, che non indica però in quale momento del procedimento penale debba essere effettuata detta comunicazione ne' quali debbano intendersi le autorità ecclesiastiche competenti per territorio, è stata poi specificata ed attuata con il D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 129, il quale dispone che "quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato" (comma 2) e che "Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare" (comma 3 bis). Tali norme sono quelle applicabili nella specie non solo perché successive cronologicamente, ma anche perché costituiscono proprio l'attuazione del principio generale dettato con il richiamato Protocollo Addizionale, come si evince chiaramente dal fatto che il D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 129, comma 2, ha ad oggetto esclusivamente gli ecclesiastici ed i religiosi della Chiesa Cattolica, il cui particolare trattamento trova fondamento proprio nella norma pattizia in questione.
Dunque, l'obbligo di informare l'ordinario diocesano si concretizza solo quando è iniziata l'azione penale, o quando l'ecclesiastico è stato fermato o arrestato o è destinatario di una misura cautelare personale custodiale. Nella specie quindi non era ancora sorto alcun obbligo di comunicazione perché non era stata ancora iniziata l'azione penale e perché gli ecclesiastici indagati erano stati destinatali solo di una misura cautelare reale.
Nemmeno sussiste l'invocata violazione dell'art. 127 c.p.p. perché l'ordinario diocesano era evidentemente informato del giudizio di riesame mentre non potevano considerarsi persone interessate ne' il Cardinale Segretario di Stato ne' la Conferenza Episcopale Italiana, la quale non aveva più disponibilità sulle somme già erogate, disponibilità che era già passata alla Curia di Salerno, cui le somme erano state consegnate, a prescindere da eventuali vincoli di destinazione e da obblighi di restituzione.
Va preliminarmente rilevato che l'oggetto del presente giudizio è costituito esclusivamente dalla terza ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., emessa dal gip il 21 agosto 2008, ed avente ad oggetto l'importo di Euro 449.104,99 (parte della somma accreditata sul c.c. della diocesi di Salerno dalla Conferenza Episcopale Italiana, con causale "edilizia per il culto") e l'importo di Euro 60.000,00 sul c.c. dell'indagato ZO accreditato in virtù di un assegno dell'arcivescovo IE e prelevato dall'accredito della CEI. Tale sequestro preventivo è stato disposto per equivalente sul profitto dei reati di truffa di cui ai capi F) e G), ed in particolare del reato di cui all'art. 640 bis c.p. (capo F) per avere gli imputati, attraverso artifici e raggiri - consistiti: 1) nel presentare alla regione una istanza corredata da una descrizione tecnica dell'intervento con la quale si chiedeva il finanziamento di L.
4.456 milioni per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione di alcuni fabbricati della Colonia San US da destinare a ricettività in favore della intera collettività, progetto inserito in un programma di miglioramento delle infrastrutture per i sistemi urbani e di opere pubbliche, laddove con il finanziamento si sarebbe realizzata una struttura privata turistico - ricettiva di natura alberghiera;
2) nel depositare un parere favorevole dell'ufficio concessioni edilizie del comune al progetto di recupero della Colonia San US ed il progetto esecutivo, in cui si dava atto della ristrutturazione degli edifici senza mutamento di destinazione d'uso - indotto in errore gli uffici regionali che disponevano il finanziamento di Euro 2.075.498,25 cui seguiva l'erogazione di Euro 1.971.723,47; nonché del reato di cui all'art. 640 bis c.p. (capo G) per avere, attraverso artifici e raggiri - consistiti: 1) nel presentare un'istanza di ulteriore finanziamento finalizzato al completamento del progetto di ristrutturazione di alcuni fabbricati della Colonia San US da destinare a ricettività in favore della intera collettività, laddove con il finanziamento si sarebbe realizzata una struttura privata turistico - ricettiva di natura alberghiera;
2) nel presentare un progetto esecutivo - indotto in errore gli uffici regionali che disponevano il finanziamento di Euro 500.000,00, cui seguiva l'erogazione di Euro 475.000,00. Esulano quindi dall'oggetto del presente giudizio gli altri sequestri preventivi sia del complesso immobiliare denominato Angellara Home - Villaggio San US, unitamente all'aria esterna, al parcheggio ed alla spiaggia pertinenziale, sia delle rate a saldo giacenti su alcuni capitoli di bilancio della regione Campania, sia di diverse somme giacenti su conti correnti di pertinenza dell'Arcidiocesi di Salerno. Esula altresì dall'oggetto del presente giudizio ogni indagine sulla sussistenza del fumus degli altri reati contestati, quali quelli di abuso di ufficio e falso (capo A), di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), per la trasformazione del complesso edilizio da struttura assistenziale caritatevole in struttura turistico ricettiva con finalità alberghiere senza un valido titolo edilizio (capo B), di falsa dichiarazione sulla destinazione d'uso di collegio al fine dell'accatastamento (capo C), di abuso d'ufficio e falso in relazione a false attestazioni effettuate al fine di ottenere la licenza commerciale (capo D), di abuso d'ufficio in relazione alla realizzazione di uno stabilimento balneare (capo E), di tentativo di ulteriori truffe (capi H ed I). Tali reati, invero, ed in particolare quello di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), risultano estranei alle due truffe contestate con i capi G) ed H), in ordine alle quali gli artifici ed i raggiri contestati consisterebbero nella presentazione di progetti destinati ad una certa finalità di interesse pubblico laddove la finalità concretamente perseguita era diversa e di natura privata, e non già anche nella realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi in assenza del preventivo titolo abilitativi Del resto, con riferimento agli altri sequestri preventivi ed agli altri reati contestati gli indagati non hanno tempestivamente proposto istanza di riesame nei confronti delle rispettive ordinanze cautelari, sicché la scadenza del termine per chiedere il riesame non può essere elusa attraverso la richiesta di riesame avente ad oggetto solo il sequestro per equivalente per i reati di truffa di cui ai capi F) e G).
Ciò posto, con il primo motivo di ricorso nel merito - che gli stessi ricorrenti, evidentemente, considerano preliminare ed assorbente di tutti gli altri - gli indagati lamentano violazione degli artt. 321 e 322 ter c.p., ed insussistenza dei presupposti di un sequestro finalizzato ad una confisca per equivalente, e ciò sia perché il sequestro non poteva eccedere per ciascuno dei concorrenti il profitto a lui attribuibile, sia perché nella specie sarebbe sufficiente la sola confisca del bene che effettivamente costituirebbe il prodotto o il profitto del reato di truffa, senza necessità di una confisca per equivalente.
Il primo profilo del motivo è infondato perché, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316 bis c.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati. (La Corte ha precisato che il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente)" (Sez. 2^, 6.11.2008, n. 45389, Perino Gelsomino, m. 241974; Sez. 6^, 28.1.2009, n. 5401, Di Fazio, m. 242777). Ritiene invece il Collegio che sia fondato il secondo profilo del motivo. Ed invero, l'art. 322 ter c.p. (che si applica anche al delitto di cui all'art. 640 bis c.p. in forza dell'art. 640 quater c.p.) dispone che nel caso di condanna o di patteggiamento è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del delitto ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o a tale profitto. In tal caso il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto l'art. 640 quater c.p. richiama l'intero art. 322 ter c.p. (Sez. Un., 25.10.2005, n. 41936, Muci, m. 232161; Sez. 6^, 30.5.2007, n. 37090, La Rosa, m. 237608). Nel caso di specie risulta dalla ordinanza impugnata (pag. 3) che il sequestro preventivo era stato appunto disposto in equivalenza del profitto dei reati di cui all'art. 640 bis c.p. contestati ai capi F) e G), ovvero dell'importo del finanziamento ottenuto a seguito di artifici e raggiri, ammontante, complessivamente, ad Euro 2.446.000,00. Ed invero gli importi sequestrati non costituiscono certamente profitto dei detti reati di truffa, essendo pacifico che provengono dalle somme dell'otto per mille erogate dalla Conferenza Episcopale Italiana alla Diocesi di Salerno e destinate ad edilizia per il culto.
Sennonché, ai sensi dell'art. 322 ter cit., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito è legittimo solo quando il reperimento di questi ultimi beni è impossibile, sia pure transitoriamente (cfr. Sez. 2^, 10.12.2008, n. 2823/09, Schiattarelle, m. 242653), ossia quando i beni costituenti profitto o prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione (Sez. 6^, 29.3.2006, n. 24633, Lucci, m. 234729). In altre parole, l'art. 322 ter c.p. "pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale dal bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella disponibilità dell'indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo, richiede il preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile" (Sez. 5^, 3.7.2002, n. 32797, Silletti, m. 222741). Orbene, nella specie non solo non risulta per nulla compiuto questo accertamento preliminare sulla impossibilità di aggredire i beni che costituirebbero il profitto o il prezzo delle truffe contestate, ma l'ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione sul punto, nonostante che dalla stessa contestazione, oltre che dal complesso della ordinanza impugnata, sembrerebbe evincersi che i beni costituenti profitto delle truffe non siano affatto spariti o irreperibili o non aggredibili con la confisca. Sembra infatti risultare dai suddetti atti che le somme ottenute con i finanziamenti regionali in questione sarebbero state concretamente utilizzate per eseguire le opere di ristrutturazione e di trasformazione del complesso turistico Villaggio San US, il quale quindi costituirebbe il profitto del delitto ed è stato già sottoposto a sequestro preventivo con ordinanza del gip del 18.7.2008. Il tribunale del riesame quindi avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sulle ragioni per le quali non sì sarebbe potuto disporre la confisca del profitto del delitto di truffa rappresentato dal complesso edilizio Villaggio San US, o sulle ragioni per le quali il complesso edilizio non potrebbe considerarsi profitto del delitto di truffa, o comunque sulle ragioni per le quali il valore dell'intero complesso turistico sequestrato sarebbe inferiore a quello del profitto dei delitti di truffa. Del resto, anche qualora il complesso immobiliare sequestrato non rappresentasse il profitto delle truffe, si sarebbe dovuto comunque spiegare perché, pur essendo già stato sequestrato sempre funzionalmente alla confisca per equivalente l'intero complesso, occorreva successivamente anche sequestrare gli importi delle somme erogate dalla CEI sempre funzionalmente alla confisca del profitto dei medesimi reati di truffa.
L'ordinanza impugnata, dunque, è totalmente carente di motivazione su una condizione preliminare di ammissibilità del disposto sequestro preventivo, ossia sulla impossibilità di sottoporre a confisca direttamente il profitto dei contestati delitti di truffa ovvero altri beni, eventualmente già sottoposti a sequestro, di valore corrispondente a tale profitto e, conseguentemente, sulla indispensabilità di confiscare altresì somme del tutto estranee ai reati, quali gli importi erogati dalla CEI.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale del riesame di Salerno. Gli altri motivi di ricorso - ivi compresi quelli relativi alla sussistenza del fumus dei contestati delitti di truffa - restano assorbiti ed impregiudicati, specialmente per quanto riguarda la presenza di una effettiva motivazione in ordine ai requisiti necessari per essere ammessi ai finanziamenti in questione (indicati nel generico svolgimento di una attività di interesse pubblico) ed in ordine alla esistenza degli artifici e raggiri.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2009