Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
Il giudice non può accogliere la richiesta di applicazione della pena se l'accordo intervenuto tra le parti non comprende anche l'oggetto della confisca prevista per il reato cui il patteggiamento si riferisce ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati all'ablazione. (Fattispecie relativa a patteggiamento per il reato di concussione e alla mancata determinazione dei beni oggetto del provvedimento di confisca per equivalente del relativo profitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2010, n. 12508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12508 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
1 25 08 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 11/03/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. GIORGIO LATTANZI
-
- Consigliere - N. 416 Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
- Consigliere - FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott. REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 33259/2009 Dott. ANNA MARIA FAZIO
- Rel. Consigliere -Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA JORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) EN DO N. IL 16/11/1951
avverso la sentenza n. 243/2005 TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, del 04/11/2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO 1770, qul'inamminibilité
Udit i difensor Avv.;
1. Avverso la sentenza con motivazione contestuale con cui il Tribunale di Busto Arsizio in data 4.11.2008 ha definito la posizione processuale di DO EN imputato di violazione dell'art. 317 c.p. dell'art. 444 c.p.p., ricorre ai sensi dell'imputato, con nell'interesse dell'imputato il difensore
denunciando omessa motivazione sulla disposta unico motivo l'annullamento confisca del denaro in sequestro e chiedendo limitatamente a questo capo.
Il ricorrente evidenzia in particolare che se pure l'art. 322 ter c.p. dispone che vada sempre confiscato il prezzo o profitto del reato, o l'equivalente del prezzo, anche nel caso di applicazione della pena a richiesta delle parti, tuttavia comunque il giudice è tenuto a motivare alla sussumibilità del denaro sequestrato ad uno di tali titoli, specialmente quando, come nella fattispecie, la difesa aveva indicato con le proprie indagini difensive la non riconducibilità della denaro in sequestro al reato contestato al EN. 2. 11 procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso, assumendo che la confisca sarebbe obbligatoria e si iscriverebbe nel contesto complessivo dell'accordo intercorso tra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, ma ciò determina nel caso di
specie l'annullamento dell'intera sentenza di patteggiamento.
3.1 Vanno premessi tre rilievi.
Innanzitutto l'accordo intercorso dà conto solo della determinazione della pena, senza alcun riferimento all'eventuale confisca di quanto in sequestro, sicchè tale confisca non può con immediatezza essere ricondotta al contenuto dell'accordo stesso
(differentemente da quanto dedotto dal procuratore generale).
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33259/09 RG 1 In secondo luogo, dalla grafica della motivazione, la confisca del denaro risulta apposta come postilla approvata, effettivamente senza alcuna argomentazione anche solo implicita a sostegno della deliberazione corrispondente.
Ai primi due rilievi consegue che, allo stato degli atti, il provvedimento di confisca risulta estraneo all'accordo intercorso e non sorretto da alcuna motivazione.
In terzo luogo, dal provvedimento impugnato non risulta l'entità della somma di cui è stato disposto il sequestro.
Sul punto, Osserva questa Corte come l'ultimo comma dell'art. 323 ter c.p.p. preveda espressamente che il giudice,
nel caso di condanna, determini le somme di denaro assoggettate a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. Anche se tale comma fa riferimento al solo caso della condanna, mentre i due commi precedenti richiamati dal terzo
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disciplinano il caso della condanna insieme con quello dell'applicazione della pena a richiesta delle parti, l'obbligo di individuazione del prezzo/profitto/equivalente e quindi il conseguente obbligo di motivazione sul punto non può che
estendersi al caso del rito di cui all'art. 444 c.p.p., giacchè
l'individuazione specifica di ciò che deve essere confiscato è il presupposto strutturale di ogni provvedimento ablativo del
genere.
3.2 In definitiva, la confisca rimane infatti sempre una statuizione comunque accessoria che mai potrebbe riguardare qualunque bene (tra cui qualunque somma di denaro) in ipotesi sequestrato nel corso del procedimento: la 'pertinenzialità' al reato di ciò che viene confiscato (nelle forme qualificate volta per volta considerate dal legislatore, che si tratti di confisca obbligatoria o facoltativa, in questo caso in ragione dell'essere prezzo, profitto o loro equivalente) è sempre un presupposto di legittimità della statuizione. Del resto, che anche nelle ipotesi di confisca
obbligatoria il giudice abbia l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di doverla disporre, anche spiegando le ragioni di ritenuta inattendibilità delle giustificazioni eventualmente
ク 33259/09 RG 2 fornite dalla parte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni, di sinteticità della senza che la caratteristica motivazione tipica di questo rito possa estendersi all'applicazione della misura di sicurezza, è insegnamento consolidato di questa Corte di legittimità (Sez. 6, sent.42804 del 25.9 10531 del 21.217.11.2008, rv 241875; Sez. 6, sent.
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12.3.2007, rv 235928).
Nel caso di specie, l'assenza in alcuna parte della sentenza di riferimenti all'entità della somma in sequestro neppure consente riconduzioni implicite ai profitti indicati nei vari capi di imputazione, anche solo per equivalente.
3.3 La nullità della statuizione relativa al capo della confisca travolge però in questo caso l'intera sentenza,
deliberata in esito alla procedura di accordo tra le parti ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p..
La trattazione di un giudizio di rinvio relativo al capo della confisca aprirebbe, nella fase dell'udienza prevista dall'art. 447 o di quella preliminare o nella fase del giudizio, contraddittorio volto a individuare la pertinenza e l'entità un della somma rispetto al reato come contestato, che, oltre
all'esame del materiale probatorio in atti, potrebbe richiedere anche ulteriori accertamenti. Ma ciò è del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del rito alternativo del
'patteggiamento ex art. 444 c.p.p.', che prevede i benefici
premiali a fronte della pronta ed esaustiva definizione di tutti gli aspetti coinvolti dalla decisione del processo.
Deve in proposito affermarsi il principio di diritto per cui, quando si procede per un reato che comporta la confisca di beni o valori, non può accogliersi la richiesta di applicazione della pena, formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,
che non comprenda anche l'accordo sull'oggetto della confisca o comunque non consenta la determinazione certa di tale oggetto da parte del giudice.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
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33259/09 RG 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 11/ 3/ 2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giorgio Lattanzi Carlo Citterio смічний
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 MAR 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia
Sere
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