Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
La persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere l'appello, ex art. 322-bis cod. proc. pen., di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, non potendosi contestare l'interesse al gravame ogni qual volta venga in discussione la natura del reato o la qualificazione giuridica del fatto o comunque sia configurabile un'influenza sul procedimento penale.
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- 1. Il riesame di Lecce su sequestro preventivo ed efficacia del giudicato amministrativo nel giudizio penalehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord. 27 dicembre 2019 (dep. 10 gennaio 2019), Pres. Cazzella, Est. Gatto Leggi l'ordinanza 1. Il provvedimento in commento – reso dal Tribunale del Riesame di Lecce, nell'ambito della vicenda giudiziaria originata dall'operazione di riqualificazione ed ampliamento del porto turistico di Otranto – si segnala per una pluralità di spunti d'interesse, affrontando quesiti processuali e sostanziali, non solo penalistici. La nutrita ordinanza, infatti, come meglio si vedrà, si confronta in primis con il problema dell'ammissibilità dell'istanza di riesame reale da parte dell'indagato che non abbia la proprietà o la disponibilità del bene, aderendo all'orientamento …
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Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord. 27 dicembre 2019 (dep. 10 gennaio 2019), Pres. Cazzella, Est. Gatto 1. Il provvedimento in commento – reso dal Tribunale del Riesame di Lecce, nell'ambito della vicenda giudiziaria originata dall'operazione di riqualificazione ed ampliamento del porto turistico di Otranto – si segnala per una pluralità di spunti d'interesse, affrontando quesiti processuali e sostanziali, non solo penalistici. La nutrita ordinanza, infatti, come meglio si vedrà, si confronta in primis con il problema dell'ammissibilità dell'istanza di riesame reale da parte dell'indagato che non abbia la proprietà o la disponibilità del bene, aderendo all'orientamento prevalente all'esito …
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Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord. 27 dicembre 2019 (dep. 10 gennaio 2019), Pres. Cazzella, Est. Gatto 1. Il provvedimento in commento – reso dal Tribunale del Riesame di Lecce, nell'ambito della vicenda giudiziaria originata dall'operazione di riqualificazione ed ampliamento del porto turistico di Otranto – si segnala per una pluralità di spunti d'interesse, affrontando quesiti processuali e sostanziali, non solo penalistici. La nutrita ordinanza, infatti, come meglio si vedrà, si confronta in primis con il problema dell'ammissibilità dell'istanza di riesame reale da parte dell'indagato che non abbia la proprietà o la disponibilità del bene, aderendo all'orientamento prevalente all'esito …
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Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord. 27 dicembre 2019 (dep. 10 gennaio 2019), Pres. Cazzella, Est. Gatto Leggi l'ordinanza 1. Il provvedimento in commento – reso dal Tribunale del Riesame di Lecce, nell'ambito della vicenda giudiziaria originata dall'operazione di riqualificazione ed ampliamento del porto turistico di Otranto – si segnala per una pluralità di spunti d'interesse, affrontando quesiti processuali e sostanziali, non solo penalistici. La nutrita ordinanza, infatti, come meglio si vedrà, si confronta in primis con il problema dell'ammissibilità dell'istanza di riesame reale da parte dell'indagato che non abbia la proprietà o la disponibilità del bene, aderendo all'orientamento …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2005, n. 21724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21724 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/04/2005
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 836
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 4751/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN ZA N. IL 07/09/1969;
avverso ORDINANZA del 14/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Con ordinanza 30 aprile 2004 il Tribunale di Milano, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di alcuni automezzi, appartenenti ad un terzo, proposta da EN ZA nell'ambito di un procedimento in cui il medesimo è sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 53 bis del d.l.vo n. 22/97. Con questo provvedimento il tribunale per il riesame ha ritenuto che fosse precluso l'esame delle censure proposte per la formazione del giudicato cautelare sulla legittimità del provvedimento di sequestro preventivo e per l'inesistenza di fatti sopravvenuti;
ha ritenuto inoltre infondate le censure che si riferivano alla confiscabilità dei beni oggetto del sequestro preventivo.
La terza sezione di questa Corte, investita del ricorso proposto contro questa ordinanza, l'ha annullata con rinvio al medesimo Tribunale con sentenza 5 ottobre 2004. Il giudice di legittimità ha ritenuto che erroneamente fosse stata ritenuta l'esistenza del giudicato cautelare perché la richiesta di riesame era stata proposta da altra persona e non poteva quindi estendersi alla posizione di EN tanto più che non è mai preclusa, anche nel caso di mancata proposizione della richiesta di riesame, la revoca della misura cautelare reale per la mancanza delle condizioni di applicabilità; e ciò anche in mancanza di fatti sopravvenuti.
2) Il Tribunale di Milano in sede di rinvio, con ordinanza 14 dicembre 2004, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di EN rilevando che il medesimo, pur essendo sottoposto a indagini nell'ambito del procedimento nel quale era stato disposto il sequestro preventivo, non aveva interesse alla restituzione dei mezzi sequestrati essendo i medesimi di proprietà di altro soggetto (la VE.CA. Sud Autotrasporti di Maddaloni).
Contro questo provvedimento ha nuovamente proposto ricorso EN ZA il quale, in sintesi, deduce l'erroneità della decisione del Tribunale milanese rilevando come l'interpretazione proposta si ponga in contrasto con la lettera dell'art. 322 bis c.p.p. e con la giurisprudenza di legittimità che ha sempre ritenuto la legittimazione della persona sottoposta alle indagini a proporre le impugnazioni previste contro i provvedimenti in tema di misure cautelari reali;
tanto più che il sequestro preventivo è stato disposto a seguito di condotte contestate al ricorrente che investono proprio la qualificazione giuridica dei fatti al medesimo addebitati. 3) Il ricorso è fondato. Va anzitutto rilevato che non è condivisibile l'interpretazione del Tribunale di Milano sul contenuto dell'art. 322 bis del codice di rito. Il richiamo, tra i soggetti legittimati a proporre l'appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, dell'imputato (come impropriamente si esprime, come in altri casi, il codice;
ma non v'è dubbio che l'espressione si riferisca anche alla persona sottoposta alle indagini) ha infatti l'effetto di legittimare la persona sottoposta alle indagini a proporre l'impugnazione.
A fronte di un unico precedente che parrebbe (il condizionale è giustificato per la particolarità del caso riguardante un sequestro di beni appartenenti ad un ente) accogliere un diverso orientamento (Cass., sez. 6^, 12 ottobre 1995 n. 3603, Pescante, rv. 203325) la prevalente giurisprudenza di legittimità - riguardante la legittimazione a proporre richiesta di riesame;
ma il problema non si pone in termini diversi per l'appello - è orientata nel senso di ritenere la legittimazione della persona sottoposta alle indagini (v. in questo senso Cass., sez. 3^, 6 marzo 1996 n. 1052, Mora, rv. 204990; sez. 6^, 28 settembre 1992 n. 3366, Fiorentini, rv. 192089). La Corte condivide questo orientamento. A parte il già richiamato tenore letterale, che non consente una diversa interpretazione, appare infatti decisivo rilevare che l'interesse dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini ad impugnare i provvedimenti in tema di sequestro preventivo non può comunque certamente escludersi in tutti i casi, come quello in esame, nei quali venga in discussione la natura di reato o la qualificazione giuridica del fatto addebitato o comunque sia configurabile un'influenza sul procedimento principale.
5) Consegue alle considerazioni svolte l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano che dovrà procedere al giudizio di rinvio disposto con la sentenza 5 ottobre 2004 della terza sezione di questa Corte.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano perché provveda al giudizio di rinvio disposto da questa Corte con sentenza 5 ottobre 2004. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2005