Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1295
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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Massime1

La facoltà di recesso dal contratto di appalto (nella specie, di servizi condominiali) è riconosciuta al committente dalla norma di cui all'art. 1671 cod. civ., il cui carattere non inderogabile, peraltro, consente che le parti ben possano regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso stesso e liquidare, anticipatamente e forfettariamente, spese, lavori eseguiti e mancato guadagno dell'appaltatore, commisurandoli (come nella specie), in caso di appalto di servizi, ai canoni per un determinato periodo futuro.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 29485 del 21
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. trib., 21/10/2021, (ud. 13/10/2021, dep. 21/10/2021), n.29485 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina A. – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – rel. Consigliere – Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15550/2015 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro M.G., …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1295
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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