Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
La facoltà di recesso dal contratto di appalto (nella specie, di servizi condominiali) è riconosciuta al committente dalla norma di cui all'art. 1671 cod. civ., il cui carattere non inderogabile, peraltro, consente che le parti ben possano regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso stesso e liquidare, anticipatamente e forfettariamente, spese, lavori eseguiti e mancato guadagno dell'appaltatore, commisurandoli (come nella specie), in caso di appalto di servizi, ai canoni per un determinato periodo futuro.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 29485 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2021, (ud. 13/10/2021, dep. 21/10/2021), n.29485 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina A. – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – rel. Consigliere – Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15550/2015 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro M.G., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COND VIA TERNI 22 ROMA, in persona dell'Amm.re pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G M LANCISI 31, presso lo studio dell'avvocato CARLO LEONE INGLESE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
KONE ASCENSORI SPA DIVIONE ASTER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2381/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 6.2.1992, il Condominio di Via Terni n. 22 proponeva innanzi al Pretore di Roma opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il medesimo Pretore aveva ingiunto il pagamento in favore della Aster s.r.l. della somma di L.
4.308.212 quale corrispettivo della manutenzione di quattro impianti di ascensore del complesso condominiale per il periodo dal 1.10.1990 - 31.12.1992. A sostegno della opposizione il condominio deduceva che l'amministratore, in applicazione dell'art. 1460 c.c., aveva manifestato la volontà di recedere anticipatamente dal contratto al 30 settembre 1990 e che la società aveva agito in forza dell'art. 10 del contratto di manutenzione per gravi inadempienze della società opposta. Subordinatamente il Condominio eccepiva la inefficacia e la nullità della clausola contrattuale siccome vessatoria e non approvata specificamente per iscritto nonché la mancanza di causa rispetto al debito azionato che, peraltro, era stato richiesto in misura maggiore rispetto al canone applicabile al momento del recesso.
La convenuta chiedeva il rigetto della opposizione che tuttavia il Pretore accoglieva parzialmente ritenendo dovuti i canoni per il semestre in corso alla data del recesso mentre per quelli compresi fra la disdetta e la scadenza naturale del rapporto rilevava che l'art. 10 del contratto che li poneva a carico del committente aveva natura di clausola vessatoria da considerarsi inefficace per mancata approvazione specifica per iscritto.
Il Tribunale di Roma, adito dalla Aster S.r.l. nonché, con appello incidentale dal condominio che reiterava le difese contenute nell'atto di opposizione, con sentenza pubblicata il 10 febbraio 1999, esclusa la natura vessatoria della clausola, dichiarava dovuti i canoni fino alla scadenza del contratto e, rilevando tuttavia che essi erano stati richiesti in misura leggermente superiore al dovuto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il condominio al pagamento della minor somma di L.
4.022.244. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Condominio con tre motivi. Non svolge attività difensiva la intimata Kone Ascensori S.p.a. - Divisione Aster (già Aster S.r.l.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo si deduce violazione dell'art. 1341 c. 2 c.c., vizio di motivazione e violazione dell'art. 1469 bis e segg. c.c.. Il condominio ricorrente ribadisce la natura vessatoria delle clausola contenuta nell'art. 10 del contratto di manutenzione che attribuiva all'appaltatore vantaggi maggiori di quelli previsti dall'art. 1671 c.c., nel cui ambito il Tribunale aveva collocato il recesso, incorrendo, così, anche nel vizio di motivazione essendo evidente i maggiori vantaggi che la clausola accordava all'appaltatore rispetto a quanto riconosciutogli nell'art. 1671 per il caso di recesso del committente.
In ogni caso la clausola doveva essere dichiarata inefficace in forza dell'art. 1469 bis e segg. c.c. Nel secondo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e precisamente sul motivo di opposizione in cui era stata dedotta l'assenza di titolo per il preteso pagamento di prestazioni non eseguite.
Nel terzo motivo di deduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c, degli artt. 1453 e 1560 c.c., omesso esame su punto decisivo della controversia e vizio di motivazione.
Il Tribunale, con motivazione incongrua ed insufficiente, aveva ritenuto che il recesso era stato esercitato in forza della clausola dell'art. 10 del contratto, confermativa dell'art. 1671 c.c, anziché per l'inadempimento dell'appaltatore, più volte denunziato e segnalato dal committente ed immotivatamente escluso già dal Pretore: il Tribunale, una volta ritenuta efficace la clausola dell'art. 10, era tenuto a pronunciarsi sull'inadempimento che non aveva necessità di essere dedotto in maniera espressa ma potendosi rilevare dal complesso delle eccezioni e difese svolte. Erroneamente, inoltre, il Tribunale aveva ritenuto inconferente l'applicabilità dell'art. 1460 c.c, essendo ius receputum che l'inadempimento di una parte non solo fa venire meno il dovere dell'altra di adempiere alla sua obbligazione ma anche l'interesse di questa al mantenimento del contratto e giustifica, a fronte della eccezione di inadempimento, il rigetto delle pretese dell'inadempiente. Il ricorso non merita accoglimento. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente poiché tra loro strettamente connessi.
Essi sono infondati per tutti i profili prospettati. Anzitutto la vessatorietà della clausola dovrebbe essere riferita non già alla facoltà di recesso(accordata proprio al condominio ricorrente) ma alla previsione degli effetti del recesso medesimo che sono previsti a carico della parte che abbia approfittato di tale facoltà ed è pacifico che - a prescindere da ogni rilievo circa l'adeguatezza della motivazione al riguardo adottata dal giudice di merito, su cui anche si appunta la critica del condominio - una pattuizione del genere non può essere considerata vessatoria.
II giudice di merito infatti ha collocato la vicenda processuale nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1671 c.c. ritenendo che:
a) la clausola n. 10 del contratto fosse meramente ricognitiva del diritto di recesso previsto a favore dell'appaltatore appunto dall'art. 1671 c.c.;
b) che il committente non avesse dedotto l'inadempimento ne' in via di azione ne' in via di eccezione ex art. 1460 c.c.;
c) che, pertanto:
c-1) lo scioglimento del contratto era conseguenza del recesso esercitato dal Condominio ricorrente ex art. 10 del contratto e 1671 c.c;
c-2)che l'inadempimento non rilevava se non come motivo interno del recesso;
c-3) che, quindi, si trattava di stabilire se la clausola dell'art. 10 fosse o meno vessatoria in relazione (e solo in relazione) alle conseguenze patrimoniali in essa previste a carico del committente;
c-4) che la clausola in esame non presenta i caratteri della vessatorietà.
Essendo questa la ratio decidendi - coerente e logica - che si ricava dalla sentenza impugnata, si tratta di stabilire se la clausola (solo quanto alle previste conseguenza patrimoniali, come si è detto) sia vessatoria.
E la risposta non può che essere negativa.
L'art. 1671 c.c. prevede la possibilità di recesso dal contratto dell'appaltatore, attribuendogli l'esercizio di tale in qualunque momento ed a prescindere da ogni motivo e ragione e prevede, inoltre, le conseguenze economiche del recesso.
La norma, per quest'ultimo riguardo, non ha carattere inderogabile e le parti ben possono regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso e liquidare anticipatamente e forfettariamente spese, lavori eseguiti e mancato guadagno dell'appaltatore, commisurandoli, come nella specie, nell'appalto di servizio ai canoni per un determinato periodo futuro. L'esborso del condominio, quindi, trova titolo (e causa) sia nell'art. 1671 c.c. che nella autonoma determinazione contrattuale delle parti (la clausola dell'art. 10 del contratto che, correttamente, è stata ritenuta non vessatoria dal giudice di merito).
Nè può scrutinarsi la eventuale vessatorietà della clausola alla luce degli artt. 1469 bis e segg. c.c. attesa la assoluta genericità della censura sul punto da parte del ricorrente, che, pur deducendo al riguardo violazione di legge, non ha tentato un sia pur minimo inquadramento della clausola stessa nelle ipotesi previste dalla normativa, inammissibilmente richiamata in blocco. Il terzo motivo è dal pari infondato.
Esso riguarda un questione tipicamente di merito quale è quella relativa alla qualificazione della domanda. Il ricorrente ripropone la questione dell'art. 1460 c.c. che presuppone l'accertamento di un inadempimento della controparte (appaltatore) mentre il giudice di merito, in entrambi i gradi, ha, implicitamente ma univocamente e con motivazione coerente e logicamente non viziata, inquadrato il corrispettivo del recesso nell'ambito dell'art. 1671. Il ricorrente ripropone un diverso inquadramento tentando di collegare lo scioglimento del contratto ad una domanda di risoluzione per inadempimento da lui proposta, sebbene con formule non sacramentali ma senza indicare luoghi, tempi ed espressioni in cui tale proposizione implicita sarebbe rinvenibile. Ed è appena il caso di osservare che l'uso del termine "disdetta" su cui insiste il ricorrente non è affatto indice univoco della volontà di risoluzione per inadempimento che, anzi, esso meglio si attaglia a significare la volontà di recesso. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003