Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/2007, n. 18321
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Sentenza 30 agosto 2007

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Il principio enunciato nell'art. 4, decimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), secondo cui il giudice del merito può far decorrere l'assegno di divorzio, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda, ha una portata generale ed è quindi applicabile non solo nell'ipotesi, espressamente prevista, in cui sia pronunciato il divorzio con sentenza non definitiva, ma anche in quella in cui con la stessa decisione sia dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; senza che sia necessaria sul punto un'apposita domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/2007, n. 18321
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18321
    Data del deposito : 30 agosto 2007

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