Sentenza 30 agosto 2007
Massime • 1
Il principio enunciato nell'art. 4, decimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), secondo cui il giudice del merito può far decorrere l'assegno di divorzio, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda, ha una portata generale ed è quindi applicabile non solo nell'ipotesi, espressamente prevista, in cui sia pronunciato il divorzio con sentenza non definitiva, ma anche in quella in cui con la stessa decisione sia dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; senza che sia necessaria sul punto un'apposita domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/2007, n. 18321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18321 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI AR Gabriella - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE LL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cunfida, n. 20, presso l'avv. BATTAGLIA Monica, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SC IA IA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Sallustio, n. 9, presso l'avv. SPALLINA Bartolo, unitamente all'avv. Salvatore Bonaccorso che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 292, pubblicata il 19 marzo 2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2007 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Monica BATTAGLIA e Bartolo SPALLINA per delega dell'avv. Salvatore Bonaccorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha con eluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 febbraio 1999 IO LL conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il coniuge AR TO HI per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto il 12 gennaio 1971. Con sentenza del 23 novembre 2001 - 21 marzo 2002 il tribunale accoglieva la domanda, assegnava alla convenuta il godimento della casa coniugale, poneva a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno mensile di L. 900.000 annualmente rivalutabile e disponeva la cessazione dell'assegno di mantenimento per la figlia IA convivente con la madre.
Su gravame di entrambe le parti la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 13 dicembre 2002 - 19 marzo 2003, in parziale riforma della decisione impugnata, attribuiva alla HI un assegno mensile di L. 1.200,000 di cui L. 700.00 (pari ad Euro 361,52) decorrente dalla domanda per il suo mantenimento e ulteriori L. 500.00 (pari ad Euro 258,23) quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne IA convivente con la madre. Osservava la Corte che il LL, cui incombeva la prova dell'autosufficienza economica della figlia IA ovvero, in alternativa, della sua responsabilità per il mancato svolgimento di una attività lavorativa, non aveva fornito adeguati elementi di riscontro essendosi limitato a evidenziare la circostanza della vendita del pianoforte a lei regalato dai genitori che le avrebbe potuto consentire una possibilità di occupazione, circostanza giustificata dalla attrice con le precarie condizioni economiche della famiglia e con l'insuccesso di tutte le domande da lei presentate per un lavoro compatibile con le sue condizioni di salute, risultanti dalla copiosa documentazione allegata, e con le proprie inclinazioni ed aspirazioni;
e pertanto, tenuto conto dei redditi del LL accertati dal primo giudice nella misura di L.
2.500.000 mensili, ripristinava il contributo per il mantenimento della figlia IA in misura di L. 500.000 mensili (pari ad Euro 258,23) e, tenuto conto del sopravvenuto pensionamento del LL, riduceva l'assegno di divorzio nella misura di L. 700.000 mensili (pari ad Euro 361,52) annualmente rivalutabili.
Contro la sentenza ricorre per cassazione con quattro motivi IO LL.
Resiste AR TO HI con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e si duole che la sentenza impugnata abbia fatto decorrere l'assegno di divorzio dalla domanda e non già dal passaggio in giudicato della relativa sentenza verificatosi, per difetto di impugnazione sul punto, il 5 maggio 2003.
La censura non ha fondamento in quanto la L. n. 74 del 1987, art. 8, ha modificato la L. n. 898 del 1970, art. 4, prevedendo che, nel caso in cui vi sia stata sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti sin dal momento della domanda. A tale principio la giurisprudenza ha attribuito una portata generale e lo ha ritenuto applicabile non solo nell'ipotesi, e spressamente prevista, in cui sia stato pronunciato il divorzio con sentenza non definitiva, ma anche in quella in cui con la stessa decisione si sia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e si sia condannato un coniuge a corrispondere all'altro l'assegno di divorzio senza necessità di apposita domanda in ordine alla sua decorrenza, poiché ciò non costituisce deroga al principio secondo il quale l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, ma rappresenta un temperamento a tale principio, attraverso il conferimento al Giudice del potere discrezionale, in relazione alle circostanze del caso concreto, di disporre la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda, senza che a tal fine la pronuncia di sentenza non definitiva costituisca un necessario requisito per l'esercizio di tale potere (da ultimo: Cass. 29 marzo 2006, n. 7117). È pur vero che il Giudice, ove si avvalga di tale potere, deve motivare adeguatamente la propria decisione (Cass. 6 marzo 2003, n. 3351, cit. in controricorso), ma l'assenza di una censura di carenza di motivazione preclude ogni accertamento al riguardo, e pertanto, in assenza di rilievi critici rivolti a riconsiderarne la validità, tale orientamento merita ulteriore consenso.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e si sostiene che nel riconsiderare il reddito dell'obbligato i giudici di appello avrebbero posto a base della loro decisione e lementi di reddito inesistenti, quali l'attività grafica da lui esercitata, in ordine alla quale non sarebbero peraltro stati acquisiti utili elementi di valutazione e il presunto investimento della somma riscossa quale trattamento di fine rapporto. La censura non ha fondamento poiché, premesso che il giudice di appello ha ridotto la misura dell'assegno di divorzio limitandosi a ripristinare il contributo per il mantenimento della figlia maggiore di età, la sentenza impugnata ha confermato il reddito di L.
2.500.000 mensili, accertato dal primo giudice, sulla base di dati oggettivi, quali l'assegno provvisorio di pensione di L. 3.752.60, il trattamento di fine rapporto di L. 62.000.000 e l'avvio di una attività imprenditoriale nel campo della pubblicità e della piccola editoria, escludendo che potesse ricondursi a un debito contratto nel l'interesse familiare la cessione di un quinto dello stipendio destinata all'acquisto non controverso di un'autovettura: la sentenza impugnata ha quindi proceduto sulla base di elementi risultanti dagli atti, non essendo contestabile l'incremento patrimoniale derivante dalla riscossione del trattamento di fine rapporto indipendentemente dagli utili che si sarebbero potuti conseguire da una qualche forma di investimento del capitale.
Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione contradditoria e insufficiente in quanto la sentenza impugnata avrebbe sopravvalutato la stima dei redditi del ricorrente con riferimento alla sua attività imprenditoriale, non supportata da utili elementi di prova, e avrebbe sottostimato quel, la dei redditi della HI, omettendo ogni considerazione circa la vendita di un notevole cespite patrimoniale ad essa donato dalla madre, l'uso esclusivo della casa familiare e la ripresa dell'attività di pittrice.
La censura è inammissibile poiché il ricorrente, attraverso la denuncia del vizio di motivazione, tende in realtà ad un riesame della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di merito che è precluso nel giudizio di cassazione che è istituzionalmente rivolto al solo controllo della correttezza giuridica e della congruenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 5, e degli artt. 147, 155 e 2697 c.c., e art. 30 Cost.,
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe ripristinato il contributo nel mantenimento della figlia IA ponendo a carico del ricorrente la prova della imputabilità del mancato conseguimento dell'indipendenza economica da parte sua senza esercitare il potere officioso di disporre adeguati accertamenti al riguardo ed elevando le inclinazioni e le aspirazioni della figlia maggiorenne a criterio determinante del diritto all'assegno di mantenimento.
La censura non ha fondamento poiché - contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente - il potere officioso di disporre accertamenti sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita delle parti previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 9, non estende la sua operatività oltre l'ambito del giudizio promosso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.
In conclusione, perciò, il ricorso è destituito di fondamento e deve essere respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000.00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2007