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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg 9633 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9633 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] A CREMANO (NA) il 11/10/1989 C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MOCCIA C.F._1
MARIAFRANCESCA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOCCIA C.F._2
MARIAFRANCESCA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/05/2024, e Parte_1 Controparte_1
- premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 06/07/2022 dal quale è nata la figlia Per_1
(27.04.2020) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, altresì, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 23.01.2025 tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, comunicandosi eventuali variazioni di residenza;
2. Il IG. in particolare, si impegna a effettuare il cambio di residenza si che la Controparte_1 IG.ra possa modificare presso l'ufficio a ciò preposto del Comune di Napoli, gli Parte_1 occupanti dell'immobile in relazione al versamento annuale della TARI immediatamente dopo il trasferimento delle quote del mutuo e della quota della proprietà del 50% dell'immobile attualmente in comproprietà adibito a casa coniugale;
3. Il mutuo fondiario acceso da entrambi i coniugi presso l'Istituto di Credito Banca Intesa San Paolo
Spa (cfr. contratto e piano di ammortamento in atti) per l'acquisto della casa coniugale attualmente in loro comproprietà e sita in Napoli alla Via Vico detto Emanuele n. 31/F ( cfr. Visura Catastale allegata in atti) ricadrà interamente in capo alla IG.ra , cosi come anche la Parte_1 piena proprietà dell'immobile anzi descritto, come da atto a rogitarsi presso l'Istituto di Credito stipulante il mutuo innanzi a Notaio di fiducia dei coniugi separandi, con cui il IG. CP_1
cederà, di fatto, la sua quota pari al 50% sia della proprietà dell'immobile sia del mutuo
[...] fondiario in favore ed in capo alla IG.ra ; Parte_1
4. Il domicilio coniugale pertanto, sito in Napoli (NA), alla Vico Detto Emanuele n. 31/F, nell'immobile attualmente in comproprietà dei coniugi separandi, resta nella disponibilità della IG.ra che l'abiterà unitamente alla figlia minore ove vi sono ancora Parte_1 Per_1 mobili e suppellettili di proprietà esclusiva della , ed alcuni di proprietà del IG. Pt_1 CP_1 che sono già stati restituiti al medesimo;
5. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_1 tra loro la potestà genitoriale anche se la stessa stabilirà la sua dimora abituale presso la residenza della madre, la quale gestirà la minuta e giornaliera amministrazione nel predominante interesse di quest'ultima;
6. Il padre IG. potrà vedere e tenere con sé la piccola durante la Controparte_1 Per_1 settimana ogni volta che vorrà e gli sarà possibile in virtù della sua attività lavorativa svolta a Torino
(TO), sempre tenuto conto e compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia dandone congruo preavviso alla madre IG.ra . Pt_1
7. In ogni caso potrà vedere e tenere con sé la piccola un fine settimana alternato dalle ore Per_1
8.30 del sabato alle ore 17.00 della domenica;
8. Durante le festività natalizie e pasquali la figlia resterà alternativamente con il padre e con Per_1 la madre i quali concorderanno insieme di anno in anno: a) una volta dal 22 al 26 dicembre ed un'altra volta dal 30 dicembre al 2 gennaio;
b) 3 (tre) giorni nel periodo pasquale un anno dal lunedi al mercoledi in albis e un anno dal venerdi santo alla domenica di Pasqua;
c) 30 giorni nel periodo estivo alternativamente 15 giorni nel di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, previo accordo tra loro,
a tale scopo, il IG. e la IG.ra si impegnano reciprocamente a comunicare, entro CP_1 Pt_1 la fine del mese di Febbraio di ogni anno, il periodo di ferie di due settimane per il mese di luglio e due settimane per il mese di agosto come indicato alla lettera c) del presente n. 7) che intenderebbero trascorrere con la figlia compatibilmente con gli impegni e la disponibilità di ciascuno;
Per_1 ulteriori ed eventuali periodi di vacanze dovranno essere concordati tra i coniugi tenendo nel dovuto conto eventuali e preminenti eIGenze scolastiche della piccola Per_1
9. il marito IG. corrisponderà alla moglie Sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 300,00 (trecento/00) (€. 200,00 + €.100, per il pagamento della scuola privata che frequenta la piccola ed in ogni caso fino a quando entrambi i coniugi non riusciranno a Per_1 regolarne la frequentazione ad una scuola pubblica per le attuali eIGenze lavorative e di orario) a titolo sostentamento e mantenimento della figlia minore mentre la IGra essendo Per_1 Pt_1 economicamente indipendente rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento a titolo di alimenti;
10. che tale somma complessiva di €. 300,00 sarà versata anticipatamente entro il cinque di ogni mese a mezzo b/b sulle coordinate bancarie già in possesso del IG. e intestate alla IG.ra CP_1
; Pt_1
11. tale mantenimento per la minore sarà, inoltre, aggiornato annualmente e automaticamente secondo le variazioni degli indici Istat (pubblicate sulla GU) senza esplicita richiesta dell'avente diritto.
12. i coniugi si impegnano sin d'ora a contribuire in misura del 50% ciascuno, in favore della figlia minore al pagamento delle spese universitarie, (libri, tasse, corsi, lezioni private, etc...), Per_1 nonché le sportive e mediche straordinarie (visite specialistiche, cure dentistiche etc...) che si dovessero rendere necessarie per la piccola;
13. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, salvo eventuale urgenza a provvedere, e in ogni caso, il coniuge eventualmente dissenziente sarà tenuto a relazionare per iscritto all'altro, indicando i motivi del diniego ed evidenziando la soluzione o la spesa alternativa;
14. infine, i coniugi fin d'ora si riconoscono la piena libertà di fissare nel territorio nazionale una eventuale nuova residenza, previa preventiva comunicazione per ogni cambio anche se temporaneo;
15. Entrambi i coniugi saranno liberi di contrassegnare la minore sul proprio passaporto al Per_1 compimento dei 6 (sei) anni della figlia e quindi dal 27.04.2026, qualora volessero avvalersi Per_1 di tale documento per viaggi di piacere internazionali con la figlia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare).
Di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
atto n. 69, parte I, Serie, reg. Atti Matrimonio anno 2022); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) spese di lite al definitivo;
f) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 24/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler