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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2024, n. 19385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19385 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64522 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 14.10.2024 e vertente
TRA
) nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia LECCI e Stefania SCARAMELLA (con domicilio telematico), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via F.
Confalonieri n. 1, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
, nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
contumace; convenuto
Oggetto: Restituzione somma.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2024 parte attrice concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo che: CP_1
nel luglio 2012 il convenuto le aveva chiesto un prestito di € 40.000,00 al fine di acquistare un immobile;
1 in data 16.07.2012, aveva corrisposto a la suddetta somma con assegno CP_2
bancario non trasferibile n. 0189380352-05, incassato dal convenuto il giorno successivo, con l'accordo verbale che l'importo sarebbe stato restituito in tempi brevi e su semplice richiesta della creditrice;
nelle more, parte attrice aveva tentato di contattare il debitore al fine di chiedere la restituzione della somma prestata, senza esito;
in data 17.06.2020 l'attrice aveva invitato il convenuto a stipulare convenzione di negoziazione assistita per la restituzione dell'importo, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
Concludeva quindi chiedendo di: “accertare e dichiarare che il sig. ha CP_1
incassato l'importo di € 40.000,00 (quarantamila), a titolo di prestito personale e per
l'effetto condannare il convenuto alla restituzione di quanto percepito o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali maturati dal dovuto e quelli successivi sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non si costituiva ed era dichiarato contumace alla prima udienza.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito della memoria conclusionale.
La domanda dell'attrice è da respingere in quanto non adeguatamente provata.
Parte attrice deduce di aver stipulato con il convenuto un contratto di prestito tra privati, da inquadrarsi nell'ambito del contratto di mutuo di cui agli artt. 1813 ss. c.c.
Il contratto di mutuo può validamente concludersi anche oralmente, con la consegna della somma;
tuttavia, spetta all'attore, ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c. provare che la somma sia stata data a titolo di prestito e che l'accipiens si sia obbligato alla restituzione.
Sul punto, con orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha affermato:
2 “In tema di contratto di mutuo, poiché il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di denaro, è onere della parte che ne chieda la restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto in forza del quale il prenditore sia tenuto a restituire le somme ricevute. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva escluso il diritto alla restituzione della somma, sul presupposto che agli atti risultava soltanto la prova della dazione della somma alla parte convenuta, ma non l'assunzione di un obbligo di restituzione in forza di un contratto di mutuo).(Sentenza n. 27 del 05/01/2010).
Ed ancora: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.”(Cass. civ. n. 24328 del 16/10/2017).
E dunque, la consegna di un assegno o di una somma di denaro, ben potendo integrare una donazione o costituire adempimento di una precedente obbligazione, non prova di per sé l'esistenza di un contratto di mutuo, occorrendo altresì la prova del titolo della consegna e dell'assunzione di un obbligo di restituzione da parte dell'accipiens.
3 Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a documentare la consegna dell'assegno bancario, deducendo l'assunzione da parte del convenuto dell'obbligo alla restituzione con accordo verbale, senza tuttavia provare il detto accordo e quindi la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda.
In merito occorre altresì precisare che alcuna conferma circa l'esistenza dell'accordo può trarsi dalla mancata costituzione del convenuto e conseguente mancata contestazione della domanda, laddove l'art. 115 c.p.c. limita la rilevanza della non contestazione alla sola parte costituita.
E dunque, il diritto azionato dall'attrice alla restituzione della somma non può ritenersi provato con conseguente rigetto della domanda.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda di pagamento proposta dall'attrice nei Parte_1
confronti di . CP_1
Così deciso in Roma il 17.12.2024
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta all'Ufficio per il Processo dott.ssa Federica Fralleoni.
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