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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1786 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Giusy Ciampa Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1786 /2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Adriano Favero (c.f. e Tania Martino (c.f. , da C.F._2 C.F._3
ritenersi elettivamente domiciliata presso i relativi indirizzi p.e.c.:
e ; Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._4
atti, dall'Avv. Nicola Ferrua Magliani (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._5
il suo studio legale in Cuneo, Piazza Galimberti n. 12;
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
- Per parte ricorrente:
“Modificare la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1023/2021 del 25/11/2021, pubblicata in data 03/12/2021, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cuneo e per l'effetto:
pagina 1 di 11 Accertare l'intervenuta maggiore età di nelle more del giudizio e la scelta della Persona_1
medesima di risiedere presso la residenza della madre, IG.ra , dal mese di febbraio Parte_1
2023;
Disporre che le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni caso documentate
– di siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con Persona_1
espresso richiamo ed applicazione del Protocollo di Intesa del 07/07/2017 tra Magistrati del Tribunale ed Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Asti dal mese febbraio 2023;
Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente da valutare Per_2 secondo l'apprezzamento del Giudice, in base anche alla richiesta di rimessione in istruttoria avanzata con memoria ex art. 473 bis.19 c.p.c. del 09/01/2024;
Nella denegata ipotesi che questo Ill.mo Tribunale rigetti la richiesta di rimessione in istruttoria della causa, affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Per_2
padre, ampie modalità di visita secondo accordi tra i genitori, ed in difetto, in totale modifica del piano genitoriale depositato unitamente al ricorso, anche a seguito delle risultanze della CTU:
Ampie modalità di visita con la madre a seconda degli impegni scolastici del bambino e compatibilmente con gli orari lavorativi della madre;
In caso di disaccordo si è predisposto un calendario (prodotto quale documento n. 23), al fine di rendere chiara a questo Ill.mo Tribunale la suddivisione proposta. Si evidenzi sin d'ora che i giorni di competenza del padre sono evidenziati in blu e quelli di competenza della madre sono evidenziati in rosa:
Week end alternati secondo il numero totale delle settimane durante l'anno. I week end delle settimane pari saranno di spettanza della madre ed i week end delle settimane dispari saranno di spettanza del padre per gli anni dispari, a partire dal 2025, mentre per gli anni pari, i week end saranno invertiti, quelli
• di spettanza della madre;
• Per le festività durante il periodo scolastico (6 gennaio, carnevale, pasqua e pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) saranno divise a metà e alternate negli anni tra
i genitori, a partire dalla madre: alla IG.ra spetteranno l'Epifania, le vacanze di carnevale, Pt_1
pasqua e pasquetta, 25 aprile negli anni dispari, mentre le festività del 1 maggio, del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre saranno di spettanza del padre negli anni dispari, invertendo l'ordine per gli anni pari;
pagina 2 di 11 • Per le vacanze estive: a partire dal mese di giugno e per i mesi di luglio e agosto, Per_2
trascorrerà due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre ogni mese, durante le quali l'altro RE potrà stare con il figlio un giorno infrasettimanale a scelta;
• Ciascun RE potrà stare due settimane consecutive con il figlio, durante le quali le visite dell'altro RE saranno sospese, da comunicarsi almeno due settimane prima;
• Per gli anni dispari le prime due settimane di ogni mese estivo saranno di spettanza del padre e le ultime due settimane di ogni mese estivo saranno di spettanza della madre. Negli anni pari si invertiranno le settimane;
• Per le vacanze invernali: negli anni dispari la settimana di Natale sarà di competenza della madre e quella di Capodanno sarà di spettanza del padre, negli anni pari le settimane saranno invertite;
• Durante la settimana la IG.ra potrà tenere con sé il figlio uno o due pomeriggi, a Pt_1 Per_2
seconda dei turni lavorativi della medesima e degli impegni scolastici del figlio minore;
• Il giorno del compleanno di il minore potrà trascorrere metà della giornata con Per_2
ciascun RE (in caso di giorno scolastico, il pomeriggio starà con un RE e la sera Per_2 con l'altro) (Doc. 23);
• Disporre l'eliminazione dell'assegno di mantenimento della IG.ra a carico dei Parte_1
figli a partire dal mese di febbraio 2023;
• Disporre che gli assegni di mantenimento in favore di e di Persona_3 Persona_4
a carico della IG.ra , vengano compensati con l'assegno di mantenimento a favore della Parte_1
LI a carico del IG. , minorenne e non economicamente Persona_1 Controparte_1
autosufficiente sia diretto, stante la suddivisione dei giorni di visita madre-figlio, Persona_4
sopra proposta;
Disporre che le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – di
siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con espresso Persona_4
richiamo ed applicazione del Protocollo di Intesa del 07/07/2017 tra Magistrati del Tribunale ed
Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Asti dal mese di Febbraio 2023;
Disporre che le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – di
siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con espresso Persona_3
richiamo ed applicazione del Protocollo di Intesa del 07/07/2017 tra Magistrati del Tribunale ed
Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Asti dal mese di febbraio 2023;
pagina 3 di 11 Disporre che entrambi i genitori percepiscano l'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno dal mese di Febbraio 2023”;
- Per parte resistente:
“modificare la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1023/2021 del 25/11/2021, pubblicata in data 03/12/2021, pronunciata dal Tribunale di Cuneo, disciplinando che: - l'affidamento della minore
permanga condiviso con collocazione in modo prevalente presso la madre IG. Persona_1 [...]
; - il IG. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento in favore della Pt_1 Controparte_1 LI minore , l'importo mensile di € 100,00 entro il 15 di ogni mese a mezzo di Persona_1
bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- il IG. Controparte_1
corrisponda alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal Parte_1
S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative - previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - di;
- il IG. goda di ampia Persona_1 Per_1
modalità di visita con la LI a seconda della disponibilità della medesima a restare Persona_1
con lo stesso;
- il minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_4
mantenendo la collocazione prevalente presso il padre, dove risiede altresì la sorella , Per_3
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
- la IG.ra corrisponda a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento in favore dei figli e , l'importo mensile di € Per_3 Persona_4
200,00 entro il 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- la IG.ra corrisponda al IG. il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative - previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - di e Per_3 [...]
; - l'assegno unico venga percepito dal IG. al 100% con diritto al rimborso del Per_4 Per_1
35% alla IG.ra entro 5 giorni dall'erogazione dello stesso e con obbligo del di Pt_1 Per_1 comunicare ogni mutamento dell'importo percepito;
- il diritto di visita della IG.ra con il minore Pt_1
sia regolato come segue: • fine settimana alternati come suggerito dalla C.T.U., Persona_4
compatibilmente con gli impegni di lavoro della IG.ra e quelli scolastici di dal Parte_1 Per_2 venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera con rientro presso l'abitazione paterna entro le ore 22.00: il padre porterà il figlio presso la madre ovvero andrà a riprenderlo presso
l'abitazione della madre, di modo che le spese di trasporto risultino sempre divise al 50% (come da indicazione della C.T.U.), a seconda di come si accorderanno di volta in volta, ma sempre secondo il regime per cui se un RE porta l'altro riporta e viceversa;
• la madre avrà facoltà, come suggerito dalla C.T.U., infrasettimanalmente, dall'uscita da scuola sino all'ora di cena, di tenere con sé il minore due pomeriggi da concordarsi entro la fine della settimana precedente compatibilmente con
pagina 4 di 11 impegni scolastici di e di lavoro della medesima: in questo caso sarà la madre o i nonni Per_2 materni ad andare a prendere il minore e riportarlo presso l'abitazione paterna;
• durante le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre) con un Per_2 RE e la settimana di Capodanno (dal 31 Dicembre al 07 Gennaio) con l'altro RE;
• le vacanze pasquali verranno trascorse come suggerito dalla C.T.U., divise tra i genitori alternando la domenica di Pasqua con un RE ed il lunedì di Pasquetta con l'altro RE;
• durante il periodo di sospensione scolastica estiva, il minore trascorrerà 4 settimane anche non consecutive con ciascun RE da concordarsi entro la fine del periodo scolastico;
• le ulteriori festività verranno alternate tra i genitori. • Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c., stante l'atteggiamento ostruzionistico e contrario all'interesse del minore dimostrato dalla IG.ra
.”; Pt_1
- Per il P.M.:
“si aderisce alla prospettazione di parte resistente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/07/2023, ha domandato pronunciarsi la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1023/2021, emessa dall'intestato Tribunale sulla base di condizioni congiunte rassegnate dalle parti, pubblicata in data 03/12/2021, rappresentando che, dopo la pronuncia, la LI si è definitivamente stabilita presso la madre, rifiutandosi di incontrare il Per_1
padre e che dal giugno 2023, il figlio minore improvvisamente rifiuta di vedere la madre e la Per_2
sorella. Ha chiesto pertanto – previa valutazione della capacità genitoriale del sig. – di Controparte_1
modificare la sentenza di divorzio prevedendo:
- l'affidamento della LI ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e Per_1
con ampie facoltà di visita tra padre e LI nel rispetto della volontà della minore;
- valutare la migliore collocazione prevalente per il figlio disponendo un regime di visita Per_2
secondo accordi tra i genitori ed in difetto, come da piano genitoriale al ricorso allegato (cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso).
Dal punto di vista economico la ricorrente ha chiesto un contributo al mantenimento per la LI
nata il [...] dell'importo di euro 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
nonché il versamento a suo carico del medesimo importo per il mantenimento del figlio minore nato l'[...] e per la LI nata il [...], maggiorenne ma non Per_2 Per_3 economicamente autosufficiente, residente presso l'abitazione del padre.
In data 09/10/2023 si è costituito in giudizio il sig. che, oppostosi alla richiesta di Controparte_1
CTU promossa dalla ricorrente nonché condivisa la previsione dell'affido congiunto del figlio minore pagina 5 di 11 ha domandato il collocamento e il mantenimento della residenza del figlio presso di Per_2 Per_2
sé, nonché la conferma del contributo al mantenimento del figlio minore e della LI Per_2 Per_3 in capo alla sig.ra dell'importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, non Pt_1
opponendosi alla previsione di un contributo – a suo carico – per il mantenimento della LI Per_1
pari ad euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I coniugi sentiti personalmente all'udienza del 09/11/2023 hanno insistito nelle proprie originarie domande.
Il Giudice istruttore ha disposto CTU volta a definire il più adeguato regime di affidamento dei minori.
Depositato l'elaborato peritale in data 01/08/2024, all'udienza del 16/10/2024 le parti hanno rappresentato di non essere addivenuti ad un accordo nonostante gli esiti della CTU;
parte ricorrente, inoltre – stante episodi avvenuti in data 15/10/2024 – ha chiesto un termine per il deposito di memoria ex art. 473 bis. 19 c.p.c. al fine di valutare l'introduzione di nuovi mezzi istruttori e/o modifica di condizioni.
Il Giudice relatore, con ordinanza emessa in data 16/10/2024, dichiarata inammissibile la richiesta formulata dalla difesa di parte ricorrente di concessione di termine ex art. 473 bis.19 c.p.c., demandando la norma alle parti la possibilità di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova nei limiti fissati dalla legge e considerato che, nella specie, neppure era stata espressamente proposta nuova domanda né è stato specificato in che modo i fatti descritti avrebbero influito su quelle già proposte, ha rinviato per la remissione della causa al collegio, all'udienza figurata del 12/03/2025, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.38 c.p.c.
***
Sulla richiesta di remissione in istruttoria
Anzitutto, il Collegio condivide la valutazione del Giudice Istruttore secondo cui la causa è matura per la decisione allo stato degli atti. Né si ravvisano nei fatti “sopravvenuti” indicati dalla ricorrente nella memoria del 9.1.2025, elementi di novità rispetto alle questioni già oggetto di contrasto tra le parti tali da imporre la remissione in istruttoria della causa.
D'altronde, neppure dai fatti narrati è conseguita una specifica domanda nuova, essendosi parte ricorrente, limitata a chiedere che “vengano adottati provvedimenti che facilitino le visite madre-figlio, ovvero la rimessione in istruttoria della causa, al fine di valutare la migliore modalità di visita che possa permettere al figlio minore di godere del suo diritto alla bigenitorialità, senza alcuna Per_2 paura di scontentare i propri affetti”, valutazione già svolta dal CTU nominato in corso di causa tenendo conto dell'elevata conflittualità delle parti (che inevitabilmente condiziona il sano sviluppo psico-fisico di e che questo Collegio ritiene di condividere. Per_2
pagina 6 di 11 Sull'affidamento, la collocazione abituale, il diritto di visita e il mantenimento dei figli
Premesso che la LI è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio mentre la Persona_1
LI lo è diventata poco dopo la sentenza di divorzio di cui è chiesta la modifica, e Persona_3
che pertanto sono divenute prive di efficacia le condizioni originariamente concordate con riguardo all'affidamento, alla collocazione e alla regolamentazione del diritto di visita per le stesse, tali questioni devono invece essere decise con riferimento al figlio ancora minore, . Persona_4
Sotto tale profilo non appare in discussione il regime di affidamento di che può essere Per_2 confermato in quello dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, trattandosi di soluzione pienamente rispettosa del principio di bigenitorialità e maggiormente rispondente agli interessi del figlio minore.
Come noto, infatti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui uno dei genitori abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, serbando comportamento sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del RE con il quale il figlio coabiti stabilmente.
D'altronde, nella specie, il CTU ha chiaramente evidenziato che “nell'interesse del minore si Per_2
ritiene importante tutelare la continuità del suo stile di vita e delle relazioni con le persone significative, salvaguardando sia il rapporto con entrambi i genitori che con le famiglie d'origine.”
Quanto al collocamento del minore il Collegio, anche sulla base dei risultati dell'espletata C.T.U. osserva come il mantenimento della collocazione di presso il padre sia la soluzione che si Per_2
profila quale maggiormente rispondente all'interesse del minore stesso alla luce della situazione di fatto cristallizzatasi, posto che nsieme al padre oramai conduce una vita organizzata. Per_2
In particolare, il CTU ha descritto come un bambino educato, gentile, curato nell'aspetto, Per_2 perfettamente inserito nell'ambiente scolastico e capace di contare sulle sue forze adattandosi alle situazioni. Tuttavia, questa indipendenza è indicativa di un apprendimento precoce (sviluppato per sopperire a carenza dell'ambiente familiare) e di un eccessivo senso di responsabilità nei confronti dei membri della propria famiglia. Sotto tale aspetto il Consulente ha altresì evidenziato che “tutti gli adulti che hanno un legame affettivo significativo con (genitori, nonni) si prendono “cura” di lui ma, Per_2
al momento, non sembrano in grado di trasmettere al bambino ciò di cui ha maggiormente bisogno: senso di sicurezza, libertà di frequentare nonni materni e paterni senza sensi di colpa ed imbarazzo, desiderio di non essere coinvolto nelle liti tra genitori” (v. pag. 24).
pagina 7 di 11 Tanto premesso e valutata adeguata la capacità genitoriale di entrambe le parti (sebbene il padre “non riesce a cogliere il conflitto di lealtà in cui il figlio è imprigionato nei momenti di passaggio dal contesto paterno a quello materno”), il CTU ha concluso evidenziando l'importanza, nell'interesse del minore, di tutelare la continuità del suo stile di vita e, dunque, di mantenere la residenza anagrafica presso il padre.
Circa il regime delle visite madre-figlio – questione sulla quale le parti maggiormente controvertono – il Collegio ritiene di conformarsi alle valutazioni espresse dal CTU circa il regime di visite maggiormente confacente all'interesse del figlio e, pertanto, di dover disporre che la madre Per_2
possa vedere e tenere con sé il figlio minore salvo più ampi accordi tra i genitori e tenuto conto Per_2
delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio stesso: a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi entro la fine della settimana precedente, compatibilmente con impegni scolastici di e con i turni di lavoro della ricorrente) Per_2 dall'uscita da scuola sino all'ora di cena;
4 settimane nelle vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del periodo scolastico;
metà delle vacanze natalizie alternando annualmente il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente il giorno di Pasqua con un RE e quello di Pasquetta con l'altro RE;
ad anni alterni, le ulteriori festività e il giorno del compleanno.
Sotto tale profilo è opportuno precisare che la pretesa della ricorrente di ampliare il tempo di permanenza di presso di sé sulla base delle proprie esigenze organizzative non può assumere Per_2
rilievo posto che l'obiettivo primario da rispettare nella regolamentazione dei termini di permanenza con i genitori è quello di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. civ. n. 19323/2020; Cass. civ. n. 9764/2019).
Ne deriva che, nei pomeriggi infrasettimanali in cui la madre svolge il turno pomeridiano potrà farsi coadiuvare dai nonni materni ma non potrà pretendere di recuperare i pomeriggi “persi” a causa dei propri impegni lavorativi.
Sui reciproci contributi al mantenimento dei figli
Dal punto di vista degli obblighi contributivi – muovendo dal dato pacifico per cui appena Per_1
maggiorenne e non è ancora economicamente autosufficiente, dopo il divorzio, ha deciso di andare a vivere stabilmente presso la madre – reputa il Collegio di dover accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, revocando il contributo al mantenimento per la LI posto in sentenza a Per_1
carico della madre e, per converso (considerati i redditi delle parti e la loro situazione patrimoniale, inclusi gli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato) ponendo analogo contributo, pari ad euro 100,00
pagina 8 di 11 mensili, a carico del sig. , il quale sarà altresì tenuto a corrispondere il 50% delle spese Per_1
straordinarie per la LI il tutto fin dalla data di instaurazione del presente giudizio. Per_1
Sotto tale ultimo aspetto pare opportuno precisare che l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in nessun caso può retroagire ad una data antecedente alla proposizione della domanda giudiziale
(cfr. Cass. civ. n. 8816/2020 nonché Cass. civ. n. 4224/2021, la quale ha evidenziato che “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal RE non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”).
Tenuto conto della stabile perdurante collocazione presso il padre tanto del minore quanto Per_2 dell'ulteriore LI della coppia, (maggiorenne e non economicamente indipendente), Per_3 dev'essere, invece, confermato l'obbligo della ricorrente di corrispondere al resistente la somma di
Euro 200,00 mensili (Euro 100,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sull'assegno unico
In ordine alla richiesta correlata al percepimento dell'assegno unico universale, il Collegio ritiene congruo che lo stesso venga suddiviso tra le parti al 50%.
Com'è noto, l'art. 6 co.4 D. Lgs. 230/2021, stabilisce: “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al RE affidatario”.
Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità
e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Per quanto la norma non ponga una preclusione per il giudice di merito (che ben può ritenere di attribuire l'assegno unico al RE collocatario del minore anche in caso di affidamento condiviso: v. sul punto, di recente, Cass. civ. n. 4672/2025), nella specie non si ravvisano ragioni per derogare alla regola dell'assegnazione paritaria tra i genitori, tenuto conto della convivenza di ciascuno dei genitori con almeno un figlio infra-ventunenne, della non contestata volontà espressa dalla LI di non Per_1 frequentare, allo stato, il padre e, per converso, dell'ampliata possibilità di visita tra la madre ed il figlio minore affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori. Per_2
pagina 9 di 11 Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, soccombenza però certamente maggiore in capo alla ricorrente (sostanzialmente vittoriosa solo rispetto alla richiesta di restituzione del 50% dell'assegno unico, data l'assenza di contestazioni in merito alla collocazione e mantenimento relativo alla LI , possono essere compensate nella misura di un terzo (1/3) ponendo i restanti Per_1
due terzi (2/3) a carico di Tali spese vengono liquidate in dispositivo con applicazione Parte_1
dei valori minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 (come modificato dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, tabella n. 2) previsti per le controversie di bassa complessità e valore indeterminabile quali quella in epigrafe, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta.
Analogamente, le spese di C.T.U., già liquidate come da separato provvedimento, devono ritenersi poste definitivamente a carico della ricorrente per due terzi (2/3) ed a carico di parte resistente per il restante terzo (1/3).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
1023/2021, emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 03/12/2021, ogni diversa istanza disattesa o assorbita e fermo il resto:
1) dato atto della sopravvenuta maggiore età delle figlie ed dichiara Per_3 Persona_1
prive di efficacia nei confronti delle stesse le statuizioni relative al regime di affidamento, collocazione e visite;
2) dispone che parte resistente versi a parte ricorrente, con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 100,00 (somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat) a titolo di contributo al mantenimento della LI , Persona_1
oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludico ricreative) previamente concordate (salvo quelle mediche necessitate ed urgenti) e successivamente documentate;
3) dispone che parte ricorrente continui a versare a parte ricorrente la somma mensile di Euro
200,00 (somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal Per_2 Persona_3
SSN, scolastiche, sportive e ludico ricreative) previamente concordate (salvo quelle mediche necessitate ed urgenti) e successivamente documentate;
4) dispone quanto al regime delle visite madre-figlio che, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, la madre possa vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, oltre a due pomeriggi Per_2
pagina 10 di 11 infrasettimanali (da concordarsi entro la fine della settimana precedente compatibilmente con impegni scolastici di e con i turni di lavoro della ricorrente) dall'uscita da scuola sino all'ora di cena;
4 Per_2
settimane, anche non consecutive, nelle vacanze estive (da concordarsi entro la fine del periodo scolastico); metà delle vacanze natalizie alternando annualmente il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente il giorno di
Pasqua con un RE e quello di Pasquetta con l'altro RE;
ad anni alterni, le ulteriori festività e il giorno del compleanno.
5) attribuisce l'importo dell'assegno unico nella misura del 50% a ciascuna delle parti;
6) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente nella misura di 2/3 ed a carico di parte resistente nella misura del restante 1/3;
7) condanna parte ricorrente a rifondere al resistente i due terzi (2/3) delle spese di lite e, che si liquidano - già compensate per un terzo (1/3) - in € 2.539,34, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Giusy Ciampa Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1786 /2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Adriano Favero (c.f. e Tania Martino (c.f. , da C.F._2 C.F._3
ritenersi elettivamente domiciliata presso i relativi indirizzi p.e.c.:
e ; Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._4
atti, dall'Avv. Nicola Ferrua Magliani (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._5
il suo studio legale in Cuneo, Piazza Galimberti n. 12;
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
- Per parte ricorrente:
“Modificare la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1023/2021 del 25/11/2021, pubblicata in data 03/12/2021, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cuneo e per l'effetto:
pagina 1 di 11 Accertare l'intervenuta maggiore età di nelle more del giudizio e la scelta della Persona_1
medesima di risiedere presso la residenza della madre, IG.ra , dal mese di febbraio Parte_1
2023;
Disporre che le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni caso documentate
– di siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con Persona_1
espresso richiamo ed applicazione del Protocollo di Intesa del 07/07/2017 tra Magistrati del Tribunale ed Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Asti dal mese febbraio 2023;
Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente da valutare Per_2 secondo l'apprezzamento del Giudice, in base anche alla richiesta di rimessione in istruttoria avanzata con memoria ex art. 473 bis.19 c.p.c. del 09/01/2024;
Nella denegata ipotesi che questo Ill.mo Tribunale rigetti la richiesta di rimessione in istruttoria della causa, affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Per_2
padre, ampie modalità di visita secondo accordi tra i genitori, ed in difetto, in totale modifica del piano genitoriale depositato unitamente al ricorso, anche a seguito delle risultanze della CTU:
Ampie modalità di visita con la madre a seconda degli impegni scolastici del bambino e compatibilmente con gli orari lavorativi della madre;
In caso di disaccordo si è predisposto un calendario (prodotto quale documento n. 23), al fine di rendere chiara a questo Ill.mo Tribunale la suddivisione proposta. Si evidenzi sin d'ora che i giorni di competenza del padre sono evidenziati in blu e quelli di competenza della madre sono evidenziati in rosa:
Week end alternati secondo il numero totale delle settimane durante l'anno. I week end delle settimane pari saranno di spettanza della madre ed i week end delle settimane dispari saranno di spettanza del padre per gli anni dispari, a partire dal 2025, mentre per gli anni pari, i week end saranno invertiti, quelli
• di spettanza della madre;
• Per le festività durante il periodo scolastico (6 gennaio, carnevale, pasqua e pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) saranno divise a metà e alternate negli anni tra
i genitori, a partire dalla madre: alla IG.ra spetteranno l'Epifania, le vacanze di carnevale, Pt_1
pasqua e pasquetta, 25 aprile negli anni dispari, mentre le festività del 1 maggio, del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre saranno di spettanza del padre negli anni dispari, invertendo l'ordine per gli anni pari;
pagina 2 di 11 • Per le vacanze estive: a partire dal mese di giugno e per i mesi di luglio e agosto, Per_2
trascorrerà due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre ogni mese, durante le quali l'altro RE potrà stare con il figlio un giorno infrasettimanale a scelta;
• Ciascun RE potrà stare due settimane consecutive con il figlio, durante le quali le visite dell'altro RE saranno sospese, da comunicarsi almeno due settimane prima;
• Per gli anni dispari le prime due settimane di ogni mese estivo saranno di spettanza del padre e le ultime due settimane di ogni mese estivo saranno di spettanza della madre. Negli anni pari si invertiranno le settimane;
• Per le vacanze invernali: negli anni dispari la settimana di Natale sarà di competenza della madre e quella di Capodanno sarà di spettanza del padre, negli anni pari le settimane saranno invertite;
• Durante la settimana la IG.ra potrà tenere con sé il figlio uno o due pomeriggi, a Pt_1 Per_2
seconda dei turni lavorativi della medesima e degli impegni scolastici del figlio minore;
• Il giorno del compleanno di il minore potrà trascorrere metà della giornata con Per_2
ciascun RE (in caso di giorno scolastico, il pomeriggio starà con un RE e la sera Per_2 con l'altro) (Doc. 23);
• Disporre l'eliminazione dell'assegno di mantenimento della IG.ra a carico dei Parte_1
figli a partire dal mese di febbraio 2023;
• Disporre che gli assegni di mantenimento in favore di e di Persona_3 Persona_4
a carico della IG.ra , vengano compensati con l'assegno di mantenimento a favore della Parte_1
LI a carico del IG. , minorenne e non economicamente Persona_1 Controparte_1
autosufficiente sia diretto, stante la suddivisione dei giorni di visita madre-figlio, Persona_4
sopra proposta;
Disporre che le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – di
siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con espresso Persona_4
richiamo ed applicazione del Protocollo di Intesa del 07/07/2017 tra Magistrati del Tribunale ed
Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Asti dal mese di Febbraio 2023;
Disporre che le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – di
siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con espresso Persona_3
richiamo ed applicazione del Protocollo di Intesa del 07/07/2017 tra Magistrati del Tribunale ed
Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Asti dal mese di febbraio 2023;
pagina 3 di 11 Disporre che entrambi i genitori percepiscano l'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno dal mese di Febbraio 2023”;
- Per parte resistente:
“modificare la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1023/2021 del 25/11/2021, pubblicata in data 03/12/2021, pronunciata dal Tribunale di Cuneo, disciplinando che: - l'affidamento della minore
permanga condiviso con collocazione in modo prevalente presso la madre IG. Persona_1 [...]
; - il IG. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento in favore della Pt_1 Controparte_1 LI minore , l'importo mensile di € 100,00 entro il 15 di ogni mese a mezzo di Persona_1
bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- il IG. Controparte_1
corrisponda alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal Parte_1
S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative - previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - di;
- il IG. goda di ampia Persona_1 Per_1
modalità di visita con la LI a seconda della disponibilità della medesima a restare Persona_1
con lo stesso;
- il minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_4
mantenendo la collocazione prevalente presso il padre, dove risiede altresì la sorella , Per_3
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
- la IG.ra corrisponda a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento in favore dei figli e , l'importo mensile di € Per_3 Persona_4
200,00 entro il 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- la IG.ra corrisponda al IG. il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative - previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - di e Per_3 [...]
; - l'assegno unico venga percepito dal IG. al 100% con diritto al rimborso del Per_4 Per_1
35% alla IG.ra entro 5 giorni dall'erogazione dello stesso e con obbligo del di Pt_1 Per_1 comunicare ogni mutamento dell'importo percepito;
- il diritto di visita della IG.ra con il minore Pt_1
sia regolato come segue: • fine settimana alternati come suggerito dalla C.T.U., Persona_4
compatibilmente con gli impegni di lavoro della IG.ra e quelli scolastici di dal Parte_1 Per_2 venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera con rientro presso l'abitazione paterna entro le ore 22.00: il padre porterà il figlio presso la madre ovvero andrà a riprenderlo presso
l'abitazione della madre, di modo che le spese di trasporto risultino sempre divise al 50% (come da indicazione della C.T.U.), a seconda di come si accorderanno di volta in volta, ma sempre secondo il regime per cui se un RE porta l'altro riporta e viceversa;
• la madre avrà facoltà, come suggerito dalla C.T.U., infrasettimanalmente, dall'uscita da scuola sino all'ora di cena, di tenere con sé il minore due pomeriggi da concordarsi entro la fine della settimana precedente compatibilmente con
pagina 4 di 11 impegni scolastici di e di lavoro della medesima: in questo caso sarà la madre o i nonni Per_2 materni ad andare a prendere il minore e riportarlo presso l'abitazione paterna;
• durante le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre) con un Per_2 RE e la settimana di Capodanno (dal 31 Dicembre al 07 Gennaio) con l'altro RE;
• le vacanze pasquali verranno trascorse come suggerito dalla C.T.U., divise tra i genitori alternando la domenica di Pasqua con un RE ed il lunedì di Pasquetta con l'altro RE;
• durante il periodo di sospensione scolastica estiva, il minore trascorrerà 4 settimane anche non consecutive con ciascun RE da concordarsi entro la fine del periodo scolastico;
• le ulteriori festività verranno alternate tra i genitori. • Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c., stante l'atteggiamento ostruzionistico e contrario all'interesse del minore dimostrato dalla IG.ra
.”; Pt_1
- Per il P.M.:
“si aderisce alla prospettazione di parte resistente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/07/2023, ha domandato pronunciarsi la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1023/2021, emessa dall'intestato Tribunale sulla base di condizioni congiunte rassegnate dalle parti, pubblicata in data 03/12/2021, rappresentando che, dopo la pronuncia, la LI si è definitivamente stabilita presso la madre, rifiutandosi di incontrare il Per_1
padre e che dal giugno 2023, il figlio minore improvvisamente rifiuta di vedere la madre e la Per_2
sorella. Ha chiesto pertanto – previa valutazione della capacità genitoriale del sig. – di Controparte_1
modificare la sentenza di divorzio prevedendo:
- l'affidamento della LI ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e Per_1
con ampie facoltà di visita tra padre e LI nel rispetto della volontà della minore;
- valutare la migliore collocazione prevalente per il figlio disponendo un regime di visita Per_2
secondo accordi tra i genitori ed in difetto, come da piano genitoriale al ricorso allegato (cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso).
Dal punto di vista economico la ricorrente ha chiesto un contributo al mantenimento per la LI
nata il [...] dell'importo di euro 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
nonché il versamento a suo carico del medesimo importo per il mantenimento del figlio minore nato l'[...] e per la LI nata il [...], maggiorenne ma non Per_2 Per_3 economicamente autosufficiente, residente presso l'abitazione del padre.
In data 09/10/2023 si è costituito in giudizio il sig. che, oppostosi alla richiesta di Controparte_1
CTU promossa dalla ricorrente nonché condivisa la previsione dell'affido congiunto del figlio minore pagina 5 di 11 ha domandato il collocamento e il mantenimento della residenza del figlio presso di Per_2 Per_2
sé, nonché la conferma del contributo al mantenimento del figlio minore e della LI Per_2 Per_3 in capo alla sig.ra dell'importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, non Pt_1
opponendosi alla previsione di un contributo – a suo carico – per il mantenimento della LI Per_1
pari ad euro 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I coniugi sentiti personalmente all'udienza del 09/11/2023 hanno insistito nelle proprie originarie domande.
Il Giudice istruttore ha disposto CTU volta a definire il più adeguato regime di affidamento dei minori.
Depositato l'elaborato peritale in data 01/08/2024, all'udienza del 16/10/2024 le parti hanno rappresentato di non essere addivenuti ad un accordo nonostante gli esiti della CTU;
parte ricorrente, inoltre – stante episodi avvenuti in data 15/10/2024 – ha chiesto un termine per il deposito di memoria ex art. 473 bis. 19 c.p.c. al fine di valutare l'introduzione di nuovi mezzi istruttori e/o modifica di condizioni.
Il Giudice relatore, con ordinanza emessa in data 16/10/2024, dichiarata inammissibile la richiesta formulata dalla difesa di parte ricorrente di concessione di termine ex art. 473 bis.19 c.p.c., demandando la norma alle parti la possibilità di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova nei limiti fissati dalla legge e considerato che, nella specie, neppure era stata espressamente proposta nuova domanda né è stato specificato in che modo i fatti descritti avrebbero influito su quelle già proposte, ha rinviato per la remissione della causa al collegio, all'udienza figurata del 12/03/2025, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.38 c.p.c.
***
Sulla richiesta di remissione in istruttoria
Anzitutto, il Collegio condivide la valutazione del Giudice Istruttore secondo cui la causa è matura per la decisione allo stato degli atti. Né si ravvisano nei fatti “sopravvenuti” indicati dalla ricorrente nella memoria del 9.1.2025, elementi di novità rispetto alle questioni già oggetto di contrasto tra le parti tali da imporre la remissione in istruttoria della causa.
D'altronde, neppure dai fatti narrati è conseguita una specifica domanda nuova, essendosi parte ricorrente, limitata a chiedere che “vengano adottati provvedimenti che facilitino le visite madre-figlio, ovvero la rimessione in istruttoria della causa, al fine di valutare la migliore modalità di visita che possa permettere al figlio minore di godere del suo diritto alla bigenitorialità, senza alcuna Per_2 paura di scontentare i propri affetti”, valutazione già svolta dal CTU nominato in corso di causa tenendo conto dell'elevata conflittualità delle parti (che inevitabilmente condiziona il sano sviluppo psico-fisico di e che questo Collegio ritiene di condividere. Per_2
pagina 6 di 11 Sull'affidamento, la collocazione abituale, il diritto di visita e il mantenimento dei figli
Premesso che la LI è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio mentre la Persona_1
LI lo è diventata poco dopo la sentenza di divorzio di cui è chiesta la modifica, e Persona_3
che pertanto sono divenute prive di efficacia le condizioni originariamente concordate con riguardo all'affidamento, alla collocazione e alla regolamentazione del diritto di visita per le stesse, tali questioni devono invece essere decise con riferimento al figlio ancora minore, . Persona_4
Sotto tale profilo non appare in discussione il regime di affidamento di che può essere Per_2 confermato in quello dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, trattandosi di soluzione pienamente rispettosa del principio di bigenitorialità e maggiormente rispondente agli interessi del figlio minore.
Come noto, infatti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui uno dei genitori abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, serbando comportamento sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del RE con il quale il figlio coabiti stabilmente.
D'altronde, nella specie, il CTU ha chiaramente evidenziato che “nell'interesse del minore si Per_2
ritiene importante tutelare la continuità del suo stile di vita e delle relazioni con le persone significative, salvaguardando sia il rapporto con entrambi i genitori che con le famiglie d'origine.”
Quanto al collocamento del minore il Collegio, anche sulla base dei risultati dell'espletata C.T.U. osserva come il mantenimento della collocazione di presso il padre sia la soluzione che si Per_2
profila quale maggiormente rispondente all'interesse del minore stesso alla luce della situazione di fatto cristallizzatasi, posto che nsieme al padre oramai conduce una vita organizzata. Per_2
In particolare, il CTU ha descritto come un bambino educato, gentile, curato nell'aspetto, Per_2 perfettamente inserito nell'ambiente scolastico e capace di contare sulle sue forze adattandosi alle situazioni. Tuttavia, questa indipendenza è indicativa di un apprendimento precoce (sviluppato per sopperire a carenza dell'ambiente familiare) e di un eccessivo senso di responsabilità nei confronti dei membri della propria famiglia. Sotto tale aspetto il Consulente ha altresì evidenziato che “tutti gli adulti che hanno un legame affettivo significativo con (genitori, nonni) si prendono “cura” di lui ma, Per_2
al momento, non sembrano in grado di trasmettere al bambino ciò di cui ha maggiormente bisogno: senso di sicurezza, libertà di frequentare nonni materni e paterni senza sensi di colpa ed imbarazzo, desiderio di non essere coinvolto nelle liti tra genitori” (v. pag. 24).
pagina 7 di 11 Tanto premesso e valutata adeguata la capacità genitoriale di entrambe le parti (sebbene il padre “non riesce a cogliere il conflitto di lealtà in cui il figlio è imprigionato nei momenti di passaggio dal contesto paterno a quello materno”), il CTU ha concluso evidenziando l'importanza, nell'interesse del minore, di tutelare la continuità del suo stile di vita e, dunque, di mantenere la residenza anagrafica presso il padre.
Circa il regime delle visite madre-figlio – questione sulla quale le parti maggiormente controvertono – il Collegio ritiene di conformarsi alle valutazioni espresse dal CTU circa il regime di visite maggiormente confacente all'interesse del figlio e, pertanto, di dover disporre che la madre Per_2
possa vedere e tenere con sé il figlio minore salvo più ampi accordi tra i genitori e tenuto conto Per_2
delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio stesso: a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi entro la fine della settimana precedente, compatibilmente con impegni scolastici di e con i turni di lavoro della ricorrente) Per_2 dall'uscita da scuola sino all'ora di cena;
4 settimane nelle vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del periodo scolastico;
metà delle vacanze natalizie alternando annualmente il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente il giorno di Pasqua con un RE e quello di Pasquetta con l'altro RE;
ad anni alterni, le ulteriori festività e il giorno del compleanno.
Sotto tale profilo è opportuno precisare che la pretesa della ricorrente di ampliare il tempo di permanenza di presso di sé sulla base delle proprie esigenze organizzative non può assumere Per_2
rilievo posto che l'obiettivo primario da rispettare nella regolamentazione dei termini di permanenza con i genitori è quello di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. civ. n. 19323/2020; Cass. civ. n. 9764/2019).
Ne deriva che, nei pomeriggi infrasettimanali in cui la madre svolge il turno pomeridiano potrà farsi coadiuvare dai nonni materni ma non potrà pretendere di recuperare i pomeriggi “persi” a causa dei propri impegni lavorativi.
Sui reciproci contributi al mantenimento dei figli
Dal punto di vista degli obblighi contributivi – muovendo dal dato pacifico per cui appena Per_1
maggiorenne e non è ancora economicamente autosufficiente, dopo il divorzio, ha deciso di andare a vivere stabilmente presso la madre – reputa il Collegio di dover accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, revocando il contributo al mantenimento per la LI posto in sentenza a Per_1
carico della madre e, per converso (considerati i redditi delle parti e la loro situazione patrimoniale, inclusi gli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato) ponendo analogo contributo, pari ad euro 100,00
pagina 8 di 11 mensili, a carico del sig. , il quale sarà altresì tenuto a corrispondere il 50% delle spese Per_1
straordinarie per la LI il tutto fin dalla data di instaurazione del presente giudizio. Per_1
Sotto tale ultimo aspetto pare opportuno precisare che l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in nessun caso può retroagire ad una data antecedente alla proposizione della domanda giudiziale
(cfr. Cass. civ. n. 8816/2020 nonché Cass. civ. n. 4224/2021, la quale ha evidenziato che “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal RE non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”).
Tenuto conto della stabile perdurante collocazione presso il padre tanto del minore quanto Per_2 dell'ulteriore LI della coppia, (maggiorenne e non economicamente indipendente), Per_3 dev'essere, invece, confermato l'obbligo della ricorrente di corrispondere al resistente la somma di
Euro 200,00 mensili (Euro 100,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sull'assegno unico
In ordine alla richiesta correlata al percepimento dell'assegno unico universale, il Collegio ritiene congruo che lo stesso venga suddiviso tra le parti al 50%.
Com'è noto, l'art. 6 co.4 D. Lgs. 230/2021, stabilisce: “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al RE affidatario”.
Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità
e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps.
Per quanto la norma non ponga una preclusione per il giudice di merito (che ben può ritenere di attribuire l'assegno unico al RE collocatario del minore anche in caso di affidamento condiviso: v. sul punto, di recente, Cass. civ. n. 4672/2025), nella specie non si ravvisano ragioni per derogare alla regola dell'assegnazione paritaria tra i genitori, tenuto conto della convivenza di ciascuno dei genitori con almeno un figlio infra-ventunenne, della non contestata volontà espressa dalla LI di non Per_1 frequentare, allo stato, il padre e, per converso, dell'ampliata possibilità di visita tra la madre ed il figlio minore affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori. Per_2
pagina 9 di 11 Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, soccombenza però certamente maggiore in capo alla ricorrente (sostanzialmente vittoriosa solo rispetto alla richiesta di restituzione del 50% dell'assegno unico, data l'assenza di contestazioni in merito alla collocazione e mantenimento relativo alla LI , possono essere compensate nella misura di un terzo (1/3) ponendo i restanti Per_1
due terzi (2/3) a carico di Tali spese vengono liquidate in dispositivo con applicazione Parte_1
dei valori minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 (come modificato dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, tabella n. 2) previsti per le controversie di bassa complessità e valore indeterminabile quali quella in epigrafe, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta.
Analogamente, le spese di C.T.U., già liquidate come da separato provvedimento, devono ritenersi poste definitivamente a carico della ricorrente per due terzi (2/3) ed a carico di parte resistente per il restante terzo (1/3).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
1023/2021, emessa dall'intestato Tribunale, pubblicata in data 03/12/2021, ogni diversa istanza disattesa o assorbita e fermo il resto:
1) dato atto della sopravvenuta maggiore età delle figlie ed dichiara Per_3 Persona_1
prive di efficacia nei confronti delle stesse le statuizioni relative al regime di affidamento, collocazione e visite;
2) dispone che parte resistente versi a parte ricorrente, con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 100,00 (somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat) a titolo di contributo al mantenimento della LI , Persona_1
oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludico ricreative) previamente concordate (salvo quelle mediche necessitate ed urgenti) e successivamente documentate;
3) dispone che parte ricorrente continui a versare a parte ricorrente la somma mensile di Euro
200,00 (somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal Per_2 Persona_3
SSN, scolastiche, sportive e ludico ricreative) previamente concordate (salvo quelle mediche necessitate ed urgenti) e successivamente documentate;
4) dispone quanto al regime delle visite madre-figlio che, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, la madre possa vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, oltre a due pomeriggi Per_2
pagina 10 di 11 infrasettimanali (da concordarsi entro la fine della settimana precedente compatibilmente con impegni scolastici di e con i turni di lavoro della ricorrente) dall'uscita da scuola sino all'ora di cena;
4 Per_2
settimane, anche non consecutive, nelle vacanze estive (da concordarsi entro la fine del periodo scolastico); metà delle vacanze natalizie alternando annualmente il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente il giorno di
Pasqua con un RE e quello di Pasquetta con l'altro RE;
ad anni alterni, le ulteriori festività e il giorno del compleanno.
5) attribuisce l'importo dell'assegno unico nella misura del 50% a ciascuna delle parti;
6) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente nella misura di 2/3 ed a carico di parte resistente nella misura del restante 1/3;
7) condanna parte ricorrente a rifondere al resistente i due terzi (2/3) delle spese di lite e, che si liquidano - già compensate per un terzo (1/3) - in € 2.539,34, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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