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Decreto 13 febbraio 2025
Decreto 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 79/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE
DECRETO nel procedimento iscritto al n. r.g.v. 79/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI Parte_1 P.IVA_1 BRUNO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO e dell'avv. Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI Parte_3 P.IVA_2 BRUNO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI Controparte_1 P.IVA_3 BRUNO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO e Controparte_2 P.IVA_4 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO e dell'avv. Parte_4 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO e Pt_5 Parte_6 C.F._3 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_5 Il consigliere designato
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n. 89/2001 proposto da parte ricorrente con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025;
La ricorrente deduceva quanto segue:
Il Tribunale di Bologna, il 15 - 17 aprile 2014, dichiarava il fallimento della Edilborghi s.r.l. in liquidazione (doc.1); il fallimento veniva rubricato con il numero 67/2014. Le odierne parti ricorrenti tra il maggio ed il giugno 2014 depositavano tempestiva istanza di insinuazione al passivo, venendovi ammesse all'udienza del 9 luglio 2014 secondo il seguente ordine e per i seguenti importi (doc.2).Lo stato passivo era dichiarato esecutivo il 10 luglio 2014. Dalla procedura concorsuale le odierne parti ricorrenti non hanno trovato alcuna soddisfazione per la parte di credito ammessa in chirografo, come si legge nel riparto finale (doc.3) che attesta pagamenti parziali in favore dei creditori ammessi in privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c.:Il fallimento si è chiuso con decreto dell'11 giugno 2024 (doc.4) depositato in cancelleria ed iscritto in Camera di Commercio il 14 giugno 2024 (doc.5, visura camerale della società fallita)
Creditore Importo ammesso al passivo
8 € 3.400,00 in privilegio ex Parte_2 art. 2751 bis n.2 c.c.
€ 1.058,87 in chirografo 35 I € 23.368,71 in privilegio ex Parte_3 art. 2751 bis n. 5 c.c. Parte_3
€ 6.250,16 in chirografo
€ 1.378,13 in privilegio ex 36 – CP_1
art. 2751 bis n. 5 c.c. Controparte_1
€ 289,41 in chirografo
Pt_1 54 € 26.294,56 in privilegio ex CP_2 art. 2751 bis n. 5 c.c. Controparte_2
€ 6.775,02 in chirografo
€ 64.661,95 in chirografo 90 Parte_7 E Parte_1 120 € 6.240,00 in privilegio ex Parte_4 art. 2751 bis n. 2 c.c.
€ 1.372,80 in chirografo
Pagina 1 € 6.000,00 in privilegio ex 139 Parte_6 FRANCO art. 2751 bis n. 2 c.c.
€ 1.612,80 in chirografo rilevato che:
- il ricorso è tempestivo, in quanto proposto nel termine semestrale decorrente dalla data di definitività del decreto di chiusura (24 giugno 2024, desumibile dalla visura camerale al primo giorno non festivo, che indica la data di deposito nel 14 giugno 2024), termine in scadenza al 24 gennaio 2025 tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
- il processo presupposto, dal 10 luglio 2014 (ammissione al passivo) al 14 giugno 2024, ha avuto la durata di DIECI anni, ai fini della Legge 89/2001, dovendosi tenere conto delle frazioni di anno superiori a 6 mesi;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni: dunque, esso è stato superato di QUATTRO anni.
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto pertanto che:
- la domanda possa essere accolta riconoscendo a ciascuna parte istante la somma di euro 400,00 per ogni anno di ritardo (QUATTRO anni), e così euro 1600,00= nei limiti dei crediti ammessi al passivo;
- la liquidazione nel minimo sia giustificata, dovendo presumersi che il numero rilevante dei creditori ammessi al passivo comporti non solo il moltiplicarsi delle cause di opposizione, ma renda in generale più complessa la gestione della procedura concorsuale sotto diversi profili, non ultimo quello relativo alle problematiche concernenti le comunicazioni ai creditori tutte le volte in cui si verifichino per le persone giuridiche variazioni di denominazione sociale o altre vicende rilevanti, quali fusioni societarie (soprattutto per gli istituti di credito), decessi per le persone fisiche, e in generale cessioni di credito talvolta non comunicate;
- le spese del procedimento monitorio debbano essere liquidate alla stregua della relativa voce della tariffa forense (tabella n. 8 del DM 55/14, quanto alla fase monitoria;
con la diminuzione prevista dall'art. 4 comma uno del DM).
In primo luogo, deve applicarsi la tabella n. 8, relativa al procedimento monitorio.
In secondo luogo, lo scaglione è determinato dal valore della controversia.
Tale valore si determina, secondo l'art. 5 del DM n. 55 del 2014, a norma del codice di procedura civile.
Ebbene, nella fattispecie, il ricorso è stato proposto da varie parti, ma il valore non si determina in base alla somma degli importi liquidati a favore di ciascuna parte bensì sulla base dell'importo più elevato (in concreto, euro 2800,00, quale maggior importo liquidato).
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il cumulo delle domande agli effetti della competenza per valore riguarda solo le domande tra le stesse parti.
Deve farsi applicazione dell'aumento previsto dal comma due: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del ((30 per cento)), fino a un massimo di dieci soggetti, e del ((10 per cento)) per ogni soggetto oltre i primi dieci, ((fino a un massimo di trenta))”, In terzo luogo, avuto riguardo ai parametri di cui al comma uno dell'art. 4 del DM n. 55 del 2014, pare congrua l'applicazione della riduzione del 50%. Infine, aumento ex art. 4 comma uno bis, per un totale complessivo che pare congruo fissare in euro 600,00.
In conclusione, quindi, spettano per compensi euro 600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre euro € 27,00 per spese vive.
P.Q.M.
ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge Controparte_3 n.89/2001, la somma di euro 1600,00=, in favore di ciascuna parte ricorrente, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida, in € 27,00 per spese vive e € 600,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 7 febbraio 2025 Il Consigliere designato dott. Andrea Lama
Pagina 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE
DECRETO nel procedimento iscritto al n. r.g.v. 79/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI Parte_1 P.IVA_1 BRUNO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO e dell'avv. Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI Parte_3 P.IVA_2 BRUNO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI Controparte_1 P.IVA_3 BRUNO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO e Controparte_2 P.IVA_4 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO e dell'avv. Parte_4 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO e Pt_5 Parte_6 C.F._3 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. GUARALDI BRUNO contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_5 Il consigliere designato
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n. 89/2001 proposto da parte ricorrente con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025;
La ricorrente deduceva quanto segue:
Il Tribunale di Bologna, il 15 - 17 aprile 2014, dichiarava il fallimento della Edilborghi s.r.l. in liquidazione (doc.1); il fallimento veniva rubricato con il numero 67/2014. Le odierne parti ricorrenti tra il maggio ed il giugno 2014 depositavano tempestiva istanza di insinuazione al passivo, venendovi ammesse all'udienza del 9 luglio 2014 secondo il seguente ordine e per i seguenti importi (doc.2).Lo stato passivo era dichiarato esecutivo il 10 luglio 2014. Dalla procedura concorsuale le odierne parti ricorrenti non hanno trovato alcuna soddisfazione per la parte di credito ammessa in chirografo, come si legge nel riparto finale (doc.3) che attesta pagamenti parziali in favore dei creditori ammessi in privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c.:Il fallimento si è chiuso con decreto dell'11 giugno 2024 (doc.4) depositato in cancelleria ed iscritto in Camera di Commercio il 14 giugno 2024 (doc.5, visura camerale della società fallita)
Creditore Importo ammesso al passivo
8 € 3.400,00 in privilegio ex Parte_2 art. 2751 bis n.2 c.c.
€ 1.058,87 in chirografo 35 I € 23.368,71 in privilegio ex Parte_3 art. 2751 bis n. 5 c.c. Parte_3
€ 6.250,16 in chirografo
€ 1.378,13 in privilegio ex 36 – CP_1
art. 2751 bis n. 5 c.c. Controparte_1
€ 289,41 in chirografo
Pt_1 54 € 26.294,56 in privilegio ex CP_2 art. 2751 bis n. 5 c.c. Controparte_2
€ 6.775,02 in chirografo
€ 64.661,95 in chirografo 90 Parte_7 E Parte_1 120 € 6.240,00 in privilegio ex Parte_4 art. 2751 bis n. 2 c.c.
€ 1.372,80 in chirografo
Pagina 1 € 6.000,00 in privilegio ex 139 Parte_6 FRANCO art. 2751 bis n. 2 c.c.
€ 1.612,80 in chirografo rilevato che:
- il ricorso è tempestivo, in quanto proposto nel termine semestrale decorrente dalla data di definitività del decreto di chiusura (24 giugno 2024, desumibile dalla visura camerale al primo giorno non festivo, che indica la data di deposito nel 14 giugno 2024), termine in scadenza al 24 gennaio 2025 tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
- il processo presupposto, dal 10 luglio 2014 (ammissione al passivo) al 14 giugno 2024, ha avuto la durata di DIECI anni, ai fini della Legge 89/2001, dovendosi tenere conto delle frazioni di anno superiori a 6 mesi;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni: dunque, esso è stato superato di QUATTRO anni.
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto pertanto che:
- la domanda possa essere accolta riconoscendo a ciascuna parte istante la somma di euro 400,00 per ogni anno di ritardo (QUATTRO anni), e così euro 1600,00= nei limiti dei crediti ammessi al passivo;
- la liquidazione nel minimo sia giustificata, dovendo presumersi che il numero rilevante dei creditori ammessi al passivo comporti non solo il moltiplicarsi delle cause di opposizione, ma renda in generale più complessa la gestione della procedura concorsuale sotto diversi profili, non ultimo quello relativo alle problematiche concernenti le comunicazioni ai creditori tutte le volte in cui si verifichino per le persone giuridiche variazioni di denominazione sociale o altre vicende rilevanti, quali fusioni societarie (soprattutto per gli istituti di credito), decessi per le persone fisiche, e in generale cessioni di credito talvolta non comunicate;
- le spese del procedimento monitorio debbano essere liquidate alla stregua della relativa voce della tariffa forense (tabella n. 8 del DM 55/14, quanto alla fase monitoria;
con la diminuzione prevista dall'art. 4 comma uno del DM).
In primo luogo, deve applicarsi la tabella n. 8, relativa al procedimento monitorio.
In secondo luogo, lo scaglione è determinato dal valore della controversia.
Tale valore si determina, secondo l'art. 5 del DM n. 55 del 2014, a norma del codice di procedura civile.
Ebbene, nella fattispecie, il ricorso è stato proposto da varie parti, ma il valore non si determina in base alla somma degli importi liquidati a favore di ciascuna parte bensì sulla base dell'importo più elevato (in concreto, euro 2800,00, quale maggior importo liquidato).
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il cumulo delle domande agli effetti della competenza per valore riguarda solo le domande tra le stesse parti.
Deve farsi applicazione dell'aumento previsto dal comma due: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del ((30 per cento)), fino a un massimo di dieci soggetti, e del ((10 per cento)) per ogni soggetto oltre i primi dieci, ((fino a un massimo di trenta))”, In terzo luogo, avuto riguardo ai parametri di cui al comma uno dell'art. 4 del DM n. 55 del 2014, pare congrua l'applicazione della riduzione del 50%. Infine, aumento ex art. 4 comma uno bis, per un totale complessivo che pare congruo fissare in euro 600,00.
In conclusione, quindi, spettano per compensi euro 600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre euro € 27,00 per spese vive.
P.Q.M.
ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge Controparte_3 n.89/2001, la somma di euro 1600,00=, in favore di ciascuna parte ricorrente, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida, in € 27,00 per spese vive e € 600,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 7 febbraio 2025 Il Consigliere designato dott. Andrea Lama
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