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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1342/2025
VERBALE DI UDIENZA del 21 ottobre 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'Avv. Cambrea Gaetano Francesco;
.
Per l' parte ricorrente, l'Avv. Monica Minì, per delega dell'Avv. CP_1
IM NI .
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE RI CO, nella causa iscritta al N. 1342 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gaetano Francesco Cambrea ( CF. ), giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente;
E
Controparte_2
codice fiscale , con sede centrale in Roma, Via Ciro il
[...] P.IVA_1
Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati MASSIMILIANO MINICUCCI
(C.F.: e , in virtù di procura generale C.F._3 CP_3
alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio Persona_1
in Fiumicino, in atti.
.
resistente
All'udienza del 21 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,49, assenti i procuratori delle parti, la seguente SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione categoria VOCTPS
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, l'odierno ricorrente, deduceva che è titolare della pensione n° 213670010584500 cat. VOCTPS a carico della Cassa dei Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato(CTPS), nonché pensione di reversibilità cat. SO n° 003679024018832; che, aveva appreso che dal rateo di Gennaio 2025, sulla prestazione Cat. SO n° 003679024018832,
l' aveva praticato una trattenuta mensile di € 90,51, recante la seguente CP_1
descrizione: ; che, in merito, con pec del 30/3/2025 Direzione Provinciale di RC, aveva chiesto chiarimenti all' sulla natura della;
che, con nota del 3/4/2025, l' CP_1 Controparte_4
Reggio Calabria, aveva evaso la richiesta, adducendo a
[...]
giustificazione la seguente argomentazione: “è previsto per le pensioni ai superstiti una decurtazione del trattamento, causate dal possesso di un reddito aggiuntivo. Alla pensione, infatti, si applicano i limiti di cumulabilità di cui all'articolo
1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335 (v. circolare n. 108 del 22/12/2023).
Nel caso di specie, si applica una riduzione del 25% della pensione in quanto
l'interessato possiede un reddito superiore a tre volte il trattamento minimo e la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario” In merito, l'odierno ricorrente deduceva di avere percepito un reddito lordo da pensione nel 2024 di € 12.385,23 che si posizionava al di sotto del limite di cumulabilità previsto dal citato articolo 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335, come da allegati versati in atti,
Pertanto, concludeva chiedendo:” dichiarare e ritenere illegittima la trattenuta mensile di € 90,51 sulla prestazione Cat. SO n° 003679024018832, operata da CP_1 a far data dal rateo di Gennaio 2025 di € 90,51 ad oggi , per la violazione di legge, non percependo il ricorrente reddito personale superiore alla soglia prevista dalla tabella F) allegata alla L. 8 settembre 1995, n. 335 e richiamata dall'art. 1 co 41. Dichiarare e ritenere che il reddito diverso prodotto al lordo dal ricorrente per l'anno 2024 e 2025,
è inferiore alla soglia di legge e come tale esclude la riduzione del 25% come imposta da illegittimamente ed in difformità alla tabella F) a cui fa espresso riferimento CP_1
l'art. 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335; Condannare l' a ripetere CP_1
l'importo indebitamente trattenuto nel mese dal mese di Gennaio 2025 nella misura di
€ 90,51 mensili ad oggi e sino alla formale revoca. Con la condanna dell' CP_2
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, a sostegno della CP_1
propria pretesa deduceva che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma
41, della legge 8 settembre 1995, n. 335, è stato accertato che il ricorrente non ha comunicato i redditi per l'anno 2023, venendo meno all'obbligo previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, in base al quale “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Deduceva, inoltre, che , in merito,
l'unica informazione fornita dal ricorrente riguarda l'anno 2023 ed è contenuta nella domanda di Pensione indiretta del 06/03/2023 laddove viene indicato un reddito da lavoro dipendente pari ad € 17.350,00, pertanto, di conseguenza, in mancanza di ulteriori comunicazioni reddituali per gli anni successivi, il predetto reddito viene proiettato negli anni seguenti determinando, unitamente al reddito da pensione diretta, il superamento del limite di reddito pari a tre volte il trattamento minimo, con conseguente riduzione del 25% della pensione di reversibilità. Quindi concludeva chiedendo di “rigettare l'avverso ricorso. Spese come per legge.”
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Dagli atti di causa è emerso che l'odierno ricorrente è titolare della pensione n°
213670010584500 cat. VOCTPS a carico della Cassa dei Trattamenti
Pensionistici dei Dipendenti dello Stato(CTPS), nonché pensione di reversibilità cat. SO n° 003679024018832. L' in mancanza di ulteriori CP_1
comunicazioni reddituali per gli anni successivi al 2023, ha ritenuto, da gennaio 2025, la quota di pensione indiretta assoggettabile alla quota di incumulabilità prevista dall'art. 1, comma 41, L. 335/1995, vi ha inserito una trattenuta mensile di € 90,51, generando così, un indebito a carico del pensionato
Il ricorso proposto è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Si premette in diritto che l'art. 1 comma 41 L 335/1995 stabilisce fra l'altro che:
“Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.” In base all'allegata tabella F l'importo della pensione ai superstiti viene ridotto se il reddito del beneficiario è superiore al trattamento minimo nella misura del 25% se il reddito è superiore di 3 volte;
40% se il reddito è superiore di 4 volte;
50% se il reddito è superiore di 5 volte. L' con nota CP_1
n. 27951 del 6 ottobre 1995 e con successiva circolare n. 38 del 20 febbraio 1996, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Ministero , con lettera n.7/6163395 dell'8 settembre1995, ha precisato che ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, debbono essere valutati “i redditi assoggettabili all' al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con CP_1
esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione”.
Nel caso di specie, i documenti reddituali prodotti da parte ricorrente consentono di ritenere appurato quanto segue: - dalla dichiarazione dei redditi del 2024 il ricorrente ha conseguito un reddito complessivo di € 12.385,23, come da certificazione unica 2025 allegata in atti, non deve applicarsi alcuna riduzione alla pensione di reversibilità, poiché il reddito personale è sotto soglia di legge prevista dalla tabella F) a cui fa espresso riferimento l'art. 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335. Pertanto, ne deriva l'illegittimità dell'indebito richiesto alla ricorrente dall' con riferimento CP_1
all'anno in contestazione.
Per tutti i motivi sin qui spiegati l'indebito avanzato dall' sulla CP_1
prestazione Cat. SO n° 003679024018832, a far data dal rateo di Gennaio 2025 di € 90,51 ad oggi deve essere annullato perché illegittimi;
per l'effetto condanna l' alla CP_1
restituzione nei confronti della ricorrente delle somme illegittimamente decurtate;
Il valore di una causa per indebito determinato mensilmente si calcola moltiplicando l'importo mensile dovuto per il numero di mesi di cui si richiede il rimborso. In specie, come si evince dal ricorso le trattenute sono ben quantificate in € 90,11 da gennaio 2025.
In ordine alle spese di lite, stante l'accoglimento del ricorso, condanna l' CP_1
al pagamento delle spese di lite in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022), in base al valore della causa, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- annulla l'indebito avanzato dall' nei confronti del ricorrente, perché CP_1
illegittimo;
- condanna l' alla restituzione nei confronti della ricorrente delle somme CP_1
illegittimamente decurtate;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella CP_1
che liquida in euro 1769,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Palmi 21 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE RI CO
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1342/2025
VERBALE DI UDIENZA del 21 ottobre 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'Avv. Cambrea Gaetano Francesco;
.
Per l' parte ricorrente, l'Avv. Monica Minì, per delega dell'Avv. CP_1
IM NI .
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE RI CO, nella causa iscritta al N. 1342 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gaetano Francesco Cambrea ( CF. ), giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente;
E
Controparte_2
codice fiscale , con sede centrale in Roma, Via Ciro il
[...] P.IVA_1
Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati MASSIMILIANO MINICUCCI
(C.F.: e , in virtù di procura generale C.F._3 CP_3
alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio Persona_1
in Fiumicino, in atti.
.
resistente
All'udienza del 21 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,49, assenti i procuratori delle parti, la seguente SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione categoria VOCTPS
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, l'odierno ricorrente, deduceva che è titolare della pensione n° 213670010584500 cat. VOCTPS a carico della Cassa dei Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato(CTPS), nonché pensione di reversibilità cat. SO n° 003679024018832; che, aveva appreso che dal rateo di Gennaio 2025, sulla prestazione Cat. SO n° 003679024018832,
l' aveva praticato una trattenuta mensile di € 90,51, recante la seguente CP_1
descrizione: ; che, in merito, con pec del 30/3/2025 Direzione Provinciale di RC, aveva chiesto chiarimenti all' sulla natura della;
che, con nota del 3/4/2025, l' CP_1 Controparte_4
Reggio Calabria, aveva evaso la richiesta, adducendo a
[...]
giustificazione la seguente argomentazione: “è previsto per le pensioni ai superstiti una decurtazione del trattamento, causate dal possesso di un reddito aggiuntivo. Alla pensione, infatti, si applicano i limiti di cumulabilità di cui all'articolo
1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335 (v. circolare n. 108 del 22/12/2023).
Nel caso di specie, si applica una riduzione del 25% della pensione in quanto
l'interessato possiede un reddito superiore a tre volte il trattamento minimo e la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario” In merito, l'odierno ricorrente deduceva di avere percepito un reddito lordo da pensione nel 2024 di € 12.385,23 che si posizionava al di sotto del limite di cumulabilità previsto dal citato articolo 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335, come da allegati versati in atti,
Pertanto, concludeva chiedendo:” dichiarare e ritenere illegittima la trattenuta mensile di € 90,51 sulla prestazione Cat. SO n° 003679024018832, operata da CP_1 a far data dal rateo di Gennaio 2025 di € 90,51 ad oggi , per la violazione di legge, non percependo il ricorrente reddito personale superiore alla soglia prevista dalla tabella F) allegata alla L. 8 settembre 1995, n. 335 e richiamata dall'art. 1 co 41. Dichiarare e ritenere che il reddito diverso prodotto al lordo dal ricorrente per l'anno 2024 e 2025,
è inferiore alla soglia di legge e come tale esclude la riduzione del 25% come imposta da illegittimamente ed in difformità alla tabella F) a cui fa espresso riferimento CP_1
l'art. 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335; Condannare l' a ripetere CP_1
l'importo indebitamente trattenuto nel mese dal mese di Gennaio 2025 nella misura di
€ 90,51 mensili ad oggi e sino alla formale revoca. Con la condanna dell' CP_2
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, a sostegno della CP_1
propria pretesa deduceva che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma
41, della legge 8 settembre 1995, n. 335, è stato accertato che il ricorrente non ha comunicato i redditi per l'anno 2023, venendo meno all'obbligo previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, in base al quale “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Deduceva, inoltre, che , in merito,
l'unica informazione fornita dal ricorrente riguarda l'anno 2023 ed è contenuta nella domanda di Pensione indiretta del 06/03/2023 laddove viene indicato un reddito da lavoro dipendente pari ad € 17.350,00, pertanto, di conseguenza, in mancanza di ulteriori comunicazioni reddituali per gli anni successivi, il predetto reddito viene proiettato negli anni seguenti determinando, unitamente al reddito da pensione diretta, il superamento del limite di reddito pari a tre volte il trattamento minimo, con conseguente riduzione del 25% della pensione di reversibilità. Quindi concludeva chiedendo di “rigettare l'avverso ricorso. Spese come per legge.”
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Dagli atti di causa è emerso che l'odierno ricorrente è titolare della pensione n°
213670010584500 cat. VOCTPS a carico della Cassa dei Trattamenti
Pensionistici dei Dipendenti dello Stato(CTPS), nonché pensione di reversibilità cat. SO n° 003679024018832. L' in mancanza di ulteriori CP_1
comunicazioni reddituali per gli anni successivi al 2023, ha ritenuto, da gennaio 2025, la quota di pensione indiretta assoggettabile alla quota di incumulabilità prevista dall'art. 1, comma 41, L. 335/1995, vi ha inserito una trattenuta mensile di € 90,51, generando così, un indebito a carico del pensionato
Il ricorso proposto è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Si premette in diritto che l'art. 1 comma 41 L 335/1995 stabilisce fra l'altro che:
“Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.” In base all'allegata tabella F l'importo della pensione ai superstiti viene ridotto se il reddito del beneficiario è superiore al trattamento minimo nella misura del 25% se il reddito è superiore di 3 volte;
40% se il reddito è superiore di 4 volte;
50% se il reddito è superiore di 5 volte. L' con nota CP_1
n. 27951 del 6 ottobre 1995 e con successiva circolare n. 38 del 20 febbraio 1996, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Ministero , con lettera n.7/6163395 dell'8 settembre1995, ha precisato che ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, debbono essere valutati “i redditi assoggettabili all' al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con CP_1
esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione”.
Nel caso di specie, i documenti reddituali prodotti da parte ricorrente consentono di ritenere appurato quanto segue: - dalla dichiarazione dei redditi del 2024 il ricorrente ha conseguito un reddito complessivo di € 12.385,23, come da certificazione unica 2025 allegata in atti, non deve applicarsi alcuna riduzione alla pensione di reversibilità, poiché il reddito personale è sotto soglia di legge prevista dalla tabella F) a cui fa espresso riferimento l'art. 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335. Pertanto, ne deriva l'illegittimità dell'indebito richiesto alla ricorrente dall' con riferimento CP_1
all'anno in contestazione.
Per tutti i motivi sin qui spiegati l'indebito avanzato dall' sulla CP_1
prestazione Cat. SO n° 003679024018832, a far data dal rateo di Gennaio 2025 di € 90,51 ad oggi deve essere annullato perché illegittimi;
per l'effetto condanna l' alla CP_1
restituzione nei confronti della ricorrente delle somme illegittimamente decurtate;
Il valore di una causa per indebito determinato mensilmente si calcola moltiplicando l'importo mensile dovuto per il numero di mesi di cui si richiede il rimborso. In specie, come si evince dal ricorso le trattenute sono ben quantificate in € 90,11 da gennaio 2025.
In ordine alle spese di lite, stante l'accoglimento del ricorso, condanna l' CP_1
al pagamento delle spese di lite in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022), in base al valore della causa, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- annulla l'indebito avanzato dall' nei confronti del ricorrente, perché CP_1
illegittimo;
- condanna l' alla restituzione nei confronti della ricorrente delle somme CP_1
illegittimamente decurtate;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella CP_1
che liquida in euro 1769,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Palmi 21 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE RI CO