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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1067/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 29,1,2025 dalla
Sig.ra Parte_1
nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Limbiate (MB) con l'Abg. CP_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico e dal pagina 1 di 5 Sig. Parte_2 nato a [...], l'[...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], Senago (MI) con l'Abg. CP_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico
I suddetti coniugi, in data 25 marzo 1995, hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Senago
(MI), regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 3 P. 1^, optando per il regime della comunione legale dei beni.
Dalla loro unione coniugale sono nati: a Bollate (MI), il 16 gennaio 2000, il figlio Cod. Per_1
Fisc. ed a Bollate (MI), il 13 settembre 2006, la figlia Cod. C.F._3 Persona_2
Fisc. , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. C.F._4
I coniugi si sono separati consensualmente all'udienza tenutasi in data 22 giugno 2020 avanti il
Tribunale Ordinario di Milano, nella persona del Presidente, Dott.ssa Maria Laura AMATO, con decreto omologato in data 17 luglio 2020 (cronologico n. 11225/2020) e con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
FATTO
I coniugi meglio sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 gennaio 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Venga dichiarato, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio civile avvenuto in data 25 marzo
1995 presso il Comune di Senago (MI) tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2
regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio al n. 3, Parte I, optando per la comu-nione legale dei beni e, per l'effetto, sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere ad annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Venga revocato l'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli, ed oggi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3) I coniugi si danno, inoltre, reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertan- to, dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento.
4) I coniugi si danno, altresì, reciprocamente atto di aver separatamente definito tra di loro ogni diver- sa questione economica e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente rispetto a quanto so- pra concordato per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni pagina 2 di 5 questione economica e patrimoniale inerente il loro rapporto matrimoniale.
5) I coniugi dichiarano, infine, di voler espressamente rinunciare ad impugnare, nei termini di legge,
l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
6) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documenta- zione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., nonché all'impugnazione della emananda sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamen-te le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 25 marzo 2025 nel Comune di
Senago (MI) tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Milano (MI), il 5.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
pagina 3 di 5 IL PM IL PG pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 29,1,2025 dalla
Sig.ra Parte_1
nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Limbiate (MB) con l'Abg. CP_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico e dal pagina 1 di 5 Sig. Parte_2 nato a [...], l'[...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], Senago (MI) con l'Abg. CP_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico
I suddetti coniugi, in data 25 marzo 1995, hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Senago
(MI), regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 3 P. 1^, optando per il regime della comunione legale dei beni.
Dalla loro unione coniugale sono nati: a Bollate (MI), il 16 gennaio 2000, il figlio Cod. Per_1
Fisc. ed a Bollate (MI), il 13 settembre 2006, la figlia Cod. C.F._3 Persona_2
Fisc. , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. C.F._4
I coniugi si sono separati consensualmente all'udienza tenutasi in data 22 giugno 2020 avanti il
Tribunale Ordinario di Milano, nella persona del Presidente, Dott.ssa Maria Laura AMATO, con decreto omologato in data 17 luglio 2020 (cronologico n. 11225/2020) e con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
FATTO
I coniugi meglio sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 gennaio 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Venga dichiarato, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio civile avvenuto in data 25 marzo
1995 presso il Comune di Senago (MI) tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2
regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio al n. 3, Parte I, optando per la comu-nione legale dei beni e, per l'effetto, sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere ad annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Venga revocato l'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli, ed oggi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3) I coniugi si danno, inoltre, reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertan- to, dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento.
4) I coniugi si danno, altresì, reciprocamente atto di aver separatamente definito tra di loro ogni diver- sa questione economica e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente rispetto a quanto so- pra concordato per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni pagina 2 di 5 questione economica e patrimoniale inerente il loro rapporto matrimoniale.
5) I coniugi dichiarano, infine, di voler espressamente rinunciare ad impugnare, nei termini di legge,
l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
6) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documenta- zione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., nonché all'impugnazione della emananda sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamen-te le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 25 marzo 2025 nel Comune di
Senago (MI) tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Milano (MI), il 5.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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