Sentenza 20 maggio 2014
Massime • 1
In tema di custodia delle cose sequestrate, l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 261 cod. proc. pen. per lo svolgimento delle operazioni di rimozione e riapposizione dei sigilli non comporta alcuna nullità, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'apertura del reperto senza la presenza dell'autorità giudiziaria fosse idonea a viziare gli esiti della perizia successivamente espletata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2014, n. 37669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37669 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILI Andrea - Presidente - del 20/05/2014
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 1347
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 15656/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR NC N. IL 21/08/1975;
avverso la sentenza n. 1012/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del 11/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Aldo Policastro, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11.2.2011, la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione di primo grado che, riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e operata la riduzione ai sensi dell'art. 89 c.p., aveva condannato ST SC alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e Euro 5000,00 di multa per i reati di cui all'art. 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 nonché alla pena di anni due di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato continuato di tentata estorsione.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1) erronea applicazione di legge (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti in considerazione della carenza del quadro probatorio a riguardo non essendo sufficiente da sola la presenza di un quantitativo superiore ai limiti normativamente fissati nell'art. 73, comma 1 bis;
2) l'inosservanza ed errata applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione alla perizia disposta dal giudice di primo grado nonostante l'annullamento degli accertamenti effettuati nella fase delle indagini perché l'involucro era stato aperto in assenza del magistrato e del suo ausiliario;
3) la mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione al reato di cui al capo b); 4) la mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione al reato di tentata estorsione. La parte offesa si è mostrata convinta che il proprio figlio e il ST fossero d'accordo per estorcerle danaro e che quest'ultimo non avesse mai avuto intenzione di far male a suo figlio;
e pertanto appare configurabile il meno grave reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2;
5) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche applicando la continuazione tra i vari reati ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 27 Cost., comma 3 e dell'istituto della continuazione tra tutti i reati, in quanto gli stessi possono considerarsi consumati nell'ambito del medesimo disegno criminoso e il ricorrente si è oramai da qualche anno sottoposto a percorso rieducativo.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
Con memoria in data 17.4.2014, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso illustrando ulteriormente i motivi uno, quattro e cinque ed evidenzia poi che con il quinto motivo la sentenza è stata impugnata anche sotto il profilo sanzionatorio e che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 nella originaria formulazione, applicabile a seguito della nota pronuncia della Corte Costituzionale, prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole costituito da una pena che va da sei mesi di reclusione ed Euro 1032 di multa a quattro anni di reclusione ed Euro 10329 di multa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, nonché privi della specificità, prescritta dall'art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c). Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso il giudizio di responsabilità per il reato sub) a (e di conseguenza quello per il reato sub) b essendo il ricorrente all'epoca sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) non si fonda unicamente sul superamento dei limiti ponderali fissati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis bensì - come illustrato dalla
Corte con congrua e logica motivazione - sulla natura, quantità, qualità delle sostanze, nonché sulle modalità di custodia, circostanze tutte che trovano riscontro nelle dichiarazioni di OL MA la quale ha riferito che la somma richiestale (Euro 3000,00) rappresentava quanto dovuto da suo figlio al ST per forniture di sostanze stupefacenti.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Accogliendo l'eccezione sollevata dalla difesa, il giudice di primo grado ha ritenuto di dover effettuare perizia sulle sostanze in sequestro, conferendo apposito quesito circa eventuali contaminazioni;
avendo il perito escluso che i reperti avessero subito contaminazioni di sorta correttamente i giudici di merito hanno ritenuto l'efficacia probatoria della prova così acquisita. Nè ricorre il dedotto vizio della violazione di legge, sotto il duplice profilo della inosservanza, e della erronea applicazione della norma di cui all'art. 261 c.p.p., avendo il giudice d'appello deciso in conformità dei principi di diritto fissati da questa Corte in materia.
È appena il caso di aggiungere che, in tema di inosservanza della disposizione relativa alla rimozione dei sigilli di cui all'art. 261 c.p.p., un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ravvisa una ipotesi di nullità relativa la quale, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima della pronuncia da parte del giudice dell'udienza preliminare del provvedimento conclusivo di tale fase, ex art. 424 c.p.p. (v. Cass. Sez. 4, Sent. n. 14992/2011 Rv. 250206; Sez. 1, Sent. n. 6354/2005, Rv. 233435;
Sez. 6, Sent. n. 6703/1997, Rv. 209736; Sez. 4, Sent. n. 2660/1992, Rv. n. 189638), mentre altro indirizzo ha fissato il contrario principio secondo il quale la inosservanza de qua "non comporta alcuna nullità" (v., da ultimo, Sez. 1, Sent. n. 39686/2010 Rv. 248680; Sez. 1, 23 giugno 2010, Cupparo, non massimata;
Sez. 1, 11 dicembre 2003, n. 2484/2004, Rv. 226851; Sez. 1, 7 novembre 1997, n. 2592/1998, Rv. 209955). Tale principio è condiviso e riaffermato da questo Collegio, in quanto nella disposizione non è prevista alcuna specifica comminatoria di nullità, e non è possibile ricondurre l'inosservanza in questione nell'ambito delle "categorie paradigmatiche" disegnate dall'art. 178 c.p.p.. Tanto premesso, appare evidente che la perizia disposta dal giudice non possa essere in alcun modo inficiata dall'eventuale irregolarità nella fase delle indagini nell'apertura del reperto al momento della consulenza del pubblico ministero;
e ciò a maggior ragione nella fattispecie, in considerazione del fatto che lo stesso perito ha escluso contaminazioni del reperto.
3. Il quarto motivo è generico e palesemente privo di giuridico fondamento.
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva del soggetto passivo: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l'ingiusto profitto dell'agente perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (v. Cass. Sez. 2, Sent. n. 35346/2010 Rv. 248402; Sez. 2, Sent. n. 21537/2008 Rv. 240108; Sez. 2, Sent. n. 26272 /2001 Rv. 219943). Nella specie, la Corte, sulla scorta delle dichiarazioni delle parti offese OL e TO e di quelle del figlio TO IU (che hanno trovato ulteriore riscontro nel biglietto minatorio che il perito calligrafico ha indicato come scritto dal ST) ha correttamente ritenuto che dovesse configurarsi il delitto di estorsione e non di truffa, in quanto la condotta dell'imputato non si era concretata nella ventilazione di un male immaginario, bensì nella minaccia di un male concreto (proveniente direttamente o indirettamente dall'imputato) idoneo a coartare la volontà dei soggetti passivi. La motivazione della Corte territoriale, che va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, si appalesa sul punto completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune;
ciò in quanto nell'impugnata sentenza i detti giudici hanno proceduto ad una coerente ricostruzione dei fatti e ad una corretta valutazione dei dati probatori, con una motivazione fondata su precisi elementi di giudizio, che si snoda attraverso un iter argomentativo nel quale sono stati enunciati i fatti probatori ed esplicitato il processo logico posto a sostegno della valutazione effettuata, e che non consente a questa Corte di legittimità di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove.
4. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2/2014 del 12.2.2014, ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis convertito con modificazioni dalla L. n. 49 del 2006, che aveva modificato l'art. 73 L.S., decretando l'equiparazione delle pene previste per i fatti reato concernenti droghe cd. pesanti e droghe cd. leggere, così generalmente definite in ragione del loro inserimento nelle preesistenti quattro tabelle classificatorie di cui agli artt. 13 e 14 L.S., soppresse con la citata L. n. 49 del 2006 (e oggi, dopo la sentenza costituzionale, ripristinate e rinnovate dal Governo con D.L. n. 36 del 2014). A seguito dell'intervento demolitorio del giudice delle leggi, è stata reintrodotta nell'ordinamento l'anteriore disciplina penale degli stupefacenti, imperniata sulla centrale distinzione qualitativa e - per l'effetto - punitiva indotta dalla natura "pesante" o "leggera" di stupefacenti e sostanze psicotrope oggetto dei vari reati. Laddove per le droghe pesanti l'anteriore disciplina, tornata in vigore con la sentenza della Corte Costituzionale, prevede una pena più grave (minimo edittale detentivo, fermo rimanendo il massimo edittale, superiore a quello previsto dalla normativa abrogata: otto anni in luogo di sei), di guisa che - in applicazione del principio del favor rei (art. 2 c.p., comma 4) - deve ritenersi correttamente applicato il più mite regime sanzionatorio stabilito dall'art. 73, comma 1 L.S. nel testo oggi abrogato ai reati commessi nella vigenza di quest'ultima disposizione, per le droghe leggere si verifica una situazione specularmente opposta. Il preesistente art. 73, comma 4 e 5, L.S. riattivati dalla sentenza costituzionale prevedono rispettivamente pene detentive da due e sei anni di reclusione (comma 4) e da sei mesi a quattro anni (comma 5), pene meno onerose di quelle introdotte con l'omogeneo regime penale di droghe pesanti e leggere.
Nel caso dell'attuale ricorrente, responsabile anche di un reato riguardante droghe "leggere", quali la marijuana e l'hashish, si delinea, quindi, la questione del regime punitivo applicabile, che in linea teorica non può che essere quello assai più favorevole previsto dall'art. 73, comma 5 L.S. oggi tornato in vigore. La questione comporta la verifica della legittimità del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato ed è stata evocata, nello stesso ricorso, nella parte in cui si censura anche l'eccessività delle sanzioni in considerazione del diniego delle attenuanti generiche, e quindi ulteriormente trattata con la memoria deducente motivi nuovi aggiunti, con cui - tra l'altro - si invoca l'applicazione della sentenza costituzionale.
Sul piano processuale, il motivo "nuovo" di cui alla citata memoria non può qualificarsi tecnicamente "nuovo" o "aggiunto" ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 611 c.p.p., perché privo di immediata inerenza ai contenuti delle doglianze espresse con le impugnazioni principali, in quanto, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 37102/2012, rv. 253471), la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione di una sentenza costituzionale di accoglimento comporta che il giudice di legittimità (che non può ignorare l'intervenuta incostituzionalità della disciplina in base alla quale il giudice di merito ha stabilito la pena) sia necessariamente investito della eventuale applicazione della pena più favorevole, purché i motivi originari di ricorso abbiano demandato alla Corte, in forma diretta o non, un controllo della motivazione in tema di definizione della pena, e non siano inammissibili.
Considerato che il quinto motivo di ricorso, come di seguito illustrato, è parimenti agli altri privo della specificità, prescritta dall'art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c), così come pure il motivo "aggiunto" che si limita a chiedere l'annullamento della sentenza per la rideterminazione della pena sulla base unicamente della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, al Collegio non sarebbe devoluto l'esame della pena inflitta per il reato sub a) al fine di verificare se la pena sia stata o meno determinata dai giudici di merito in base a parametri normativi divenuti oggi costituzionalmente illegittimi. Tanto premesso, rileva comunque il Collegio che, in tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale citata, non impone al giudice di appello di mitigare la pena inflitta in primo grado nella vigenza della normativa dichiarata incostituzionale, qualora detta pena rientri nella "forbice edittale" della disciplina tornata in vigore ed il giudice, con adeguata motivazione, la ritenga adeguata e proporzionata rispetto alla gravità della condotta (cfr. Cass. Sez. 6, Sent. n. 15152/2014 Rv. 258748) e che la pena - peraltro inflitta in continuazione con il reato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno -rientra nel caso di specie nella "forbice edittale" della vecchia disciplina e con congrua motivazione, è stata ritenuta, dalla Corte d'Appello, del tutto adeguata al fatto specifico, tenuto conto della gravità del reato, della condotta tenuta e della personalità dell'imputato.
5. Il quinto motivo - come sopra accennato - è privo dei requisiti di specificità. Le circostanze attenuanti sono state oggetto di diniego da parte della Corte in considerazione dei numerosi gravi precedenti specifici;
trattasi di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del tutto generiche del ricorrente non valgono minimamente a scalfire Per quanto riguarda poi il fatto che i giudici di merito non abbiano ritenuto la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra tutti i reati, ivi compreso quello di tentata estorsione, rileva il Collegio che il motivo d'appello era sul punto di assoluta genericità (cosi come il corrispondente motivo di ricorso) e pertanto nessun obbligo di motivazione sul punto da parte della Corte territoriale (v. Sez. 4, Sent. n. 1982/1998 (deP. 16/02/1999) Rv. 213230; Sez. 4, Sent. n. 24973/2009 Rv. 244227). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v. Corte Cost. sent. n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cos, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014