Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
Non è causa di nullità l'inosservanza della disciplina prevista per la rimozione dei sigilli delle cose in sequestro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 39686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39686 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2308
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 19996/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO ME N. IL 26/04/1981;
avverso l'ordinanza n. 247/2010 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 09/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. MONETTI Vito sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 9 marzo 2010 e depositata il 29 marzo 2010, il Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, 18 febbraio 2010, a carico di CO IM, indagato pel delitto di omicidio premeditato commesso in danno di MU US e dei connessi delitti di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo.
I giudici di merito hanno accertato: l'indagato, in concorso col germano IC, il 1 novembre 2008, tra le ore 15.30 e le 17.30, aveva esploso due colpi di fucile calibro dodici, caricato a palla asciutta, contro il cugino US MU, mentre costui, alla guida del proprio trattore, stava seminando il campo del proprio fondo in agro di Soriano, alla località Cinque Pepi - Pioppo;
la vittima attinta da entrambe le fucilate era stata ferita mortalmente al capo col secondo colpo.
L'accertamento si fonda sul compendio indiziario precipuamente costituito: dal prelievo - dalle narici, dai capelli e dalla mano destra dell'indagato - di due microparicelle quaternarie, affatto univoche, e di numerose, altre microparticelle indicative della esposizione del soggetto ai gas originati dell'uso di armi da fuoco, secondo quanto accertato dal Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina, con relazione del 19 dicembre 2008; dalla compatibilità della composizione chimica delle succitate particelle con i residuati delle fucilate, rinvenuti sulla scena del crimine;
dal sintomatico mendacio dell'indagato di non aver sparato, ne' maneggiato armi da fuoco nei mesi precedenti al prelievo, eseguito nelle prime ore del 2 novembre 2008; dalla presenza dell'indagato, al momento del fatto di sangue, in prossimità del luogo dell'omicidio; dalla esistenza di annosi contrasti colla vittima per i danneggiamenti alle colture, arrecati dal bestiame del IM e dei suoi familiari.
In relazione ai motivi di riesame e per quanto qui rileva, il Collegio ha osservato: in rito, priva di fondamento è la eccezione difensiva di nullità per inosservanza dell'art. 261 c.p.p.; nella pluralità degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, circa le conseguenze della violazione della disposizione, il Tribunale si uniforma all'indirizzo, secondo il quale si tratta di mera irregolarità, improduttiva di invalidità, peraltro dalla relazione dei Carabinieri del reparto investigazioni scientifiche, in data 19 dicembre 2008, risulta che alle operazioni di laboratorio sui reperti assistettero il difensore di fiducia dell'indagato e l'alro indagato IC IM;
sul punto, poi, del merito del gravità indiziaria, "le interpretazioni alternative ... proposte dalla difesa" sono resistite dall' "apprezzamento complessivo" del Collegio circa la gravità "del quadro di accusa ai fini e per gli effetti della applicazione e del mantenimento della misura cautelare"; prive di pregio sono, infatti, le obiezioni della difesa tecnica dell'indagato; il rilievo, di per sè esatto, della improbabilità del fruttuoso esito del prelievo di microparticelle eseguito dopo oltre due ore dallo sparo, è superato dall'esito positivo dell'accertamento; ne' è concludente la obiezione della diversità delle percentuali dei medesimi elementi molecolari, risultanti alla analisi spettrografica, tra le microparticelle isolate sulla persona dall'indagato e i campioni prelevati sui bossoli o sugli indumenti della vittima;
infatti, percentuali altrettanto diverse, presentano tra loro gli "spettri stub relativi, sia allo stesso bossolo che all'altro bossolo"; si tratta di percentuali influenzate da fattori accidentali;
quanto, infine, alle esigenze cautelari, soccorre, in punto di adeguatezza e infungibilità della coercizione intramuraria la presunzione di legge, considerato il titolo del più grave delitto, à termini del novellato art. 275 c.p.p., comma 3; peraltro la custodia cautelare in carcere è, comunque, imposta dalla "significativa propensione al crimine" e dalla "marcata pericolosità sociale" dell'indagato, disvelate dalle "allarmanti modalità dei fatti, sicché ogni più blanda misura appare inidonea a tutelare le esigenze cautelari e a contrastare il periculum libertatis.
2. - Ricorre per cassazione l'indagato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Vincenzo De Masi, Giancarlo Pittelli e Vincenzo Galeota, mediante atto recante la data del 20 aprile 2010, col quale sviluppano due motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente, anche sotto il profilo del travisamento della prova, opponendo: il compendio indiziario supposto a carico dell'indagato non integra la ricorrenza di gravi indizi di reità; non può essere assunto a movente il danneggiamento arrecato dal bestiame dell'indagato al fondo della la vittima oltre un anno prima del fatto di sangue;
al riguardo le parti avevano raggiunto un accordo, consistito, inizialmente, nel risarcimento di quattrocento Euro e, successivamente, nella realizzazione di una recinzione lungo il comune confine;
la presenza dell'indagato in località prossima al teatro del delitto è inconferente, in quanto l'omicidio è stato perpetrato in prossimità della strada provinciale;
le discrasie nella indicazione degli orari sono, piuttosto, indice della genuinità e veridicità delle dichiarazioni degli indagati, i quali, peraltro, avevano al seguito le greggi che ne rallentavano i movimenti;
gli esiti delle intercettazioni sono negativi;
mentre non hanno rilievo i timori attribuiti dall'indagato per la collocazione dei sensori nella propria autovettura;
le indagini chimiche sui reperti hanno dato esiti differenti;
il tempo trascorso tra l'esplosione delle fucilate e il prelievo dei campioni sull'indagato compromette l'affidabilità della indagine;
le micro particelle peculiari dello sparo non sono esclusivamente riferibili all'innesco dei bossoli sequestrati;
la diversa composizione percentuale dei minerali esclude che le tracce rinvenute sugli indagati provengano dagli spari fatti coll'arma del delitto e dimostrano la contaminazione atipica;
la tesi dell'inquinamento successivo non ha supporto scientifico;
"L'esplosione della cartuccia avrebbe diffuso le particelle, con la medesima composizione, ... lasciando identiche tracce sugli indagati, sugli abiti della vittima e sui bossoli;
le conclusioni del Collegio sono frutto del travisamento della prova, sulla base di "presidi soggettivi e privi di ogni minimo requisito di con divisibilità"; quanto, infine, alla selezione della misura coercitiva, la esclusione di misure meno afflittive è caratterizzata da "scarne frasi ... motivazione stereotipa ... sganciata dalla concreta personalità dei ricorrenti".
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 261 c.p.p. e art. 181 c.p.p., comma 2, eccependo, con richiamo di alcuni arresti di legittimità: dalle consulenze redatta il 19 dicembre 2008 e il 9 giugno 2009 dai Carabinieri del reparto investigazioni scientifiche risulta che, in relazione alla prima indagine, le operazioni di apertura e chiusura dei reperti, contenenti i campioni prelevati sugli indagati, furono eseguite fuori della presenza del Pubblico Ministero e dell'ausiliario del suo ufficio;
mentre, in occasione della seconda indagine, i reperti erano contenuti in un plico di cartone privo di sigilli;
nella successiva indagine furono isolate tracce, in precedenza non rinvenute;
il consulente del Pubblico Ministero non è equiparabile all'ausiliario dell'ufficio;
la nullità, conseguente alla inosservanza dell'art. 261 c.p.p., è compresa nella previsione dell'art. 181 c.p.p., comma 2. 3.-Il ricorso è infondato.
3.1 - Non ricorre il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
È appena il caso di aggiungere che, in tema di inosservanza della disposizione relativa alla rimozione dei sigilli di cui all'art. 261 c.p.p., sebbene la giurisprudenza - in prevalenza meno recente - di questa Corte suprema abbia ravvisato una ipotesi di nullità relativa (Sez. 4, 16 gennaio 1992, n. 2660, Vaiana, massima n. 189638; Sez. 1, 28 dicembre 1994, n. 3176/1995, Costa, massima n. 200689; Sez. 6, 11 giugno 1997, n. 6703, Spagnol, massima n. 209736) successivi arresti hanno fissato il contrario principio secondo il quale la inosservanza de qua "non comporta alcuna nullità" (Sez. 1, 7 novembre 1997, n. 2592/1998, Madonia, massima n. 209955 e Sez. 1, 11 dicembre 2003, n. 2484/2004, Magro, massima n. 226851; e da ultimo, Sez. 1, 23 giugno 2010, Cupparo, non massimata;
contra: Sez. 1, 21 dicembre 2005, n. 6354/2006, Emanuele, massima n. 233435). Tale principio deve essere tenuto fermo.
È, in proposito, affatto decisivo - giova ribadire - è il duplice rilievo della mancanza di alcuna specifica comminatoria di nullità, contenuta nella disposizione, e della esclusione della possibilità di ricondurre la inosservanza nell'ambito delle "categorie paradigmatiche" disegnate dall'art. 178 c.p.p.. Appare, infatti, fuori discussione che la irregolarità non è sussumibile sotto nessuna delle nullità generali, in quanto non attiene ne' alle condizioni di capacità del giudice e al numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
ne' alla iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e alla sua partecipazione al procedimento;
ne' all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché alla citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
3.2 - Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010