Sentenza 11 gennaio 2011
Massime • 1
Le operazioni di rimozione e riapposizione di sigilli alle cose sequestrate, effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero senza la presenza del magistrato sono affette da nullità relativa, che, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2011, n. 14992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14992 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio Presidente del 11/01/2011
Dott. IZZO Fausto rel. Consigliere SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta Consigliere N. 28
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea Consigliere N. 43572/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI AL, n. a Napoli il 8/3/1983;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 19/5/2010 (nr. r.g.343/10);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 19/5/2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di ZI OV per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la detenzione per fini di cessione di gr. 10,8 di cocaina (acc. in Napoli il 15/1/2009).
La pena irrogata era di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 4.500 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la violazione di legge, in quanto il reperto contenente la cocaina era stato aperto senza la presenza di un ausiliario del magistrato, come previsto dall'art. 261 c.p.p.; peraltro agli atti non era presente la nomina a C.T. del P.M., colui che aveva svolto le analisi chimiche sulla sostanza stupefacente: dal che la inutilizzabilità della consulenza.
2.2. il difetto di motivazione in relazione alla pronuncia di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. In ordine alla eccezione di inutilizzabilità formulata, va rilevato che questa Corte, con consolidata giurisprudenza, ha statuito che "In tema di rimozione e riapposizione di sigilli alle cose sequestrate, qualora le relative operazioni, in violazione dell'art. 261 c.p.p., siano state effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero senza la presenza del magistrato, ciò determina una nullità relativa, che, incidendo su un atto delle indagini preliminari, deve essere eccepita prima della pronuncia da parte del giudice dell'udienza preliminare del provvedimento conclusivo di tale fase, ex art. 424 c.p.p. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6703 del 11/06/1997 Ud. (dep. 09/07/1997), Spagnol, Rv. 209736;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6354 del 21/12/2005 Cc. (dep. 17/02/2006), Emanuele, Rv. 233435).
Nel caso di specie, nessuna eccezione è stata formulata dal difensore dell'imputato, ne' alla chiusura delle indagini, ne' in sede di questioni preliminari ed anzi, all'udienza del 1/6/09 e 15/7/09 le parti hanno acconsentito alla acquisizione agli atti della C.T. tossicologica.
Pertanto, qualsiasi invalidità relativa all'espletamento della consulenza deve ritenersi sanata e la sua acquisizione agli atti del dibattimento l'ha resa utilizzabile per la decisione.
3.2. Quanto al motivo relativo della affermata penale responsabilità del ricorrente, la Corte di merito ha evidenziato come essa emergesse dalle circostanziate dichiarazioni del teste Perfetto, che ha narrato l'attività di spaccio di cui aveva avuto diretta percezione visiva.
L'attendibilità del teste era avallata dalla precisione del racconto e dal sequestro della sostanza.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011