Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2001, n. 18944
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Sentenza 22 febbraio 2001

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Una volta enunciato dalla Cassazione, in sede di annullamento con rinvio, il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l'atto di appello può essere prodotto anche in fotocopia e senza firma autenticata, il giudice di rinvio non viola il disposto dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., preclusivo della rilevazione di nullità o inammissibilità incorse nei precedenti gradi di giudizio, se ritiene, incidentalmente, inammissibile l'appello medesimo per la sua avvenuta presentazione a un ufficio giudiziario diverso da quello indicato nell'art. 582 cod. proc. pen. (nella specie presso la segreteria della Procura della Repubblica e non presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2001, n. 18944
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18944
    Data del deposito : 22 febbraio 2001

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