Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
Una volta enunciato dalla Cassazione, in sede di annullamento con rinvio, il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l'atto di appello può essere prodotto anche in fotocopia e senza firma autenticata, il giudice di rinvio non viola il disposto dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., preclusivo della rilevazione di nullità o inammissibilità incorse nei precedenti gradi di giudizio, se ritiene, incidentalmente, inammissibile l'appello medesimo per la sua avvenuta presentazione a un ufficio giudiziario diverso da quello indicato nell'art. 582 cod. proc. pen. (nella specie presso la segreteria della Procura della Repubblica e non presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2001, n. 18944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18944 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 22/02/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 1293
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 032221/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC CA N. IL 14/11/1950
avverso ORDINANZA del 17/09/1999 TRIBUNALE di PERUGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese del ricorrente. OSSERVA
1. Con ordinanza del 17 settembre 1999, pronunciata in esito a udienza camerale, il tribunale monocratico di IA rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza emessa il 14 marzo 1996 dal pretore della stessa città nei confronti di CC AR, sul rilievo che l'atto di appello presentato dal condannato il 15 marzo 1996 era stato depositato presso un'autorità giudiziaria diversa da quella indicata nell'art. 582 c.p.p. Secondo il tribunale perugino, pur dovendosi riconoscere che un atto di appello può essere prodotto anche in fotocopia e senza firma autenticata come aveva stabilito il giudice di legittimità (Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 1999, n. 495) accogliendo il ricorso del UC avverso l'ordinanza del 5 settembre 1997 con la quale il pretore di IA aveva respinto l'istanza di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dallo stesso pretore il 14 marzo 1996, si era tuttavia omesso di esaminare che l'atto di appello proposto a suo tempo dal UC doveva ritenersi inammissibile perché presentato presso la segreteria della procura della Repubblica di IA e non presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, violando così le disposizioni degli artt. 582 e 591 c.p.p. Ricorre per cassazione il UC, deducendo che il tribunale di IA aveva violato il disposto dell'art. 627 comma 3 c.p.p., sia per l'irrilevanza degli artt. 582 e 591 c.p.p. richiamati nell'ordinanza impugnata, che risultano in ogni caso neutralizzati dal disposto dell'art. 568 comma 5 dello stesso codice;
che l'udienza camerate all'esito della quale era stato emesso il provvedimento impugnato era stata erroneamente notificata anche alla persona costituitasi parte civile nel giudizio di cognizione;
che non era la prima volta che dei suoi atti "scomparivano" (nel corso del 1997 erano scomparse anche quattro denunce-querele da lui regolarmente depositate presso l'ufficio ricezione atti della procura circondariale di IA); che l'atto di impugnazione era stato depositato da lui personalmente presso l'ufficio ricezione atti della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di IA e presentava tutti i requisiti richiesti dall'art. 581 c.p.p.; che, se la pratica avesse seguito il suo normale iter, ci sarebbe stata la possibilità materiale per esso ricorrente di ripresentare l'atto di impugnazione entro i termini stabiliti dall'art. 585 c.p.p. nella sede competente;
che, in ogni caso, l'atto avrebbe dovuto essere trasmesso al giudice competente di ufficio;
che le sentenze di legittimità richiamate nell'ordinanza impugnata a sostegno della tesi dell'inammissimilità di un'impugnazione proposta avanti un'autorità giudiziaria diversa da quella indicata dall'art. 582 c.p.p. erano del tutto fuori luogo, riguardando vicende diverse dalla sua.
2^. Il ricorso non è fondato.
Il quesito di fondo posta all'esame di questo Supremo Collegio è se costituisca violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento la ritenuta sussistenza da parte del giudice del rinvio di una causa originaria di inammissibilità afferente ad un atto processuale, considerata assorbente rispetto al principio di diritto affermato in via generale dal giudice dell'annullamento. Si tratta di stabilire, in altri termini, se fermo restando il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, il giudice di rinvio possa, decidendo con gli stessi poteri di accertamento e di valutazione che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, dichiarare una causa originaria di inammissibilità di un atto del procedimento, ovvero se vi osti il disposto dell'art. 627 comma 4 c.p.p., secondo il quale non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità anche assolute o inammissibilità pregresse verificatesi nei precedenti giudizi. Ad avviso di questa Corte, la norma dell'art. 627 comma 4 c.p.p. fa riferimento ad una situazione diversa da quella presa in esame e risolta dal tribunale di IA, come giudice del rinvio. Giova innanzitutto premettere che l'obbligo del giudice di rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla corte di cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato come punto di riferimento al fine dell'individuazione del vizio (nel caso di specie: che un atto di impugnazione può essere prodotto anche in fotocopia e senza firma autenticata), ma non può vincolare il giudice del rinvio nella valutazione del dato che si impone per la decisione demandatagli. In altri termini: fermo restando che l'atto di appello proposto dal ricorrente poteva essere legittimamente prodotto al giudice dell'esecuzione "in fotocopia e senza firma autenticata" (con la conseguenza che doveva considerarsi viziata un'ordinanza di rigetto della restituzione in termini avanzata da un condannato per proporre impugnazione, basata sulla inammissibilità della ricezione di un atto di impugnazione avente quelle caratteristiche), occorre domandarsi se rientrava nei poteri del giudice del rinvio la declaratoria incidentale di inammissibilità di quell'atto per una causa diversa dall'essere in fotocopia e priva dell'autenticazione della firma, ovvero se a una valutazione di questo tipo ostava il disposto dell'art. 627 comma 4 c.p.p., che vieta alle parti di proporre o al giudice di rilevare di ufficio nullità assolute o inammissibilità pregresse, in ossequio al principio che la sentenza della corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile. La soluzione del quesito è che, nel caso in esame, non si pone un problema di "dedotto e deducibile" e quindi di possibile violazione dell'art. 627 comma 4 c.p.p., con la conseguenza che il richiamo al divieto di proporre nullità ed inammissibilità pregresse è qui del tutto fuori luogo. Il giudice del rinvio, dopo l'intervenuto annullamento, può benissimo, senza violare l'obbligo di conformarsi al cosiddetto giudicato interno, pervenire nuovamente al rigetto dell'interessato sulla scorta di motivazioni diverse da quelle già censurate in sede di legittimità, con l'unico limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nella sentenza impugnata. Ciò che si richiede al giudice del rinvio è che egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente od espressamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando egli vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di quella determinata indagine - in precedenza omessa - di determinante rilevanza ai fini della decisione, o, ancora, all'esame non effettuato di una circostanza incidente sul giudizio formulato. Da questo angolo visuale, l'aver ritenuto che la fotocopia priva dell'autenticazione della firma prodotta dalla difesa del UC all'udienza camerale svoltasi davanti al pretore di IA, nella sua qualità di giudice dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 670 c.p.p., costituiva prova della avvenuta presentazione di un atto di appello, non poteva certamente esimere il giudice del rinvio dal verificare se quell'atto fosse stato compiuto nel rispetto delle norme che regolano la presentazione di un atto di impugnazione.
Ciò posto, è di tutta evidenza che il giudice del rinvio non solo non ha violato l'art. 627 comma 3 c.p.p., essendo stato rispettoso del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, ma anzi ha fatto puntuale e corretta applicazione anche del disposto dell'art. 627 comma 2 dello stesso codice, che impone al giudice del rinvio di decidere con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento era stato annullato.
Quanto alla ritenuta applicazione dell'art. 582 c.p.p., la decisione del giudice del rinvio deve ritenersi corretta e puntuale applicazione di un orientamento pacifico di questa Corte, secondo cui la presentazione dell'atto di impugnazione ad un ufficio giudiziario diverso da quello dovuto è causa di inammissibilità dello stesso, insuscettibile di sanatoria: tale principio è stato affermato in varie occasioni, sul rilievo che trattasi di un'inosservanza rientrante fra quelle espressamente previste a pena di inammissibilità dall'art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 1^, 17 novembre 1992, n. 4706, Vittorio, con riferimento alla presentazione dell'impugnazione nella cancelleria del giudice ad quem anziché a quo). Questa Corte ha ritenuto inoltre più volte che la regola invocata dal ricorrente e dettata dall'art.568 comma 5 c.p.p. non può trovare applicazione in caso di inosservanza dell'art. 582 c.p.p., in quanto disciplina il diverso caso in cui l'impugnazione sia proposta ad un giudice incompetente (cui viene fatto obbligo di trasmettere gli atti a quello competente) e che, dunque, attenendo alla sola ipotesi della proposizione del gravame, non concerne quella relativa alle modalità della sua presentazione, che sono disciplinate appunto dal ricordato art. 582 c.p.p., la cui inosservanza dà luogo, a tenore dell'art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p., all'inammissibilità dell'impugnazione (Cass., Sez.
1^, 31 marzo 1993, n. 1370, Ventimiglia, Id., Sez. 1^, 17 novembre 1992, cit.). Nel caso in esame l'atto di impugnazione risulta presentato presso la procura della Repubblica della pretura circondariale di IA, cioè presso un ufficio giudiziario al quale non spetta neppure la qualità di "giudice".
Parimenti infondate o non pertinenti le altre doglianze. Come quella relativa all'inserimento della parte civile nell'elenco dei soggetti ai quali è stata fatta la notifica per l'udienza camerale svoltasi davanti al giudice del rinvio (che risponde all'espresso dettato dell'art. 127 c.p.p., che impone di dare avviso della fissazione della data di udienza "alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori"); o quella relativa alla scomparsa di altri atti oltre l'atto di impugnazione proposto il 15 marzo 1996 dal UC all'ufficio ricezione atti della procura circondariale di IA (che costituisce oggetto di un separato esposto presentato dallo stesso UC il 6 maggio 1998 alla procura generale della Repubblica di IA).
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001