Sentenza 21 dicembre 2005
Massime • 1
In materia di rimozione e riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 cod. proc. pen. ha natura regolamentare in quanto è volta a disciplinare un'attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non richiede la presenza del magistrato; tuttavia la regolarità formale della rimozione e riapposizione dei sigilli effettuata dal solo consulente tecnico deve essere garantita, a pena di nullità relativa, dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 6354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6354 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/12/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 4454
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 037515/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
nei confronti di:
1) MA BR, N. IL 30/11/1972;
2) LO ES, N. IL 14/05/1983;
avverso ORDINANZA del 14/07/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO Vitaliano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 14 luglio 2005 il Tribunale di Catanzaro, accogliendo la richiesta di riesame di AN UN e LO CO, annullava l'ordinanza emessa dal G.I.P. di Vibo Valentia il 20 giugno 2005, con cui era stata applicata nei confronti dei predetti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di detenzione e porto illegale di arma clandestina e ricettazione. Il Collegio riconosceva carattere assorbente alla nullità degli accertamenti esperiti dal consulente tecnico, al quale il reperto era stato consegnato senza previa redazione del verbale di rimozione dei sigilli, avendo egli stesso provveduto direttamente all'apertura dei plichi in assenza anche dell'ausiliario. Trattavasi di nullità relativa, per violazione del diritto di difesa, tempestivamente eccepita, che comportava il venir meno dei gravi indizi a carico di entrambi gli indagati.
Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero, deducendo che la violazione dell'art. 261 c.p.p. non determina alcuna nullità, poiché la norma ha natura eminentemente regolamentare. Diversamente, dovrebbe ritenersi preclusa anche la possibilità per gli organi di polizia di assicurare con i sigilli le cose sottoposte a sequestro, come pure la facoltà del perito di avvalersi, anche in assenza di espressa autorizzazione, di un ausiliario di propria fiducia per lo svolgimento di attività materiali.
Il ricorso è infondato.
Vero è che, secondo un principio già enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 1^ 07/11/1997 n. 2592), richiamato dal ricorrente, l'art. 261 c.p.p. è norma "eminentemente regolamentare", diretta a disciplinare un'attività materiale, per cui non è necessaria la presenza del magistrato. Tuttavia, la regolarità formale di rimozione e riapposizione dei sigilli, effettuata dal consulente in assenza dell'autorità giudiziaria, deve essere garantita dalla presenza "imprescindibile" dell'ausiliario ("ibidem", nonché Cass. Sez. 1^ 11/12/2003 n. 2484). Nella specie, è pacifico che difetta anche quest'ultima, residuale condizione di validità dell'atto, afferente al diritto di difesa, sicché si configura una causa di nullità relativa, che è stata ritualmente eccepita nel termine stabilito dall'art. 181 c.p.p., comma 2. Del tutto improprie sono le altre argomentazioni esposte dal ricorrente.
La possibilità che la conservazione del corpo del reato sia assicurato mediante apposizione di sigilli da parte della polizia giudiziaria rientra nell'ambito delle attività istituzionalmente demandate, in assenza e prima dell'intervento del magistrato, alla stessa polizia, che, comunque, è obbligata a documentare mediante redazione di specifico verbale le operazioni di perquisizione e sequestro (art. 357 c.p.p.), rispetto alle quali l'intervento del magistrato si realizza con la modalità "postuma" della convalida. D'altra parte, l'ipotesi che il perito si avvalga senza autorizzazione del Magistrato di un ausiliario di sua fiducia è eterogenea rispetto a quella qui trattata, poiché l'una è estranea ad ogni previsione sanzionatoria, mentre l'altra è normativamente disciplinata, contenendo l'art. 261 c.p.p. il precetto e gli artt. 178 e 181 c.p.p. la sanzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2006