Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 6354
CASS
Sentenza 21 dicembre 2005

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In materia di rimozione e riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 cod. proc. pen. ha natura regolamentare in quanto è volta a disciplinare un'attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non richiede la presenza del magistrato; tuttavia la regolarità formale della rimozione e riapposizione dei sigilli effettuata dal solo consulente tecnico deve essere garantita, a pena di nullità relativa, dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 6354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6354
    Data del deposito : 21 dicembre 2005

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