Sentenza 11 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2003, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/12/2003
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 5927
Dott. GRANERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 27902/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG LU, nato il [...];
avverso l'ordinanza 3 giugno 2003 del Tribunale di Milano;
visti gli atti,
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino, sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Giovanni Palombarini che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 15 marzo 2003 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi ha applicato a AG LU la misura cautelare della custodia in carcere per l'omicidio del padre AG LF. Il provvedimento è stato confermato dal Tribunale di Milano, in veste di giudice del riesame, con ordinanza 3 giugno 2003. Ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizi di motivazione, il AG eccependo: a1) la nullità dell'ordinanza per mancanza della sottoscrizione dell'estensore; a2) la nullità del proprio interrogatorio di garanzia per violazione del diritto di difesa essendogli stato precluso il colloquio con il difensore in forza di un provvedimento extra legem e immotivato del pubblico ministero e avendogli il giudice per le indagini preliminari concesso, prima dell'interrogatorio, un colloquio di soli quindici minuti (evidentemente incongruo anche in considerazione della gravità dell'imputazione e della complessità del quadro indiziario); a3) la nullità della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero al fine di accertare la presenza di tracce di polvere da sparo sugli indumenti e oggetti sequestratigli il 12 e 13 ottobre 2002, per omessa partecipazione dell'autorità giudiziaria alla rimozione dei sigilli;
a4) la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c, c.p.p.. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, è giurisprudenza consolidata di legittimità, elaborata proprio con riferimento a ordinanze del tribunale della libertà, che "per il principio di tassatività, non ricorre alcuna nullità qualora l'ordinanza del giudice collegiale sia stata redatta e sottoscritta dal solo presidente" (così, per tutte, Cass., sez. 1, 17 marzo - 10 maggio 2000, Scarvaglieri, riv. n. 215927).
Il secondo motivo è dedotto in modo e sede impropri. Per costante giurisprudenza, infatti, "il giudizio di riesame è preordinato a verificare soltanto i presupposti legittimanti l'avvenuta adozione della misura cautelare, mentre restano esclusi quelli riguardanti la sua persistenza. Ne consegue che con l'istanza di riesame non è consentito dedurre l'eventuale successiva perdita di efficacia della misura a causa della invalidità di successivi provvedimenti" (così Cass., sez. 5. 24 novembre 1999 - 16 febbraio 2000, Froku, riv. n. 216240). La perdita di efficacia del provvedimento cautelare per mancanza di valido interrogatorio nel termine di cui all'art. 294 c.p.p. non poteva, dunque, essere eccepita in sede di riesame, ma solo con specifica istanza al giudice per le indagini preliminari (ed eventuale appello ex art. 310 del codice di rito).
Egualmente infondato è il terzo motivo, stante il già ricordato principio di tassatività delle nullità (in questo senso è la giurisprudenza maggioritaria: cfr., per tutte, Cass., sez. 1, 7 novembre 1997 - 27 febbraio 1998, Madonia, riv. n. 209955, secondo cui "in materia di rimozione e di riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 c.p.p. ha natura eminentemente regolamentare in quanto volta a disciplinare un'attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non comporta certo un impiego apprezzabile di energie intellettive ed è già sufficientemente assicurata dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice. L'inosservanza di tale disposizione non comporta, dunque, alcuna nullità, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore, e non potendo essa neppure farsi discendere dal tenore dell'art. 178 c.p.p., che delinea categorie paradigmatiche cui l'anomalia in esame è del tutto estranea").
Con il quarto motivo, infine, si introducono censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la valutazione di una situazione di fatto, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una motivazione adeguata e immune da vizi logici (in quanto conseguente a un ragionamento fondato su massime di esperienza non censurabili).
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004