Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/1997, n. 2592
CASS
Sentenza 7 novembre 1997

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In materia di rimozione e di riapposizione di sigilli, la norma dell'art.261 cod. proc. pen. ha natura eminentemente regolamentare in quanto volta a disciplinare un'attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non comporta certo un impiego apprezzabile di energie intellettive ed è già sufficientemente assicurata dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice. L'inosservanza di tale disposizione non comporta, dunque, alcuna nullità, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore, e non potendo essa neppure farsi discendere dal tenore dell'art.178 cod. proc. pen., che delinea categorie paradigmatiche cui l'anomalia in esame è del tutto estranea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/1997, n. 2592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2592
    Data del deposito : 7 novembre 1997

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