Sentenza 7 novembre 1997
Massime • 1
In materia di rimozione e di riapposizione di sigilli, la norma dell'art.261 cod. proc. pen. ha natura eminentemente regolamentare in quanto volta a disciplinare un'attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non comporta certo un impiego apprezzabile di energie intellettive ed è già sufficientemente assicurata dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice. L'inosservanza di tale disposizione non comporta, dunque, alcuna nullità, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore, e non potendo essa neppure farsi discendere dal tenore dell'art.178 cod. proc. pen., che delinea categorie paradigmatiche cui l'anomalia in esame è del tutto estranea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/1997, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 7 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 07/11/1997
1. Dott. Vito La Gioia Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Macri " N. 1552
3. " Bruno Rossi " REGISTRO GENERALE
4. " Anna Mobellini " N. 31839/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ON, SA, nato in [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo in data 27.1.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. B. Rossi.
Udito, per la parte civile, l'avv. dello Stato, Maurizio Greco, che chiede il rigetto del ricorso.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. G. Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso relativamente omicidi del CI, del Lo NO e del AN e per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza relativamente all'omicidio dell'agente di polizia AL ON.
Uditi i difensori dell'imputato, avvocati AN Mormino e Nicolò Amato, la Corte osserva in fatto e in diritto:
Con sentenza del 27.1.1997, emessa nei processi riuniti
contro
SA MA, la Corte d'appello di Palermo ha confermato, per quanto qui interessa, la duplice condanna alla pena dell'ergastolo inflitta all'imputato dai giudici di primo grado con le pronunce del 6.6.1994 e del 31.5.1995, relative, la prima, all'omicidio volontario aggravato dell'agente di polizia AL ON, consumato nel capoluogo siciliano il 14.1.1988, la seconda, all'omicidio volontario aggravato di IU CI, IU Lo NO e EN AN, consumato anch'esso in Palermo, il 18.6.1988.
Il CI, parente di AR NN esponente di "Cosa nostra" condannato per l'omicidio del capitano dei carabinieri Basile, e gli altri due uomini erano stati uccisi poco prima delle ore 13 nel mercato rionale di viale Francia, dove esercitavano l'attività di venditori ambulanti, da due individui figgiti, poi, secondo la testimonianza di tale SU AN, a bordo di "un vespino o di un vespone di colore blu" in direzione di viale Strasburgo, nei cui pressi, precisamente in via Danimarca, il motoveicolo, un "Vespa" 125, c.c. di provenienza illecita, era stato rinvenuto ancora in preda alle fiamme. Accanto alla vespa una bottiglia di plastica contenente dell'alcol denaturato sulla quale si scopriva un'impronta digitale risultata compatibile con quelle prelevate al MA per la formazione dei cartellini segnaletici.
Operando un collegamento probatorio tra questa vicenda e l'omicidio ON, i giudici di merito hanno particolarmente valorizzato ai fini del verdetto di responsabilità i risultati della perizia balistica, dimostrativi dell'impiego delle stesse armi da fuoco nei due fatti criminosi, e di quella dattiloscopica, dimostrativi della riferibilità al MA dell'impronta digitale sulla bottiglia. Le questioni di nullità e inutilizzabilità sollevate dalla difesa anche in relazione alla seconda indagine (quelle relative alla prima erano state ritenute fondate dalla corte d'assise, la quale aveva disposto la rinnovazione della perizia) per essere l'apertura dell'involucro contenente il reperto avvenuta in assenza del consulente di parte già nominato, ma non avvisata, e al di fuori dell'intervento dell'autorità giudiziaria, prescritto dall'art. 261, c.p.p., sono state disattese dalla corte d'assise d'appello. L'una,
sull'assunto che il perito, colonnello Giovanni lombardi, nel suo elaborato dà atto della costante presenza alle operazioni del consulente fiduciario dell'imputato.
L'altra, osservando che l'art. 261 dell'attuale codice di rito, analogamente all'art. 346 di quello abrogato, non commina per la sua inosservanza alcuna sanzione e che, in ogni caso, si tratterebbe di una nullità relativa - come affermato, del resto, proprio dalla sentenza della Corte di legittimità citata dalla difesa - che avrebbe dovuto essere eccepita, a norma dell'art. 181, n. 2, c.p.p., prima dell'emanazione del decreto di rinvio a giudizio, restando diversamente sanata.
Da queste considerazioni la corte territoriale ha tratto anche la conclusione che il richiamo operato dalla difesa al disposto dell'art. 191, c.p.p. non fosse giuridicamente corretto, essendo stata la prova in discussione acquisita senza violare alcun divieto stabilito dalla legge e, tanto meno, contravvenendo ad una specifica previsione di inutilizzabilità.
Ha ritenuto, quindi, la perizia dattiloscopica a suo tempo disposta dal giudice istruttore e ritualmente allegata al fascicolo del dibattimento a mente dell'art. 243, comma secondo, desp. att. c.p.p. vigente un valido mezzo di prova.
E valido non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale, non ricorrendo - secondo la corte palermitana - ragioni apprezzabili per discostarsi dall'opinione di un esperto del centro di investigazioni scientifiche dei carabinieri di Roma, qual è il Lombardi, che anche a seguito degli ulteriori accertamenti sollecitatigli per specificare ai dotti rilievi del consulente di parte, utilizzando come termine di confronto un'impronta prelevata direttamente al MA, aveva confermato l'esistenza di ben ventisei punti di corrispondenza tra i reperti e la sicura riferibilità all'imputato del tenue segno trovato sull'involucro abbandonato accanto alla motocicletta abbruciata.
Fissato questo primo punto, la corte d'assise d'appello si è soffermata sul legame ravvisabile tra il triplice omicidio e il veicolo trovato in via Danimarca, svalutando le direzioni difensive sulla discrepanza - considerata solo frutto di una interpretazione strumentale delle risultanze processuali - tra i voti cronologici ricavabili delle dichiarazioni della AN e da quelle dell'agente IN che giunse per primo sul luogo dell'incendio, appiccato dagli autori dal crimine all'evidente scopo di eliminare ogni traccia che potesse condurre alla loro identificazione, secondo una tecnica collaudata e praticata sistematicamente dalla delinquenza di matrice mafiosa.
Il carattere "mafioso" del fatto è stato desunto dalla corte territoriale anche dalle modalità del suo svolgimento, denotanti la consapevolezza degli agenti di poter comunque contare sulla protezione omertosa della gente, nonché dal contesto territoriale caratterizzato dalla posizione egemonica della "famiglia" MA, della quale SA o VO era l'ultimo esponente ancora in libertà. Ma soprattutto dalle propalazioni dei collaboranti RE UT, IU MA e SA EM, coincidenti nell'indicare , sia pure per averlo appreso da altri rispettivamente da SA NT, IN CI e NO MA), il "VO" come artefice della strage eseguita per mandato dei fratelli FR e AN con l'obiettivo di sopprimere il CI dimostratosi troppo curioso nell'indagare sulla scomparsa del NN, a sua volta, soppresso in seguito a contrasti sorti in seno alla stessa cosca dei MA.
In base a tali ulteriori acquisizioni, non invalidate dalle contrapposizioni difensive e corroborate dagli esiti della perizia balistica attestanti l'impiego in entrambi gli episodi criminosi ed anche in altre azioni cruente (omicidi NO e CC) delle stesse armi, la corte di secondo grado ha ritenuto fugato ogni possibile dubbio sulla responsabilità del MA in ordine ai reati ascrittigli, sottolineando la superfluità, alla luce dell'ampia ????
di elementi probatori disponibili, della ricerca di precisi moventi e, in ogni caso, la compatibilità di "tutte le ipotesi" adombrate in merito dalle parti con la materiale partecipazione del MA al triplice omicidio.
Con più specifico riferimento all'assassinio del ON la corte palermitana ha posto i risalto il contributo chiarificatore dato da FR IN NN, nonché ancora una volta, dal MA e dal UT, tutti collaboranti di provata attendibilità, sendo i quali l'agente di polizia, già sfuggito per puro caso all'attentato in cui aveva perso la vita il vicequestore Cassorà, era stato ucciso a causa della pericolosità della sua penetrante attività investigativa e specialmente perché era venuto in possesso di informazioni utili alla cattura di SA MA, che il quel periodo si nascondeva i una casa dell'Acquasanta, una località compresa, insieme con l'Arenella, nel mandamento di Resuttana, del quale il latitante era rimasto, per l'appunto, l'unico esponente di prestigio e nel cui ambito significativamente erano maturati entrambi i fatti criminosi.
La corte di merito ha escluso, infine, che la diversa solulzione accolta per IU HE, coimputato del MA per l'omicidio del mondo e assolto ai sensi dell'art. 530, cpv. c.p.p., potesse incidere negativamente sul giudizio espresso in ordine alla credibilità del NN quando accusa il MA, da un lato, rimarcando l'esistenza riguardo a quest'ultimo di precisi riscontri obiettivi;
dall'altro, appellandosi al principio della "frazionabilità" della chiamata di correo, nel senso che ogni parte del racconto del dichiarante va verificata singolarmente "reduando, dunque, l'inefficacia probatoria di quelle che non comprovate o, peggio, smentite con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti".
Ricorre per cassazione il difensore del MA che deduce due motivi d'impugnazione.
Con il primo ripropone l'eccezione di nullità e conseguente inutilizzabilità della perizia dattiloscopia per violazioni degli artt. 185 n. 3, 304 bis e ter, 324, 346, c.p.p. 1930, 178, 181, 230, 261 c.p.p. 1989, sottolineando che la rimozione dei sigilli apposti in sede di indagini di polizia ad un unico involucro contenente i due diversi reperti, proiettile e bottiglia di plastica, era stata operata dal perito balistico senza avviso ai consulenti della difesa, tanto che la corte d'assise aveva dovuto disporre la rinnovazione dell'indagine riguardante il primo degli oggetti sequestrati. Questa procedura, comportando, secondo il ricorrente, la violazione del diritto della difesa di presunzione alle operazioni di verifica dell'integrità del corpo del reato, come originariamente formato e sigillato, è a tal punto irregolare da realizzare un'ipotesi di nullità assoluti ai sensi degli artt. 185, n. 3 c.p.p. abrogato e 178, n. 1 lett. c., c.p.p. vigente, concorrente con quella, non insanabile, ma anch'essa tempestivamente segnalata con l'iniziale globale contestazione della ritualità dell'atto riconnessa alla violazione degli artt. 346, c.p.p. 1930 e 261, c.p.p. 1889, dante l'inutilizzabilità della prova in quanto assunto contro un espresso divieto di legge.
Il secondo motivo di ricorso contiene una serrata critica delle valutazioni compiute dalla corte territoriale delle varie emergenze processuali, a cominciare dalla "riconducibilità della Vespa 125 ritrovata in Via Danimarca al mezzo usato dai due sparatori per allontanarsi dal mercatino di viale Francia..."da "ritenersi assolutamente indimostrabile" a causa delle distanze temporali evidenziate e superate dalla sentenza gravata con rilievi arbitrari, incongruenti e confliggenti con l'elementare considerazione che gli autori del triplice omicidio, apparsi così preoccupati di cancellare ogni traccia della loro presenza, si sarebbero guardati bene dal lasciare sul posto la bottiglia maneggiata per appiccare l'incendio al motoveicolo, peraltro neppure corrispondente per caratteristiche tecniche a quello descritto dalla AN.
Il ricorrente censura, poi, le soluzione date dalla corte palermitana ai problemi suscitata dalla perizia dattiloscopica, eseguita su reperti parziali e incompleti, tanto da determinare insanabili contrasti nella "evoluzione storico-processuale dei diversi accertamenti compiuti" connotati dall'"ondeggiante atteggiamento" del perito nella determinazione dei punti di coincidenza delle impronte, indicati in numero sempre diverso, in guida da inficiare in radice il giudizio di compatibilità.
Gli ulteriori rilievi del ricorrente riguardano la lettura data dalla corte di merito delle propalazioni - tutte "de relato" - dei collaboranti, quelle del UT palesemente contraddette dai riscontri cronologici attinenti alla codestenzione del medesimo nelle carceri di Spoleto e di Trapani con il confidente NT;
del MA, che aveva indicato come correo del MA il lucchese non coinvolto nella vicenda;
il EM, che si era limitato a riferire di certi commenti fatti con il fratello dell'imputato, AN MA, di notizie apprese dalla stampa laddove, se il teorema della matrice territoriale del delitto fosse stato esatto, avrebbe dovuto, data la sua posizione di spicco all'interno di "Cosa nostra", parlare di fatti per conoscenza diretta.
Nel ricorso si rimarcano ancora le perplessità manifestate dai giudici di merito circa l'individuazione di una valida causale del massacro e, quanto al delitto ON, la natura "meramente indiziaria" della coincidenza dell'arma usata per la sua esecuzione con quella impiegata nell'altra sanguinosa operazione, ma anche per la consumazione di altri reati, ai quali il MA non avrebbe potuto mai partecipare perché in stato di detenzione.
E, inoltre, le incertezze palesate dal EM, già capo-mandamento e membro della "commissione" di "Cosa nostra", competente a descrivere l'eliminazione di un poliziotto dell'omicidio; il conseguente isolamento della posizione accusatoria di FR IN NN, infirmata, del resto, dalla chiamata in causa di un personaggio, il lucchese, ritenuto dalla stessa corte non attinto da sufficienti prove di colpevolezza, e, altresì da un'indicazione palesemente errata sul tipo di veicolo usato per compiere l'impresa criminosa, accreditata dalla corte suddetta con considerazioni illogiche e contrarie allo stesso motivo di valutazione della prova seguito nell'altro caso sottoposto al suo esame.
Il ricorso e parzialmente fondato e nei limiti di seguito precisati deve essere accolto.
Affrontando, anzitutto, le problematiche procedurali, osserva la Corte che le due eccezioni sollevate dal ricorrente, con l'evidente intento di eliminare dal processo l'elemento di prova più rilevante, devono respingersi.
È d'uopo, chiarire subito che correttamente la corte di merito ha distinto concettualmente le due questioni in quanto inerenti a diverse patologie processuali, le quali incidendo l'una sul potere di controllo del giudice, l'altra sul potere di controllo della parte interessata circa il regolare compimento degli atti non possono essere in alcun modo assimilate.
Detto ciò, quanto alla prima, va rilevato che se si vuole aderire all'indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. IV, 13.3.92, n. 2660 - Vaiona Sez. I, 23.3.95, n. 3176 - costa) secondo cui la violazione delle formalità previste dall'art. 261 c.p.p. (art. 346, c.p.p. previgente) integra una nullità relativa deducibile, come tale, prima della pronuncia del provvedimento conclusivo della fase (art. 181, comma secondo, c.p.p.), l'eccezione, data la sua autonomia ontologica rispetto all'altra, deve effettivamente considerarsi tardivamente proposta.
Ad invio di questo Collegio, tuttavia, la norma dell'art. 261 c.p.p. ha natura eminentemente regolamentare in quanto volata a disciplinare un'attività materiale, che pur rivertendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova. Non comporta certo un impiego apprezzabile di energie intellettive ed è gia sufficientemente assicurata dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice.
L'inosservanza di tale disposizione non comporta, dunque, alcuna nullità, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore e non potendo neppure farsi discendere da tenore dell'art. 178 c.p.p., che delinea categorie paradigmatiche cui l'anomalia in esame è del tutto estranea.
Si tratta, in conclusione di una mera irregolarità di comportamento del giudice procedente, valutabile eventualmente in altri ambiti. La seconda, più incisiva, questione sollevata dalla difesa è stata risolta in fatto dalla corte di merito, la quale dà atto nella sentenza che tutte le operazioni dell'indagine dattiloscopica si rivolsero nel pieno rispetto delle norme di garanzia. Il che non è contestato neppure dal ricorrente, il quale per sostenere la sua tesi e costretto a compiere un salto funambulesco, facendo coincidere l'inizio effettivo dell'indagine dattiloscopica con quello dell'indagine balistica, poi caducata per vizi di forma su presupposto, non dimostrato, che i due reperti non solo fossero stati collocati in un unico pacco - fatto questo di per sè non scandaloso - ma, in dispregio delle più elementari regole anche di semplice buon senso, messi promiscuamente insieme, senza alcuna particolare protezione dai fattori di inquinamento reciproco ed esterno - fatto quest'altro talmente assurdo da apparire regolabile nel mondo della fantasia.
Ma allora, non si comprende quale pregiudizio possa essere stato causato alla difesa dalla circostanza, assolutamente innocua, che il perito balistico, avendo iniziato per primo il lavoro, abbia per primo aperto anche il contenitore esterno dei due reperti, prelevato quello di sua pertinenza e riconsegnato l'involucro con la bottiglia di plastica all'ausiliario per la riapposizione dei sigilli. Anche la seconda eccezione è, quindi, priva di giudico fondamento con le ovvie conseguenze anche in tema di utilizzazione della prova. Le residue doglianze del ricorrente concernono la valutazione compiuta dalle corti di merito della responsabilità del MA. In verità, si tratta di censure le quali, pur invertendo formalmente l'adeguatezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, si risolvono prevalentemente nella prospettazione di una interpretazione alternativa delle circostanze di fatto prese in esame dal giudice "a quo" o nella sovrapposizione di diversi criteri di giudizio, che le rendono improponibili in sede di legittimità:
compito istituzionale della corte di cassazione è, infatti, solo quello di verificare l'esistenza a sostegno della pronuncia ricorsa di un apparato argomentativo organico e congruente con i principi logici che complessivamente la informano (logica interna al provvedimento) senza alcuna possibilità di sostituire tali principi con altri mutuati "aliunde" (logica esterna al provvedimento). A parte ciò, gli unici rilievi plausibili tra i molti mossi dal ricorrente alla decisione della corte palermitana concernono, come si dirà, l'affermazione della responsabilità del MA in ordine all'omicidio dell'agente ON (e, ovviamente, alle connesse violazione della disciplina delle armi), fondata, in effetti, su considerazioni che sul piano logico destano qualche perplessità e che obbligano, pertanto, di un revisione.
Per il resto, nessun rimprovero può muoversi ai giudici di merito, che hanno dato ampio conto delle ragioni del proprio convincimento senza cadere in errori di diritto o potenti violazioni delle regole della logica e senza trascurare di sottoporre ad un'attenta e scrupolosa analisi le obiezioni difensive, adempimento, quindi, puntualmente il loro obbligo motivazionale.
Così, riguardo alle riserve espresse dalla difesa sull'attendibilità degli esiti della perizia dattiloscopica, considerati nella sentenza il fulcro dell'impianto probatorio, la corte d'assise d'appello ha mostrato di non ignorare la problematica della questione, determinata essenzialmente dalla tenuità della traccia rilevata sulla bottiglia, ma mediante una puntigliosa ricostruzione della laboriosa ricerca compiuta dal perito per non lasciare inesplorato nessun aspetto del quesito o per dare una risposta adeguata alle osservazioni del consulente di parte, ha motivamente e ragionevolmente ritenuto di potere comunque aderire alla conclusione della sicura riferibilità dell'impronta al MA. Senza conferire, tuttavia, a tale dato una fossa dimostrativa totale e assorbente, ma considerando l'esito dell'accertamento tecnico soltanto il principale elemento di un più ricco compendio probatorio, integrato, oltre che da deduzioni logiche pressoché ovvie sulla matrice "mafiosa" del sanguinoso attentato e sul particolare contesto ambientale nel quale l'episodio era da collocarsi, dalle dichiarazioni di ben tre collaboranti di collaudato attendibilità, UT, MA e EM, coincidenti nell'indicare proprio in SA MA, uno degli artefici del massacro, eseguito d'accordo con i fratelli reclusi, per liberarsi da un soggetto, il CI che, a causa del suo spirito di ribellione e della sua intraprendenza nell'investigare sulla morte del parente NN avrebbe potuto creare dei problemi alla cosca e alla sua egemonia territoriale.
Anche nella valutazione delle propalazioni dei tre accusatori, condotta alla stregua dei criteri generali più volte enunciati in materia da questa Corte suprema, il giudice di merito si è fatto carico di cercare e trovare delle risposte convincenti alle obiezioni difensive e ancorché non si possa dire che vi sia sempre riuscito in modo tale da fugare ogni possibile dubbio sulla piena credibilità per lo meno di uno dei ???? (parlando del UT e della sua "condetenzione" con il referente NT non si avvede di sovrapporre parzialmente la permanenza dei due nelle carceri di Trapani a quella nelle carceri di Spoleto), non è, però, seriamente discutibile che su questo punto abbia argomentato senza incorrere in errore deducibili in sede di legittimità.
Altrettanto appaganti, sotto il profilo indicato, sono le considerazioni svolte dalla corte territoriale sulla identificazione del veicolo incendiato con quello usato dagli assassini. Qui il carattere di interpretazione alternativa delle risultanze processuali, che permea di sè tutto il ricorso, si accentua ulteriormente per tradursi in una inammissibile richiesta di un terzo giudizio di merito.
Ad ogni modo, non si comprende la ragione per la quale dovrebbe considerarsi arbitrario lo sforzo compiuto dalla corte palermitana per conciliare - senza minimamente alterarli - i dati cronologici desumibili dalle deposizioni della AN e del IN;
ovvero incongruente la individuazione della causa dell'incendio della motocicletta nell'intento dei colpevoli di cancellare ogni tracci di sè, in ragione del fatto che l'operazione, per la concitazione del momento o per altri motivi, riuscì solo a metà, lasciando integro proprio il contenitore del liquido infiammabile;
o, ancora, carente la spiegazione sul tipo di mezzo usato, nonostante che fin dall'inizio la testimone oculare si sia mostrata incerta nel definirlo un "vespino" o un "vespone", verosimilmente proprio perché sconcertata dal contrasto tra le dimensioni della moto, risultata essere effettivamente una "Vespa 125", e la mancanza della targa evidentemente occultata dai suoi occupanti.
Sembra lecito, dunque, concludere che gli argomenti sui quali la corte d'assise d'appello ha fondato l'affermazione della responsabilità del MA in ordine al triplice omicidio e ai reati satelliti non presentino, nel loro complesso, sfasature e smagliature di tale rilevanza da compromettere l'organicità e la ragionevolezza dell'intero impianto motivazionale, sicché per tale parte il ricorso, non poggiava su ragioni valide, va respinto. A diversa soluzione serve pervenirsi riguardo alle doglianze concernenti la situazione di condanna per l'assassino dell'agente AL ON.
Qui, in effetti, la motivazione della sentenza gravata, che potrebbe definirsi "derivata" rispetto a quella assai più corposa ed esaustiva dedicata all'altra vicenda, presenta dei vuoti e dei salti logici, i quali impongono necessariamente il rinvio degli atti al giudice di merito per una nuova e più approfondita riflessione sui punti di seguito indicati.
Prendendo le mosse dalla circostanza acclarata dall'indagine balistica dell'impiego nella soppressione del ON delle stesse armi usate nell'eccidio del "mercatino" da SA MA, inchiodato alla sua responsabilità dalla firma lasciata sul luogo del delitto, la corte territoriale ha proseguito la sua analisi delle risultanze processuali, soffermandosi sulle informazioni fornite da FR IN NN ed ancora dal MA e dal UT, ritenute attendibili, non solo per la provata affidabilità dei collaboranti, ma perché corroborate dagli esiti degli accertamenti tecnici, nonché da altri apprezzabili elementi indiziari, quali la collocazione territoriale delle due imprese criminose, entrambe realizzate nella zona dominata dai MA;
la posizione di spicco occupata nel mandamento dall'imputato, unico della famiglia ad essere ancora in libertà e a potere, quindi, operare anche come braccio armato dei fratelli detenuti;
la qualifica rivestita dalla vittima, la cui eliminazione poteva essere decisa solo dal capo. Va notato, però, in primo luogo, che il valore indiziario del dato costituito dall'uso delle stesse armi nei due episodi è indebolito dalla constatazione fatta dalla stessa corte di merito che almeno una di esse fu impiegata anche in altre azioni criminose nelle quali l'imputato non risulta implicato.
Ne consegue che, per affermando ragionevole l'ipotesi adombrata nella sentenza dell'appartenenza delle armi al gruppo criminale genericamente inteso più che ai suoi singoli componenti, non è consentito, senza precipitare in una forzatura del ragionamento, trarre da ciò, "sic et simpliciter", la convinzione del coinvolgimento del MA nel delitto, tanto più che dal tenore delle dichiarazioni tese dai collaboranti emerge chiara la necessità di inserire il fatto in un ambito di ampiezza maggiore rispetto a quello rappresentato dalla sfera d'azione e d'influenza della famiglia MA. L'attività investigativa dell'agente ON, particolarmente pungolato dal discredito di cui era stato ingiustamente messo, toccava ormai interessi dell'intero sodalizio criminoso e non soltanto di questa o quella delle sue articolazioni, in guisa da non potersi escludere l'iniziativa di eliminare un personaggio tanto scomodo, fortunatamente sopravvissuto a un precedente attentato con grande malumore dei vertici di "Cosa nostra", sia stata presa scavalcando il capo-mandamento di Resuttana. D'altro canto, se sotto un aspetto rigorosamente tecnico, la distinzione compiuta dalla corte d'assise d'appello in seno alle propalazioni di IN NN e di MA (a quelle di rincalzo, del UT, non s'è dedicata soverchia attenzione), per ???? le più credibili dalle altre, non convalidate da riscontri esterni e, quindi, da scartare, è non solo corretta, ma anche commendevole perché testimonia, e tacer d'altro, lo scrupolo con il quale quel giudice ha affrontato il problema, altrettanto vero è tuttavia, che l'enucleazione dal contenuto di un discorso omogeneo e armonico di affermazioni convinte e decise come quelle fatte da entrambi i collaboranti sulla partecipazione all'omicidio anche di IU HE, "reggente del mandamento di Ciaculli", vale a dire di un importante esponente dell'organizzazione, e ciò in sintonia con la portata dell'operazione, dà adito a notevoli perplessità sulla efficacia dimostrativa del dolo considerato, in concomitanza con la mancanza, riguardo all'episodio in parola, di altri elementi di supporto immediato e diretto.
Occorre aggiungere che il racconto del IN MA denuncia un'altra non trascurabile crepa relativamente al mezzo usato degli assalitori, una vettura abbandonata, poi, qualche chilometro di distanza, della quale però, non fu trovata alcuna traccia dalle forze dell'ordine, che rinvennero, invece, nei pressi, una grossa motocicletta di illecita provenienza, un veicolo, cioè, dello stesso tipo di quello segnalato sul luogo dell'agguato.
Le spiegazioni di tale discrepanza, alquanto vistosa, e della preferenza accordata alla versione del collaborante, che la corte di merito ha ritenuto di dare, non contribuiscono certo per la loro inadeguatezza e illogicità (l'automobile lasciata nella zona avrebbe dovuto essere comunque ritrovata e la non appartenenza delle impronte rilevate sulla motocicletta rubata, ne' al MA, ne' al HE, non si sarebbe dovuta considerare una circostanza di per sè preclusiva della possibilità di un impiego del veicolo nel delitto) a conferire all'apparato argomentativo della decisione la compattezza e la coerenza necessaria a legittimare una condanna alla pena perpetua.
Ripercorrendo il cammino già seguito, ma senza indulgere troppo alla tentazione di compiere suggestivi travasi probatori da una vicenda all'altra, la corte d'assise d'appello dovrà, dunque, chiarire i punti che si sono evidenziati, illustrando meglio le ragioni della pregnante valenza indiziaria attribuita al dato fattuale dell'impiego delle stesse armi nei due omicidi, tenuto conto delle considerazioni svolte sulla diversità delle situazioni di fondo, nelle quali gli episodi vanno inquadrati, a delle loro scaturigini non coincidenti per la sfasatura riscontrabile riguardo alla natura degli interessi perseguiti, in ciascuno dei due casi in esame.
Dovrà, altresì, dar conto delle rimarcate cadute di rigore e coerenza nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, la cui veriticità sembra avere desunto più che da un'analisi approfondita e perspicua delle specifiche informazioni ottenute sulla fattispecie concreta, piuttosto dall'aura di affidabilità di cui hanno circondato i collaboranti medesimi in considerazione della loro pregressa, intensa attività di ausilio alla giustizia. Limitatamente all'omicidio del ON e gli altri reato stesso connessi, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altre sezione della Corte d'assise d'appello di Palermo.
Per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 606, 615, 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omicidio del ON e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1999