Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai IGg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino ConIGliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso ConIGliere riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1328 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 30/4/1980, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sanfilippo (p.e.c.: Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 in data 20/1/1989, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Maria Gio- vanni Falzone (p.e.c.: Email_2
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 743/2024 pronunciata dal Tribunale di NT, in com- posizione collegiale, in data 13-14/5/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12
- dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione all'esponente, addebitando, semmai, al contrario, la se- parazione alla IG.ra ; CP_1
- affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con le modalità ritenute più opportune, previa autorizzazione degli incon- tri padre-figlia liberi, senza la presenza degli assistenti sociali;
- valutata la documentazione esibita in primo grado e di quella del presen- te giudizio relativa alle posizioni reddituali dei coniugi, confermare l'assegno riconosciuto in favore della minore e revocare il di- Persona_1 ritto al mantenimento riconosciuto in favore della IG.ra Parte_2
[..
. - con vittoria di spese.»
Conclusioni per la parte appellata:
CORTE D'APPELLO Controparte_2
- rigettare l'appello proposto dal IG. ; Parte_1
- confermare la sentenza del Tribunale di NT n. 743/2024 pubblica- ta il 14/5/2024 nel procedimento n. 2959/2021 R.G.
- pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto ad- debitabile al IG. per grave violazione dei doveri nascenti Parte_1 dal matrimonio;
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla IG.ra ; CP_1
- disporre a carico del IGnor a favore della ricorrente un Parte_1 assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento ex art. 155 e art. 156 c.c., art. 708 c.p.c. oltre ad un minimo contributo a favore dell'esponente ed in relazione alle spese domestiche nella misura di € 350,00 mensili e rivalutazione dell'ISTAT annuale, il tutto entro il giorno 5 di ogni mese.
Con il favore di spese ed onorari di giudizio»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 22/10/2021, conveniva in giudizio di- Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 nanzi al Tribunale di NT , con la quale aveva con- Controparte_1 tratto matrimonio civile in data 09/12/2020, chiedendo che venisse pro- nunciata la loro separazione, con addebito della responsabilità alla resi- stente per aver abbandonato il tetto coniugale, nonché l'affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la ma- Per_1 dre.
2. Con comparsa del 02/03/2022, si costituiva in giudizio Parte_2
[..
, aderendo alla domanda di separazione, ma opponendosi all'accoglimento della domanda di addebito formulata dal ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione al coniuge, per le condotte violente e vessatorie tenute da quest'ultimo nei suoi con- fronti e anche verso la minore, nonché l'affidamento esclusivo di e Per_1 la previsione, a carico del ricorrente, dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento e a quello della figlia mediante la corresponsione di un as- segno mensile.
3. Il Tribunale di NT, con sentenza n. 743/2024 del 13-14/05/2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi, nonché i seguenti ulte- riori provvedimenti:
- dichiarava l'addebito della separazione al;
Per_1
- disponeva l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minoren- ne , nata il [...], con diritto del padre di incon- Persona_1 trarla presso i locali dei Servizi Sociali del Comune di San Cataldo;
- incaricava, quindi, i Servizi Sociali del Comune di San Cataldo di predisporre un calendario di incontri padre-figlia;
- incaricava, altresì, il Consultorio familiare del Comune di San Ca- taldo di intraprendere un percorso di supporto psicologico indivi- duale, per un periodo di 12 mesi, al fine di fornire un ausilio alle parti nel percorso di bigenitorialità.
- poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla Per_1 Pt_2
[..
, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di € 200,00 e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie;
- condannava, altresì, il a versare alla resistente un ulteriore Per_1 assegno mensile dell'importo di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
- condannava, infine, il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.
4. Con ricorso del 23/07/2024, regolarmente notificato, Parte_1 ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di addebito della separazione
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 alla coniuge e il rigetto della domanda di addebito proposta nei suoi con- fronti, nonché l'affidamento condiviso della figlia minorenne , con la Per_1 possibilità di incontrarla senza la presenza degli assistenti sociali, nonché la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno mensile in favore della coniuge separata.
5. Con comparsa del 09/12/2024, si è costituita nel pre- Controparte_1 sente giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello proposto e chiedendone il rigetto.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e all'udienza del 13/12/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, la causa è stata posta in decisione.
7. Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata Per_1 nella parte in cui ha dichiarato l'addebito della separazione a suo carico e ha rigettato la contrapposta domanda formulata nei confronti dell'appellata, rilevando che non poteva essergli imputata alcuna condot- ta contraria ai doveri coniugali, al contrario della , la quale, inve- CP_1 ce, improvvisamente e senza alcuna spiegazione, avrebbe abbandonato il tetto coniugale portando con sé la figlia minorenne e determinando, in tal modo, una rottura irreversibile del rapporto di coppia.
8. Il Tribunale di NT, al riguardo, ha evidenziato, da un lato, l'assoluta genericità della domanda di addebito formulata dal Parte_3 sprovvista di argomentazioni;
dall'altro, le condotte maltrattanti e
[...] vessatorie poste in essere dal medesimo, tanto nei confronti della donna quanto della piccola , come emerso dalle dichiarazioni rese dalla te- Per_1 ste e dalla sentenza n. 467/2022 pronunciata dal Tribu- Parte_4 nale di NT, versata in atti, che ha ritenuto il responsabile dei Per_1 reati di maltrattamenti e lesioni aggravate e lo ha condannato alla pena, ridotta per il rito abbreviato, di due anni e due mesi di reclusione.
9. A fronte di ciò, il lamenta che il Tribunale abbia ritenuto “gene- Per_1 riche” e “imprecise” le proprie istanze, le quali, invece, costituiscono una puntuale denuncia delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte dell'appellata.
10. Dal canto suo, , rileva l'infondatezza del motivo di Controparte_1 gravame, sottolineando che il motivo per cui la medesima si è determina- ta a lasciare la casa coniugale risiede nella necessità di tutelare l'incolumità propria e delle sue figlie minori, (nata da una prece- Per_2 dente relazione) e , nata dall'unione con il . Per_1 Per_1
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 11. Rappresenta, infatti, che a partire da gennaio 2021, pochi mesi dopo il matrimonio, la vita coniugale era diventata insostenibile a causa delle condotte del marito, che sistematicamente usava violenza, sia verbale che fisica, nei suoi confronti, nonostante fosse in stato interessante.
12. Evidenzia, inoltre, che, come accertato in sede penale, le condotte improntate alla violenza venivano messe in atto in presenza della minore
, successivamente, anche della piccola . Per_2 Per_1
13. Sottolinea, infine, che il , in un'occasione, aveva usato violenza Per_1 fisica anche nei confronti della figlia . Per_1
14. Orbene, per quanto concerne la domanda di addebito della separa- zione alla formulata in primo grado e reiterata nel presente CP_1 giudizio di impugnazione, va rilevata la genericità, la vaghezza e la prete- stuosità delle allegazioni poste a fondamento della domanda.
15. Con specifico riferimento al dovere di coabitazione, l'art. 146 cod. civ. dà rilievo alla giusta causa dell'allontanamento, che ben può consistere nella esistenza di tensioni ed incomprensioni tra i coniugi.
16. L'abbandono, pertanto, perde il carattere di illecito, e non può costi- tuire fondamento della pronunzia di addebito della separazione, se trova giustificazione in una situazione oggettivamente verificatasi e non impu- tabile al coniuge che si allontana, avuto riguardo al nesso di causalità ed alla sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra il comportamento del coniuge che si allontana e la situazione verificatasi.
17. Assume, dunque, rilievo fondamentale procedere ad una valutazione globale dei comportamenti dei coniugi, al fine di accertare che l'abbandono della casa familiare sia la causa, e non la conseguenza di una convivenza già manifestatasi come intollerabile.
18. A ben vedere, il , le cui istanze sono rimaste del tutto sprovviste Per_1 di prova, si limita a definire “ingiustificato” l'allontanamento della moglie dal domicilio coniugale, che, al contrario, trova spiegazione nella necessità di sottrarsi ad atti sistematici di violenza e abuso posti in essere dal mede- simo, al fine di tutelare l'incolumità fisica e psichica propria e delle minori.
19. Invero, alla luce dell'acquisizione agli atti del giudizio di primo grado della sentenza penale n. 467/2022 del 07/12/2022 pronunciata dal Tribu- nale penale di NT – confermata con sentenza n. 2332/2024 emessa in data 30/04/2024 da questa Corte d'Appello, prodotta nel presente giu- dizio – che ha dichiarato l'odierno appellante colpevole del reato di mal- trattamenti in famiglia ex art. 572 commi 1 e 2 con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza e in danno delle minori e in danno di per-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 sona in stato di gravidanza, nonché del reato di lesioni personali aggravate ex art. 582, 576 n. 5, con l'aggravante di cui agli artt. 585, 577 n. 1 del co- dice penale, emerge, in particolare:
- che le condotte poste in essere dal si siano protratte per un Per_1 lasso di tempo IGnificativo (da gennaio 2021 con condotte per- manenti fino al mese di agosto del 2021) e con una frequenza tale da cagionare alla afflizioni fisiche e psicologiche;
CP_1
- che egli aveva un'indole spiccatamente rabbiosa e violenta, mani- festata attraverso forme di aggressione disparate nei confronti della moglie (calci, pugni, schiaffi);
- che la aveva picchiata perfino quando la donna versava in stato di gravidanza, colpendola con un calcio alla pancia, a seguito del qua- le la stessa cadeva a terra e veniva afferrata dall'uomo per i capelli e trascinata in giro per casa.
- che le violenze fisiche erano accompagnate da offese ("troia", "puttana"), urla e accuse di non essere una buona madre;
- che il impediva alla di uscire da casa in autono- Per_1 CP_1 mia, potendo la stessa lasciare l'abitazione soltanto in compagnia sua o dei familiari di lui ed essendole proibito vedere amici o, addi- rittura, la propria madre;
- che le aggressioni si erano spinte fino al punto di provocarle delle lesioni personali (come nel caso dell'episodio sopra riportato, quando l'odierno appellante, non gradendo che la uscis- CP_1 se da sola, l'aveva insultata e colpita con un calcio sulla pancia fa- cendola cadere a terra, per poi trascinarla per i capelli sino alla camera da letto, ivi continuando a colpirla con pugni e schiaffi fino a provocarle la fuoriuscita di sangue dalla bocca e dal naso;
in un'altra occasione, dopo un litigio dovuto al fatto che la CP_1 voleva recarsi per qualche giorno a casa della madre con le proprie figlie, il la aveva picchiata con schiaffi e pugni provocandole Per_1 la fuoriuscita di sangue dalla bocca;
ancora, in data 26 agosto 2021, quando la gli aveva comunicato l'intenzione di in- CP_1 terrompere la loro relazione, lo stesso la aveva minacciata di ucci- derla se avesse portato con lei la figlia minore e, successi- Per_1 vamente, accortosi che la moglie stava preparando la valigia per andare via, la aveva colpita brutalmente con schiaffi e pugni su tutto il corpo);
- che, nell'ultimo episodio sopra riportato, il aveva provato a Per_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 mordere la moglie, finendo però per ferire la bambina che si tro- vava in braccio alla madre.
20. Ancora, nel corso del procedimento di separazione in primo grado, e segnatamente all'udienza del 19/12/2023, è stata sentita la teste
[...]
– escussa anche nel corso del procedimento in sede penale – Tes_1 le cui dichiarazioni sono da ritenersi credibili in quanto coerenti tra loro e sufficientemente dettagliate. In particolare, la teste ha dichiarato che:
- in data 03/09/2021, la sua amica, , le aveva invia- Controparte_1 to delle fotografie che mostravano il morso sul braccio della bam- bina e il suo volto tumefatto, “pieno di lividi e il sangue che usciva dalla bocca”, raccontandole di essere stata picchiata dal marito;
- vedendo quelle immagini, aveva subito chiamato i carabinieri;
- le aveva raccontato che il era solito picchiarla, an- CP_1 Per_1 che mentre era in gravidanza;
21. Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie trovano conferma i gravi fatti di violenza domestica e la loro efficienza causale sulla crisi coniugale che giustifica l'addebito della separazione al . Per_1
22. Va evidenziato che l'abitualità di comportamenti violenti integra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e di per sé giustifica la pro- nuncia di addebito della separazione configurandosi come prova dell'effi- cienza causale di tali fatti rispetto al fallimento coniugale.
23. Infatti, le reiterate violenze fisiche e psicologiche inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'au- tore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accer- tato i siffatti comportamenti, dal dovere di comparare tali comportamenti con la condotta del coniuge vittima delle violenze, in quanto i comporta- menti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (Cass. n. 31351/2022).
24. Per le suddette ragioni, la statuizione di addebito della separazione al è pienamente fondata e merita integrale conferma.
25. Diversamente, del tutto pretestuose appaiono le allegazioni del Pt_5
[.
a sostegno della domanda di addebito della separazione alla moglie, in ragione del fatto che, lungi dall'aver abbandonato la dimora coniugale
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 all'improvviso e senza alcuna plausibile motivazione, la è stata CP_1 evidentemente costretta a interrompere la convivenza a causa dell'aggressività, del discontrollo della rabbia che sfociava in violenza fisi- ca e verbale e degli atteggiamenti possessivi e prevaricanti del marito, ravvisando, a un certo punto, la necessità di sottrarsi a una condizione di abuso fisico e psicologico costantemente perpetrato ai suoi danni, con pe- santi risvolti sulla serenità psichica delle minori, vittime di violenza assisti- ta e, almeno in un caso per la piccola , anche di violenza diretta. Per_1
26. Con il secondo motivo di appello, lamenta che il Tri- Parte_1 bunale abbia disposto l'affidamento esclusivo alla madre della minore
, prevedendo per lui la possibilità di incontrarla solo alla presenza Per_1 degli assistenti sociali, chiedendo l'affidamento condiviso e un regime di incontri che gli consenta di vederla liberamente, senza la presenza degli operatori.
27. Secondo il Tribunale, la deroga al regime ordinario di affidamento condiviso è giustificata dalle condotte altamente pregiudizievoli tenute dal , ravvisando l'opportunità di disporre la presa in carico del nu- Per_1 cleo familiare da parte dei competenti Servizi sociali.
28. La difesa dell'appellante evidenzia che il rischio di una misura siffatta è quello di inficiare il diritto alla bigenitorialità, limitando di fatto la possibi- lità per il di prendersi cura della figlia e partecipare alla sua quoti- Per_1 dianità, anche in considerazione dell'affetto che la bambina ha mostrato nei confronti del padre nel corso degli incontri avvenuti presso gli spazi dei Servizi sociali del Comune di San Cataldo, luogo di residenza della
[...]
e di . Pt_6 Per_1
29. Evidenzia che la ha assunto, in diverse occasioni, atteggia- CP_1 menti contrari al benessere della minore qualificabili in termini di aliena- zione parentale, dal momento che in più occasione ha ostacolato gli in- contri tra il e la figlia sulla scorta di non veritiere patologie di Per_1 quest'ultima.
30. La difesa della , nell'opporsi al motivo di gravame, sottolinea CP_1 che l'affidamento esclusivo alla madre risponde all'interesse di , dal Per_1 momento che il è stato condannato in via definitiva per i reati di Per_1 maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dell'appellata e che tali reati sono avvenuti alla presenza della minore e, in un'occasione, ai danni della stessa, con gravi ripercussioni sul suo benessere psicologico, proprio perché costretta a vivere un clima connotato da continua violen- za. Contesta, altresì, la verità di quanto riferito dal in merito al Per_1 supposto ostruzionismo della durante gli incontri protetti, rile- CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 vando di aver sempre accompagnato la minore presso i locali dei Servizi Sociali, tranne che in caso di malattia della bambina, la quale ha sofferto con frequenza di influenza, raffreddore e varie patologie virali a causa del suo sistema immunitario ancora in fase di sviluppo, come da comprovata certificazione medica fornita agli operatori sociali per giustificare l'assenza agli incontri programmati. Sottolinea, inoltre, che gli incontri protetti tra la minore e il padre si sono a un certo punto interrotti perché il è Per_1 stato posto in stato di detenzione presso il carcere di NT.
31. Ancora, evidenzia che l'appellato è venuto meno ai doveri assistenza della minore omettendo di corrispondere l'assegno di mantenimento cui è onerato e di contribuire al 50% delle spese straordinarie e che, per tali ra- gioni, in data 18/11/2024 è stato condannato dal Tribunale di Caltanisset- ta alla pena di due mesi di reclusione per il reato di violazione degli obbli- ghi di assistenza familiare ex art. 570 bis c.p. (cfr. sentenza n. 815/2024 Tribunale di Caltanissetta – n. 918/2023 R.G.T.).
32. Giova premettere che ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c. l'affidamento esclusivo può esser adottato, in via di eccezione, solo in presenza del ma- nifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore, che devo- no avere natura oggettiva.
33. Orbene, nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso è giu- stificata dalle condotte violente e altamente pregiudizievoli tenute dal Pe- titto in presenza della minore e che, almeno in un'occasione, la Per_1 hanno riguardata direttamente.
34. Tali condotte, giova ribadirlo, sono connotate da particolare gravità e appaiono sintomatiche di una personalità incline all'aggressività e incapa- ce di controllare la rabbia.
35. Va altresì rilevato che Il ha omesso di adempiere all'obbligo di Per_1 mantenimento della minore, privando la bambina del supporto economi- co necessario al soddisfacimento dei suoi bisogni e venendo, in tal modo, meno al suo dovere di assistenza materiale nei confronti della stessa.
36. Ancora, sono da ritenersi del tutto pretestuose le accuse di alienazio- ne parentale e ostruzionismo mosse dal nei confronti della Per_1 Pt_7
, dal momento che dalla relazione trasmessa dai Servizi sociali com-
[...] petenti si ricava che “gli incontri protetti tra la minore e il Persona_1 padre, , si sono tenuti in modo alquanto regolare” e che Parte_1 gli incontri non hanno avuto luogo solo in due occasioni per documentate patologie della bambina (relazione del 24/04/2024).
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 37. Relativamente agli incontri protetti, dalle relazioni trasmesse dai Ser- vizi Sociali emerge, da una parte, un consolidamento dei rapporti pa- dre/figlia; dall'altra, una forte tensione tra il e la , che Per_1 CP_1 potrebbe destabilizzare la serenità della bambina (relazioni del 24/04/2024 e del 09/08/2024).
38. Orbene, l'atteggiamento di riluttanza della verso CP_1
l'appellante, che le ha inflitto innumerevoli violenze fisiche e psicologiche, appare comprensibile, pur con la considerazione necessaria che la mede- sima, non potendo impedire all'uomo di costruire un legame con la figlia, ha il dovere di non ostacolare gli incontri tra i due e di provare, quanto meno, a favorire la creazione di un clima neutrale e quanto più sereno possibile in presenza della bambina.
39. Appare, invece, del tutto inspiegabile l'atteggiamento ostile e ranco- roso del nei confronti della coniuge separata, proprio in ragione Per_1 delle condotte altamente abusanti che lo stesso ha tenuto nei confronti della medesima in costanza di convivenza.
40. Si ritiene che, in ogni caso, il clima di tensione tra la coppia genitoriale imponga che gli incontri padre/figlia continuino a svolgersi presso i locali dei Servizi Sociali competenti con prosecuzione dell'incarico già conferito in precedenza e secondo il calendario predisposto dagli operatori, non es- sendo al momento ipotizzabile la previsione di un regime di incontri liberi.
41. Appare, inoltre, opportuno confermare l'incarico del Consultorio fami- liare territorialmente competente al fine di intraprendere un percorso in- dividuale della durata di dodici mesi – fin ora mai avviato –, al fine di of- frire un supporto alla genitorialità a entrambe le parti e, in particolare, al che, attraverso condotte abusanti e un temperamento incline alla Per_1 rabbia, ha compromesso il benessere fisico e psichico della e, di CP_1 conseguenza, destabilizzato la serenità familiare e della minore. Nell'ambito di tale percorso appare particolarmente opportuno specifica- re che il percorso non deve essere improntato a una terapia di coppia tra- dizionale, ma, piuttosto, deve prevedere l'avvio di un percorso specializza- to in favore del presso centri per uomini autori di violenza, com- Per_1 prensivo di una terapia cognitivo-comportamentale focalizzata sulla Vio- lenza.
42. Con il terzo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata Per_1 nella parte in cui ha posto a suo carico l'onere di versare alla la CP_1 somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento della medesima.
43. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che, dalla comparazione delle reci- proche condizioni reddituali, emergesse uno squilibrio economico sbilan-
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 ciato a favore del che, all'udienza di comparizione, aveva dichiara- Per_1 to di lavorare come bracciante agricolo presso un'azienda, mentre la
[...]
risultava sprovvista di occupazione. Pt_6
44. Il contesta l'asserita mancanza di autosufficienza economica Per_1 della e rileva che, di contro, il suo reddito sarebbe estrema- CP_1 mente basso.
45. Dal canto suo, la rappresenta che la somma di € 150,00 ri- CP_1 sulta indispensabile all'economia familiare, considerata l'oggettiva impos- sibilità per lei di svolgere qualsivoglia attività lavorativa dal momento che deve provvedere, da sola e a tempo pieno, alle cure e all'educazione delle due figlie, con relativi ingenti esborsi da sostenere per far fronte al paga- mento delle spese relative al vitto, al vestiario e ai medicinali in favore delle figlie, nonché delle utenze relative all'abitazione in cui abita con le minori.
46. Dall'esame della documentazione prodotta agli atti si evince che il Pe- titto svolge la professione di bracciante agricolo e ha prodotto i seguenti redditi: nell'anno 2020, €. 8.579,00; nell'anno 2021, €.11.523,00; nell'anno 2022, €.10.451,00; nell'anno 2023, €. 8.989,00 (cfr. certificazio- ne situazione tributaria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 10/06/2024).
47. La , invece, non presta attività lavorativa dal momento che si CP_1 occupa a tempo pieno delle figlie minorenni, e , e percepi- Per_2 Per_3 sce l'assegno di inclusione per un importo mensile pari a € 200,00 e l'assegno unico pari a € 398,00 mensili, nonché un'indennità di frequenza di circa € 300,00 mensili nell'interesse della figlia in Persona_4 ragione dei disturbi dell'apprendimento e difficoltà nello svolgimento dei compiti di cui soffre.
48. Alla luce dei dati precedentemente indicati, deve ritenersi, che sussi- sta uno squilibrio delle rispettive situazioni reddituali, che giustifica l'attribuzione dell'assegno di mantenimento alla , la quale a dif- CP_1 ferenza del non svolge alcuna attività lavorativa, essendo dedita a Per_1 tempo pieno, e in via esclusiva, alla cura delle figlie minori.
49. Le spese seguono la soccombenza e vanno disposte in favore dell'Erario, in virtù dell'ammissione dell'appellata al beneficio del patroci- nio a spese dello Stato.
50. Tali spese vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, nella misura piena, in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 misura di legge.
51. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in data 23/07/2024 avverso la sentenza n. CP_3
743/2024 pronunciata dal Tribunale di NT, in composizione col- legiale, in data 13-14/5/2024;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 27/01/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal conIGliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12