Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018/2023 R.G.; promossa da:
nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Balsamo giusta procura in atti;
[...]
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...], il [...] C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
ed ivi residente in [...]; nata a [...] il CP_2
04.07.1995, C.F.: ed ivi residente in [...]; CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_2 C.F._4
ed ivi residente in [...]; tutti elettivamente domiciliati in
[...]
Catania, via Francesco Crispi n. 247, presso lo studio dell'avv. Laura Battaglia, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTI
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto ed in diritto
Tribunale civile di Catania la sig.ra esponeva di essere “ Parte_1
proprietaria dell'appartamento sito in Catania via Barletta n.9, piano 2,
interno 10, iscritto al NCEU del Comune di Catania al foglio 71, part. 460, sub
22, cat A/2 classe 4, 6 vani………………Tutti i resistenti si rifiutano di rilasciare
l'immobile messo a disposizione, per un periodo limitato, dalla sig.ra Parte_1
in favore della figlia e della di lei famiglia. A causa di ciò, la sig.ra
[...]
è costretta a vivere fuori dalla propria abitazione e Parte_1
pernottare in una struttura ricettiva (bed e breakfast). Ciò con inevitabili danni
non solo patrimoniali (pagamento di bed e breakfast, imposte e tasse e quote
condominiali di un alloggio che non può utilizzare),ma soprattutto morali ed
esistenziali”; chiedeva pertanto: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito condannare
i sig.ri nato a [...] il [...], CF: CP_1
, nata a [...] [...], CF: C.F._5 CP_2
e NATA a Ragusa il 29.6.65, CF: C.F._6 Parte_2
al rilascio immediato del bene sito in Catania via C.F._7
Barletta n.9, piano secondo, interno 10, iscritto al NCEU del Comune di
Catania al foglio 71, part.460, sub 22, A/2, classe 4, 6 vani rendita 681,72, in
favore della sig.ra nata a [...] il [...]..” Parte_1
Veniva fissata l'udienza di comparizione ed assegnato temine per la notifica.
La ricorrente provvedeva alla notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di prima comparizione.
Si costituivano i resistenti i quali deducevano che. “la concessione in comodato
d'uso dell'immobile sito in via Barletta n. 9 della signora e delle altre Pt_1 due figlie e costituiva naturale conseguenza Persona_1 Persona_2
alla circostanza che la , ed il suo nucleo familiare versano in Parte_2
condizioni economiche precarie, dovute allo stato di salute del CP_1
il quale non può più disporre di redditi adeguati a consentire di mantenere la
sua famiglia. ……i resistenti risultavano soggetti familiari a carico delle
ricorrente dal 2016 all'anno 2018, durante il quale la ha percepito un Pt_1
rimborso Irpef di euro 2.068,00, utilizzato per far fronte alle spese derivanti
dall'utilizzo dell'immobile ….la ricorrente vanta un reddito da pensione lorda
annua pari ad euro 18.532,00 (doc. 7) e risultava proprietaria di un altro
immobile sito in Donnalucata(RG) che viene utilizzato come casa per la
stagione estiva dalla signora e dalle altre due figlie con i rispettivi Pt_1
nuclei familiari, che, recentemente, la signora ha opportunamente Pt_1
ceduto alla figlia minore , dissimulando un atto di donazione, che Persona_1
lede finanche l'eredità legittima……In considerazione della situazione di
particolare difficoltà economica, gli odierni resistenti, proponevano, con
lettera raccomandata a mezzo pec del 28.01.2020 di utilizzare come residenza
al fine di risolvere l'odierna controversia, l'immobile adibito a residenza estiva.
Tale soluzione veniva considerata impraticabile dalla , che rifiutava Pt_1
la possibilità per il nucleo di potersi trasferire presso la Controparte_3
richiamata residenza”; chiedevano, pertanto, “Piaccia all'onorevole Tribunale
adito disattesa e respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione che
comunque rigetterà così statuire: - preliminarmente rigettare la domanda posta
in essere dalla perché infondata in fatto ed in diritto ai sensi Parte_1
dell'art 433 c.c. e 448- bis c.c. –in via subordinata accogliere la richiesta della
signora di poter usufruire della casa di Donnalucata, di Parte_2 proprietà della ricorrente;
o in alternativa di poter locare Parte_1
il suddetto immobile al fine di consentire con il ricavato canone di locazione
alla di poter condurre in locazione un immobile per uso Parte_2
abitativo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed
oneri fiscali come per legge, in favore del sottoscritto avvocato il quale ai sensi
dell'articolo 93 c.p.c. chiede la distrazione degli onorari e delle spese che
dichiara di avere anticipato.
All'udienza fissata per la prima comparizione veniva tentata, senza esito, la conciliazione tra le parti.
Con provvedimento dell'11 giugno 2024 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 con termine per il deposito di note conclusive.
Soltanto la parte ricorrente depositava le note conclusive tempestivamente.
All'udienza del 16 gennaio 2025, dopo la discussione orale delle parti, esaurita la camera di consiglio, la causa veniva decisa con sentenza che, previa lettura e sottoscrizione, veniva depositata telematicamente.
Orbene, la domanda proposta è fondata e va accolta per le motivazioni di seguito esposte.
La ricorrente ha incoato il presente giudizio deducendo di avere concesso ai resistenti di abitare l'immobile oggetto di causa per far fronte ad esigenze temporanee e di averne richiesto il rilascio senza esito.
I resistenti non hanno contestato di occupare l'immobile, ma hanno, piuttosto,
dedotto di versare in precarie condizioni economiche, di avere diritto di continuare ad abitare l'immobile in considerazione delle predette condizioni e che la ricorrente sarebbe “da ritenere idonea ai requisiti indicati dalla norma
ex art 433 c.c. per i soggetti obbligati al versamento degli alimenti finalizzati al
pagamento di vitto e alloggio o nel caso di specie, alla cessione in comodato
d'uso gratuito dell'immobile”.
Ora occorre, innanzitutto, procedere alla esatta qualificazione della domanda di rilascio proposta dalla ricorrente.
La ricorrente ha esposto di avere concesso l'immobile oggetto di causa in godimento ai resistenti per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo ovvero in forza di un contratto ad effetti obbligatori senza un termine di durata e, dunque a titolo precario e di avere diritto ad ottenerne la restituzione avendo la necessità di utilizzarlo come abitazione in considerazione della propria età
avanzata e delle precarie condizioni di salute in cui versa.
Orbene, nei termini in cui è stata proposta, la domanda va qualificata come azione personale di restituzione poiché, secondo la stessa prospettazione attorea
“è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa
che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto”,
in forza di un negozio obbligatorio. (cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite
sentenza n.7305 del 28/03/2014). E ancora “l'azione di restituzione è invece
fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla
detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto
da colui che glielo richiede o dal suo dante causa e per questo ha natura
personale ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare
il diritto personale alla consegna del bene.” (cfr. Cass. Civ., Sez. II civile –
sentenza n.31 agosto 2015, n.17321) In definitiva, l'azione di restituzione (o di rilascio), mira a ottenere la riconsegna del bene volontariamente trasmesso al terzo in forza di un contratto (locazione,
comodato, deposito eccetera).
E, quanto agli oneri probatori incombenti sulla parte che chiede la restituzione,
non è necessario dimostrare il diritto di proprietà, essendo sufficiente provare l'insussistenza o il venir meno del contratto con cui la detenzione del bene era stata trasferita al terzo (cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n.7305
del 28/03/2014).
Il comodato è definito come il contratto, essenzialmente gratuito, con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un periodo o un uso determinato, assumendo l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine stabilito o, in mancanza di termine o di usi, quando se ne è servito in conformità ai patti contrattuali oppure non appena il comodante gliene faccia richiesta (codice civile, articoli 1803 e seguenti). E' un contratto a forma libera che può, dunque,
essere provato a mezzo testimoni e/o presunzioni.
Riguardo alla durata, se non è stabilito il termine finale e la concessione deve intendersi a tempo indeterminato, si parla di comodato "precario", ai sensi dell'art.1810 codice civile.
Soltanto in tale ipotesi, il comodatario è tenuto a restituire la cosa quando la richieda il comodante, che può anche esigerla immediatamente.
La Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Sentenza n. 20448 del 29/09/2014) ha chiarito che “il codice civile disciplina due "forme" del comodato, quello
propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale
si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata". È solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata
pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva
essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al
comodatario. L'art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la
consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di
stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del
comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza
di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2).
Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto di avere concesso il godimento dell'immobile oggetto di causa ai resistenti al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo;
ha, inoltre, allegato e documentato la sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, e, pertanto, a prescindere dalla qualificazione data al rapporto, si può ritenere che la ricorrente abbia assolto agli oneri probatori su di essa incombenti,
I resistenti, dal canto loro, come già precisato, al fine di resistere alla richiesta di rilascio hanno opposto il diritto di continuare a godere dell'immobile in conseguenza della situazione di difficoltà economica in cui versano e tenuto conto degli obblighi di assistenza materiale configurabili in forza degli artt. 433
ss c.c. in capo alla ricorrente.
Ora, l'eventuale sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'obbligo di assistenza materiale nei confronti della figlia e del relativo nucleo familiare (ovvero nei confronti dei resistenti) non può concretizzarsi nell'obbligo di consentire agli stessi il godimento dell'immobile oggetto di causa.
Invero, l'art 433 cc, citato dai resistenti come fonte del loro diritto, recita nei termini che seguono: “All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine :1) il coniuge;
2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi]
anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [, anche naturali] 3)
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
gli adottanti;
4) i ER
e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.
La norma predetta configura, in presenza di determinati presupposti, l'obbligo a carico dei soggetti indicati nell'ordine, di prestare gli alimenti ma non anche quello di concedere il godimento di un immobile, a meno che tale obbligo non sia stato volontariamente assunto dall'obbligato in luogo degli alimenti che sarebbe tenuto a versare.
Tale ultima evenienza non può dirsi ricorrente nel caso in questione, atteso che la ricorrente ha, reiteratamente, manifestato la volontà di riottenere il godimento dell'immobile e di essere disposta, solo in subordine, a versare un assegno mensile per venire incontro alle loro necessità.
Né, tanto meno, può configurarsi, in capo alla ricorrente, l'obbligo di consentire ai resistenti di abitare o dare in locazione a terzi l'immobile sito a Donnalucata,
allo stato, di proprietà di altro soggetto estraneo al presente giudizio, per come dedotto dagli stessi resistenti.
Oltretutto, in relazione all'obbligo di versare gli alimenti, la giurisprudenza anche di merito ha precisato “Affinché sorga in capo ai soggetti di cui all'art.
433 c.c. l'obbligo alimentare occorre che l'alimentando, oltre che in stato di
bisogno, si trovi nella impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente
al proprio sostentamento, precisandosi che il richiedente deve, sotto
quest'aspetto, fornire la prova della sua impossibilità di provvedere, in tutto o
in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa. Ne discende che ove l'alimentando non provi la propria invalidità
al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non
imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.” (In tal senso cfr: Tribunale Savona sez. I, 06/05/2020, n.231; Cassazione civile sez. VI,
02/05/2018, n.10419).
Nel caso in esame, non è stata avanzata alcuna domanda volta ad ottenere il pagamento degli alimenti;
ma anche laddove fosse stata proposta sarebbe stata rigettata in assenza di prova, oltre che dello stato di bisogno, della impossibilità
oggettiva per ciascuno dei resistenti (tutti in età lavorativa) di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
In definitiva, la domanda di rilascio va accolta non potendosi configurare in capo ai resistenti alcun valido titolo opponibile alla ricorrente e, pertanto, gli stessi vanno condannati al rilascio dell'immobile nel termine di mesi due dalla pubblicazione della presente sentenza.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda proposta in via principale, on vi
è luogo ad esaminare le domande proposte, in via subordinata, dalla ricorrente né vi è luogo ad esaminare le domande proposte dai resistenti senza la richiesta di differimento della prima udienza e, pertanto inammissibili.
A tale ultimo riguardo occorre tuttavia precisare che le domande sebbene inammissibili in quanto tali sono state, comunque ,esaminate come eccezioni,
conformemente la principio di diritto secondo cui “anche nell'ipotesi in cui la
domanda riconvenzionale del convenuto risulti inammissibile per motivi
processuali, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto,
possono e devono essere presi in considerazione come eccezione, pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sent. n. 9044/2010; Cassazione civile, sez. III, sentenza
25/10/2016 n. 21472 e ancora “Nel rito locatizio, la domanda riconvenzionale
formulata con la memoria ex art. 416 cod. proc. civ. senza richiesta, ex art. 418
cod. proc. civ., di spostamento dell'udienza è inammissibile, ma non preclude
la valutazione, da parte del giudice, del fatto integratore della stessa che
assuma valore di eccezione, quale fatto impeditivo, estintivo o modificativo del
fatto costitutivo della pretesa dell'attore, ai fini della decisione
sulla domanda principale, risultando rispettata la relativa preclusione fissata
dall'art. 416 cod. proc. civ.” in tal senso cfr Sez. 3, Sentenza n. 11679 del
26/05/2014.
Le spese e i compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della controversia e dell'attività difensiva secondo i valori minimi di cui al DM 55/14 stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta n.1018/23 RG
-condanna i resistenti al rilascio, in favore della sig.ra Parte_1
dell'immobile sito in Catania via Barletta n.9, piano secondo, interno 10, iscritto al NCEU del Comune di Catania al foglio 71, part.460, sub 22, A/2, classe 4, 6
vani rendita 681,72, libero e sgombero da persone e cose nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna, i resistenti in solido al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio che liquida nel complessivo importo di €.1701,00 per compensi €.518,00 per spese vive oltre IVA e Cpa se dovuti come per legge;
La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso il 16 gennaio 2025
IL Giudice
Dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri