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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 11023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11023 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. 27111/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 31 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 4 novembre 2024 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 27111/2023 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti E. Montemarano e R. Parte_1
Romani ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Mancini Controparte_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe ha esposto di avere lavorato dal 7 settembre 2016 al 30 maggio 2023 alle dipendenze della società resistente, che gestisce attività di ristorazione in Roma, con mansioni di lavapiatti corrispondenti al livello 6 di inquadramento del C.C.N.L. Pubblici Esercizi sino al
31 agosto 2019, e dal 1 settembre 2019 in poi con mansioni di commis di cucina corrispondenti al livello 6 super di inquadramento del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, essendo stato inquadrato al livello 6 per l'intera durata del rapporto di lavoro, venendo inoltre fittiziamente regolarizzato come lavoratore part-time per 18 ore settimanali osservando invece per tutta la durata del rapporto di lavoro un orario di lavoro di 42 ore settimanali, non avendo conseguentemente percepito correttamente la giusta retribuzione ed avendo pertanto diritto alle relative differenze retributive.
Tutto ciò premesso il lavoratore ha chiesto a questo giudice la condanna della resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata CP_2 in ricorso per i titoli predetti, con vittoria di spese.
La società resistente si è costituita in giudizio eccependo nel merito l'infondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. La causa, escussi i testimoni Testimone_1 [...]
e è stata decisa con la presente sentenza Testimone_2 Tes_3 previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa deve essere decisa secondo equità per le ragioni di seguito esposte.
I testimoni hanno dichiarato testualmente, il “Sono Testimone_1 impiegato presso il distributore di benzina Q8 sito in V. Flaminia Vecchia 617. Di fronte a tale distributore c'è il ristorante denominato “ ”. Preciso che Parte_2 solo una volta ci sono entrato a mangiare, ma tutti i giorni vedevo il ricorrente uscire a gettare l'immondizia. Io parlavo con lui perché siamo connazionali. Io arrivavo lì alle 7 di mattina e andavo via alle 19. In pausa pranzo restavo nel distributore o mangiando cibo portato da casa o andando a prendere qualcosa in un vicino bar.
alle 11 di mattina ricordo che il ricorrente arrivava al lavoro e mi salutava. Per_1
Ricordo che lo vedevo anche di pomeriggio. Io lo vedevo tutti i giorni in cui c'ero anch'io. Io c'ero tutti i giorni tranne domenica e mercoledì. Quando andavo via alle
19 il ricorrente era ancora al ristorante. Lo vedevo sempre sia la mattina sia il pomeriggio, perché ricordo che usciva sempre a gettare l'immondizia il pomeriggio.
L'unica volta che sono entrato nel ristorante per mangiare ricordo che il ricorrente aveva un cappello bianco da cuoco.”; il : “Sono cugino del ricorrente. Tes_2
Lavoro presso il negozio di parrucchiere sito affianco al ristorante denominato
“ ” in V. Flaminia Vecchia. Conosco il benzinaio che ha testimoniato Parte_2 prima di me. Io lavoro di pomeriggio da martedì a sabato come operaio pulitore.
Vedevo il ricorrente che è mio connazionale tutti i giorni che io ero lì. Ci salutavamo tutti i giorni. Io vado via dal locale parrucchiere alle 22. L'ultimo cliente arriva intorno alle 21. Chiudo io il locale del parrucchiere con le chiavi. Attacco dopo le 11 di mattina. Quando io andavo via la sera il ricorrente ancora stava lì. Ignoro cosa facesse lì dentro perché non sono mai entrato in cucina, ma vedevo che aveva il grembiule da lavoro e un cappello bianco. Il locale di parrucchiere è grande. Lavoro lì da più di quattro anni. Preciso che è stato il ricorrente a trovare lavoro a me presso il parrucchiere. Il ricorrente non lavora più lì.”; il “Sono stato chef del Tes_3 ristorante sito in Roma. V. Antonio Serra 11, zona collina Fleming, dal Parte_2
2012 al 2023, con orario 11-15 o 18,30-22,30, con due riposi settimanali, per cui si lavorava cinque turni a settimana;
raramente lavoravo due turni nello stesso giorno, nel qual caso osservavo un terzo giorno di riposo entro la settimana successiva al doppio turno. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, il ricorrente svolgeva mansioni di lavapiatti ma non lo vedevo tutti i turni perché non sempre i nostri turni coincidevano. Se non lavoravo io l'altro chef era tal . Il lavapiatti Persona_2 osservava i miei stessi orari anche se a volte poteva restare mezz'ora in più per completare le pulizie;
preciso che non posso essere certo con precisione di quanto restasse più di me perché io andavo via prima. I turni di riposo coincidevano con due domeniche al mese ma il sabato lavorava sempre;
il secondo giorno era variabile.
Fino al 2020 il ristorante non osservava giorno di chiusura;
eravamo circa otto dipendenti. Dopo il 2020 c'era un giorno di chiusura che non era sempre lo stesso a seconda della stagione;
d'estate si chiudeva la domenica e il sabato a pranzo,
d'inverno due mezze giornate, tipo domenica sera e lunedì a pranzo. Il ricorrente riceveva direttive e ordini da me quando i nostri turni coincidevano, altrimenti dal
Il ricorrente non ha mai fatto l'aiuto cuoco, al massimo mi aiutava a Per_2 sgusciare i gamberi o pulire le verdure all'inizio del turno. Il ricorrente indossava un grembiule ma non un cappello, ma quando ci aiutava nella preparazione indossava una bandana come tutti noi tranne chi era calvo. Ricordo il locale parrucchieria sito a fianco al ristorante che sarà stato grande all'incirca 15 mq;
all'inizio aveva due poltrone, poi quattro, ricavate allargando il locale sfruttando uno dei bagni adiacenti, per cui forse dopo il 2020 era di 20 mq.”.
Alla luce di tali dichiarazioni può ritenersi provato che il ricorrente abbia a volte osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, ma non nella misura da lui dedotta in ricorso, mentre nulla è stato provato con riferimento alle mansioni di commis di cucina;
pertanto, questo Tribunale ritiene di dover quantificare la somma dovuta dalla società resistente al ricorrente in via equitativa, che tenendo conto della durata del rapporto di lavoro, del tipo di impresa gestito dalla società resistente, del tipo di mansioni svolte dal ricorrente e delle somme da lui già pacificamente percepite, si ritiene giusto debba ammontare ad euro ottomila, oltre accessori dalla domanda al saldo.
La natura equitativa della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
DISPOSITIVO condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore di parte ricorrente, oltre accessori dalla domanda al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 4 novembre 2024
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 31 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 4 novembre 2024 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 27111/2023 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti E. Montemarano e R. Parte_1
Romani ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Mancini Controparte_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe ha esposto di avere lavorato dal 7 settembre 2016 al 30 maggio 2023 alle dipendenze della società resistente, che gestisce attività di ristorazione in Roma, con mansioni di lavapiatti corrispondenti al livello 6 di inquadramento del C.C.N.L. Pubblici Esercizi sino al
31 agosto 2019, e dal 1 settembre 2019 in poi con mansioni di commis di cucina corrispondenti al livello 6 super di inquadramento del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, essendo stato inquadrato al livello 6 per l'intera durata del rapporto di lavoro, venendo inoltre fittiziamente regolarizzato come lavoratore part-time per 18 ore settimanali osservando invece per tutta la durata del rapporto di lavoro un orario di lavoro di 42 ore settimanali, non avendo conseguentemente percepito correttamente la giusta retribuzione ed avendo pertanto diritto alle relative differenze retributive.
Tutto ciò premesso il lavoratore ha chiesto a questo giudice la condanna della resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata CP_2 in ricorso per i titoli predetti, con vittoria di spese.
La società resistente si è costituita in giudizio eccependo nel merito l'infondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. La causa, escussi i testimoni Testimone_1 [...]
e è stata decisa con la presente sentenza Testimone_2 Tes_3 previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa deve essere decisa secondo equità per le ragioni di seguito esposte.
I testimoni hanno dichiarato testualmente, il “Sono Testimone_1 impiegato presso il distributore di benzina Q8 sito in V. Flaminia Vecchia 617. Di fronte a tale distributore c'è il ristorante denominato “ ”. Preciso che Parte_2 solo una volta ci sono entrato a mangiare, ma tutti i giorni vedevo il ricorrente uscire a gettare l'immondizia. Io parlavo con lui perché siamo connazionali. Io arrivavo lì alle 7 di mattina e andavo via alle 19. In pausa pranzo restavo nel distributore o mangiando cibo portato da casa o andando a prendere qualcosa in un vicino bar.
alle 11 di mattina ricordo che il ricorrente arrivava al lavoro e mi salutava. Per_1
Ricordo che lo vedevo anche di pomeriggio. Io lo vedevo tutti i giorni in cui c'ero anch'io. Io c'ero tutti i giorni tranne domenica e mercoledì. Quando andavo via alle
19 il ricorrente era ancora al ristorante. Lo vedevo sempre sia la mattina sia il pomeriggio, perché ricordo che usciva sempre a gettare l'immondizia il pomeriggio.
L'unica volta che sono entrato nel ristorante per mangiare ricordo che il ricorrente aveva un cappello bianco da cuoco.”; il : “Sono cugino del ricorrente. Tes_2
Lavoro presso il negozio di parrucchiere sito affianco al ristorante denominato
“ ” in V. Flaminia Vecchia. Conosco il benzinaio che ha testimoniato Parte_2 prima di me. Io lavoro di pomeriggio da martedì a sabato come operaio pulitore.
Vedevo il ricorrente che è mio connazionale tutti i giorni che io ero lì. Ci salutavamo tutti i giorni. Io vado via dal locale parrucchiere alle 22. L'ultimo cliente arriva intorno alle 21. Chiudo io il locale del parrucchiere con le chiavi. Attacco dopo le 11 di mattina. Quando io andavo via la sera il ricorrente ancora stava lì. Ignoro cosa facesse lì dentro perché non sono mai entrato in cucina, ma vedevo che aveva il grembiule da lavoro e un cappello bianco. Il locale di parrucchiere è grande. Lavoro lì da più di quattro anni. Preciso che è stato il ricorrente a trovare lavoro a me presso il parrucchiere. Il ricorrente non lavora più lì.”; il “Sono stato chef del Tes_3 ristorante sito in Roma. V. Antonio Serra 11, zona collina Fleming, dal Parte_2
2012 al 2023, con orario 11-15 o 18,30-22,30, con due riposi settimanali, per cui si lavorava cinque turni a settimana;
raramente lavoravo due turni nello stesso giorno, nel qual caso osservavo un terzo giorno di riposo entro la settimana successiva al doppio turno. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, il ricorrente svolgeva mansioni di lavapiatti ma non lo vedevo tutti i turni perché non sempre i nostri turni coincidevano. Se non lavoravo io l'altro chef era tal . Il lavapiatti Persona_2 osservava i miei stessi orari anche se a volte poteva restare mezz'ora in più per completare le pulizie;
preciso che non posso essere certo con precisione di quanto restasse più di me perché io andavo via prima. I turni di riposo coincidevano con due domeniche al mese ma il sabato lavorava sempre;
il secondo giorno era variabile.
Fino al 2020 il ristorante non osservava giorno di chiusura;
eravamo circa otto dipendenti. Dopo il 2020 c'era un giorno di chiusura che non era sempre lo stesso a seconda della stagione;
d'estate si chiudeva la domenica e il sabato a pranzo,
d'inverno due mezze giornate, tipo domenica sera e lunedì a pranzo. Il ricorrente riceveva direttive e ordini da me quando i nostri turni coincidevano, altrimenti dal
Il ricorrente non ha mai fatto l'aiuto cuoco, al massimo mi aiutava a Per_2 sgusciare i gamberi o pulire le verdure all'inizio del turno. Il ricorrente indossava un grembiule ma non un cappello, ma quando ci aiutava nella preparazione indossava una bandana come tutti noi tranne chi era calvo. Ricordo il locale parrucchieria sito a fianco al ristorante che sarà stato grande all'incirca 15 mq;
all'inizio aveva due poltrone, poi quattro, ricavate allargando il locale sfruttando uno dei bagni adiacenti, per cui forse dopo il 2020 era di 20 mq.”.
Alla luce di tali dichiarazioni può ritenersi provato che il ricorrente abbia a volte osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, ma non nella misura da lui dedotta in ricorso, mentre nulla è stato provato con riferimento alle mansioni di commis di cucina;
pertanto, questo Tribunale ritiene di dover quantificare la somma dovuta dalla società resistente al ricorrente in via equitativa, che tenendo conto della durata del rapporto di lavoro, del tipo di impresa gestito dalla società resistente, del tipo di mansioni svolte dal ricorrente e delle somme da lui già pacificamente percepite, si ritiene giusto debba ammontare ad euro ottomila, oltre accessori dalla domanda al saldo.
La natura equitativa della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
DISPOSITIVO condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore di parte ricorrente, oltre accessori dalla domanda al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 4 novembre 2024
IL GIUDICE