Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 5602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5602/2024 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nata a [...] il Parte_1
10/01/1976 (C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
MARIAGRAZIA MESSINA, giusta procura in atti
E
, nato a [...] Parte_2
l'11/06/1970 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
ROSARIA SABRINA SCANDURRA, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Esaminato il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. con cui i coniugi e hanno esposto che: -con Parte_1 Parte_2 decreto n. 4605/2019 del 24/12/2019 il Tribunale di Catania ha omologato la separazione personale dei coniugi, alle condizione indicate nel ricorso dagli stessi depositato, e precisamente: i coniugi convengono che il dott. Parte_2
trasferisca, entro sei mesi dal decreto di omologa della separazione,
[...]
alle figlie minori e , senza corrispettivo per Persona_1 Persona_2 patto espresso, la proprietà dei seguenti beni immobili: immobile sito in LI
(CT), via circumetnea n. 10, piano terra-1-2, censito al N.C.E.U. al foglio 34, part. 750, sub. 3, cat. A/2, cl. 6, consistenza 7,5 vani, rendita €. 581,01; annesso garage, sito in LI (CT), via Circumetnea s.n., piano S1, censito al N.C.E.U. al foglio 34, part. 750, sub 1, cat. C/6, cl. 4, mq 73, rendita €. 180,97; convengono, inoltre, che le figlie minore e saranno affidate ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con coabitazione con la madre, con possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé, a settimane alterne, ininterrottamente dalle ore 13,30 del sabato sino alle ore 22,00 della domenica;
per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il periodo estivo (da concordarsi previamente); per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
per cinque giorni consecutivi nelle feste pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il lunedì successivo;
altresì, il Dott. Pt_2
contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 1.200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
i coniugi, inoltre, ritengono equo concordare la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno periodico in favore del coniuge più debole Parte_1
mediante il versamento “una tantum” da parte del Dott. della
[...] Pt_2
somma di euro 65.000,00, da versarsi entro dieci mesi dal deposito del ricorso;
pagina 2 di 5 Rilevato che i coniugi, viste le aumentare esigenze economiche delle figlie, con il presente ricorso hanno chiesto congiuntamente di modificare le summenzionate condizioni come segue:
“ - il Dott. contribuirà al mantenimento delle figlie (di cui Pt_2
, maggiorenne, economicamente non indipendente, studentessa Per_1 universitaria, e la minore, , studentessa liceale) versando, entro il Per_2
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 2.000,00 (duemila/00), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, nonché si impegna a contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche straordinarie, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale ed a quelle specialistiche e sportive;
- la figlia minore continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori con coabitazione con la madre, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé, a settimane alterne, ininterrottamente dalle ore 13,30 del sabato sino alle ore 22,00 della domenica;
per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il periodo estivo (da concordarsi previamente); per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
per cinque giorni consecutivi nelle feste pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il lunedì successivo;
- i coniugi, inoltre, a parziale modifica di quanto convenuto nelle condizioni di separazione, al fine di dare un nuovo assetto ai loro interessi economici e poiché tale disposizione patrimoniale è elemento funzionale, indispensabile e l'unico volto a risolvere la crisi familiare, convengono che il
Dott. , nato a [...] in data [...], (C.F.: Parte_2
), res. in LI, (CT), Via Spiaggia n. 21, trasferisca, CodiceFiscale_3
entro tre mesi dalla sentenza di definizione del presente giudizio - senza corrispettivo per patto espresso, invocando i benefici fiscali spettanti trattandosi di trasferimento derivante da accordo formalizzato nell'ambito del procedimento di separazione coniugale, cui spetta la registrazione gratuita e la esenzione della imposta di bollo, ipotecaria e catastale di cui all'art. 19 della
pagina 3 di 5 L. 06.03.87 n. 74 - la nuda proprietà alle figlie , nata a [...]_1 il 14.06.2004, C.F.: e (nata a [...]_2
Catania il 04.04.2011, res.ti entrambe in LI (CT), via Circumetnea n. 10,
e l'usufrutto alla IG.ra nata a [...]_1
il 10/01/1976, (C.F.: ), res. in LI (CT), via CodiceFiscale_5
Circumetnea n. 10, dei seguenti beni: • immobile sito in LI (CT), via circumetnea n. 10, piano terra-1-2, censito al N.C.E.U. al foglio 34, part. 750, sub. 3, cat. A/2, cl. 6, consistenza 7,5 vani, rendita €. 581,01; • annesso garage, sito in LI (CT), via Circumetnea s.n., piano S1, censito al N.C.E.U. al foglio 34, part. 750, sub 1, cat. C/6, cl. 4, mq 73, rendita €. 180,97; a carico della IG.ra saranno poste le spese notarili per il rogito Parte_1
dell'atto pubblico.
- Si precisa che il Dott. ha già provveduto a versare in Parte_2
un'unica soluzione l'assegno periodico previsto nelle condizioni di separazione in favore del coniuge”.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. in forza del quale in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il relatore riferisce in camera di consiglio;
Ritenuto che le parti non hanno fatto richiesta congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. di comparizione personale e che non sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte;
Ritenuto che le superiori pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che va quindi dispsota la modifica delle condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione personale dei coniugi n. 4605/2016 del
24/12/2019 reso da questo Tribunale, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti col presente ricorso.
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale visto l'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 5602/2024 RGVG;
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione personale dei coniugi n. 4605/2016 del 24/12/2019 reso da questo
Tribunale, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti ed indicato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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