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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 612/2023
vertente tra
[...]
Parte_1
Parte appellante contro
Controparte_1
I ESTER)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 385/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione di
Giudice del Lavoro in data 15.3.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Tivoli ha riconosciuto a Controparte_1 l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984 a seguito di Ctu medico legale, ritenendo altresì ricorrere l'anzianità contributiva (5 anni dalla data dell'assicurazione) con versamento o accreditamento di almeno 260 contributi settimanali (pari a 5 anni di assicurazione) di cui almeno 156 versati nei 5 anni antecedenti alla domanda.
Appella detta sentenza l' lamentando che il giudice aveva del tutto ignorato quanto dedotto Pt_1 dall' circa la mancanza del requisito contributivo. CP_2
Si costituisce l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione
°°°°°°°
In questa sede si controverte unicamente in ordine alla sussistenza, in capo al , del CP_1 requisito contributivo utile al conseguimento della prestazione assistenziale di cui all'art. 1 L. 222/1984, atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto dalla sentenza di primo grado sulla scorta della espletata Ctu, con pronuncia non attinta da gravame.
Per quel che qui rileva, l'art. 4 della citata legge stabilisce i seguenti requisiti di ordine assicurativo: a) che siano trascorsi almeno 5 anni dall'inizio dell'assicurazione, b) che risultino accreditati almeno 260 contributi settimanali, e c) che, nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda, siano stati versati almeno 156 contributi settimanali o 36 mensili.
Nel caso di specie, dall'estratto contributivo prodotto dall' - non contestato Pt_1 specificamente ex adverso - emerge che il , negli ultimi 5 anni precedenti alla CP_1 domanda amministrativa presentata il 13/12/2019, non ha versato almeno 156 contributi settimanali (nel periodo dal 13.12.2014 al 13.12.2019, risultano, infatti, complessivamente solo
n. 108 contributi settimanali).
In particolare, l' ha acclarato che alcuni contributi erano stati accreditati considerando lo CP_2 svolgimento di lavoro in regime part time, sicché si era verificato un abbattimento delle settimane utili alla luce di una retribuzione inferiore al minimo, ex art. 7 del decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983, con conseguente insussistenza del requisito contributivo di cui sopra.
Al riguardo, l'appellato eccepisce il trattamento discriminatorio, per violazione della direttiva europea n. 97/81, in danno dei lavoratori part time, con specifico riferimento al computo del numero dei contributi settimanali da accreditare, nel corso dell'anno solare, al fine della prestazione pensionistica de qua.
Rileva inoltre come la stessa norma di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 463/1983 sia di fatto stata superata attraverso l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, laddove si era definitivamente chiarito, in modo conforme al diritto comunitario, che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa (art. 7, comma 2).
Nè l' aveva considerato che il ricorrente aveva continuato a lavorare anche dopo la domanda Pt_1 di assegno, raggiungendo il requisito amministrativo con il versamento di ulteriori contributi (come ammesso da Cass. n. 2699/03), ed altrettanto erroneamente aveva computato nell'abbattimento anche i periodi di contribuzione figurativa PI.
Ritiene il Collegio, in uno con quanto già affermato da altre pronunce di questa stessa Corte (v. Corte d'Appello di Roma 21/11/2024 in R.G. App. n. 1445/2023; 29.3.2022 in R.G. App. 241/2020) che i contributi utili a pensione relativamente ai periodi di rapporto di lavoro a tempo parziale siano stati considerati dall'Istituto in misura conforme alla legislazione vigente.
Invero, l'art. 9 del d.lgs. n. 61/2001 - recante nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale sostitutive dell'art. 5 del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984 - riguarda l'ammontare della misura della pensione, non trovando applicazione, invece, per la determinazione del requisito contributivo, che va accertato, quindi, secondo i principi generali dell'assicurazione obbligatoria IVS (art. 7, commi 1-5, della legge n. 638/1983, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 389/1989).
Nello specifico, da tale normativa, si evince che l'accredito contributivo è subordinato alla circostanza che risulti erogata o dovuta, per ognuna di tali settimane, una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato;
in caso contrario, qualora risulti percepita una retribuzione inferiore al limite suindicato, si applica il comma 2 del citato articolo, che prevede l'accredito di un numero di contributi settimanali ridotto, determinato secondo il calcolo ivi descritto ed attribuibili al periodo temporale ivi indicato.
L'applicazione della suddetta normativa non solleva dubbi circa la legittimità costituzionale o la conformità della stessa alle direttive europee, in relazione al presunto differente trattamento tra lavoratori part time e lavoratori a tempo pieno, atteso che, per entrambi, non è diversa la normativa applicabile - che rimane sempre quella dell'art. 7 del decreto-legge n. 463/1983 - e, pertanto, non è diverso il trattamento normativo, mentre quello che differisce è il risultato pratico dell'applicazione della legge, la quale comporta, per i lavoratori (a tempo pieno o part time), che hanno lavorato e percepito una retribuzione superiore ai limiti minimi in tutte le settimane dell'anno, l'accredito contributivo di tutte le 52 settimane lavorative, e per i lavoratori, che non hanno lavorato o che non hanno percepito una retribuzione superiore ai limiti minimi in alcune settimane dell'anno, il mancato accredito o l'accredito ridotto delle settimane contributive.
Né, ritiene il Collegio, la disposizione sul minimale contributivo precedentemente indicata, in ragione del suo carattere di specialità, potrebbe ritenersi implicitamente abrogata da quanto previsto, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. 81/2015, disposizione quest'ultima che ove afferma, in particolare che “Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa…”, si limita ad affermare in linea generale la necessità di riproporzionare il trattamento economico e normativo in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, con disposizione certamente non incompatibile con il minimale contributivo precedentemente descritto, dettato, peraltro, con riferimento alla generalità dei rapporti di lavoro.
Rimane da osservare come sia del tutto generica e non supportata da alcun conteggio alternativo la deduzione, svolta in subordine dall'appellato, circa il raggiungimento del requisito assicurativo con i contributi versati successivamente alla domanda ovvero ottenuto calcolando per intero i contributi figurativi in periodo PI (i quali ultimi, peraltro, pur considerati in numero di 12 come indicato nell'estratto allegato al ricorso di primo grado, non risultano utili al raggiungimento del minimo dei contributi necessari).
Per tutto quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento.
Ne consegue la riforma integrale della sentenza impugnata, con rigetto della originaria domanda proposta dal . CP_1
Tenuto conto della dichiarazione, di cui alla comparsa di costituzione in appello, ex art. 152 disp. att. c.p.c. - come modificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003 –
e la dichiarazione di esenzione prodotta in allegato al ricorso originario, le spese del doppio grado possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza a – rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
b - dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 11/03/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste