TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 28/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 31 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015 promossa da:
, nato a [...] [...], residente a [...]
IV Novembre 13, c.f. elettivamente domiciliato in Caltagirone, via C.F._1
G. Pascoli n. 6, presso lo studio professionale dell'avv. Cateno Di Dio La Legge
( , che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti;
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.4.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 13.1.2015, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo all'intestato Tribunale di accertare la responsabilità Controparte_1
della convenuta per l'interruzione della propria fornitura di energia elettrica a far data dal gennaio del 2013 e sino al 10.11.2014 e, conseguentemente, di dichiarare non dovuta nessuna somma di cui alle fatture emesse, per il contratto di fornitura di energia, dal 01.01.2013 sino al 10.11.2014, e di condannare la società convenuta al pagamento, in suo favore, dei danni lamentati, quantificati nella somma di €. 24.674,58 o di quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa.
A sostegno delle domande proposte, l'attore ha dedotto: i) di essere titolare del contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica stipulato con la convenuta, n. cliente c.da San Cono Sottano s.n.; ii) che dai primi giorni del mese P.IVA_1
di gennaio del 2013 la fornitura si è interrotta;
iii) di aver inoltrato diverse richieste di ripristino della fornitura di energia elettrica;
iv) che la fornitura è stata ripristinata soltanto in data 10.11.2014; v) di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa della condotta della convenuta, allegando di aver dovuto utilizzare un gruppo elettrogeno a gasolio per quasi due anni e di non aver potuto disporre liberamente del grande immobile/caseggiato ivi esistente.
La causa, istruita tramite escussione testimoniale e nelle more assegnata all'odierno decidente, è stata posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto alle domande svolte da parte attrice. Controparte_1
Si rammenti, infatti, l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, cui questo Giudice ritiene di aderire, secondo il quale “in caso di mancata erogazione di energia
elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria
attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere del danno
derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto
sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere
considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cass. civ., n. 1581 del
2018; Tribunale, Asti, n.512 del 2024; Tribunale, S. Maria Capua Vetere, n. 3627 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie, i danni lamentati sono derivati dalla interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica a causa di problematiche connesse alla linea di distribuzione dell'energia elettrica, come documentato dalla stessa parte attrice.
Ed infatti l'attore ha prodotto in atti le numerose comunicazioni inviate al medesimo da Enel Servizio Elettrico Nazionale, da cui si evince che l'odierna convenuta aveva sempre inoltrato le segnalazioni del cliente a Enel Distribuzione S.p.A. e che quest'ultima aveva rilevato che i problemi tecnici riscontrati riguardano la linea di distribuzione dell'energia
(cfr. doc. 3 allegato alla citazione e doc. 9 allegato alla seconda memoria istruttoria).
Giova altresì precisare che, in tutte le comunicazioni prodotte in atti, l'Enel Servizio
Elettrico Nazionale aveva sempre indicato l'Enel Distribuzione S.p.A. quale “distributore di
energia elettrica territorialmente competente”, fornendo altresì al cliente, tutte le volte, i recapiti della stessa.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
rispetto alle domande proposte dall'attore. Controparte_1
Né vale ad inficiare quanto sin qui rilevato – a fronte dei principi giurisprudenziali sopra ricordati – l'arresto giurisprudenziale invocato da parte attrice, avente ad oggetto una fattispecie invero non assimilabile a quella in esame, riguardante un'ipotesi di disservizio cagionato dal fatto del terzo, ovvero dal furto dei cavi elettrici di rame, ed in cui ad essere contestato era “non tanto e non solo l'interruzione dell'erogazione di energia, quanto soprattutto il
ritardo nell'adottare quegli accorgimenti che avrebbero potuto consentire a di Controparte_1
erogare comunque l'energia elettrica anche prescindendo dal mancato regolare funzionamento della
rete di distribuzione deputata al relativo trasporto dell'energia” (Cass., n. 6930 del 2024).
Nel caso in esame invece le allegazioni svolte dall'attore hanno riguardo essenzialmente alla dedotta responsabilità della convenuta per i danni lamentati a causa dell'interruzione dell'erogazione di energia. Vale appena evidenziare in proposito che comunque la documentazione prodotta in atti dalla medesima parte attrice attesta, come sopra rilevato, che la odierna convenuta si era invero attivata, per quanto nelle sue competenze, per fornire riscontro alle richieste del cliente, inoltrando tutte le segnalazioni al distributore di energia elettrica territorialmente competente e fornendone i recapiti al cliente medesimo.
Alla luce di quanto sin qui esposto deve dunque essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta e devono di Controparte_1
conseguenza essere rigettate le domande proposte dall'attore nei suoi confronti (Cass., n.
7612 del 2022).
***********
Nulla si dispone sulle spese del giudizio, in ragione delle contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza,
nella contumacia di così dispone: Controparte_1
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_1
per l'effetto RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- NULLA sulle spese.
Caltagirone, 28.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 31 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015 promossa da:
, nato a [...] [...], residente a [...]
IV Novembre 13, c.f. elettivamente domiciliato in Caltagirone, via C.F._1
G. Pascoli n. 6, presso lo studio professionale dell'avv. Cateno Di Dio La Legge
( , che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti;
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.4.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 13.1.2015, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo all'intestato Tribunale di accertare la responsabilità Controparte_1
della convenuta per l'interruzione della propria fornitura di energia elettrica a far data dal gennaio del 2013 e sino al 10.11.2014 e, conseguentemente, di dichiarare non dovuta nessuna somma di cui alle fatture emesse, per il contratto di fornitura di energia, dal 01.01.2013 sino al 10.11.2014, e di condannare la società convenuta al pagamento, in suo favore, dei danni lamentati, quantificati nella somma di €. 24.674,58 o di quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa.
A sostegno delle domande proposte, l'attore ha dedotto: i) di essere titolare del contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica stipulato con la convenuta, n. cliente c.da San Cono Sottano s.n.; ii) che dai primi giorni del mese P.IVA_1
di gennaio del 2013 la fornitura si è interrotta;
iii) di aver inoltrato diverse richieste di ripristino della fornitura di energia elettrica;
iv) che la fornitura è stata ripristinata soltanto in data 10.11.2014; v) di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa della condotta della convenuta, allegando di aver dovuto utilizzare un gruppo elettrogeno a gasolio per quasi due anni e di non aver potuto disporre liberamente del grande immobile/caseggiato ivi esistente.
La causa, istruita tramite escussione testimoniale e nelle more assegnata all'odierno decidente, è stata posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto alle domande svolte da parte attrice. Controparte_1
Si rammenti, infatti, l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, cui questo Giudice ritiene di aderire, secondo il quale “in caso di mancata erogazione di energia
elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria
attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere del danno
derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto
sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere
considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cass. civ., n. 1581 del
2018; Tribunale, Asti, n.512 del 2024; Tribunale, S. Maria Capua Vetere, n. 3627 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie, i danni lamentati sono derivati dalla interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica a causa di problematiche connesse alla linea di distribuzione dell'energia elettrica, come documentato dalla stessa parte attrice.
Ed infatti l'attore ha prodotto in atti le numerose comunicazioni inviate al medesimo da Enel Servizio Elettrico Nazionale, da cui si evince che l'odierna convenuta aveva sempre inoltrato le segnalazioni del cliente a Enel Distribuzione S.p.A. e che quest'ultima aveva rilevato che i problemi tecnici riscontrati riguardano la linea di distribuzione dell'energia
(cfr. doc. 3 allegato alla citazione e doc. 9 allegato alla seconda memoria istruttoria).
Giova altresì precisare che, in tutte le comunicazioni prodotte in atti, l'Enel Servizio
Elettrico Nazionale aveva sempre indicato l'Enel Distribuzione S.p.A. quale “distributore di
energia elettrica territorialmente competente”, fornendo altresì al cliente, tutte le volte, i recapiti della stessa.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
rispetto alle domande proposte dall'attore. Controparte_1
Né vale ad inficiare quanto sin qui rilevato – a fronte dei principi giurisprudenziali sopra ricordati – l'arresto giurisprudenziale invocato da parte attrice, avente ad oggetto una fattispecie invero non assimilabile a quella in esame, riguardante un'ipotesi di disservizio cagionato dal fatto del terzo, ovvero dal furto dei cavi elettrici di rame, ed in cui ad essere contestato era “non tanto e non solo l'interruzione dell'erogazione di energia, quanto soprattutto il
ritardo nell'adottare quegli accorgimenti che avrebbero potuto consentire a di Controparte_1
erogare comunque l'energia elettrica anche prescindendo dal mancato regolare funzionamento della
rete di distribuzione deputata al relativo trasporto dell'energia” (Cass., n. 6930 del 2024).
Nel caso in esame invece le allegazioni svolte dall'attore hanno riguardo essenzialmente alla dedotta responsabilità della convenuta per i danni lamentati a causa dell'interruzione dell'erogazione di energia. Vale appena evidenziare in proposito che comunque la documentazione prodotta in atti dalla medesima parte attrice attesta, come sopra rilevato, che la odierna convenuta si era invero attivata, per quanto nelle sue competenze, per fornire riscontro alle richieste del cliente, inoltrando tutte le segnalazioni al distributore di energia elettrica territorialmente competente e fornendone i recapiti al cliente medesimo.
Alla luce di quanto sin qui esposto deve dunque essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta e devono di Controparte_1
conseguenza essere rigettate le domande proposte dall'attore nei suoi confronti (Cass., n.
7612 del 2022).
***********
Nulla si dispone sulle spese del giudizio, in ragione delle contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza,
nella contumacia di così dispone: Controparte_1
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_1
per l'effetto RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- NULLA sulle spese.
Caltagirone, 28.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore