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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7546/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
E) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...] dal 2017/2018 al 2020/2021, ed è stata immessa in ruolo da settembre 2021. Il convenuto resiste all'avversaria domanda, eccependo in via preliminare la CP_1 prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. relativamente agli aa.ss. 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020.
E' fondata l'eccezione di prescrizione (quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c.) sollevata dal convenuto, in assenza di idonei e tempestivi atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notificazione del ricorso (tale non potendosi ritenere la mera ricevuta di consegna di una pec datata 04/07/2022 - doc. 4 ricorso – non accompagnata dalla missiva il cui contenuto rimane, evidentemente, ignoto).
Come si è visto, la S. C. ha puntualizzato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 5, c. 3, D.P.C.M. 28/11/2026, l'avente diritto poteva richiedere la Carta Docenti, a partire dall'a.s. 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, per cui nell'a.s. 2019/2020 la prescrizione ha iniziato a decorrere – ex art. 2935 cod. civ. – dalla data di conferimento dell'incarico o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dal 1° settembre dello stesso anno.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto l'incarico l'11/09/2019 e da quella data non v'è dubbio che era in condizione di far valere il proprio diritto (art. 2935 cod. civ.); conseguentemente, il credito relativo all'a.s. 2019/2020 si è prescritto alla data dell'11/09/2024: non può pertanto riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione del ricorso, avvenuta il 20/09/2024.
Non merita adesione la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente (per vero sposata da Corte di Appello di Torino n. 4/2025), secondo cui il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere il 30 ottobre 2019. Come condivisibilmente rilevato da
Tribunale Torino n. 604/2025, infatti, «il termine ultimo del 30 ottobre non è altro che un termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 1° settembre». Per il resto, sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione all'a.s. 2020/2021, oltre interessi Parte_2 legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, c. 1, d.m.
55/2014) ed alla mimina complessità della controversia. È valorizzato l'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/14, ma nella misura del 15%, in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile;
l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali i quali, tuttavia, permettono soltanto il rinvio ai documenti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione all'a.s. 2020/2021, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 515,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/14, rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l'11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7546/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
E) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...] dal 2017/2018 al 2020/2021, ed è stata immessa in ruolo da settembre 2021. Il convenuto resiste all'avversaria domanda, eccependo in via preliminare la CP_1 prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. relativamente agli aa.ss. 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020.
E' fondata l'eccezione di prescrizione (quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c.) sollevata dal convenuto, in assenza di idonei e tempestivi atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notificazione del ricorso (tale non potendosi ritenere la mera ricevuta di consegna di una pec datata 04/07/2022 - doc. 4 ricorso – non accompagnata dalla missiva il cui contenuto rimane, evidentemente, ignoto).
Come si è visto, la S. C. ha puntualizzato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 5, c. 3, D.P.C.M. 28/11/2026, l'avente diritto poteva richiedere la Carta Docenti, a partire dall'a.s. 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno, per cui nell'a.s. 2019/2020 la prescrizione ha iniziato a decorrere – ex art. 2935 cod. civ. – dalla data di conferimento dell'incarico o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dal 1° settembre dello stesso anno.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto l'incarico l'11/09/2019 e da quella data non v'è dubbio che era in condizione di far valere il proprio diritto (art. 2935 cod. civ.); conseguentemente, il credito relativo all'a.s. 2019/2020 si è prescritto alla data dell'11/09/2024: non può pertanto riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione del ricorso, avvenuta il 20/09/2024.
Non merita adesione la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente (per vero sposata da Corte di Appello di Torino n. 4/2025), secondo cui il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere il 30 ottobre 2019. Come condivisibilmente rilevato da
Tribunale Torino n. 604/2025, infatti, «il termine ultimo del 30 ottobre non è altro che un termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 1° settembre». Per il resto, sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione all'a.s. 2020/2021, oltre interessi Parte_2 legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, c. 1, d.m.
55/2014) ed alla mimina complessità della controversia. È valorizzato l'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/14, ma nella misura del 15%, in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile;
l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali i quali, tuttavia, permettono soltanto il rinvio ai documenti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione all'a.s. 2020/2021, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 515,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/14, rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l'11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo