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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/172
TRIBUNALE DI TRANI Sezione Civile – Area Contenzioso
Proc. n. 172/2025 R.G.A.C.C.
(sfratto per finita locazione)
promosso da
[...]
Parte_1
c o n t r o
BA Vincenzo
Conduttore-intimato
Il Giudice
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28/02/2025;
- letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
- vista l'opposizione alla convalida dello sfratto per finita locazione e al rilascio dell'immobile spiegata dal conduttore, il quale, nella sua comparsa di costituzione, ha eccepito: 1)
l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
2) la nullità e/o inefficacia della disdetta, stante l'assenza di motivazione della stessa intervenuta alla prima scadenza contrattuale, attesa l'avvenuta rinnovazione con il nuovo contratto stipulato fra le parti in data 14/06/2019 dell'originario contratto del 18/06/1999, ceduto dall'originario locatore all'attuale con atto del 23/10/2021, sicchè il locatore non avrebbe rispettato il disposto dell'art. 3, comma 2, della legge del 1998 n.
431, il quale prevede che nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta alla prima scadenza è fondata;
3) il proprio stato patologico e il periculum in mora di suo pregiudizio in caso di emissione dell'ordinanza di rilascio. In via riconvenzionale, il conduttore ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla rinnovazione contrattuale, per i motivi sub 2, al canone stabilito euro 2.640,00 all'anno (di 220,00 euro al mese), senza aumento ISTAT, fino a quando la parte locatrice continuerà ad optare per il sistema della cedolare secca;
Pagina 1 - premesso che le memorie difensive depositate dalle parti prima dell'udienza non sono utilizzabili in quanto non autorizzate;
- considerato che l'intimato non ha contestato la sussistenza e la validità del contratto di locazione stipulato con il precedente proprietario in data 18/06/1999, né l'avvenuto subentro dell'odierno locatore;
né l'avvenuta ricezione del diniego di rinnovazione tacita del contratto alla scadenza, inviatogli dal locatore con missiva raccomandata del 29-30/11/2022;
- ritenuta non fondata l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione, in quanto in base al comma 6, lettera b) dell'art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile, non si applica l'obbligo di preventiva introduzione della procedura di mediazione previsto dal comma 1 del medesimo art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- ritenuta altrettanto infondata l'eccezione di merito relativa alla mancata indicazione dei motivi della disdetta alla prima scadenza, in quanto non trattasi di prima scadenza, bensì di un rapporto contrattuale pacificamente iniziato sin dal primo contratto del 18/06/1999 e rinnovato tra le parti con il contratto del 14/06/2019, quest'ultimo non a caso stipulato alla scadenza del precedente, quindi non è applicabile la normativa a tutela del conduttore invocata dallo stesso;
- atteso che la domanda riconvenzionale dovrà essere discussa nella fase a cognizione piena del procedimento;
- considerato che, alla luce della palese infondatezza dell'opposizione, non sussiste alcun grave motivo ostativo all'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile;
- atteso che il contratto di locazione è scaduto il 17/06/2023, nonché il lungo lasso temporale intercorso dalla data della disdetta a oggi;
- ritenuto, per quanto sopra, di dover disporre il mutamento del rito;
- rilevato che la materia è soggetta all'obbligo di esperire la procedura di mediazione ex art. 84
L. 98/2013;
- visti gli artt. 56 l. 392/1978, e 426, 665 e 667 c.p.c.;
P. Q. M.
1. non convalida lo sfratto per finita locazione;
2. ordina a BA Vincenzo di rilasciare in favore di , l'immobile Parte_1
sito in Bisceglie a Via Giusti n. 9, come meglio identificato in atto di intimazione, fissando per l'esecuzione del presente provvedimento la data del 30/05/2025, giorno entro il quale l'immobile predetto dovrà essere rilasciato libero e sgombro da persone e cose da parte del conduttore intimato nella piena disponibilità del locatore intimante;
Pagina 2 3. assegna termine di giorni quindici dal deposito della presente ordinanza per il deposito della domanda di mediazione ex art. 5 Dlgs. 28/2010;
4. dispone il mutamento del rito e rinvia per il prosieguo del presente giudizio con il rito speciale all'udienza di discussione del 01/12/2025, ore di rito, dinanzi al giudice titolare della causa (dr.ssa Maria Anna Altamura), assegnando alla parte intimante termine perentorio fino a venti giorni prima dell'udienza predetta, e alla parte intimata termine perentorio fino a dieci giorni prima dell'udienza medesima, per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trani, 30/03/2025
Il giudice onorario avv. Enzo Varricchio
Pagina 3
TRIBUNALE DI TRANI Sezione Civile – Area Contenzioso
Proc. n. 172/2025 R.G.A.C.C.
(sfratto per finita locazione)
promosso da
[...]
Parte_1
c o n t r o
BA Vincenzo
Conduttore-intimato
Il Giudice
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28/02/2025;
- letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
- vista l'opposizione alla convalida dello sfratto per finita locazione e al rilascio dell'immobile spiegata dal conduttore, il quale, nella sua comparsa di costituzione, ha eccepito: 1)
l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
2) la nullità e/o inefficacia della disdetta, stante l'assenza di motivazione della stessa intervenuta alla prima scadenza contrattuale, attesa l'avvenuta rinnovazione con il nuovo contratto stipulato fra le parti in data 14/06/2019 dell'originario contratto del 18/06/1999, ceduto dall'originario locatore all'attuale con atto del 23/10/2021, sicchè il locatore non avrebbe rispettato il disposto dell'art. 3, comma 2, della legge del 1998 n.
431, il quale prevede che nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta alla prima scadenza è fondata;
3) il proprio stato patologico e il periculum in mora di suo pregiudizio in caso di emissione dell'ordinanza di rilascio. In via riconvenzionale, il conduttore ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla rinnovazione contrattuale, per i motivi sub 2, al canone stabilito euro 2.640,00 all'anno (di 220,00 euro al mese), senza aumento ISTAT, fino a quando la parte locatrice continuerà ad optare per il sistema della cedolare secca;
Pagina 1 - premesso che le memorie difensive depositate dalle parti prima dell'udienza non sono utilizzabili in quanto non autorizzate;
- considerato che l'intimato non ha contestato la sussistenza e la validità del contratto di locazione stipulato con il precedente proprietario in data 18/06/1999, né l'avvenuto subentro dell'odierno locatore;
né l'avvenuta ricezione del diniego di rinnovazione tacita del contratto alla scadenza, inviatogli dal locatore con missiva raccomandata del 29-30/11/2022;
- ritenuta non fondata l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione, in quanto in base al comma 6, lettera b) dell'art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile, non si applica l'obbligo di preventiva introduzione della procedura di mediazione previsto dal comma 1 del medesimo art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- ritenuta altrettanto infondata l'eccezione di merito relativa alla mancata indicazione dei motivi della disdetta alla prima scadenza, in quanto non trattasi di prima scadenza, bensì di un rapporto contrattuale pacificamente iniziato sin dal primo contratto del 18/06/1999 e rinnovato tra le parti con il contratto del 14/06/2019, quest'ultimo non a caso stipulato alla scadenza del precedente, quindi non è applicabile la normativa a tutela del conduttore invocata dallo stesso;
- atteso che la domanda riconvenzionale dovrà essere discussa nella fase a cognizione piena del procedimento;
- considerato che, alla luce della palese infondatezza dell'opposizione, non sussiste alcun grave motivo ostativo all'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile;
- atteso che il contratto di locazione è scaduto il 17/06/2023, nonché il lungo lasso temporale intercorso dalla data della disdetta a oggi;
- ritenuto, per quanto sopra, di dover disporre il mutamento del rito;
- rilevato che la materia è soggetta all'obbligo di esperire la procedura di mediazione ex art. 84
L. 98/2013;
- visti gli artt. 56 l. 392/1978, e 426, 665 e 667 c.p.c.;
P. Q. M.
1. non convalida lo sfratto per finita locazione;
2. ordina a BA Vincenzo di rilasciare in favore di , l'immobile Parte_1
sito in Bisceglie a Via Giusti n. 9, come meglio identificato in atto di intimazione, fissando per l'esecuzione del presente provvedimento la data del 30/05/2025, giorno entro il quale l'immobile predetto dovrà essere rilasciato libero e sgombro da persone e cose da parte del conduttore intimato nella piena disponibilità del locatore intimante;
Pagina 2 3. assegna termine di giorni quindici dal deposito della presente ordinanza per il deposito della domanda di mediazione ex art. 5 Dlgs. 28/2010;
4. dispone il mutamento del rito e rinvia per il prosieguo del presente giudizio con il rito speciale all'udienza di discussione del 01/12/2025, ore di rito, dinanzi al giudice titolare della causa (dr.ssa Maria Anna Altamura), assegnando alla parte intimante termine perentorio fino a venti giorni prima dell'udienza predetta, e alla parte intimata termine perentorio fino a dieci giorni prima dell'udienza medesima, per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trani, 30/03/2025
Il giudice onorario avv. Enzo Varricchio
Pagina 3